Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 maggio 2017, n. 10679

Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del suddetto D.Lgs. n. 150/2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare  il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza n. 10679 del 3 maggio 2017.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 3 maggio 2017, n. 10679

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13926/2016 proposto da:

(OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS). L’avvocato (OMISSIS) rappresenta e difende se medesimo nonche’ l’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con ordinanza resa in data 22/2/2016, il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) per la condanna di (OMISSIS) al pagamento di quanto da quest’ultimo asseritamente dovuto a titolo di competenze professionali di avvocato;

che avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., (OMISSIS) e (OMISSIS);

che (OMISSIS) resiste con controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria;

Considerato che con il ricorso proposto, (OMISSIS) e (OMISSIS) censurano il provvedimento impugnato in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5, per avere il Tribunale di Brindisi erroneamente pronunciato la propria decisione senza provvedere alla dichiarazione di inammissibilita’ della domanda ex adverso proposta ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., attesa l’estensione del contraddittorio oltre il quantum degli onorari spettanti ai professionisti;

che la censura e’ inammissibile e suscettibile di assorbire ogni altra doglianza;

che, infatti, osserva il Collegio come, nella specie, debba trovare applicazione l’orientamento di questa Corte, ai sensi del quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, articolo 28, (come risultante all’esito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 34, e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, articoli 29 e 30) devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilita’ per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilita’ della domanda (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895 – 01);

che in tal caso, l’intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l’appello (Sez. 2, Sentenza n. 21554 de/13/10/2014, Rv. 632672-01; Sez. 2, Sentenza n. 19873 del 05/10/2015, Rv. 636795 – 01);

che, conseguentemente, il ricorso proposto dagli odierni istanti ex articolo 111 Cost. deve ritenersi radicalmente inammissibile;

che al riconoscimento dell’inammissibilita’ del ricorso – cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario – segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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