Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 novembre 2016, n. 22862

I miglioramenti delle condizioni di salute dell’infortunato, sino a quando il diritto al risarcimento del danno non sia quesito, riverbera effetti non solo sulla misura dell’indennizzo dovuto dall’I.N. A.I.L., ma anche sul credito risarcitorio civilistico. Pertanto, in mancanza di una diversa allegazione e prova, il giudice di merito deve presumere che anche il danno biologico si sia ridotto e che, quindi, non muti il danno differenziale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 9 novembre 2016, n. 22862

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8620/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 980/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 16/09/2014, depositata l’01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. (OMISSIS) ha impugnata per cassazione la sentenza (1.10.2014 n. 980) con cui la Corte d’appello de L’Aquila ha rigettato il gravame col quale l’odierna ricorrente domandava una piu’ cospicua liquidazione, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di pigio grado, del danno derivato da un sinistro stradale.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe errato nel determinare il quantum del danno alla persona.

L’errore sarebbe caduto sull’operazione di detrazione dall’ammontare del danno, determinato secondo le regole della responsabilita’ civile (che la ricorrente non contesta), dell’importo pagato alla vittima dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico.

Sostiene la ricorrente che le avrebbe versato la somma di Euro 25.404,01, mentre la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’indennizzo pagatole dall’assicuratore sociale fosse stato di Euro 43.113,66.

3. Il motivo appare, in primo luogo, inammissibile, perche’ deduce un tipico vizio revocatorio, censurabile ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., consistito nell’erronea percezione del contenuto effettivo della documentazione formata dall’Inail e prodotta in causa.

4. In subordine, nell’ipotesi in cui il collegio ritenesse non denunciato un vizio revocatorio, il motivo sarebbe comunque infondato.

Risulta infatti dagli alti che dopo avere accertato una determinata invalidita’ e costituito a favore della vittima la corrispondente rendita, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 381 del 2000, provvide a revisione della rendita, evidentemente sul presupposto che le condizioni della vittima fossero migliorate.

Ne consegue che la pretesa dell’odierna ricorrente di detrarre dal risarcimento del danno civilistico non il valore della rendita Inail originaria, (ma) il valore capitale della rendita Inail revisionata, e’ infondata in pulito di diritto, perche’ perverrebbe all’irrazionale risultato di far accordare alla vittima un risarcimento maggiore, a fronte di un minor danno.

In teoria, beninteso, non puo’ negarsi che il minor importo della rendita Inail a valle della revisione possa non essere compensato, sul piano civilistico, dal minor grado di invalidita’ permanente conseguente al miglioramento delle condizioni della vittima, ma tale eventualita’ doveva essere concretamente dedotta dalla ricorrente, al fine della valutazione dell’interesse a ricorrere, e non puo’ ritenersi in re ipsa.

5. Si propone, pertanto:

(a) in via principale, la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;

(b) in subordine, il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio non condivide la relazione nella parte in cui prospetta la configurabilita’ quale errore revocatorio della doglianza formulata col ricorso.

E’ vero, infatti, che la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello avrebbe ritenuto esistente una circostanza che assume incontrastabilmente esclusa dagli atti, ma e’ altresi’ vero che proprio tale circostanza aveva formato l’oggetto del dibattito processuale nel grado di appello.

4. Il Collegio condivide invece le restanti parti della relazione preliminare, e ritiene di conseguenza che il ricorso non possa essere accolto, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada in parte corretta. Cio’ per le ragioni che seguono.

5. La sig.a (OMISSIS), rimasta vittima il (OMISSIS) d’un sinistro stradale avvenuto in occasione di lavoro, acquisi’ in conseguenza di esso due crediti: l’uno, risarcitorio, nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a. (la societa’ (OMISSIS)); l’altro, indennitario, nei confronti dell’assicuratore sociale (INAIL).

Il giudice di merito, al quale la vittima si rivolse per ottenere la condanna del responsabile e del suo assicuratore al pagamento del risarcimento dovuto, correttamente determino’ il credito risarcitorio sottraendo da esso le somme pagate dall’INAIL alla vittima, e il valore capitale di quelle che l’Istituto le avrebbe pagato in futuro.

Tale valore venne determinato in circa 39.000 Euro, sulla base dei documenti in atti alla data della decisione.

5.1. La sentenza venne appellata dalla vittima, la quale dedusse che nel corso del giudizio di primo grado le sue condizioni di salute erano migliorate, ed essendo l’invalidita’ residuata dal sinistro scesa al di sotto del 16%, in applicazione delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 l’INAIL sospese l’erogazione della rendita, e corrispose all’infortunata unicamente un capitale.

Pertanto il valore capitale degli emolumenti dovuti dall’INAIL, che nel (OMISSIS) ammontava a circa 39.000 Euro, nel (OMISSIS) si era ridotto a circa 25.000 Euro.

La sig.a (OMISSIS) sostenne in appello che il miglioramento delle sue condizioni di salute, riducendo la misura delle provvidenze dovutele dall’INAIL, aveva reso iniqua la sentenza di primo grado, la quale aveva invece calcolato il c.d. danno differenziale (ovvero la differenza tra il valore economico del danno biologico, calcolato secondo i criteri della responsabilita’ civile, e l’indennizzo dovuto dall’INAIL) sul presupposto che la vittima fosse afflitta da una invalidita’ ben maggiore, e di conseguenza aveva detratto dal risarcimento del danno civilistico non il valore capitale degli emolumenti dovuti dall’INAIL alla data della decisione, ma il ben maggior valore capitale dell’indennizzo (che sarebbe stato) dovuto dall’INAIL ad una data anteriore, prima che le condizioni di salute della vittima migliorassero.

5.2. La Corte d’appello de L’Aquila rigetto’ il gravame, sul presupposto che il Tribunale avesse correttamente calcolato il danno differenziale, e che “anche la successiva documentazione prodotta (attestazione del costo infortunistico del (OMISSIS)) (…) attesta(va) oggettivamente i versamenti effettuati in favore dell’attrice” (cosi’ la sentenza d’appello, p. 2).

Sebbene tale motivazione sia alquanto ermetica, il dispositivo della sentenza impugnata e’ comunque conforme a diritto.

Il calcolo del c.d. danno differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l’importo dell’indennizzo versato alla vittima dall’INAIL, quando l’uno e l’altro abbiano ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio (ex multis, Cass. civ., sez. 3, 26.6.2015, n. 13222).

L’INAIL tuttavia versa agli assistiti un capitale, quando l’infortunio abbia causato postumi permanenti inferiori al 16%, ed una rendita, quando abbia causato postumi permanenti superiori a questa percentuale (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13).

In questa seconda eventualita’ il calcolo del danno differenziale va effettuato sottraendo dal credito risarcitorio civilistico l’importo capitalizzato della rendita dovuta dall’INAIL, al momento del danno. Le prestazioni dell’assicuratore sociale possono tuttavia modificarsi nel caso di miglioramento o peggioramento delle condizioni di salute dell’infortunato. In tali casi si puo’ far luogo ad aumento della rendita, riduzione della rendita, o soppressione della rendita.

Se tali variazioni intervengono prima che il diritto al risarcimento del danno diventi “quesito” (e dunque prima della sentenza definitiva, ovvero prima della transazione o dell’adempimento), di esse si deve tenere conto nel calcolo del danno differenziale, sempre che la circostanza sia stata tempestivamente e provata nel corso del giudizio.

5.3. Tuttavia – e qui sta l’errore della odierna ricorrente – il miglioramento delle condizioni di salute dell’infortunato, sino a quando il diritto non sia quesito, riverbera effetti non solo sulla misura dell’indennizzo dovuto dall’INAIL, ma anche sul credito risarcitorio civilistico. Se i postumi d’una frattura (come nel caso di specie) dovessero migliorare col tempo, il grado di invalidita’ permanente della vittima si riduce: e col ridursi di esso si ridurra’ anche il danno biologico, ed il relativo risarcimento, e non solo l’indennizzo dovuto dall’INAIL.

Pertanto il danneggiato il quale deduca in appello che, a causa d’una guarigione parziale, si sia ridotto il valore capitale dell’indennizzo dovutogli dall’INAIL, e sia di conseguenza aumentato il risarcimento dovutogli a titolo di “danno differenziale”, ha l’onere altresi’ di dedurre e dimostrare che tale guarigione, a causa della non coincidenza tra le tabelle utilizzate dall’INAIL per la stima dell’invalidita’ permanente (di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000) e quelle utilizzate per la stima dell’invalidita’ permanente in ambito civilistico, abbia ridotto la misura dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore sociale, ma non abbia inciso sul danno biologico e sul relativo credito risarcitorio.

In mancanza di tale allegazione, infatti, il giudice di merito:

(a) da un lato, deve presumere che anche il danno biologico si sia ridotto, e che quindi non muti il danno differenziale;

(b) dall’altro, non ha comunque elementi per stimare l’effettivo danno differenziale.

5.4. Nel caso di specie, pertanto, e’ conforme a diritto la decisione della Corte d’appello de L’Aquila di rigettare il gravame proposto dalla sig.a (OMISSIS). Nel suddetto appello, infatti, la danneggiata pretese di vedersi ridurre il “sottraendo” del calcolo differenziale, lasciando immutato il “minuendo”. Tesi, questa, insostenibile in iure, giacche’ se una persona resa invalida da un fatto illecito guarisce in corso di causa, non puo’ pretendersi che la guarigione rilevi nel rapporto indennitario con l’assicuratore sociale, e resti irrilevante nel rapporto risarcitorio col responsabile.

Il ricorso deve essere percio’ rigettato.

6. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

La deduzione da questa svolta con la memoria, secondo cui l’INAIL – unica parte intimata che si e’ difesa nel presente giudizio – non aveva interesse a contraddire il ricorso per cassazione, non e’ esatta e non puo’ rilevare ai fini della regolazione delle spese.

Sebbene la ricorrente non abbia formulato domande nei confronti dell’INAIL, l’assicuratore sociale e’ parte del presente giudizio per essere stato chiamato in causa dalla convenuta (OMISSIS), la quale aveva formulato nei suoi confronti una domanda di condanna ad essere tenuta indenne nel caso di accoglimento della pretesa attorea.

Ne consegue che, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, sarebbe tornata sub indice anche la suddetta domanda di garanzia (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109): di (lui l’interesse dell’INAIL a contraddire il ricorso per cassazione, e il conseguente diritto alla rifusione delle spese.

7. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di INAIL delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 5, ex articolo 2, comma 2;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione

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