La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, deve rinotificare l’atto non oltre il limite di tempo pari alla metà dei termini fissati dall’art. 325 c.p.c., salve circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova
Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite civili
sentenza 15 luglio 2016, n. 14594
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20550/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso (ammesso al G.P. in data 9/9/2014);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., societa’ con socio unico, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 923/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
1. (OMISSIS) chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 20 agosto 2013, emessa nella causa proposta nei confronti di (OMISSIS) spa.
2. La ricorrente espone di aver convenuto la societa’ dinanzi al Tribunale di Bologna chiedendo che venisse accertata la illegittimita’ dell’apposizione del termine di tre contratti di lavoro subordinato, stipulati ai sensi del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 2, comma 1 bis, (introdotto dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266):
3. Il Tribunale respinse il suo ricorso e la Corte d’appello di Bologna respinse il suo appello. Contro tale decisione la ricorrente propone un ricorso per cassazione articolato in due motivi.
4. La societa’ si e’ difesa con controricorso, eccependo, preliminarmente inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ della notifica.
5. La questione di fondo e’ stata rimessa dalla Sezione lavoro al Primo Presidente, il quale ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni unite (le problematiche rimesse alle Sezioni unite sono state decise, in causa analoga, con sentenza 31 maggio 2016, n. 11374).
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ della notifica del ricorso e’ fondata.
7. La sentenza della Corte d’appello di Bologna, oggetto dell’impugnazione, fu pubblicata il 20 agosto 2013. Quasi un anno dopo, il 12 agosto 2014, la ricorrente richiese la notifica del ricorso per cassazione presso gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), via (OMISSIS) (indirizzo dello studio dell’avv. (OMISSIS), indicata come domiciliataria nella sentenza impugnata).
8. Il difensore della ricorrente per cassazione deposito’ nella cancelleria della Corte di cassazione un atto datato 15 ottobre 2014, definito “Istanza di concessione termine per notifica”, con il quale espose che la notifica del ricorso richiesta il 12 agosto 2014 con riferimento al domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), sito in (OMISSIS), non era andata a buon fine, in quanto, come si evinceva dalla ricevuta di ritorno, l’avvocato domiciliatario risultava trasferito presso una nuova sede in via (OMISSIS).
Chiese, pertanto, l’assegnazione di un termine per provvedere alla notifica del ricorso al procuratore costituito nel nuovo domicilio eletto.
9. Con provvedimento del 22 ottobre 2014 il coordinatore della Sesta sezione-lavoro, esaminata la richiesta, invito’ l’istante a procedere a nuova notifica, precisando che sarebbe stato poi il collegio giudicante a valutare l’idoneita’ delle giustificazioni e l’ammissibilita’ del ricorso.
10.11 procuratore della ricorrente richiese in data 12 novembre 2014 una nuova notifica all’avv. (OMISSIS), in via della (OMISSIS), che e’ stata effettuata mediante spedizione a mezzo del servizio postale il 13 novembre 2014 (l’atto e’ stato ricevuto dalla controparte il 19 novembre 2014).
11. Nella sua memoria la societa’ intimata, a sostegno della eccezione di tardivita’, ha precisato che il trasferimento dell’avvocato domiciliatario era avvenuto sin dal 1 ottobre 2012.
12. Si pongono due problemi, in successione logica tra loro.
13. Il primo e’ quello della imputabilita’ dell’errore sul domicilio. Le Sezioni unite, distinguono a tal fine due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attivita’ professionale, nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia.
14. “Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, e’ onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non puo’ ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorche’ eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento” (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).
15. Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso (come quello in esame) in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82. Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attivita’ al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (cosi’, in particolare, sez. un., 3818/2009, cit., cui si rinvia per una piu’ completa ricostruzione della normativa del 1934 e della ratio dell’articolo 82).
16. In questo tipo di situazione “la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli articoli 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perche’ e’ onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti”.
17. In tal senso si esprimono le sentenze delle sezioni unite prima richiamate, nonche’ la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici, compresa quella della sesta sezione civile (cfr., da ultima, Cass., 6-3, ord., 18 novembre 2014, n. 24539).
18. Quindi, nel caso in esame, la ricorrente non aveva l’onere di controllare che l’indirizzo dello studio del procuratore domiciliatario della societa’ intimata fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio e riportato nell’intestazione della sentenza impugnata e non ha errato nel richiedere la notificazione presso lo studio del procuratore domiciliatario indicato in sentenza.
19. L’esclusione dell’imputabilita’ di un errore a carico della ricorrente permette di passare all’esame di un secondo problema, consistente nello stabilire quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non e’ andata a buon fine.
20. La giurisprudenza delle Sezioni unite e’ giunta sul punto ad una posizione precisa, costantemente seguita dalla successive decisioni delle sezioni semplici.
21. Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, ha fissato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilita’, ha la facolta’ e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avra’ effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.
Quindi, se la mancata notifica non e’ imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui e’ stata richiesta la notifica. Questa continuita’, pero’, sussiste solo in presenza di alcune condizioni.
22. La prima riguarda l’iniziativa. E’ la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica a causa della modifica del domicilio, deve attivarsi per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. E deve fare cio’ in piena autonomia.
23. Nell’ampia motivazione della sentenza 17352/2009 le Sezioni unite hanno spiegato, correggendo una precedente decisione, che la ripresa del processo notificatorio e’ rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilita’ di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perche’ questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perche’ non sarebbe “neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di piu’ in assenza del contraddittorio con la controparte interessata” (sez. un., 17352/2009, cit.; il principio e’ stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060).
24. L’attivita’ della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con “immediatezza” appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione e deve svolgersi con “tempestivita’” (ancora, sez.. un., 17352/2009, cit.).
25. La giurisprudenza delle sezioni semplici successiva ha applicato costantemente questi principi.
26. Cass., 25 settembre 2015, n. 19060 ha precisato che l’onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell’esito negativo della notifica grava sull’istante (in tale sentenza la Corte, applicando questo principio, ha ritenuto tardivo un ricorso per il fatto che la parte non aveva fornito una prova adeguata della sua affermazione, in quanto non aveva prodotto la cartolina di ritorno della prima notifica, a mezzo posta, non andata a buon fine).
27. Cass., 30 settembre 2011, n. 19986, ha precisato che l’istante deve provvedere con “sollecita diligenza” ed ha escluso la tardivita’ della notifica del ricorso per cassazione perche’ la rinnovazione della notificazione nel caso al suo esame era stata effettuata dopo sette giorni dalla prima tentata notifica e a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine.
28. La sesta sezione, che sovraintende alla nomofilachia dell’inammissibilita’, applicando i criteri dell’immediatezza dell’iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attivita’, ha escluso la tardivita’ una nuova notificazione di un ricorso per cassazione richiesta il 22 luglio 2013 a seguito della comunicazione di avvenuto trasferimento dello studio in sede di relazione negativa di una prima notifica richiesta il 16 luglio 2013 (Cass., 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24641).
29. Piu’ in generale, puo’ affermarsi che, fermo l’onere dell’istante di provare il rispetto dei su indicati criteri, dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta. Tale termine puo’ essere fissato in misura pari alla meta’ del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’articolo 325 c.p.c..
30. Se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben piu’ complesso e impegnativo insieme di attivita’ necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui si e’ stato pubblicato il provvedimento da impugnare, puo’ ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficolta’ nella notifica, non possa andare oltre la meta’ degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficolta’ del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo studio).
31. Principio di diritto: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestivita’ non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”:
32. Nel caso in esame, i requisiti mancano con tutta evidenza, perche’ la notifica fu richiesta il 12 agosto 2014, a fronte di un termine che scadeva il 20 agosto 2014; il plico fu restituito al mittente per mancata notifica nel medesimo mese di agosto 2014; il rinnovo della notifica, poi andato a buon fine, e’ stato richiesto il 12 novembre 2014. Il ricorso di conseguenza e’ inammissibile per tardivita’ della notifica.
33. L’inammissibilita’ comporta la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’. Non e’ invece dovuto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ la ricorrente ha documentato di essere stato ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr., ampie, Cass., 2 settembre 2014, n. 18523).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 3.000,00 Euro per compensi professionali, 200,00 Euro per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
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