Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in virtu’ del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a quelli per cui la sentenza e’ stata riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 13 settembre 2016, n. 38047
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. CASA Filippo – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nel procedimento nei confronti di:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza n. 488/2014 emessa il 28/11/2014 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTONZE Alessandro;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 28/11/2014 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’incidente di esecuzione proposto da (OMISSIS), ai sensi degli articoli 666 e 673 c.p.p., rideterminava la pena di anni undici e mesi dieci di reclusione – irrogata all’istante con sentenza irrevocabile emessa dallo stesso organo giurisdizionale il 03/09/2010 – nella pena di anni dieci, mesi otto e giorni venti di reclusione.
Tale decisione, limitatamente alla posizione dell’imputato (OMISSIS), veniva confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 22/05/2012, divenuta irrevocabile il 15/10/2013; mentre, veniva riformata relativamente al coimputato (OMISSIS).
Nel caso di specie, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riteneva che la rideterminazione della pena irrogata al (OMISSIS) con la sentenza emessa il 03/09/2010 si imponeva sulla base dei parametri ermeneutici affermati nella sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2014, n. 32, con la quale era stata dichiarata l’incostituzionalita’ del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, articoli 4-bis e 4-vicies, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che l’ordinanza era stata adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla base di un presupposto processuale erroneo.
Secondo la parte ricorrente, la competenza a decidere sull’istanza di rideterminazione della pena irrogata al (OMISSIS) apparteneva alla Corte di appello di Napoli, ai sensi dell’articolo 665 c.p.p., comma 4, atteso che la sentenza adottata il 22/05/2012, avendo riformato la decisione emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di uno dei condannati – il coimputato (OMISSIS) – imponeva l’attribuzione della competenza funzionale al giudice di secondo grado, in virtu’ del principio di unitarieta’ dell’esecuzione.
Ne discendeva che l’ordinanza emessa il 28/11/2014 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere risultava viziata, in quanto emessa da un giudice dell’esecuzione che doveva ritenersi incompetente, ai sensi dell’articolo 665 c.p.p., comma 4.
Per queste ragioni processuali, l’ordinanza impugnata doveva essere annullata.
3. Infine, in data 08/03/2016, veniva depositata una memoria difensiva nell’interesse del (OMISSIS), nella quale si deduceva l’infondatezza dell’assunto processuale su cui si fondava il ricorso in esame e si chiedeva che venisse confermata l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, limitatamente alla posizione del ricorrente (OMISSIS), la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 03/09/2010 veniva confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 22/05/2012, la quale, a sua volta, riformava la decisione di primo grado relativamente alla posizione del coimputato (OMISSIS).
Ne discende che, in ossequio al principio di unitarieta’ dell’esecuzione di cui all’articolo 665 c.p.p., comma 4, era la Corte di appello di Napoli e non il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a doversi ritenere competente sull’istanza di rideterminazione della pena del (OMISSIS), conformemente al seguente principio di diritto: “Nei procedimenti con pluralita’ di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in virtu’ del principio dell’unitarieta’ dell’esecuzione, non solo rispetto a quelli per cui la sentenza e’ stata riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante” (cfr. Sez. 1, n. 14686 del 28/02/2014, D’Aprile, Rv. 259797).
In questa cornice, occorre evidenziare ulteriormente che le regole sulla competenza del giudice dell’esecuzione hanno carattere funzionale, assoluto e inderogabile, con la conseguenza che le nullita’ derivanti dalla loro inosservanza analoghe a quelle riscontrabili nel caso in esame con riferimento alla posizione del (OMISSIS) – possono essere rilevate dal giudice d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Marfella, Rv. 233583; Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775).
Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale conclusasi con l’ordinanza impugnata non puo’ che ribadirsi che, ai sensi dell’articolo 665 c.p.p., comma 4, era la Corte di appello di Napoli a doversi ritenere competente in ordine all’istanza di applicazione della disciplina della continuazione presentata da (OMISSIS), rispetto alla quale il Tribunale di Santa Maria Capua avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza funzionale.
2. Ne discende conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta l’08/04/2016, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
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