Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 novembre 2016, n. 50114

Resta precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare – alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensivita’ della condotta concreta – se essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneita’ lesiva dei beni giuridici tutelati

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 25 novembre 2016, n. 50114

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/01/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AVELLINO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;

sentite le conclusioni del PG Dott. AGNELLO ROSSI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentite le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) e sostituto degli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) che si e’ associato alle conclusioni del pg.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino il 5 febbraio 2016 ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di varie persone, tra cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in ordine a numerose contestazioni di abuso di ufficio ed altro.

1.1 Il PM ha presentato ricorso avverso il proscioglimento nei confronti dei tre predetti imputati limitatamente al capo di imputazione n. 128. Secondo l’accusa, ” (OMISSIS), nella qualita’ di consigliere comunale e componente della giunta municipale del Comune di (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di vigile urbano del Comune di (OMISSIS), nello svolgimento delle funzioni e del servizio, in violazione di norme di legge e di regolamento, procuravano intenzionalmente a (OMISSIS) un ingiusto vantaggio patrimoniale, poiche’ consentivano allo stesso l’occupazione temporanea di suolo pubblico con interruzione della circolazione stradale, in (OMISSIS), a causa del posizionamento sulla sede stradale di un mezzo meccanico per effettuare lavori alla propria abitazione, in mancanza di qualsiasi autorizzazione e del pagamento dell’importo stabilito, come previsto dalla legislazione in materia assicurando allo stesso (OMISSIS) che, in caso di intervento da parte dei Carabinieri di Solofra, avrebbero predisposto il titolo autorizzativo ex post. In (OMISSIS)”.

2. Si tratta di una vicenda emersa nel corso delle intercettazioni telefoniche disposte per le altre accuse per le quali vi e’ stato proscioglimento (non risulta impugnazione), cosi’ ricostruita nella sentenza:

il (OMISSIS) (OMISSIS) riceveva una telefonata da (OMISSIS) che gli chiedeva se fosse necessario un permesso dei vigili urbani per l’occupazione temporanea della sede stradale con un mezzo pesante in quanto il giorno successivo doveva eseguire dei lavori presso la propria abitazione (“mettere la pompa in mezzo alla strada”). (OMISSIS), quindi, telefonava al comando dei vigili urbani e chiedeva informazioni all’agente (OMISSIS); questi gli diceva che bastava una semplice autorizzazione del comandante, ottenibile in breve tempo trattandosi di una occupazione di un paio di ore al massimo. (OMISSIS), in una successiva telefonata, riferiva al (OMISSIS) che, se il giorno dopo avesse avuto necessita’ di iniziare i lavori prima dell’apertura degli uffici del Comune, avrebbe potuto comunque iniziare i lavori e, in caso di controllo da parte dei carabinieri, telefonare successivamente ai vigili e farsi rilasciare l’autorizzazione sul momento.

A distanza di un mese (il giorno dopo secondo il PM, come dopo si precisa), i carabinieri accertavano che non esisteva agli atti del Comune alcuna autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico in favore di (OMISSIS). Inoltre, in questa occasione, rilevavano la presenza di un mezzo meccanico parcheggiato in strada nel luogo cui facevano riferimento le intercettazioni.

2.1 Il giudice, sulla scorta di tali premesse, osservava innanzitutto, in fatto, che nulla dimostrava che vi fosse stata la occupazione di suolo pubblico non essendo certamente cio’ dimostrato dalla ispezione effettuata il mese successivo.

Inoltre, valutato il contenuto della documentazione della difesa, osservava come il regolamento comunale per la occupazione di suolo pubblico e la determinazione della relativa tassa andasse interpretato nel senso che, per le occupazioni occasionali o di breve durata, non fosse affatto previsto il pagamento della “tosap”.

In definitiva, ragione del proscioglimento per il capo 128 era, innanzitutto, la assenza di prova dello stesso fatto storico e, comunque, pur essendo necessaria, secondo il codice della strada, una autorizzazione per le modifiche temporanee alla circolazione (laddove) imposte dalla occupazione della strada con mezzi per l’esecuzione di lavori, trattandosi di un provvedimento gratuito, non vi poteva essere alcun vantaggio patrimoniale per il privato.

3. Con il ricorso, il PM innanzitutto premette la trascrizione delle conversazioni intercettate (risultando in particolare l’espressione “e che ci fate autorizzare a fare, non vi preoccupate, facciamo solo le carte avanti indietro” e, alla osservazione delle possibili contestazioni dei carabinieri, il v.u. rispondeva che poteva, in tale caso, chiedere l’autorizzazione che sarebbe stata rilasciata subito).

Inoltre, osserva che la verifica della presenza di un mezzo meccanico parcheggiato in via (OMISSIS), tale da occupare la strada, era stata fatta il giorno successivo al colloquio intercettato e non il mese successivo, trattandosi di un evidente errore materiale nell’indicazione della data.

3.1 Deduce quindi:

– con primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione non essendovi stata alcuna prognosi sulla sostenibilita’ dell’accusa in giudizio, ben potendo risolversi in fase di dibattimento l’incertezza probatoria in merito alla data del controllo effettuato.

– Con secondo motivo la illogicita’ della motivazione e la violazione di legge per aver il giudice “valutato – o sopravvalutato – l’apporto probatorio proveniente dalla difesa degli imputati”. Ritiene che le stesse conversazioni dimostrino che vi fosse necessita’ dell’autorizzazione e che il pagamento per tale tipo di occupazione andasse desunto dal tariffario delle occupazioni per l’esercizio di attivita’ edilizia, fissate a metro quadrato.

Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ritenendo che sia stato dimostrato che fosse dovuto un pagamento, ancorche’ esiguo, tale da comportare il vantaggio patrimoniale per il privato.

4. Il difensore di (OMISSIS) ha presentato memoria a sostegno di una decisione di inammissibilita’ ovvero rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza della decisione ed osservando in particolare:

la decisione e’ corretta, tenuto conto delle evidenti lacune investigative in quanto il pubblico ministero chiedeva di rinviare alla fase del dibattimento l’accertamento di presupposti essenziali quali la ubicazione della abitazione di (OMISSIS), lo svolgimento di lavori presso la stessa, l’utilizzo della betoniera, l’occupazione della strada in guisa da imporre la deviazione del traffico, laddove un normale accertamento avrebbe dimostrato che in quella strada, per la sua larghezza, la sosta della betoniera non avrebbe affatto impedito il transito di pedoni e veicoli.

Corretta e’ anche la valutazione del giudice per le indagini preliminari laddove rileva che l’autorizzazione comunale e’ necessaria soltanto per l’occupazione di carreggiata che imponga un itinerario alternativo al traffico, il che non e’, e che l’allegato richiamato dal pubblico ministero in tema di occupazioni realizzate per l’attivita’ edilizia fa riferimento a ponteggi ed altri impianti e non alla sosta del mezzo di trasporto.

Infine, a parte la gratuita’ della autorizzazione se del caso necessaria, in alcun modo si prospettava l’esistenza di un dolo intenzionale di abuso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

La decisione del gup e’ assolutamente corretta e nessuno dei motivi individua errori rilevanti in questa sede.

2. Va premesso che, con tutta evidenza, proprio perche’ il ricorrente ha voluto dare risalto al tenore delle conversazioni sulle quali fonda l’ipotesi di accusa, il vigile (OMISSIS) mostra una volonta’ di semplificazione del caso concreto trattandosi di una occupazione temporanea e minima, parlando di evitare una inutile attivita’ meramente burocratica; vi corrisponde il dato del possibile importo della tassa evasa che, se e’ nullo come riporta plausibilmente il gup, e’ comunque di pochi centesimi anche per il Pm che solo con il ricorso per cassazione cerca di dare un contenuto preciso alla contestazione indicando in concreto anche il presunto vantaggio.

2.1 Proprio quindi la diretta affermazione da parte dei soggetti intercettati della ragione della scelta (semplificare la gestione di un caso di assoluto minimo impatto conseguente ad un temporaneo “ingombro” piu’ che “occupazione”), dimostra gia’ l’errore di qualificazione della vicenda come di rilevanza penale: l’articolo 323 cod. pen., difatti, non sanziona la “cattiva” amministrazione, sulla scorta peraltro di un concetto di “buona” amministrazione della AG, bensi’ l'”abuso di ufficio”, ovvero una gestione che, violando norme etc., non sia piu’ attivita’ per l’amministrazione bensi’ attivita’ diretta al vantaggio del privato. Quindi sarebbe stato sufficiente considerare che, per integrare l’abuso di ufficio, e’ necessario il dolo intenzionale in ordine all’evento del reato (danno o vantaggio patrimoniale ingiusti: Sez. 6, n. 34116 del 20/04/2011 – dep. 15/09/2011, Pg in proc. Cuffaro, Rv. 25083301), trasformandosi, altrimenti, l’articolo 323 cod. pen. in una disposizione di controllo sulla attivita’ amministrativa.

2.2 Correttamente, quindi, il gup tiene conto di queste regole in una decisione che rispetta appieno il ruolo di verifica in sede di udienza preliminare (anche) della manifesta infondatezza dell’accusa.

3. Quanto ai motivi specifici del ricorso:

3.1 il primo motivo e’ del tutto inconsistente: il gup osserva che, in base all’atto della pg che dimostra che la verifica della occupazione della strada e’ stata fatta un mese dopo, risulta del tutto sfornita di prova tale fondamentale circostanza di fatto. Il ricorrente sostiene, contro l’evidenza della nota della polizia giudiziaria, che il controllo fu fatto il giorno dopo; ma cio’ non fa offrendo elementi per chiarire l’errore materiale dell’atto, bensi’ affermando che, pur se i propri atti allo stato escludono la verificazione dell’occupazione della strada, andava disposto il rinvio a giudizio per vedere se, casomai, l’atto di pg fosse erroneo e, quindi, potesse dimostrarsi l’occupazione in questione, altrimenti priva di indizi. Ovvio che il gup non poteva o doveva procedere in tale modo, ne’ risulta dedotto che abbia indebitamente rifiutato al PM la possibilita’ di dimostrare l’errore materiale della data.

3.2 Il secondo motivo e’ manifestamente infondato. Il gup non ha certo negato che nelle conversazioni emergesse la teorica necessita’ della autorizzazione anche per la minima occupazione (pur se non e’ il parere del vigile, che puo’ anche sbagliare, la prova di cio’ che, comunque, deve emergere da specifiche disposizioni); il gup ha invece affermato che non era prevista l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico e/o il pagamento di “tosap”. L’argomento del ricorrente che, non avendolo fatto nella sede propria della contestazione formale (ove aveva genericamente riferito di una violazione della “legislazione in materia”), solo in sede di ricorso chiarisce, aderendo alle indicazioni del gup, quali fossero le normative violate, sostiene che vi fosse l’obbligo di pagare una tassa, e’ erroneo. Difatti dalla motivazione della sentenza e dagli ulteriori specifici argomenti della memoria difensiva, non contrastati dalla generica deduzione del ricorso, risulta come non sia applicabile al caso di “ingombro temporaneo”, rilevante nel caso di specie, la tassa per la occupazione temporanea, per un intervallo apprezzabile, con impalcature, anditi etc..

3.3 Il terzo motivo e’ manifestamente infondato perche’ non e’ dimostrata affatto l’onerosita’ del possibile provvedimento autorizzatorio.

4. Peraltro, a fronte della deduzione anche da parte del ricorrente della esiguita’ della somma da pagare (ed in ipotesi indebitamente risparmiata dal privato), pur a ritenere sanzionabile la volonta’ di risparmio “burocratico” in forma di abuso di ufficio, sarebbe stato necessario valutare se un caso talmente minimo, ma tale da integrare il fatto tipico, raggiungesse la soglia della offensivita’ (si veda Corte Cost. sent. 139/2014: “occorre ricordare che questa Corte ha gia’ precisato che resta precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare – alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensivita’ della condotta concreta – se essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneita’ lesiva dei beni giuridici tutelati”; si veda anche Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015 – dep. 09/02/2016, Pezzato e altro, Rv. 26564201).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

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