Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 1° marzo 2012 n. 3041.
Così stabilito dalla Corte di cassazione la quale ha respinto il ricorso di un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza dai giudici di prime cure.
Per gli ermellini i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.
L’accertamento medico del tasso alcolemico integra un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice” e ciò “tanto più in sede di giudizio abbreviato e dopo un’opposizione a decreto penale, nel corpo della quale nessuna eccezione di invalidità degli atti è stata formulata.
Sorrento 2 marzo 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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