Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 44126 del 29 novembre. In caso di articolo on line è esclusa responsabilità del direttore per il post del lettore
Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 44126 del 29 novembre
La Corte di cassazione ha negato la possibilità di estendere quanto previsto per le pubblicazioni su carta a quelle on-line.
I giudici della terza sezione non si discostano da quanto avevano già stabilito con la decisione n.35511, del 16 luglio 2010 con la quale avevano affermato che la stampa via Internet non rientra nella previsione legislativa della legge 47/1948 (disposizioni sulla stampa), in caso della diffamazione ex articolo 57[2] c.p.
Per parlare di stampa in senso giuridico occorrono due condizioni:
1) la riproduzione tipografica e
2) la finalità della pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.
Secondo gli Ermellini viste le caratteristiche del “mezzo” Internet sarebbe impossibile esercitare un controllo su quanto viene immediatamente pubblicato senza un via libera preventivo.
Nè si può condannare, come avevano fatti i giudici di merito, per la mancata rimozione del “post” offensivo, operando un’analogia in malam partem vietata in materia penale.
Dunque l’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore delle riviste on line discende
1) sia dalla impossibilità di ricomprendere quest’ultima attività nel concetto di stampa periodica,
2) sia per l’oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l’evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale.
Sorrento 30 novembre 2011.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
[2] Articolo 57 – Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, L. 04.03.1958, n. 127.
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