Va annullata l’ordinanza emessa dal giudice del riesame che ha confermato la misura dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza se l’imputato che ha chiesto di partecipare all’udienza, pur essendo stato autorizzato, non ha ricevuto la comunicazione e non ha potuto quindi recarsi nel diverso Comune dove ha sede l’ufficio giudiziario procedente
Suprema Corte di Cassazione
sezione II penale
sentenza 12 settembre 2016, n. 37795
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. TADDEI M.B. – rel. Consigliere
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 20761/16 del Tribunale del riesame di Roma, del 06.04.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale applicativa della misura coercitiva dell’obbligo di soggiorno.
Avverso tale sentenza propone ricorso,nell’interesse di (OMISSIS), il difensore,chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo a motivo la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento all’articolo 309 c.p.p., n. 6, e articolo 178 c.p.p., lettera e). Lamenta, preliminarmente, il ricorrente che in seguito alla notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza, innanzi al Tribunale per il Riesame l’imputato aveva inviato, fin dal 02.04.2016, tramite il difensore, rituale richiesta di essere autorizzato a presenziare all’udienza del 6.04.2016, ma che, pur essendo stato autorizzato dal Tribunale a presenziare all’udienza l’autorizzazione non gli era mai pervenuta, perche’ non trasmessa dall’organo di esecuzione. Si era trovato,pertanto,impossibilitato a presenziare all’udienza per un legittimo impedimento che il Supremo Collegio adito voglia dichiarare.
Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto. Agli atti del procedimento del riesame non vi e’ prova che sia stata comunicata al (OMISSIS) l’autorizzazione, tempestivamente richiesta, ad allontanarsi dal Comune di Rieti ove era obbligato a risiedere.
La mancata percezione dell’autorizzazione si e’ risolta, per il (OMISSIS),in un legittimo impedimento, cosi’ come ha gia’ chiarito questa Corte,giudicando un caso del tutto analogo, relativo alla fattispecie in cui l’imputato nonostante espressa richiesta, non sia stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal comune, diverso da quello ove ha sede l’ufficio giudiziario, in cui egli e’ sottoposto all’obbligo di dimora. (n. 35871 del 2011 rv 251082).
Ne e’ conseguita la lesione del diritto di partecipare del (OMISSIS) al procedimento che lo riguardava, cosa che comporta, vista la tempestiva eccezione, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la necessita’ di trasmettere gli atti al Tribunale di Roma per procedere a nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
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