Ove sia stata sottoscritta una polizza di assicurazione r.c. auto e sia stato rilasciato all’assicurato l’apposito contrassegno (indicativo di una certa decorrenza e durata della garanzia) ma la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio (o la prima rata di premio) stabilito nel contratto a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione – come previsto dall’articolo 1901 c.c., comma 1, – è sospesa ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato in virtu’ del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 16 febbraio 2017, n. 4112
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20140/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.N.C. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 45/2011 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/02/2011 R.G.N. 273/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Nicosia, la societa’ (OMISSIS) s.n.c., agente generale della (OMISSIS), chiedeva l’accertamento della responsabilita’ del sub agente (OMISSIS) per aver comunicato in ritardo (ossia il 13.7.2004) l’incasso del premio relativo ad assicurazione obbligatoria per circolazione di veicoli, premio regolarmente riscosso dal subagente alla scadenza del contratto (ossia l’1.6.2004); chiedeva, pertanto, che il sub agente, in ragione dell’inadempimento dell’obbligo contrattualmente assunto, fosse condannato al pagamento delle somme corrisposte al terzo danneggiato a seguito del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), oltre ai danni non patrimoniali per il discredito subito nei confronti della (OMISSIS).
Il Tribunale respingeva il ricorso e respingeva altresi’ le domande riconvenzionali proposte dal sub agente (OMISSIS).
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 17.2.2011, ha respinto l’appello principale della (OMISSIS) e l’appello incidentale della (OMISSIS), confermando la sentenza del giudice di prime cure. Il giudice del gravame ha ritenuto che, trattandosi di ipotesi di ritardo nel versamento del premio incassato (e non di mancata copertura assicurativa del sinistro, non essendo in contestazione la tempestivita’ del pagamento del premio da parte dell’assicurato), il comportamento omissivo del sub agente non aveva inciso sull’obbligo dell’assicuratore ne’ aveva provocato alcun rischio di revoca del mandato affidato dalla (OMISSIS) all’agente generale. La Corte ha, inoltre, confermato il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal sub agente in ordine all’indennita’ di mancato preavviso, al risarcimento del danno e all’indennita’ di fine rapporto trascrivendo i capi della sentenza di primo grado che avevano respinto le domande e rilevando la carenza di censure alla decisione impugnata.
Avverso la sentenza, la societa’ (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. La (OMISSIS) resiste con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale affidato a sei motivi, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c., cui resiste l’ (OMISSIS) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., con riguardo agli articoli 3, 11 e 12 del contratto di sub agenzia e degli articoli 1218, 1223, 1710, 1746, 1747 e 1901 c.c., nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, contraddittoriamente, dichiarato l’inadempimento del sub agente agli obblighi di tempestiva comunicazione e registrazione degli incassi relativi alle polizze assicurative ma successivamente negato il risarcimento dei danni sofferti dalla societa’. La garanzia assicurativa doveva ritenersi sospesa in difetto di comunicazione dell’avvenuto incasso del premio da parte del sub agente all’agenzia generale e da quest’ultima alla compagnia (OMISSIS).
2. Con il secondo motivo la societa’ ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 416 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) avendo, la Corte territoriale, rilevato la mancata allegazione delle clausole del contratto di agenzia intercorrente tra (OMISSIS) e (OMISSIS) che ponevano espressamente a carico dell’agente il costo di un eventuale sinistro in caso di ritardata contabilizzazione del pagamento del premio nonostante tale deduzione fosse contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e non fosse stata contestata nella memoria di costituzione del sub agente.
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale la (OMISSIS) ha denunciato violazione dell’articolo 132 c.p.c., (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per aver, la Corte territoriale, riportato acriticamente i capi della sentenza di primo grado di rigetto delle domande riconvenzionali.
4. Con gli ulteriori cinque motivi di ricorso incidentale la (OMISSIS) ha denunciato: violazione dell’articolo 414 c.p.c., dovendosi rinvenire la nullita’ del ricorso introduttivo del giudizio per indeterminatezza dei danni richiesti; violazione dell’articolo 1751 c.c., per ingiustificata revoca del mandato di sub agenzia e, in ogni caso, mancata corresponsione dell’indennita’ di fine rapporto e dell’indennita’ di mancato preavviso (stante l’assenza di giusta causa); violazione dell’articolo 96 c.p.c., per instaurazione di una lite temeraria nonche’ dell’articolo 91 c.p.c. e ss., per omessa condanna dell’ (OMISSIS) alle spese di lite (tutti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
5. I motivi del ricorso principale, che per la loro stretta connessione sono esaminati congiuntamente, non sono fondati.
La Corte territoriale ha osservato che era pacifico che la copertura assicurativa era operativa in quanto l’assicurato, avendo versato il premio alla scadenza, era in possesso della quietanza di pagamento e del contrassegno assicurativo; che la polizza era stata emessa dal sub agente l’1.6.1990 e corrisposto il premio in data 1.6.2004, essendo scaduta il 31.5.2004, sebbene comunicata all’agente generale il 13.7.2004, a fronte dell’incidente stradale verificatosi il 2.7.2004; che – dovendosi distinguere i diversi rapporti negoziali (tra assicuratore e terzo danneggiato, tra assicurato ed assicuratore e tra agente e compagnia di assicurazione) – si era trattato di ipotesi assimilabile al ritardato versamento del premio (articolo 1901 c.c., comma 2) e la condotta omissiva del sub agente non aveva inciso sull’obbligo dell’assicuratore in considerazione del valido rilascio del contrassegno assicurativo; che, inoltre, il rifiuto di ritenere attiva la polizza assicurativa da parte della compagnia assicuratrice avrebbe integrato un comportamento contrario a buona fede, visto che il premio era stato tempestivamente pagato dall’assicurato; che la (mera) ritardata contabilizzazione non poteva impedire l’operativita’ della polizza; che non era stato dedotto che il contratto di agenzia stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) conteneva una clausola di rivalsa della compagnia nei confronti dell’agente in caso di ritardata contabilizzazione del pagamento del premio. La Corte ha trascritto gli articoli 11 e 12, del contratto stipulato tra l’agenzia generale (OMISSIS) e (OMISSIS) nei quali, in particolare, si prevedeva l’invio giornaliero delle distinte, con corrispondente documentazione, delle operazioni di cassa relative a ciascuna giornata e la decorrenza della copertura assicurativa dalle 24:00 della data in cui veniva effettuata la registrazione a terminale dell’agenzia.
La giurisprudenza costante di questa Corte e’ concorde nel ritenere che, in forza del combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 7, (attuale Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 127) e dell’articolo 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della responsabilita’ civile degli autoveicoli vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacche’, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticita’ del contrassegno e non la validita’ del rapporto assicurativo (cfr. Cass. n. 25130/2010, n. 18307/2014, n. 20374/2015). Cio’ con riguardo ai rapporti esterni tra compagnia di assicurazione e danneggiato, in applicazione della L. n. 990, articolo 7.
Nel caso di specie la polizza assicurativa era stata rinnovata l’1.6.2004 e in quella occasione era stato rilasciato all’assicurato l’apposito contrassegno, pur se la compagnia assicuratrice (OMISSIS) non aveva ricevuto la comunicazione del contratto ne’ la riscossione del premio.
La situazione controversa, quindi, non e’ assimilabile ne’ a quella della mancata stipulazione del contratto di assicurazione (nella specie regolarmente concluso) ne’ a quella dell’omesso pagamento dei premi successivi al primo, ipotesi nelle quali la compagnia assicuratrice puo’ opporre al terzo danneggiato la mancanza della copertura assicurativa in base ai principi generali e alla regola di cui all’articolo 1901 c.c., comma 2, la cui disposizione e’ espressamente richiamata e fatta salva nella sua portata precettiva dalla L. n. 990 del 1969 cit., articolo 7, comma 2.
Essa integra la diversa ipotesi in cui sia stata sottoscritta la polizza di assicurazione e sia stato rilasciato all’assicurato l’apposito certificato, indicativo di una certa decorrenza e durata della garanzia (con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di indennizzare il danneggiato), ma l’assicurazione – come previsto dall’articolo 1901 c.c., comma 1, – sia sospesa per non essere stato ancora pagato il premio (o la prima rata di premio) stabilito nel contratto.
Nel caso di specie, inoltre, l’articolo 12 del contratto stipulato tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) prevedeva espressamente che la copertura assicurativa decorreva dalle ore 24.00 della data in cui veniva effettuata la registrazione al terminale da parte dell’agente (OMISSIS), registrazione che era stata, invece, impedita dalla mancanza di comunicazione – a carico della (OMISSIS) – della regolare stipula della polizza. Peraltro, la suddetta disposizione non conteneva alcun criterio di determinazione dell’eventuale danno conseguente.
Come gia’ affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9693/1998) le ragioni di tutela dell’assicuratore, cui e’ (esclusivamente) finalizzata la sospensione della garanzia, sono identiche nel caso in cui l’assicurato non abbia pagato il premio (o la prima rata di esso) e nel caso in cui dell’avvenuto pagamento l’assicuratore preponente non abbia avuto conoscenza per causa a lui non imputatile (e addebitatile invece, nel caso concreto, al comportamento del sub agente il quale ha omesso di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta conclusione del contratto di assicurazione alla compagnia di assicurazione).
La riconduzione all’ipotesi di cui all’articolo 1901 c.c., comma 1, comporta che la mancanza della copertura assicurativa e la relativa sospensione della garanzia non erano opponibili dalla compagnia (OMISSIS) al terzo danneggiato, non avendo la L. n. 990 del 1969, articolo 7, previsto anche questa ipotesi, oltre quella descritta nello stesso articolo 1901 c.c., comma 2, come causa di esclusione dell’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno. La particolarita’ della disciplina dell’articolo 7 – che concreta una deroga legale (in favore del terzo danneggiato) alla regola della sospensione della garanzia assicurativa per il caso di mancato pagamento del premio – si spiega con il fatto che, relativamente al mancato pagamento del premio iniziale o della prima rata del premio iniziale l’assicuratore (anche per il fatto del suo agente) e’ in colpa di fronte ai terzi per avere rilasciato il certificato assicurativo sul quale essi hanno diritto di fare affidamento in quanto, a norma dello stesso articolo 7, comma 1, il detto certificato attesta che sono gia’ stati pagati il premio o la rata di premio (vedi, in motivazione, su questo punto: Cass. n. 7396/1990).
Puo’ dunque esprimersi il seguente principio di diritto: ove sia stata sottoscritta una polizza di assicurazione r.c. auto e sia stato rilasciato all’assicurato l’apposito contrassegno (indicativo di una certa decorrenza e durata della garanzia) ma la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio (o la prima rata di premio) stabilito nel contratto a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione – come previsto dall’articolo 1901 c.c., comma 1, – e’ sospesa ma l’assicuratore e’ obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato in virtu’ del principio della rilevanza dell’autenticita’ del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.
La Corte di merito si e’ uniformata a tale principio rilevando che la compagnia assicuratrice era in ogni caso tenuta al risarcimento del sinistro in considerazione del pagamento tempestivo del premio da parte dell’assicurato; di conseguenza, non poteva ritenersi sussistente un nesso di causalita’ tra comportamento omissivo del subagente (quanto alla comunicazione del regolare pagamento del premio da parte dell’assicurato) e responsabilita’ della compagnia per i danni cagionati.
Inoltre, la Corte di appello ha rilevato che, pur a fronte dell’inadempimento del subagente, non era stato dedotto che il contratto stipulato tra compagnia assicurativa e agente generale prevedesse l’equiparazione del danno da ritardata contabilizzazione del pagamento del premio al costo del sinistro subito dal terzo.
Nella specie, la censura di cui al secondo motivo, e’ prospettata con modalita’ non conformi al principio di specificita’ dei motivi di ricorso per Cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere (anche parzialmente) nel ricorso il contenuto del contratto stipulato con la compagnia assicuratrice, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo cosi’ ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). Invero, laddove, come nel caso di specie, l’error in procedendo denunciato inerisca alla falsa applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, l’autosufficienza del ricorso per Cassazione impone che, nel ricorso stesso, siano esattamente riportati sia i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa e’ stata dedotta in giudizio, sia quelli del ricorso d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novita’ sono state formulate.
Tali oneri non sono stati ottemperati nel caso di specie dal ricorrente, che si e’ limitato a rappresentare l’oggetto della propria originaria domanda senza trascriverla negli esatti termini del loro svolgimento, ma riportandosi alla sintesi che della medesima era stata fatta nel ricorso introduttivo del giudizio. Parte ricorrente si e’ limitata a riportare un breve stralcio di argomentazione (e non il testo delle clausole contrattuali) attinenti al contratto stipulato con il sub agente (e non al contratto stipulato tra agente e compagnia assicurativa) e, inoltre, non ha trascritto il motivo di appello concernente la questione della determinazione del danno richiesto.
In conclusione, i due motivi del ricorso principale vanno rigettati.
6. I motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili.
La Corte territoriale ha rilevato che le censure proposte dalla (OMISSIS) in qualita’ di appellante in via incidentale e relative alla nullita’ del ricorso introduttivo del giudizio, al diritto al pagamento dell’indennita’ di mancato preavviso, al risarcimento del danno e all’indennita’ di fine rapporto “ripropongono le medesime argomentazioni in ordine alle quali il primo giudice ha dato ampia risposta, senza che l’appellante, come sarebbe stato suo onere, abbia contrapposto una specifica confutazione”.
Ebbene, nel nostro ordinamento non e’ ammessa l’impugnazione generica, che affidi al giudice del grado superiore il compito di rifare il giudizio e di riesaminare nuovamente il materiale probatorio raccolto e deciso in prime cure, senza una richiesta di sottoposizione della materia giudicata al vaglio di un secondo esame, che sia specifica e circoscritta a precise ragioni di critica. Il tema decisionale e’ strettamente delimitato dai motivi e l’appellante deve prospettare tutte le ragioni di censura con l’appello, senza poter nel corso del giudizio di secondo grado aggiungere alcunche’, consumandosi il diritto di impugnazione con lo stesso atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame. Il principio tantum devolutum quantum appellatum, di cui all’articolo 342 c.p.c., ha la funzione non solo di delimitare il campo del riesame della decisione impugnata, ma anche di identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dell’impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Con la conseguenza, pertanto, che e’ preclusa la precisazione, nel corso dell’ulteriore attivita’ processuale, di censure esposte in maniera del tutto vaga nell’atto di appello cosi’ come non e’ consentito nel successivo grado di giudizio in sede di legittimita’, dolersi che il giudice di appello non abbia riesaminato e rivalutato determinate risultanze probatorie, la cui valutazione, sotto il profilo della rilevanza ai fini della decisione da parte del giudice di primo grado, non era stata oggetto di specifica critica nell’atto di appello (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, n. 27/02/2014, n. 4704, Cass., sez. 3, 23/10/2014, n. 22502). Se e’ vero che l’articolo 342 c.p.c. non richiede ne’ l’indicazione espressa delle norme di diritto che sarebbero state violate (non ponendo l’articolo 342 c.p.c., una regola corrispondente a quella contenuta nell’articolo 366 c.p.c., n. 4), ne’ una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione, peraltro l’appello – e si tratta del rilievo decisivo – deve consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, identificando esattamente i punti da esaminare, ed alle controparti di poter svolgere senza alcun concreto pregiudizio la propria attivita’ difensiva in relazione alle ragioni di fatto e di diritto per le quali era stato proposto gravame.
Il ricorso e’, inoltre, confezionato con modalita’ non conformi al principio di specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle argomentazioni esposte nell’atto di appello (con specifico riferimento ai motivi proposti in via incidentale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo cosi’ ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
7. In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Le spese di lite sono compensate tra le parti in conseguenza della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti del spese di lite
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