Le dichiarazioni rese dal parlamentare “extra moenia” sono coperte dalla garanzia di insindacabilità, in quanto collegate, tramite un nesso funzionale, all’attività parlamentare, precedentemente svolta; che non si esaurisce nel compimento di atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprende anche l’attività extraparlamentare, purché questa si configuri come strettamente connessa all’espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 25 maggio 2016, n. 10824

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione notificato il 7 giugno 2001, la Fininvest s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’on. V.C. , il dr. T.M. e la Editori Riuniti s.p.a., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, subiti e subendi, conseguiti alla pubblicazione del libro intitolato (omissis) , oltre alla pubblicazione della sentenza di primo grado sui quotidiani nazionali (omissis) , (omissis) e (omissis) ; con vittoria di spese di lite.
I convenuti, costituitisi ritualmente in giudizio, eccepivano, in via preliminare, l’improcedibilità e/o l’inammissibilità della domanda nei confronti dell’on. V. , la carenza di legittimazione passiva del dr. T. , nonché attiva e di interesse ad agire della Fininvest s.p.a. e concludevano, nel merito, per l’infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 8657/2006, il Tribunale di Roma dichiarava l’improcedibilità della domanda nei confronti dell’on. V. , in seguito alla pronuncia della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, le affermazioni dell’on. V. , rese nel corso di interrogazioni e interpellanze parlamentari, sull’origine non trasparente della fortuna economica dell’onorevole B.S. , recepite, successivamente, nel testo dell’opera.
Rigettava le domande proposte da Fininvest e condannava l’attore al pagamento delle spese processuali.
Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza 4916/2013, che gravava l’appellante del rimborso delle spese processuali, pari a Euro 16.440,00.
La corte territoriale motivava:
– che la Fininvest non era direttamente interessata dalla ricostruzione storica della vicenda e dai giudizi espressi, che ruotavano, invece, intorno all’origine mafiosa delle ricchezze di B.S. ; e, in ogni caso, non aveva indicato, in modo specifico, le ragioni per le quali essi dovessero intendersi diffamatori nei suoi confronti;
– che il giudice di primo grado aveva ritenuto correttamente sussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, con riferimento non solo all’On. B. , ma anche alle società a lui riconducibili, quale, nella specie, la Fininvest;
– che, a seguito del provvedimento della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, non era ravvisabile alcun conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ex art. 134 della Costituzione, dal momento che le dichiarazioni dell’On. V. erano espressione dell’esercizio della sua attività parlamentare, mediante tre interrogazioni ed una interpellanza parlamentare, temporalmente vicine alla pubblicazione, il cui contenuto era sostanzialmente conforme alla tesi di fondo del libro;
– che, nel merito, occorreva distinguere le argomentazioni esposte dagli autori – il cui svolgimento costituiva legittimo esercizio del diritto di critica, opinabile, ma libero – dai fatti presupposti, tratti da atti giudiziari: ed in particolare, dalla relazione del perito officiato dal pool antimafia di Palermo nell’ambito di un’indagine penale, neppure riferibile direttamente alla Fininvest s.p.a..
Avverso tale sentenza, non notificata, Fininvest s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 4 novembre 2014, articolato in 2 motivi, censurando:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 CEDU, 10, 11, 24 e 68 Cost., nonché art. 3 l. 20 giugno 2003 n. 140, nonché il vizio di motivazione nel diniego di accesso alla giurisdizione, a causa dell’omessa elevazione del conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati, la cui giunta per le autorizzazioni aveva ritenuto insindacabili le affermazioni dell’On. V. ;
2) la violazione degli articoli 2 e 21 della Costituzione, 595 e 51 cod. pen., nonché la contraddittoria e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Resistevano con controricorso il dottor T.M. e il dottor V.C. .
All’udienza del 13 aprile 2016, il Procuratore Generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in epigrafe riportato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la mancanza di un nesso funzionale tra l’attività parlamentare svolta dall’appellato V.E. e la pubblicazione del libro di causa, riconducibile ad una attività meramente lucrativa e commerciale: con la conseguente illegittima limitazione del suo diritto di accedere alla giustizia per ottenere il ristoro della lesione lamentata, per effetto dell’omessa elevazione del conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine al provvedimento negativo della Giunta delle autorizzazioni della Camera dei deputati.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha dato conto, in modo adeguato, della insindacabilità delle affermazioni rese dall’onorevole V. nel corso di vari atti parlamentari – tre interrogazioni alla Camera e un’interpellanza – aventi ad oggetto la ritenuta mancanza di trasparenza delle origini delle fortune economiche dell’onorevole Silvio B. e delle società a lui riferibili.

L’art. 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140 prevede espressamente che l’insindacabilità delle opinioni e dei voti del parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione sia riconosciuta in caso di presentazione di disegni, proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, nonché, di interpellanze ed interrogazioni rese nelle assemblee parlamentari. Tale previsione presuppone un nesso funzionale tra i fatti oggetto di giudizio civile e l’espletamento della funzione parlamentare svolta.

Conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte risulta la posizione della Corte d’Appello, nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal parlamentare ‘extra moenia’, nel libro di cui è causa, sono coperte dalla garanzia di insindacabilità, in quanto collegate, tramite un nesso funzionale, all’attività parlamentare, precedentemente svolta; che non si esaurisce nel compimento di atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprende anche l’attività extraparlamentare, purché questa si configuri come strettamente connessa all’espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare (Cass. Sez. 3, 19 dicembre 2008, n. 29859; Cass. Sez. 3, 6 settembre 2007, n. 18689; Cass. Sez. 3, 19 luglio 2004, n. 13346).

L’affermazione difensiva, secondo cui tali interpellanze parlamentari non avrebbero un’immediata rispondenza nel libro (omissis) , ha natura di merito, volta, com’è, a sindacare l’apprezzamento della corte che, invece, ha messo in evidenza l’identità delle questioni affrontate: e cioè, in sostanza, l’opacità delle fonti di produzione delle ingenti risorse utilizzate, tra l’altro, per la costituzione della Fininvest s.p.a.

Con il secondo motivo di ricorso, Fininvest s.p.a. censura la contraddittoria e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonché l’errata e contraddittoria applicazione ed interpretazione delle norme di diritto che disciplinano la libera manifestazione del pensiero e l’esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe posto a fondamento della sua decisione una valutazione restrittiva del contenuto del libro; come se esso fosse stato contestato solo sotto il profilo dell’origine poco chiara delle fortune economiche del dottor B. e delle sue società: prescindendo, in tal modo, dalle analitiche censure mosse dalla Fininvest s.p.a., con particolar riguardo alle accuse e alle allusioni di un coinvolgimento con la mafia: attacchi, che costituivano, secondo la ricorrente, il vero nucleo della domanda di risarcimento dei danni.

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che in apertura di motivazione la corte territoriale definisce generiche le doglianze dell’appellante nella parte in cui lamentano che il Tribunale di Roma non abbia ritenuto la Fininvest s.p.a. destinataria dei commenti e della ricostruzione dei fatti operata dai due autori.

Tale statuizione, in se stessa preclusiva di alcuna ulteriore disamina, non ha avuto, però, lo sviluppo che sarebbe stato logicamente conseguente, e cioè la dichiarazione di inammissibilità dell’appello (art. 342 cod. poc. civ.); e pertanto, la sua omessa impugnazione in questa sede non può dirsi ostativa al vaglio critico del motivo.

Questo, peraltro, si palesa del tutto infondato, dal momento che la sentenza riporta, analiticamente, le contestazioni dei passi ritenuti diffamatori da Fininvest s.p.a., con indicazione delle relative pagine in cui le affermazioni e le valutazioni denigratorie sarebbero state esposte. La corte territoriale le ha confutate una per una, sulla base di un criterio interpretativo di fondo, immune da vizi logici, che distingue le valutazioni critiche, riferibili agli autori, dai documenti su cui esse si basano: che, nella quasi totalità dei casi, consistono in atti giudiziari.

Appare, quindi, corretta la conclusione secondo cui il diritto di critica non è trasceso in affermazioni gratuite o contrarie a fatti accertati, ma è rimasto, invece, aderente ad atti processuali che, seppur non trasfusi in un accertamento giudiziale finale, ricostruivano una complessa realtà societaria a fini di giustizia.

Alla luce di tali premesse metodologiche, si deve, dunque, concludere che la corte territoriale non ha errato nel ritenere l’opera espressione legittima del diritto di critica, assistita dall’esimente di cui all’art. 51 cod. pen.: fermo restando, ovviamente, che essa non assurge ad un’attestazione legalmente confermata dei fatti, bensì rientra, piuttosto, nel dibattito politico, soggetto a valutazioni e confutazioni di segno opposto.

Sotto questo profilo, le censure della ricorrente sono volte, ancora una volta, a introdurre un sindacato di merito, che non può essere proposto in sede di legittimità.

Inoltre, la concorrente censura di contraddittoria e insufficiente motivazione, circa fatti controversi e decisivi, promiscuamente esposta nel contesto del secondo motivo, non appare neppure conforme al testo novellato dell’art. 360 comma 1 n. 5, così come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia

motiva che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Si tratta, quindi, di un vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali: che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: laddove l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella censura in esame, non appare enucleato, in modo chiaro, il fatto storico che era oggetto di discussione, pretermesso dalla corte territoriale in sede di motivazione: onde la stessa si palesa inammissibile.

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 11.200,00, di cui Euro 11.000,00 per compensi.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – TU. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013)

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