Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 gennaio 2012 n. 1119. La competenza per lo sfratto richiesto da una società in liquidazione coatta è del giudice dove sono ubicati i beni
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III,ordinanza n. 1119 del 26 gennaio 2012
Così deciso dalla S.C. secondo la quale un’azione di sfratto per morosità e la successiva fase a cognizione piena che ne sia seguita introdotta da una società in liquidazione coatta amministrativa, soggetta alla disciplina dell’articolo 57 del Dlgs n. 58 del 1998 e, quindi, in forza del richiamo che il comma 3 di tale norma fa all’articolo 83 del Dlgs n. 385 del 1993, alla disciplina da tale norma prevista, non può ritenersi compresa tra le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione, per le quali il secondo inciso del comma 3 dell’articolo 83 prevede che è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
Sorrento, 27 gennaio 2012.
Avv. Renato D’Isa
Sentenza consultabile e scaricabile dal portale del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/01/per-lo-sfratto-richiesto-da-una-societa-in-liquidazione-coatta-competente-il-giudice-dove-sono-ubicati-i-beni-.html
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