L’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura personale, sicché nell’ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all’entità delle rispettive attribuzioni; pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l’attribuzione o la quota a suo tempo conseguita: non è quindi configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione. Qui occorre chiarire che non è applicabile il principio di cui all’art. 754 c.c. sulla ripartizione dei debiti del de cuius pro quota, posto che l’obbligo personale di restituzione a loro carico non integra un debito ereditario ma, come si detto, è l’effetto delle disposizioni testamentarie lesive della legittima in loro favore effettuate dal testatore; diversamente deve ritenersi invece per quanto concerne la posizione di coloro che nel corso del giudizio sono subentrati all’erede, quali eredi del medesimo: peraltro, sarà il giudice di rinvio a dovere verificare se i predetti coeredi abbiano fatto presente tale loro qualità, integrando siffatta dichiarazione gli estremi di una eccezione propria
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario – mediante la cosiddetta riunione fittizia – stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei “frutti” dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda.
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Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 25 gennaio 2017, n. 1884
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione del 20/1/1982, R.A. , R.R. , Ri.Ad. , r.m. e R.P. , premesso che il 26 giugno 1972 era deceduto in Massa il padre, R.B. , lasciando quali eredi la vedova A.C. ed 8 figli, esse attrici e 3 maschi – U. , S. e Ma. – e che i 3 testamenti olografi pubblicati, datati, rispettivamente, (omissis) ledevano la quota riservata ex lege ad esse attrici quali legittimarie, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Massa i tre fratelli e la madre, deceduta poi in corso di causa, chiedendo di determinare, previo accertamento dei beni costituenti l’asse ereditario, la quota disponibile e ridurre e disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima.
Si costituivano ritualmente la madre A.C. ed i fratelli R.U. e R.S. , mentre Ri.Ma. rimaneva contumace.
I convenuti costituiti resistevano alle domande, di cui chiedevano il rigetto. Gli ultimi due, in particolare, sostenevano di aver provveduto ad effettuare numerosi pagamenti di debiti della massa ereditaria, vantando quindi ulteriori crediti nei confronti degli altri coeredi. Deceduta, in corso di causa, A.C. , di cui erano eredi le figlie r.m. e R.P. , si costituiva per queste ultime due altro difensore che richiamava le eccezioni sollevate dalla madre ed insisteva nelle domande formulate a suo tempo in proprio, con esclusione delle domande proposte nei loro confronti dalla madre.
Con sentenza n. 459/97 il Tribunale di Massa Carrara respingeva tutte le domande proposte dalle attrici, compensando integralmente le spese processuali. Riteneva il Tribunale che, in base alla normativa vigente all’epoca dell’apertura della successione verificatasi il 26/1/1972, la quota di riserva dei figli legittimi era pari a 2/3 del patrimonio, quota gravata dall’usufrutto a favore del coniuge superstite per una porzione pari ad 1/4; poiché la quota disponibile era pari a 1/3 ossia 4/12, ai figli competeva nel complesso la quota di 8/12, di cui 5/12 in piena proprietà e 3/12 in nuda proprietà.
Determinato, in base ai calcoli del c.t.u. alla data di apertura della successione, 26/1/1972, il valore totale dell’asse ereditario pari a Lire 86.604.000 e le passività, pari a Lire 48.875.507, l’asse ereditario al netto delle passività ammontava a Lire 37.728.493, di cui Lire 12.576.165, 1/3 dell’intero come quota disponibile e Lire 25.152.328 quale quota di riserva, pari a 2/3 dell’asse ereditario. Determinava quindi la quota di riserva spettante a ciascun figlio in Lire 2.377.682, mentre le attrici avevano ricevuto solo la quota di Lire 89.685, come quantificate dal c.t.u.. Determinava, poi, in Lire 1.029.472 per ciascuna attrice il valore della lesione che R.U. , R.S. e A.C. avrebbero dovuto reintegrare con pagamento di equivalente in danaro; peraltro, tale importo era compensato con i maggiori crediti maturati da U. e S. , relativamente al pagamento da loro effettuato di debiti della massa ammontanti a Lire 29.103.183. Dichiarava, poi, inammissibile la domanda di riduzione proposta nei confronti della legataria A.C. perché non preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
Proposto appello da R.A. , R.R. e Ri.Ad. si costituivano con comparsa di risposta, R.U. e R.S. resistendo all’appello, di cui chiedevano il rigetto, e proponendo appello incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese processuali.
Il giudizio di gravame era riunito a quelli instaurati con i distinti atti di appello proposti da r.m. , in proprio e quale erede di A.C. e del fratello M. , e R.P. , anch’essa in proprio e quale erede della madre e del fratello, A seguito della interruzione del giudizio per il decesso di R. Ugo.F. , il giudizio era riassunto da R.A. , R.R. , D.A.M. , D.A.C. e De.An.Ma. , questi ultimi tre quali eredi di Ri.Ad. , anch’essa nel frattempo deceduta. Si costituivano gli eredi di R.U. , R.B. , R.G. , R.L. , r.m. , R.A. .
Con sentenza dep. il 21 maggio 2012 la Corte di appello di Genova, in accoglimento degli appelli proposti da R.A. , R.R. , Ri.Ad. , R.P. e r.m. ed in riforma della sentenza gravata, dichiarava che la quota del patrimonio ereditario di cui R.B. poteva disporre ammontava alla data di apertura della successione a Lire 50.207.281; dichiarava che le disposizioni testamentarie del de cuius R.B. a favore dei figli R.S. e R. Ugo.F. nel suo testamento olografo del 9/2/1958 eccedevano la quota disponibile; condannava R.S. e R. Ugo.F. , e per esso i suoi eredi, a reintegrare le quote di riserva delle sorelle lese dalla disposizione testamentaria di cui sopra e, conseguentemente, in solido al pagamento a favore di R.A. , R.R. e Ri.Ad. , e per essa 4i suoi eredi, R.P. e r.m. , al pagamento della somma di 70.132,99, a ciascuna sorella, a titolo di reintegra della quota lesa, nonché 66.616,17 a titolo di frutti;
I Giudici, nel disattendere le censure sollevate dalle appellanti in relazione alla stima compiuta dal consulente nominato in grado di appello, ritenevano che, con riferimento alla valutazione dell’azienda segheria e delle cave estrattive, era corretto il metodo della devalutazione del valore attuale di mercato tenuto conto delle ragioni indicate con riferimento alle caratteristiche industriali degli immobili, che costituivano componenti dell’azienda inserite in un mercato che non aveva subito nel corso dagli ultimi quaranta anni sostanziali modifiche; d’altra parte, non era stato contestato il metodo di stima adottato neppure dai consulenti dei fratelli Ricci che avevano censurato la valutazione, sostenendo necessario l’abbattimento di valore del 25%; peraltro, erano condivise le argomentazioni dei consulenti di ufficio laddove avevano valutato l’avviamento di tipo positivo dell’azienda.
Era poi accertata l’esistenza di un errore materiale nella somma dei valori all’apertura della successione stimata dal primo Giudice: nonostante che fosse stato dato atto che concorreva alla formazione dell’asse ereditario la sola nuda proprietà dell’alloggio di via alla Stazione, cespite n. 5, nei calcoli ne era stato di fatto conteggiato il valore della piena proprietà. Pertanto, il valore degli immobili all’apertura della successione era determinato in Lire 155.984.401, pari ad Euro 80.559,22; dunque, la massa ereditaria, al netto delle passività, aveva un valore complessivo di Lire 150.621.843.
Stimata la quota disponibile in Lire 50.207.281 e quella di riserva in Lire 100.414.562 ed accertato che ai fratelli erano stati legati beni per complessivi Lire 133.594.033, era determinata la lesione di legittima e quindi la somma che i medesimi erano condannati a corrispondere per reintegrarla a favore di ciascuna delle sorelle, a (Lire 9.551.151 – Lire 1.079.758=) 8.471.392 che rivalutata ammontava a Lire 135.796 414, pari a Euro 70.132,99.
Era accolta la domanda relativa ai frutti, essendo disattesa l’eccezione di novità, formulata da controparte, atteso che la stessa era ricompresa in quella di rendiconto: era determinata nella somma di Lire 128.986.887, pari a Euro 66.616,17, calcolata negli interessi rivalutati anno per anno sul valore dei beni al momento della domanda. - Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione le persone indicate nella intestazione sulla base di sette motivi illustrati da memoria.
Resistono i controricorrenti indicati nella intestazione.
Motivi della decisione
1.1. – Il primo motivo denuncia la nullità degli atti del giudizio di appello e della sentenza impugnata per effetto della nullità della notificazione nei confronti di R.S. dell’atto di riassunzione compiuto a seguito della interruzione intervenuta dopo la morte di R.U. , posto che lo stesso era stato notificato presso il domicilio dell’avv. Tolini, quando U. e R.S. , all’udienza del 26 giugno 2008, si erano nuovamente costituiti depositando comparsa con la nomina di nuovo difensore, nella persona di G.G. , presso il quale avevano eletto un nuovo e diverso domicilio.
1.2. – Il motivo è infondato.
Dall’esame degli atti, consentita dalla natura (processuale) del vizio denunciato, risulta che la nomina del nuovo difensore era avvenuta in aggiunta e non in sostituzione del precedente; va considerato che destinatario delle notificazioni (e delle comunicazioni) in corso di causa è il difensore nel domicilio eletto o dichiarato e non la parte. Ne consegue che la notificazione al difensore originariamente nominato e presso il domicilio del medesimo era stata correttamente effettuata, posto che, come si è detto, la nomina avvenuta con la comparsa del 25-62008, dep. all’udienza d(1 successivo 26-6, non aveva comportato né la sostituzione del precedente difensore né alcun mutamento di domicilio.
2.1. – Il secondo motivo denuncia la violazione della cosa giudicata formatasi in ordine all’accertamento compiuto dal tribunale sulla circostanza che, per effetto dei testamenti, l’intero asse ereditario, e quindi anche la azienda e gli immobili della segheria erano gravati dall’usufrutto generale a favore della moglie del de cuius, con la conseguenza che le attribuzioni a favore dei fratelli R. , erano di valore inferiore, in quanto aventi a oggetto la sola nuda proprietà.
2.2. -Il motivo va disatteso.
Deve escludersi la formazione della cosa giudicata invocata dai ricorrenti, posto che l’appello, avendo censurato la consistenza dell’asse ereditario e la determinazione del valore delle quote spettanti ai coeredi, aveva necessariamente devoluto al giudice di appello il riesame e la verifica dei beni che avevano formato oggetto dell’usufrutto costituito dal testatore a favore di A.C. .
3.1. Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove aveva adottato criteri diversi e non omogenei nella determinazione degli immobili costituenti il patrimonio ereditario.
3.2. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha indicato, con percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, le ragioni in base alle quali è pervenuta – in relazione alle caratteristiche e alle destinazioni- alla determinazione del valore degli immobili sulla base di criteri diversi. In effetti, le critiche formulate dai ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere – attraverso una soggettiva ricostruzione della fattispecie concreta – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 n 5 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che va verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.
4.1. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame della questione relativa alla compensazione dei crediti vantati dai danti causa dei ricorrenti, accertata dal tribunale e non specificamente impugnata, relativa ad eccezione ribadita in appello.
4.2 I1 motivo è infondato.
Da un lato, il motivo difetta di autosufficienza laddove non trascrive l’atto di appello in modo da dimostrare che la statuizione del tribunale non fosse stata oggetto di gravame; d’altra parte, la Corte si è implicitamente pronunciata sulla eccezione avendo compiuto la stima delle passività, per cui non è configurabile il difetto di attività del giudice sotto il profilo denunciato anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c..
5.1. Il quinto motivo denuncia l’illegittima condanna in via tra loro solidale fra R.U. , e per lui i suoi eredi, e R.S. della obbligazione di reintegrare la quota di legittima, che invece integravano obbligazioni parziarie, erano da porre singolarmente a carico dei convenuti nei limiti delle rispettive attribuzioni lesive della quota di legittima e pro quota fra i rispettivi eredi.
5.2. Il motivo è fondato.
L’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura personale, sicché nell’ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all’entità delle rispettive attribuzioni; pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l’attribuzione o la quota a suo tempo conseguita: non è quindi configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione. Qui occorre chiarire che nei confronti di R.U. e S. non è applicabile il principio di cui all’art. 754 c.c. sulla ripartizione dei debiti del de cuius pro quota, posto che l’obbligo personale di restituzione a loro carico non integra un debito ereditario ma, come si detto, è l’effetto delle disposizioni testamentarie lesive della legittima in loro favore effettuate dal testatore; diversamente deve ritenersi invece per quanto concerne la posizione di coloro che nel corso del giudizio sono subentrati a R.U. , quali eredi del medesimo: peraltro, sarà il giudice di rinvio a dovere verificare se i predetti coeredi abbiano fatto presente tale loro qualità, integrando siffatta dichiarazione gli estremi di una eccezione propria, come anche di recente ribadito da questa Corte (Cass. 6431/2015).
6. Il sesto motivo denuncia che, in violazione dell’art. 345 c.p.c., era stata accolta la domanda di corresponsione dei frutti, dovendosi escludere che La stessa sia compresa in quella di rendiconto.
7. Il settimo motivo denuncia l’erronea condanna al pagamento, a titolo di frutti,degli interessi compensativi atteso che al condividente non assegnatario frutti spettano soltanto all’esito del saldo del rendiconto che nella specie non era mai stato effettuato.
8. Il sesto e il settimo, da trattare congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.
Il precedente di legittimità richiamato dai ricorrenti in materia di scioglimento della comunione appare conferente posto che, a stregua di quanto deciso dalla Corte di appello, nelle specie è stata accolta la domanda di riduzione della quota di legittima, i convenuti sono stati condannati al pagamento della somma necessaria a reintegrarla e su tale importo sono stati poi liquidati gli interessi compensativi a titolo di frutti, posto che la sentenza impugnata non ha emesso alcuna statuizione di divisione. Al riguardo, va quindi ritenuto che la Corte ha fatto corretta applicazione del principio consolidato secondo cui “nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario – mediante la cosiddetta riunione fittizia – stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei “frutti” dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda.
la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo del ricorso rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
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