Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 2 gennaio 2017, n. 5

Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica “ex ante”, che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 2 gennaio 2017, n. 5

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. GALLO Domenico – Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3189/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/03/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza appellata condannava il (OMISSIS) per due episodi di estorsione tentata e per uno di estorsione consumata alla pena di anni tre, mesi 10 di reclusione ed Euro 800 di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’avvocato Gottero che deduceva:

2.1. vizio di legge e di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilita’ delle persone offese ed alla credibilita’ dei relativi contenuti accusatori; mancherebbe la rilevazione di “riscontri” alle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa;

2.2. vizio di motivazione in relazione alla omessa considerazione delle argomentazioni esposte con l’atto di appello; segnatamente non sarebbe stato valutato che le modalita’ della condotta erano rudimentali, ne’ erano stati considerati modi e tempi di presentazione delle querele;

2.3. vizio di motivazione della parte della sentenza che definiva il trattamento sanzionatorio, laddove non si escludeva la recidiva e non si riconosceva la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti;

3. ricorreva per cassazione anche l’avvocato (OMISSIS) che deduceva:

3.1. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento degli elementi del delitto di estorsione; l’azione dell’imputato non avrebbe efficacia intimidatoria in quanto diretta a cercare un lavoro; inoltre l’imputato non avrebbe rappresentato in che modo si sarebbe svolta la vigilanza offerta e la condotta asseritamente minatoria non sarebbe stata seguita da alcun atto dotato di efficacia coercitiva; infine il male prospettato era sproporzionato alla somma richiesta; con riguardo all’estorsione ai danni del (OMISSIS) e del (OMISSIS) la carenza di efficacia intimidatoria della condotta emergerebbe dalle stesse dichiarazioni degli offesi che non si erano dichiarate intimorite;

3.2. vizio di motivazione per omessa considerazione delle doglianze proposte con l’atto d’appello in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. Questi avrebbero dovuto essere inquadrati nel reato di truffa agita attraverso la prospettazione di un pericolo immaginario e non come estorsione. Per il corretto inquadramento della condotta l’indagine circa la idoneita’ della condotta non dovrebbe essere effettuata ex ante, valorizzando la percezione della persona offesa, ma piuttosto ex post. Nel caso di specie, sarebbe emerso che l’imputato non era in grado di porre concretamente in essere le azioni che aveva minacciato;

3.3. vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 4, che avrebbe dovuto essere riconosciuta in relazione alla modesta entita’ del danno cagionato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi proposto dall’avv. (OMISSIS) nell’interesse del (OMISSIS) manifestamente infondato.

1.1. Manifestamente infondate sono le doglianze avanzate nei confronti della valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalle persone offese.

La valutazione di attendibilita’ della testimonianza delle vittime, come risulta dal compendio integrato delle sentenze di primo e secondo grado risulta effettuata nel rispetto delle linee interpretative tracciate dalla Corte di cassazione in materia. La Corte di legittimita’ ha chiarito, sul punto, che le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilita’, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; la Corte ha altresi’ precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puo’ essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni unite, la circostanza che l’offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante “coinvolto nel fatto”, che soggiace alla regola di valutazione indicata dall’articolo 192 comma 3 cod. proc. pen, ma richiede solo un controllo di attendibilita’ particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse patrimoniale vantato.

La Corte di legittimita’, peraltro, anche quando prende in considerazione la possibilita’ di valutare l’attendibilita’ estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di “opportunita’” e non di “necessita’”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalita’ di controllo della attendibilita’ nel caso concreto. Le sezioni unite hanno infatti affermato che “puo’ essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, percio’, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilita’ dell’imputato” (nello stesso senso Cass. Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Peraltro costituisce principio incontroverso che la valutazione della attendibilita’ della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Nel caso di specie la valutazione di attendibilita’ dei contenuti testimoniali oggetto di censura emerge dal compendio integrato delle due sentenze di merito e risulta effettuata in coerenza con le richiamate indicazioni ermeneutiche.

Le dichiarazioni degli offesi offrivano elementi di conoscenza perfettamente inquadrabili nella consumazione delle estorsioni consumate attraverso l’evocazione del potere criminale di gruppi organizzati e si confermano a vicenda. La motivazione emergente dalle due sentenze conformi di merito fondata sulle dichiarazioni censurate non presenta alcuna frattura logica ma offre, al contrario un percorso argomentativo coerente non solo con le emergenze processuali, ma anche con le regole di valutazione codicistiche e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla Corte di legittimita’.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata valutazione delle doglianze proposte con l’atto d’appello e’ manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale valutava le modalita’ della condotta estorsiva come affatto rudimentali ma invece riconducibili alle figure ormai classiche della estorsione “parte della comune conoscenza” (pag. 9 della sentenza impugnata). Anche i tempi di presentazione delle querele venivano valutati dalla Corte di merito che evidenziava come “le vittime avessero sporto denuncia solo successivamente ai fatti, e quando la cittadinanza aveva preso posizione contro altre attivita’ intimidatorie che si erano disvelate nel territorio” (pag. 9 della sentenza impugnata). Si tratta di argomenti coerenti con le emergenze processuali e privi di illogicita’ manifeste che si sottraggono ad ogni censura.

1.3. Infine e’ manifestamente infondato anche il motivo che deduce l’illegittimita’ del trattamento sanzionatorio. Il collegio ribadisce che la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio e’ frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimita’. Al riguardo si condivide la giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o piu’) dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalita’ e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). Nel caso di specie, la Corte territoriale in coerenza con tali linee ermeneutiche riteneva non escludibile la recidive in quanto il nuovo episodio criminoso evidenziava l’accrescimento della capacita’ criminale e la maggiore colpevolezza (pag 12 della sentenza impugnata). Anche il bilanciamento in equivalenza viene giustificato sulla base della incongruenza di un trattamento sanzionatorio di maggior favore con il profilo soggettivo dell’imputato e con la gravita’ delle condotte (pag. 12 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che non presenta illogicita’ manifeste, coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

3. Anche il ricorso proposto dall’avv. (OMISSIS) nell’interesse del (OMISSIS) e’ manifestamente infondato;

3.1. manifestamente infondato e’ il motivo che denuncia la carenza di capacita’ intimidatoria della condotta contestata.

In materia il collegio ribadisce che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneita’ ad integrare l’elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalita’ sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiche’ piu’ marcata e’ la vulnerabilita’ di quest’ultima, maggiore e’ la potenzialita’ coercitiva di comportamenti anche “velatamente” minacciosi (Cass. sez. 2 n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 265821).

Nel caso di specie la idoneita’ coercitiva della minaccia e’ insita nel ricorso a modalita’ intimidatorie evocative della esistenza di pericolosi gruppi criminali organizzati e nella chiara indicazione della volonta’ di esplicare il controllo sugli esercizi commerciali del territorio di Piossasco, attraverso la richiesta di una sorta di prezzo riferibile alla “protezione” offerta dagli imputati.

3.2. Manifestamente infondata e’ anche la censura rivolta nei confronti della qualificazione giuridica.

Il collegio ribadisce che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto e’ connotato dalla minaccia di un male, e’ rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volonta’ della vittima, da valutarsi con verifica “ex ante”, che prescinde dalla effettiva realizzabilita’ del male prospettato (Cass. sez. 2 n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267124).

Piu’ precisamente si ritiene che, quando il fatto e’ connotato dalla minaccia di un male, il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, va ravvisato nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza sulla sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non e’ coartata, ma si determina alla prestazione perche’ tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiche’ in tal caso la persona offesa e’ posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Cass. sez. 2 n. 46084 del 21/10/2015 Rv. 265362).

Nel caso di specie l’attivita’ intimidatoria rientra pacificamente nella fattispecie estorsiva essendo diretta a piegare la volonta’ delle vittime facendo intendere che era in atto una attivita’ criminale, controllata dagli imputati, volta a danneggiare gli esercizi commerciali del territorio che poteva essere fermata solo con il pagamento di somme di denaro. Non viene evocato un pericolo inesistente, ma seri atti di danneggiamento che sarebbero stati posti sicuramente in essere in assenza del pagamento (pag. 10 della sentenza impugnata).

3.3. Manifestamente infondato e’, infine, il motivo di ricorso che deduce l’illegittimita’ del mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 4.

In materia il collegio ribadisce che per la configurabilita’ dell’attenuante del danno di speciale tenuita’ (articolo 62 c.p., n. 4) in relazione al delitto di estorsione, non e’ sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale e’ stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivo perche’ lede non solo il patrimonio ma anche la liberta’ e l’integrita’ fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuita’ puo’ farsi luogo all’applicazione dell’attenuante in questione (Cass. sez. 2 n. 12456 del 04/03/2008 Rv. 239749).

In coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte di appello escludeva la concedibilita’ dell’attenuante tenuto conto degli effetti che il paventato intervento della criminalita’ organizzata aveva prodotto sulle vittime (pag 11 della sentenza impugnata).

4. Alla dichiarata inammissibilita’ dei ricorsi consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500.00 alla Cassa delle ammende

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