Lavori di adeguamento dell’impianto telefonico centrale: dei danni ai beni condominiali risponde la compagnia telefonica e non l’impresa appaltatrice.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 10 aprile 2017, n. 9197

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24170/2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato P (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 818/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati (OMISSIS) e P (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 818/2012, depositata il 15/02/2012, che aveva rigettato l’appello proposto dalla stessa (OMISSIS) contro la sentenza n. 8717/2004 del Tribunale di Roma.

Il Condominio di (OMISSIS), si difende con controricorso. Rimangono altresi’ intimati, senza svolgere attivita’ difensive, il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) S.p.A..

Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 23 giugno 1994 notificata dal Condominio di (OMISSIS), allora (OMISSIS) (ora (OMISSIS) S.p.a.) per ottenerne la condanna al pagamento delle spese occorrenti per il ripristino degli intonaci e della tinteggiatura dell’edificio condominiale a seguito dell’esecuzione dei lavori di centralizzazione degli impianti telefonici. Venivano chiamate in causa la (OMISSIS) s.r.l. (poi (OMISSIS) S.p.a.), indicata dalla convenuta SIP come impresa esecutrice delle opere, e di seguito la (OMISSIS), assicuratrice della (OMISSIS). Il giudizio di primo grado veniva anche interrotto per il fallimento della (OMISSIS) S.p.A. e quindi riassunto nei confronti del Fallimento di quella, e terminava con sentenza n. 8717/2004 del Tribunale di Roma, la quale dichiarava l’esclusiva responsabilita’ della (OMISSIS)na S.p.a., condannandola a risarcire al Condominio di (OMISSIS), la somma di Euro 5.061,27, mentre rigettava le domande di garanzia nei confronti dei terzi chiamati Fallimento (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A..

La Corte d’Appello di Roma, sul gravame formulato dalla (OMISSIS) S.p.a., osservava: che la stessa (all’epoca (OMISSIS)) si era impegnata nei confronti del Condominio ad eseguire i lavori di ripristino degli intonaci e delle tinteggiature, a seguito dell’adeguamento dell’impianto telefonico nello stabile condominiale; che tali riparazioni non erano pero’ state realizzate e costituivano diretta conseguenza dei lavori svolti da (OMISSIS); che a nulla rilevava nei confronti del Condominio la circostanza che l’attuale (OMISSIS) S.p.a. si fosse rivolta ad una terza impresa per l’esecuzione delle opere di ripristino; che plausibile era l’esibito preventivo delle spese occorrenti; che il Fallimento della (OMISSIS) S.p.A. attenesse ai soli rapporti tra questa e (OMISSIS), e non coinvolgesse la pretesa del Condominio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso della (OMISSIS) S.p.a. si duole della “omessa o perlomeno contraddittoria ed insufficiente motivazione”. Si lamenta che il GOA, che ha deciso la sentenza di primo grado, avesse negato la domanda risarcitoria che essa committente (OMISSIS) aveva rivolto verso l’appaltatrice (OMISSIS) S.p.A. a causa del fallimento di quest’ultima. Viene invocato il “principio di autonomia” dell’accordo tra committente ed appaltatore e si vuole che sia quest’ultimo a dover rispondere dei danni provocati al Condominio.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 52, in quanto la Corte d’Appello “baipassa” il problema della improcedibilita’ della domanda sollevato dalla Curatela del Fallimento, laddove la pretesa risarcitoria del Condominio doveva essere azionata nei confronti dell’appaltatrice, e quindi proprio della procedura fallimentare.

Anche il terzo motivo deduce la “omessa o perlomeno contraddittoria ed insufficiente motivazione” ed attiene al rigetto della domanda di garanzia proposta dalla appaltatrice (OMISSIS) s.r.l. (poi (OMISSIS) S.p.a.) verso la (OMISSIS).

Il quarto motivo di ricorso, infine, censura la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” sul profilo del quantum debeatur, sostenendo che il preventivo depositato era stato contestato.

I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Essi presentano diffusi profili di inammissibilita’, per difetto dei requisiti di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4. In piu’ parti, i primi tre motivi rivolgono censure contro la sentenza di primo grado, anziche’ contro quella di appello, oggetto dell’impugnazione.

In particolare, il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d’Appello di Roma, nell’ambito dell’apprezzamento dei fatti che costituisce prerogativa del giudice di merito, ha osservato che fosse stata la (OMISSIS), la quale aveva eseguito nel fabbricato condominale un intervento di adeguamento dell’impianto telefonico, ad impegnarsi contrattualmente verso il Condominio ad effettuare i lavori di ripristino degli intonaci e delle tinteggiature. E’ del tutto corretto percio’ il ragionamento dei giudici d’appello secondo cui il fatto che poi la (OMISSIS) avesse dato in appalto tali lavori di ripristino alla (OMISSIS) s.r.l. (poi (OMISSIS) S.p.a.) non era valso a costituire un nuovo e diverso rapporto tra il Condominio e la (OMISSIS), restando quell’appalto un rapporto obbligatorio intercorrente tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), al quale il Condominio era estraneo, non acquistando diritti ne’ assumendo obblighi in forza di esso verso l’appaltatrice.

La ricorrente invoca il principio dell’autonomia dell’appaltatore, il quale comporta che, di regola, sia lo stesso appaltatore a doversi ritenere unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, ma cosi’ sovverte l’ordine delle questioni: nel caso in esame, infatti, non si tratta di ritenere, o meno, la committente (OMISSIS) responsabile per i danni cagionati al Condominio dalla propria appaltatrice (OMISSIS), quanto, secondo gli auspici della stessa ricorrente, di ritenere esonerata la (OMISSIS) ( (OMISSIS)) dall’obbligo da essa in proprio assunto nei confronti del Condominio di (OMISSIS), volto a riparare i danni provocati al fabbricato nel corso dei lavori all’impianto telefonico, esonero che sarebbe giustificato dall’inadempimento dell’appaltatrice cui (OMISSIS) si era a sua volta affidata.

Colui che acceda all’altrui proprieta’ per lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione di propri beni ha, invero, l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita, eliminando ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’intervento, senza che su tale obbligo di ripristino possa spiegare influenza l’eventuale inadempimento dell’appaltatore incaricato dell’esecuzione dei necessari lavori.

Nessuna rilievo hanno quindi, nel rapporto corrente tra il Condominio di (OMISSIS), e la (OMISSIS) (che e’ l’unico rapporto devoluto a questo giudizio di legittimita’), l’improcedibilita’ della domanda di garanzia avanzata da quest’ultima verso il Fallimento (OMISSIS) (dovendo il creditore far valere la sua pretesa mediante istanza di ammissione al passivo secondo le norme che disciplinano la “par condicio creditorum”), ne’ i profili attinenti alla garanzia assicurativa prestata alla (OMISSIS) ((OMISSIS)) dalla (OMISSIS) (sui quali, peraltro, gia’ non era stato proposto specifico motivo di appello dopo il rigetto in primo grado).

Va altresi’ rigettato il quarto motivo di ricorso. La ricorrente oppone che la quantificazione della spesa reclamata dal Condominio e documentata col preventivo depositata fosse stata contestata, a differenza di quanto afferma la Corte d’Appello.

Tuttavia, il ricorrente per cassazione che deduca il vizio di motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto perche’ non contestato (nella specie, la quantificazione dei danni pretesi documentata da un preventivo, del quale la (OMISSIS) si limita a sostenere che “e’ stato sempre contestato”), deve necessariamente indicare, alla stregua dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, il fatto, che si assume erroneamente ritenuto provato dal giudice, era stato contestato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15961 del 18/07/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012).

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Condominio di (OMISSIS), mentre non occorre provvedere al riguardo per il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. e per la (OMISSIS) S.p.A., che non hanno svolto difese. Non sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la condanna al risarcimento del danno a titolo di responsabilita’ processuale aggravata per lite temeraria, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., come invocata dal controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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