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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 27 aprile 2016, n. 8289

Fatto e diritto

D. e A. F. propongono ricorso per cassazione contro il Comune di Pescara, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale dì Pescara del 5.12.2013, che ha respinto l’appello alla sentenza del GP di Pescara che aveva a sua volta respinto l’opposizione al verbale per violazione dell’art. 141 111 e VIII cds, rilevando la corretta motivazione nel riferimento allo spazio di frenata ed alla violenza dell’urto riferibili al motociclista D.F. che aveva attinto una vettura in violazione dell’obbligo di regolare la velocità approssimandosi ad una intersezione a prescindere da diritti di precedenza in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada. Il ricorso denunzia 1) falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione per non avere il Giudice operato una valutazione equa degli elementi riferiti al solo aspetto della traccia di frenata, invocando il principio di affidamento; 2) omesso esame di fatto decisivo in relazione alla riportata testimonianza del teste M. che avrebbe visto la vettura tagliare la strada alla moto donde la mancanza di fede privilegiata del verbale che ricostruisce il sinistro dopo l’evento. Le censure, generiche e non risolutive, non meritano accoglimento. La sentenza ha sancito la corretta motivazione del primo giudice nel riferimento allo spazio di frenata ed alla violenza dell’urto riferibili al motociclista D.F. che aveva attinto una vettura in violazione dell’obbligo di regolare la velocità approssimandosi ad una intersezione a prescindere da diritti di precedenza in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada.
II ricorso tenta una diversa lettura omettendo di considerare, quanto al primo motivo, che il riferimento non è solo alla traccia di frenata ma anche alla violenza dell’urto ed alla necessità di moderare la velocità in prossimità di intersezione a prescindere da diritti di precedenza in relazione a possibili comportamenti illeciti di altri utenti né giova al ricorrente 1″indicazione di una velocità di circa 50 Km/h, certamente eccessiva in prossimità di intersezione.
Quanto al secondo motivo, non rileva in questa sede la responsabilità esclusiva o concorrente nella causazione del sinistro, presumendosi quella di entrambi, in sede civilistica in caso di scontro tra veicoli, ma l’obbligo di una condotta particolarmente prudente in prossimità di intersezione. Il principio affermato dalla sentenza è conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Addirittura il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorchè segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.
L’osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nel] ‘attraversamento di un incrocio (arti. 140,141,145 cds) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (Cass. 21.7.2006 n. 16768). Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori in ogni ipotesi di avvicinamento ad una intersezione.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese in euro 900 di cui 700 per compensi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione del dpr 115/2002 col conseguente raddoppio del contributo unificato.

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