Fermo il principio in base al quale è consentito al convenuto di costituirsi in giudizio direttamente all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., la proposizione da parte di questi di eventuali eccezioni o domande riconvenzionali in detta sede deve ritenersi pienamente tempestiva.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 10 novembre 2016, n. 22912
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2518/2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 8259/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di pace di Barra ha accolto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. (compagnia assicuratrice dell’attore per i danni derivanti dalla circolazione stradale) in relazione al pagamento delle somme corrispondenti all’ammontare dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.
2. In sede di appello, la compagnia assicuratrice ha contestato la decisione del primo giudice, per aver trascurato di decidere, tanto sull’eccezione relativa alla mancata denuncia del sinistro da parte dell’assicurato, quanto sulla domanda riconvenzionale espressamente spiegata nei confronti di quest’ultimo.
3. Il Tribunale di Napoli, giudicando in sede d’appello, rilevato che la compagnia assicuratrice appellante aveva proposto la propria eccezione e la domanda riconvenzionale oltre di termini di preclusione previsti dalla legge, ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a. sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria.
5. Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, l’ (OMISSIS) s.p.a. censura la sentenza d’appello per violazione degli articoli 166, 167 e 319 c.p.c., avendo il Tribunale di Napoli erroneamente riconosciuto la preclusione, per il convenuto, della facolta’ di proporre eccezioni e domande riconvenzionali nel corso dell’udienza di cui all’articolo 320 c.p.c., tenuto conto che l’articolo 319 c.p.c., lungi dal richiamare il contenuto degli articoli 166 e 167 c.p.c. (che disciplinano la costituzione in giudizio dinanzi al tribunale, prevedendo la sanzione preclusiva per la domanda riconvenzionale non formulata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione), si limita a indicare le modalita’ di costituzione in giudizio delle parti (consentita fino alla stessa prima udienza del giudizio), senza formulare alcun rigoroso termine di preclusione.
6.1. Il ricorso e’ fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa corte di legittimita’, nel procedimento avanti al giudice di pace, l’articolo 319 c.p.c., consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro liberta’ di forme, sicche’ ben puo’ il convenuto considerarsi esonerato dall’onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l’articolo 320 c.p.c., concentra nella prima udienza tutta l’attivita’ processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attivita’ svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7238 del 29/03/2006, Rv. 589550).
Cio’ posto, fermo il principio in base al quale deve ritenersi consentito al convenuto di costituirsi in giudizio direttamente all’udienza di cui all’articolo 320 c.p.c., la proposizione da parte di questi di eventuali eccezioni o domande riconvenzionali in detta sede deve ritenersi pienamente tempestiva, salva sempre la possibilita’ dell’eventuale rinvio a successiva udienza qualora, proprio in relazione all’attivita’ svolta all’udienza ex articolo 320 c.p.c., risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.
Avendo il Tribunale di Napoli erroneamente ritenuta tardiva la proposizione, da parte del convenuto, all’udienza ex articolo 320 c.p.c., delle eccezioni e della domanda riconvenzionale ivi avanzata, il motivo d’impugnazione sul punto avanzato dall’odierna ricorrente dev’essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il conseguente rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui rimette altresi’ la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui rimette altresi’ la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’
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