Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 27 gennaio 2017, n. 4175

In tema di diritto di critica e diritto di cronaca; la rilevanza pubblica delle notizie è erroneamente contestata dal ricorrente essendo egli un noto calciatore, personaggio pubblico fatto oggetto di attenzione dagli amanti del calcio; inoltre, egli stesso si è esposto sui media col racconto delle sue vicende personali, ulteriormente amplificate dai resoconti delle donne con cui aveva intrattenuto relazioni sentimentali. In tale contesto non può revocarsi in dubbio che interessino al “pubblico” le sue qualità sportive, la considerazione in cui è stato tenuto dai dirigenti delle squadre di calcio in cui ha militato, la serietà e l’impegno con cui adempie agli obblighi connessi alla posizione occupata, nonché il rispetto – da parte sua – delle regole della professione. Ne consegue che la parte lesa non può pretendere l’oblio su fatti qualificanti della sua vita calcistica, quali la squalifica per doping o l’estemporaneo comparire sui campi di calcio, e non può pretendere il silenzio sulle espressioni da lui utilizzate nel corso di interviste volontariamente rilasciate.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 27 gennaio 2017, n. 4175

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di Z.P. e P.A. per insussistenza del fatto.
I due erano accusati (il primo quale giornalista e il secondo quale direttore responsabile) di aver pubblicato sul quotidiano (omissis) un articolo di contenuto denigratorio riguardante il calciatore B.M. , perché contenente le seguenti espressioni: (omissis), con riferimento alle avventure galanti di cui B. sarebbe stato protagonista e al fatto che, allorché si apriva il calcio mercato, B. era spesso oggetto di compravendita; (omissis), con riferimento, ancora una volta, alle storie passionali che l’avrebbero coinvolto; (omissis) , nonché (omissis), con riferimento al fatto che, nel corso di una intervista, era stato lo stesso B. a definire (omissis) l’assassinio del padre avvenuto quand’egli aveva undici anni – ad opera della camorra. Il Giudice ha ritenuto scriminate le espressioni perché costituenti esercizio del diritto di critica nei confronti di un personaggio pubblico.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di B.M. con due motivi.
2.1. Col primo lamenta – in relazione alla ritenuta sussistenza del diritto di critica – l’erronea applicazione dell’art. 51 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione con cui è tale sussistenza è stata giustificata. Contesta, al riguardo, che i fatti narrati siano veri (le maglie del club indossate erano state 9 e non 19; era stato accostato a donne che nemmeno conosceva; era stato stravolto il senso dell’intervista relativa alla morte del padre), che vi fosse un interesse pubblico alla divulgazione delle notizie riportate nel giornale (in particolare, quella in cui si ricordava che, nel 2006, era stato trovato positivo al cortisone e per questo squalificato per tre mesi) e che fosse stato rispettato il requisito della continenza espressiva.
2.2. Col secondo deduce la violazione dell’art. 425 c.p.p., per essere stata emessa una sentenza di merito e non meramente processuale.
3. Con memoria depositata in data 28/11/2016 P.M. Z. e P.A. hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso non merita accoglimento.
1. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la legittimità della critica – anche di quella satirica – va valutata in base ai canoni della continenza espressiva, della verità della propalazione e della rilevanza pubblica della notizia. Tali canoni non possono dirsi superati nella specie.
2. La verità delle propalazioni, infatti, è stata contestata solo genericamente e assertivamente dal ricorrente, sicché di nessun elemento dispone questa Corte per verificare se le maglie indossate da B. siano state 9 e non 19, ovvero se il ricorrente si sia accompagnato alle donne di cui si parla nell’articolo. Quanto all’intervista al (omissis), nemmeno il ricorrente contesta che l’intervista sia stata da lui rilasciata e che abbia avuto il contenuto esposto nell’articolo (salvo la sua lettura). Del resto, nessun preciso rimando è fatto, dal ricorrente, ad atti processuali in contraddizione con quanto propalato, onde non è possibile valutare se il Giudice per le indagini preliminari abbia tralasciato di considerare atti e fatti della vita pubblica e privata di B. , che smentiscano le propalazioni contenute nell’articolo. Trattasi, quindi, di quaestio facti, su cui nessuna incursione è consentita al giudice di legittimità.
Quanto al significato attribuito all’intervista sopra menzionata, del tutto impropriamente viene attribuita al giornalista l’intenzione di presentare B. come “apologeta” della camorra, in quanto, come ritenuto dal giudicante e sottolineato dal resistente, nell’articolo era stata stigmatizzata la lettura riduttiva della vicenda criminale da parte dell’intervistato (figlio della vittima e anch’egli vittima di un obbrobrioso episodio di criminalità mafiosa). Evidentemente, era stata l’espressione impropria, e certamente infelice, dell’intervistato a solleticare il commento ironico del giornalista, a cui non era importato approfondire se B. si fosse espresso male o avesse inteso ridimensionare l’episodio.
3. La continenza espressiva è certamente sussistente nella specie. Come messo in evidenza dal giudicante, la critica, allorché è espressa nella forma della satira, per sua natura immaginifica e volutamente dissacrante, beneficia di una libertà espressiva maggiore rispetto a quella ordinaria, sicché non può essere valutata secondo il metro consueto, restando comunque fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre ad essere garbatamente sbeffeggiata, sia esposta al disprezzo. Tanto è stato logicamente escluso nel caso concreto, essendo stato rilevato che Z. si era lasciato andare ad una serie di considerazioni che, espresse in forma satirica e divertita, intendevano rimarcare, da un lato, il fatto che B. aveva fatto saltuarie apparizioni sui campi da gioco, dall’altro, che aveva avuto maggior fortuna e notorietà nelle sue imprese galanti (a ciò era riferita l’espressione (omissis) e a tanto alludeva il suo accostamento a S.R.). Non è dato comprendere, quindi, se non elevando – illegittimamente – a criterio di giudizio la personale sensibilità del ricorrente perché le espressioni sopra riferite siano da ritenere eccedenti rispetto alla funzione della pubblicazione. Si tratta, infatti, di espressione e accostamento fortemente evocativi, certamente ironici, ma privi della carica dispregiativa ad essi attribuita dal ricorrente.
4. La rilevanza pubblica delle notizie è anch’essa erroneamente contestata dal ricorrente. B. è un noto calciatore, personaggio pubblico fatto oggetto di attenzione dagli amanti del calcio; inoltre, egli stesso si è esposto sui media col racconto delle sue vicende personali, ulteriormente amplificate dai resoconti delle donne con cui aveva intrattenuto relazioni sentimentali. In tale contesto non può revocarsi in dubbio che interessino al “pubblico” le sue qualità sportive, la considerazione in cui è stato tenuto dai dirigenti delle squadre di calcio in cui ha militato, la serietà e l’impegno con cui adempie agli obblighi connessi alla posizione occupata, nonché il rispetto – da parte sua – delle regole della professione. Ne consegue che B. non può pretendere l’oblio su fatti qualificanti della sua vita calcistica, quali la squalifica per doping o l’estemporaneo comparire sui campi di calcio, e non può pretendere il silenzio sulle espressioni da lui utilizzate nel corso di interviste volontariamente rilasciate.
5. Anche il motivo in rito è infondato. L’art. 425 c.p.p. pone la regola da interpretare ed applicare nella specie: il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando (rimanendo in ambito rilevante per questo processo) “il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato…Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.
Ne consegue che il Giudice dell’udienza preliminare “deve” pronunciare sentenza di proscioglimento quando risulta positivamente e inequivocabilmente dagli atti una situazione che esclude l’esistenza del fatto di reato (per mancanza degli elementi costitutivi – anche dal punto di vista psicologico – o per mancanza di conformità del fatto concreto al paradigma normativo) o la sua commissione da parte dell’imputato, nonché nel caso gli elementi acquisiti siano talmente poco significativi da rendere inutile il vaglio dibattimentale, perché non idonei a determinare la condanna dell’imputato. Appare evidente, quindi, che al Giudice dell’udienza preliminare è rimessa una valutazione di merito, da condurre nel rispetto della funzione attribuita, pacificamente, dal legislatore all’udienza suddetta: quella di fare da filtro rispetto ad imputazioni “azzardate”, prive dei requisiti minimi richiesti dall’ordinamento per l’instaurazione del processo, il quale rappresenta, esso stesso, una “pena” per l’imputato e un costo, notevole, per la collettività (oltre che, ancora una volta, per l’imputato). È in tale direzione che si muove condivisibile giurisprudenza, allorché afferma che “il giudice dell’udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell’imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza” (Cass., n. 33763 del 30/4/2015, Rv 264427; Cass., n. 3726 del 29/9/2015, Rv 266132; Cass., n. 7748 del 11/11/2015, Rv 266157).
La funzione di “filtro” dell’udienza preliminare e il carattere del dibattimento, aperto ai contributi valutativi delle parti e alle possibilità di integrazione probatoria (per iniziativa delle parti o del giudice), esigono poi che il Giudice dell’udienza preliminare estenda il suo giudizio – di natura prognostica agli scenari processuali futuri, sicché non può esimersi dall’esprimere una valutazione in ordine alla “completabilità degli atti di indagine” e alla “inutilità del dibattimento”, anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell’innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell’imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale (Cass., n. 36210 del 26/06/2014, dep. 27/08/2014, Rv. 260248), talché, la pronuncia di non luogo a procedere deve essere esclusa ogni qual volta ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente “aperte”.
6. Orbene, muovendo da tali premesse, deve rilevarsi come la motivazione della sentenza impugnata non meriti l’ulteriore censura ad essa mossa dal ricorrente, avendo esaminato, in maniera approfondita, gli elementi emersi dall’indagine sia in vista della loro idoneità a determinare – all’esito del dibattimento – la condanna degli imputati, e quindi della loro effettiva consistenza probatoria, sia in relazione alla loro completabilità dibattimentale, per giungere alla conclusione che si tratta di elementi inidonei, in maniera assoluta, a provare il dolo, ovvero l’antigiuridicità delle condotte, dal momento che sono state poste in essere nell’area coperta dal diritto di critica, nel rispetto dei principi che, per consolidata giurisprudenza, presiedono all’esercizio di tale diritto. E tale conclusiva valutazione, sorretta da logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità.
7. Consegue a tanto che il ricorso, infondato sotto ogni profilo, va rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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