Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 22 febbraio 2017, n. 8824

Il pm procedente in fase di indagini può provvedere alla separazione dei procedimenti in relazione all’individuazione di una diversa competenza territoriale per taluni dei reati oggetto di investigazione disponendo la trasmissione degli atti relativi all’autorità giudiziaria ritenuta competente. In questo caso il pm deve curare la trasmissione all’autorità giudiziaria destinataria del procedimento separato anche dell’atto di nomina del difensore di fiducia, effettuata dall’indagato nel procedimento originario

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 22 febbraio 2017, n. 8824

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico G. – rel. Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 342/2015 TRIBUNALE di VENEZIA, del 01/02/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

lette le conclusioni del PG Dott. Piero Gaeta, che ah concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, formulata da (OMISSIS), di dichiarare l’inefficacia dell’esecutivita’ della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti il 19.08.2015, divenuta irrevocabile il 19.08.2015 in mancanza di impugnazione, e di essere restituito nel termine per impugnare.

L’interessato aveva dedotto che il procedimento definito con la predetta sentenza (avente ad oggetto il reato di cui all’articolo 640 c.p.) aveva tratto origine da un atto di perquisizione e sequestro eseguito l’11.12.2012 nell’abitazione del (OMISSIS) ad iniziativa del pubblico ministero di Piacenza, che aveva consentito di rinvenire due carte di credito postepay; in tale occasione il (OMISSIS) aveva nominato difensore di fiducia l’avv. (OMISSIS) del foro di Rovigo e aveva eletto domicilio presso la propria residenza in (OMISSIS); dal suddetto atto investigativo avevano tratto origine quattro diversi procedimenti penali, presso autorita’ giudiziarie distinte, tra le quali quella veneziana; il pubblico ministero procedente a Venezia aveva nominato al (OMISSIS) un difensore d’ufficio, destinatario della notificazione dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., e degli atti successivi; l’omessa notifica di tale avviso al difensore di fiducia avv. Giorno aveva prodotto una nullita’ assoluta e insanabile.

Il Tribunale rilevava che il procedimento radicato a Venezia non costituiva uno stralcio di quello avviato dal pubblico ministero di Piacenza, ma aveva seguito un percorso autonomo, tanto che il verbale di perquisizione e sequestro nei confronti del (OMISSIS) era stato acquisito al fascicolo del dibattimento ex articolo 238, comma 3, del codice di rito; la nomina dell’avv. (OMISSIS) quale difensore di fiducia dell’indagato faceva specifico riferimento al procedimento pendente a Piacenza, riguardante un fatto e una persona offesa diversi da quelli oggetto del procedimento veneziano, che non costituiva diretta derivazione del procedimento piacentino; la nomina di un difensore d’ufficio al (OMISSIS) da parte del pubblico ministero di Venezia doveva pertanto ritenersi corretta.

Il Tribunale dava atto che l’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., (contenente l’indicazione del difensore d’ufficio) era stato notificato l’11.07.2013 a mani dell’imputato, che aveva contestualmente dichiarato di “eleggere domicilio presso il proprio difensore”, cosi’ da essere consapevole dell’esistenza del procedimento a suo carico e della nomina del difensore d’ufficio, alla quale non aveva fatto seguito alcuna nomina fiduciaria; la sentenza di condanna risultava dunque ritualmente notificata, mentre l’inerzia negligente del (OMISSIS) non giustificava la restituzione nel termine per l’impugnazione.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), deducendo tre motivi di doglianza coi quali lamenta:

– violazione di legge con riguardo all’omessa notifica degli atti del processo al difensore di fiducia nominato a seguito del sequestro eseguito a Piacenza l’11.12.2012, nonostante l’unicita’ del disegno criminoso fatta palese dall’identita’ dello strumento utilizzato (carta postepay) per commettere le truffe oggetto dei diversi procedimenti radicati a carico del (OMISSIS) davanti ad autorita’ giudiziarie diverse, l’unicita’ del sequestro originario e degli atti di indagine, di cui si era giovato anche il procedimento veneziano, l’anteriorita’ della querela sporta dalla persona offesa dal reato commesso a Piacenza e della nomina del difensore di fiducia (rispetto a quella del difensore d’ufficio);

– violazione di legge con riguardo all’omessa notifica degli atti del processo all’avv. (OMISSIS), nonostante il pubblico ministero di Venezia fosse a conoscenza dell’esistenza degli altri procedimenti penali a carico del (OMISSIS) e della precedente nomina del difensore di fiducia; contesta che il (OMISSIS), in sede di notifica dell’avviso di conclusione indagini, avesse inteso eleggere domicilio presso il difensore d’ufficio.

– vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, sotto i medesimi profili.

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con memoria in data 28.12.2016, il ricorrente replica alle conclusioni del Procuratore Generale e ribadisce la violazione di legge derivante dall’omessa notificazione degli atti al domicilio eletto l’11.07.2013 presso il proprio difensore, che doveva individuarsi in quello di fiducia, e non in quello nominato d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ complessivamente fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

2. Questa Corte ha affermato il principio per cui l’imputato, provvedendo (ex articolo 96 c.p.p.) alla nomina del difensore, conferisce a quest’ultimo il mandato di difenderlo in relazione al procedimento principale, nel quale la nomina e’ intervenuta, nonche’ a quelli incidentali direttamente derivatine, anche se di competenza di un ufficio giudiziario diverso da quello dove pende il primo (Sez. 5 n. 1702 del 10/04/1996, Rv. 204838), salvo che risulti un’espressa manifestazione di volonta’ in senso contrario dell’interessato (Sez. 5 n. 7297 del 4/02/2002, Rv. 221721).

Tale principio, di ordine generale, al quale deve essere data continuita’, deve trovare applicazione anche nel caso in cui il pubblico ministero procedente, in fase di indagini, provveda ex articolo 130 disp. att. c.p.p., alla separazione dei procedimenti in relazione all’individuazione di una diversa competenza territoriale per taluni dei reati oggetto di investigazione, disponendo la trasmissione degli atti relativi all’autorita’ giudiziaria ritenuta competente; in tal caso il pubblico ministero deve curare la trasmissione all’autorita’ giudiziaria destinataria del procedimento separato anche dell’atto di nomina del difensore di fiducia, effettuata dall’indagato nel procedimento originario.

3. La suddetta situazione processuale e’ quella rappresentata dal ricorrente a supporto dell’incidente di esecuzione ex articolo 670 c.p.p., avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di non esecutivita’ della sentenza pronunciata il 19.08.2015 dal Tribunale di Venezia, formulata sul presupposto della nullita’ della notificazione degli atti processuali eseguita, a partire dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, al difensore d’ufficio nominato ex articolo 369-bis del codice di rito dal pubblico ministero di Venezia, anziche’ al difensore di fiducia (avv. (OMISSIS) del foro di Rovigo) nominato dal (OMISSIS) nel procedimento radicato dinanzi all’autorita’ giudiziaria di Piacenza, dove era stato compiuto l’atto investigativo iniziale costituito dalla perquisizione che aveva condotto al sequestro della carta postepay utilizzata per commettere la truffa oggetto del procedimento veneziano, il quale – secondo la prospettazione del ricorrente costituiva derivazione dell’originario procedimento iscritto a Piacenza.

Sulla questione decisiva, dedotta dalla difesa del (OMISSIS), secondo cui il procedimento instaurato a Venezia costituiva stralcio di quello originariamente radicato a Piacenza, trovante un principio di riscontro nell’esecuzione ad iniziativa del pubblico ministero di Piacenza della perquisizione e del sequestro del corpo del reato (la carta postepay) il cui verbale e’ stato acquisito come fonte di prova nel giudizio definito con la sentenza 19.08.2015, la motivazione dell’ordinanza impugnata ha fornito una risposta inadeguata, formulata in termini essenzialmente assertivi, che affermano la natura autonoma del procedimento da cui e’ scaturito il giudicato oggetto della richiesta di revoca, senza dare conto tuttavia di un’effettiva verifica documentale compiuta al riguardo sulle risultanze del fascicolo del pubblico ministero.

In particolare, il giudice dell’esecuzione doveva verificare, avvalendosi dei poteri istruttori attribuiti dall’articolo 666 c.p.p., comma 5, che non potevano limitarsi all’esame degli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, l’origine del procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Venezia, accertando se la relativa iscrizione nel registro previsto dall’articolo 335 del codice di rito era scaturita da un’autonoma notizia di reato (rappresentata, in tesi, dalla denuncia-querela sporta dalla persona offesa – (OMISSIS) – dal reato di truffa), ovvero invece a seguito di trasmissione degli atti, per competenza, dal pubblico ministero di Piacenza, che in questo secondo caso avrebbero dovuto includere o menzionare anche la nomina del difensore di fiducia nella persona dell’avv. (OMISSIS), conseguente destinatario della notificazione degli atti del processo, dando atto in, modo puntuale – nella motivazione – dell’attivita’ compiuta.

4. La rilevata carenza motivazionale determina l’annullamento dell’ordinanza gravata, con rinvio al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, per un nuovo esame da compiersi nell’osservanza dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia

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