Nell’ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto impugnazione, il giudice d’appello, anche quando la misura di sicurezza (nella specie, assegnazione ad una casa di lavoro) sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata, in quanto l’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. estende il divieto di reformatio in peius anche all’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 11 gennaio 2017, n. 1089
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10 luglio 2014, la Corte di Assise dell’Aquila riteneva K.B. responsabile del duplice omicidio, aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell’art. 61, n. 5. cod. pen. ai danni dell’ex moglie, B.O. , e del suo compagno, H.S. (capo A dell’imputazione), nonché del reato di ricettazione dell’arma utilizzata nell’occasione (capo B dell’imputazione); conseguentemente, previa esclusione dell’altra contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. e della recidiva, lo condannava alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei; applicava, altresì, al predetto imputato le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale di pari durata, dichiarandolo decaduto dalla potestà genitoriale; condannava, inoltre, il K. al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale di Euro 50.000,00 per ciascuna di esse.
2. Con pronuncia resa in data 10 luglio 2015, la Corte di Assise di appello dell’Aquila, in parziale riforma di quella di primo grado, escludeva l’aggravante della minorata difesa in relazione al reato di cui al capo A); riconosceva la diminuente per il rito abbreviato e condannava l’imputato alla pena dell’ergastolo; applicava la pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di quindici giorni e mediante affissione nel Comune dell’Aquila nonché la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato; condannava, ancora, l’imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili liquidandolo equitativamente in Euro 450.000,00 per ciascuna di esse; confermava nel resto la sentenza della Corte di Assise.
Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici di merito i fatti si erano svolti nel seguente modo: nel pomeriggio del 17 gennaio 2013, l’imputato, dopo avere avvistato nei pressi del Centro Commerciale dell’Aquila la sua ex moglie insieme al suo compagno, si era recato presso la propria abitazione da dove aveva prelevato una pistola; quindi, il predetto si era nuovamente recato all’anzidetto Centro Commerciale e aveva atteso che i due uscissero dal supermercato, nascosto e appostato dietro l’angolo del negozio “(omissis) “; dopo che le due vittime erano salite a bordo della propria autovettura, si era avvicinato prima al lato anteriore – ove sul sedile del passeggero era seduta la sua ex moglie – e aveva sparato contro di essa due colpi di arma da fuoco; poi, girando intorno al veicolo, si era diretto verso il lato del conducente, il quale veniva raggiunto alla testa da un terzo colpo di arma da fuoco per poi ricevere il “colpo di grazia” per terra sul piazzale a poca distanza dall’autovettura; quindi, l’imputato era ritornato sui suoi passi, affiancandosi nuovamente al finestrino lato passeggero, controllando se la sua ex moglie fosse deceduta; successivamente aveva telefonicamente informato i Carabinieri del gesto appena compiuto, dicendo di trovarsi presso il parcheggio del vicino discount dei “(OMISSIS) ” dove veniva individuato dalla pattuglia intervenuta.
Il movente del duplice omicidio – sempre secondo i giudici di merito – rappresentava l’ultimo atto di una storia coniugale lunga e tormentata, costellata da atti di violenza e sopraffazione posti in essere dal K. – che aveva condotto i coniugi a separarsi nel 2007 e a divorziare nell’estate del 2011 – non tollerando egli taluni comportamenti della moglie, per lui troppo “occidentali”, e, dopo la crisi coniugale, la convivenza, progressivamente sempre più frequente nella stessa abitazione, delle figlie con il compagno dell’ex moglie, con cui la B. stava pensando di risposarsi.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato M.B..
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 220 e segg. cod. proc. pen., nonché manifesta mancanza di motivazione in relazione alla comparazione degli esiti degli accertamenti psichiatrici sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato.
Ha, al riguardo, sostenuto che – a fronte delle censure difensive formulate nell’atto di impugnazione tendenti a ottenere quanto meno un effettivo e congruo apprezzamento delle diverse risultanze scientifiche risultanti dalla consulenza di parte del prof. M. e una spiegazione ostensibile delle ragioni per cui era stata attribuita esclusiva dignità alle risultanze peritali – la sentenza d’appello si è limitata a sottolineare la diversa valenza probatoria da attribuire agli apprezzamenti peritali avuto in particolare riguardo alla diversa posizione del consulente di parte, il quale è chiamato a prestare la sua opera senza assunzione dell’impegno di obiettività previsto per i soli periti dall’art. 226 cpp; ed ha osservato che detta argomentazione non è idonea a chiarire, innanzitutto, se e quali elementi consentirebbero di ritenere che, nel caso di specie, il consulente di parte non abbia adempiuto al suo incarico senza alcuna obiettività e dunque in modo non del tutto leale o professionale e, soprattutto, non è sufficiente sotto il profilo del ragionamento logico scientifico a chiarire i criteri che possano avere orientato la scelta tra le diverse tesi scientifiche.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell’aggravante della premeditazione.
Ha, innanzitutto, evidenziato che il lasso di tempo che deve intercorrere tra la genesi del proposito delittuoso e la sua concreta realizzazione deve essere apprezzato tenendo conto delle specifiche risultanze di fatto idonee a offrire evidenza di una estensione temporale del proposito criminoso tale da consentire di meditare la decisione assunta senza che essa venga meno; che, in questa prospettiva, l’accertamento probatorio in ordine all’esistenza dei requisiti normativi dell’aggravate in parola non coincide né si esaurisce nell’accertamento della sola preordinazione e predisposizione in un determinato arco temporale dei mezzi necessari per la consumazione del delitto; che la premeditazione richiede, infatti, un quid pluris rispetto alla mera organizzazione strumentale dell’attuazione del proposito criminoso.
E ha sostenuto che detti principi di diritto non sono stati correttamente applicati nella sentenza impugnata, che ha valorizzato del tutto illogicamente una serie di elementi, significativi di preordinazione dell’azione e non anche della sua premeditazione; che, in particolare: a) risulta manifestamente illogico il rilievo attribuito al fatto che l’imputato aveva affidato al proprio nipote la gestione della sua attività aziendale; e ciò tanto più che i rapporti tra l’imputato e il nipote costituivano una situazione complessa in cui, pur progressivamente, l’imputato non solo aveva attribuito al nipote la gestione della sua attività ma si era costituito garante di un prestito in favore del nipote stesso, circostanza quest’ultima dalla quale non era possibile inferire, conformemente ai normali principi di consequenzialità, l’ipotesi che il K. stesse meditando la fuga o un allontanamento dopo la consumazione del delitto; b) risulta, altresì, illogico l’argomentare della sentenza impugnata relativamente all’acquisto da parte dell’imputato di un’arma nell’estate del 2012, che il predetto non portava con sé custodendola in casa da dove quel giorno l’aveva prelevata; c) risulta, infine, manifestamente illogico il valore attribuito dai giudici di merito agli altri dati indicati in sentenza, che si riferiscono a circostanze verificatesi immediatamente prima, durante e dopo il duplice omicidio, e, dunque, inidonei a giustificare la ricorrenza dell’aggravante in parola.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e manifesta mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell’attenuante della provocazione.
Ha, al riguardo, osservato che con argomentazioni del tutto generiche e senza neppure escludere in punto di fatto l’inesistenza del fatto ingiusto altrui, la decisione impugnata è pervenuta a respingere le doglianze difensive sul solo rilievo che risulterebbero inesistenti il nesso di causalità e l’adeguatezza della reazione rispetto alla asserita provocazione; che tale argomentare non è, altresì, congruo sotto il profilo della corretta applicazione della disposizione di legge, anche nella forma della c.d. “provocazione per accumulo”; che, inoltre, erano stati evidenziati nei motivi di appello alcuni passi della perizia nei quali si faceva riferimento a minacce umiliazioni subiti dal K. che avrebbero messo a dura prova anche persone molte equilibrate e, in particolare alla “minaccia della vittima di scoparsi, oltre la moglie, anche la figlia e questo costituiva un pesante attacco alla sua reputazione”.
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e manifesta mancanza di motivazione e illogicità della stessa in relazione all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
Ha sostenuto, al riguardo, che l’argomentare dei giudici di merito è manifestamente illogico e soprattutto erroneo in punto di diritto nella parte in cui non ha attribuito rilievo alla confessione resa dall’imputato agli effetti dell’apprezzamento circa l’opportunità di un adeguamento del trattamento sanzionatorio; e ciò in quanto la confessione processuale dell’imputato è sicuramente espressione di un atteggiamento rapportabile a una riconsiderazione del proprio operato e di una presa di coscienza della gravità dei fatti posti in essere.
3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha denunciato violazione della legge processuale in relazione all’applicazione della misura di sicurezza: in assenza di impugnazione sul punto, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto, d’ufficio, applicare la misura di sicurezza dell’espulsione, con la conseguenza che la decisione impugnata viola apertamente il principio del divieto di reformatio in peius.
4. In data 3 ottobre 2016 è stata depositata nella Cancelleria di questa Corte “lettera aperta – memoria difensiva” a firma dell’imputato nella quale il predetto ha ripercorso tutta la sua vita dall’arrivo in Italia dall’Albania sino alla c.d. “tragedia finale” attraverso il racconto della sua “vita familiare” e dell’”arrivo in Italia del nuovo compagno della ex moglie”.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo relativo all’applicazione della misura di sicurezza, mentre nel resto non merita accoglimento e, dunque, va rigettato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, non sussiste il denunciato vizio di motivazione atteso che rilievo determinante è stato attribuito dalla Corte territoriale alla “constatata correttezza metodologica d’indagine applicata” dai professori F. e Sacchetti nell’espletamento della perizia sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, nonché alla circostanza che “nessuna delle valutazioni del consulente di parte dell’imputato dimostra in modo lampante e immediatamente percepibile la fallacia delle conclusioni dei periti”; e che il ricorrente non ha contrastato detto logico argomentare limitandosi a censurare la sentenza in relazione all’osservazione circa la diversa valenza probatoria da attribuire alla perizia rispetto alla consulenza di parte, che è, però, tema recessivo rispetto alle altre considerazioni.
3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso relativo alla contestata ricorrenza dell’aggravante della premeditazione, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione di legge.
Giova, innanzitutto, osservare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto ad emettere il provvedimento (Cass. Sez. 2, 11.6.1998, n. 3438, rv. 210938; cfr. anche Cass. Sez. 6, 14.1.2010, n. 7651, rv. 246172).
Nel caso di specie, i giudici di merito – dopo avere ricostruito la vicenda delittuosa nei termini in precedenza riportati – hanno osservato come la decisione dell’imputato di sopprimere fisicamente le vittime non era nata in modo estemporaneo ma era in diretta relazione causale con l’avversione dello stesso, ormai cronicizzata, verso i comportamenti delle vittime, ritenuti non più tollerabili né altrimenti rimediabili; e hanno sottolineato che la ricorrenza dell’aggravante in parola risultava dimostrata da una serie di dati specificamente indicati:
– l’imputato aveva dismesso in favore del nipote la gestione della propria azienda, nominandolo suo procuratore generale, così preparandosi all’eventualità di non potervi più provvedere personalmente;
– si era procurato per tempo (fine luglio o primi di agosto 2012, secondo le sue stesse affermazioni) senza alcuna altra apparente necessità, la pistola adoperata per l’esecuzione del duplice omicidio;
– la natura del movente legato alla difficoltà crescente dell’imputato di superare gli effetti della crisi coniugale che l’aveva portato al divorzio e soprattutto di accettare la convivenza, progressivamente sempre più frequente, nella stesa abitazione delle figlie con il nuovo compagno della sua ex moglie con cui quest’ultima stava penando di avviare una relazione stabile e duratura;
– le stesse chiare affermazioni dell’imputato, riferite dopo avere spiegato la scelta di intestare al nipote l’azienda (“non potevo stare più qua, perché poi alla fine… cioè io stavo vedendo che ogni giorno stavo male, ma stavo proprio male che poi non sapevo nemmeno dove andare… Ma che devo fare? cioè creare da solo, cioè di crepare proprio… che dovevo fare? Poi dove stavo… cioè non avevo niente poi… vedevo i figli che stavano ogni giorno a sfasciare… a fare come cazzo gli pare e piace”);
– nell’auto dell’imputato era stato trovato un bigliettino in cui erano annotati marca e numero di targa dell’autovettura del compagno della sua ex moglie, circostanza questa emblematica di una ricerca “orientata” del K. già pianificata nel tempo;
– dopo avere avvistato la sua ex moglie con il suo compagno nei pressi del Centro Commerciale, l’imputato si era diretto a casa e aveva prelevato la pistola e, quindi, era ritornato all’anzidetto Centro Commerciale dove aveva teso un agguato alle vittime designate aspettandole all’uscita del supermercato;
– dopo avere sparato più colpi e inseguito il compagno della sua ex moglie, lo aveva finito con un “colpo di grazia” ed era, poi, ritornato sui suoi passi controllando che anche l’ex moglie, attinta per prima, fosse deceduta;
– l’azione omicidiaria non era stata preceduta da nessuna discussione ma si era sviluppata d’acchito e aveva tutte le caratteristiche di una vera e propria esecuzione attuata con abilità e “tranquillità”.
Ebbene, tali argomentazioni non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; e anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di Assise di appello dell’Aquila, nella motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure del ricorrente sul punto che, lungi dal denunciare lacune o incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato dai giudici d merito, finiscono per riproporre questioni già esaminate e decise con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
La Corte territoriale ha, invero – in relazione all’operata ricostruzione dei fatti esattamente interpretato la norma applicata di cui all’art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen. alla luce dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, “elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Rv. 265149).
4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso relativo alla ricorrenza dell’attenuante della provocazione.
Con riguardo a tale motivo, va osservato che la Corte di Assise di appello dell’Aquila, nell’escludere la ricorrenza dell’attenuante in parola ha affermato che, “pur a volere prestare fede alle prospettazioni difensive, dirette a individuare nelle condotte prevaricatrici e vessatorie cui sarebbe stato sottoposto il K. il fatto ingiusto altrui”, “il delitto commesso appare così sproporzionato rispetto al preteso fatto ingiusto altrui da fare escludere il nesso di causalità e l’adeguatezza della reazione rispetto alla asserita provocazione”.
Orbene, tale argomentare appare del tutto logico e congruo anche in relazione alla corretta applicazione della norma di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen. secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
È, infatti, principio consolidato che l’attenuante della provocazione è inapplicabile pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e così inadeguata rispetto all’episodio ultimo dal quale trae spunto, da fare escludere la sussistenza di un ragionevole nesso causale tra offesa, sia pure potenziata per accumulo, e reazione (v., tra molte sent. Sez. 1, n. 1214 del 6.11.2008, Sanchez; Sez. 5, n. 24693 del 2.3.2004, Vannozzi; Sez. 1, n. 701 del 3.11.1997, Caruso; Sez. 1, n. 1305 del 15.11.1993, Marras; Sez. 1, n. 10330 del 24.9.1992), e, dunque, di quella condizione di intensa eccitazione caratterizzata da perdita di controllo nella quale si risolve tradizionalmente lo stato d’ira, facendo propendere invece per l’esistenza di uno stimolo psichico affatto diverso, connotato per esempio da sentimenti di rancore o vendetta.
A fronte di tale logico argomentare, le doglianze difensive si risolvono, sostanzialmente, in censure in fatto che comportano per il loro accoglimento o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, entrambe non consentite al giudice di legittimità.
5. Con riguardo al giudizio relativo alla ritenuta non meritevolezza dell’imputato della concessione delle circostanze attenuanti generiche, osserva il Collegio che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell’articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse” (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, rv. 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, rv. 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, rv. 207560).
Peraltro, al di là dell’indicazione formale del vizio denunciato con tale motivo, si rileva che la sentenza impugnata ha, con ragionamento logico, spiegato le ragioni per le quali il K. non era meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione: dell’assoluta gravità dell’azione che ha determinato la contemporanea eliminazione fisica della ex moglie e del suo compagno; del fatto che “non si è trattato di un delitto ispirato da ragioni meritevoli di una qualche comprensione umana, ovvero caratterizzato da un improvviso raptus criminale, ma, al contrario è certo che l’azione delittuosa è stata voluta, meditata e portata a termine con freddezza e determinazione”; dell’”l’intensità della volizione omicidiaria”; delle modalità esecutive del delitto; dei precedenti penali dell’imputato, condannato anche per reato della stessa indole; della personalità del medesimo come delineata nell’istruttoria dibattimentale (marito violento e autoritario).
Inoltre, la Corte territoriale, a fronte di tali dati ai quali ha attribuito significativa valenza per negare il chiesto beneficio, ha, altresì, spiegato che il comportamento successivo posto in essere dal K. (consegna spontanea alle Forze dell’Ordine; contributo nel rintraccio dell’arma; dichiarazioni sostanzialmente confessorie) era stato posto in essere quando già sussistevano “irrefutabili elementi di reità a suo carico” e, quindi, era da ritenersi privo, in termini comparativi, di rilevanza risolutiva.
6. Fondato è, invece, l’ultimo motivo di ricorso relativo alla misura di sicurezza dell’espulsione, applicata dalla Corte territoriale in violazione del principio del divieto di reformatio in peius.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti “nell’ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto impugnazione, il giudice d’appello, anche quando la misura di sicurezza (nella specie, assegnazione ad una casa di lavoro) sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata, in quanto l’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. estende il divieto di reformatio in peius anche all’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave” (Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, RV 262991; conforme: Sez. 6, n. 15892 dell’08/01/2014, RV. 261530 che ha affermato che “incorre nella violazione del divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all’imputato una misura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado”).
In applicazione del superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, va annullata senza rinvio limitatamente alla misura di sicurezza che deve essere esclusa.
7. L’imputato va condannato alla rifusione a favore delle parti civili delle spese de presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza della espulsione che esclude.
Rigetta il ricorso nel resto.
Condanna il ricorrente alla rifusione, a favore delle parti civili, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro tremila ciascuno a favore di K.R. e K.A. , ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e in complessivi Euro quattromiladuecento a favore di H.V. , in proprio e nella qualità indicata, oltre accessori come per legge.
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