La comunione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 4 febbraio 2016, n. 2195

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19915/2011 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2011 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 06/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’improcedibilita’, in subordine rigetto del ricorso.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Riformando la decisione del giudice di pace, il Tribunale di Foggia, con la decisione impugnata (depositata in data 6.5.2011) ha condannato (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) – coniuge separato del convenuto – della somma di euro 2.040,00, oltre interessi, a titolo di rimborso di spese straordinarie sostenute per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box dell’appartamento comune, assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale omologata.

Secondo il tribunale le condizioni di separazione (che limitavano l’obbligo a carico del marito solo per le spese condominiali straordinarie) erano state previste per disciplinare i rapporti tra i coniugi e i figli mentre non incidevano sull’applicabilita’ nella concreta fattispecie dell’articolo 1110 c.c., in relazione al diritto al rimborso del partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune.

Contro la sentenza del tribunale il convenuto ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 156, 158, 1102, 1110, 1173 e 1322 c.c.. Lamenta che il giudice del merito non abbia tenuto conto delle condizioni di separazione che prevedevano, a carico del ricorrente, “il pagamento proquota solo delle spese condominiali straordinarie, degli oneri fiscali, nonche’ dei tributi e tasse che gravano su detto immobile”. Le parti, dunque, avevano consensualmente e legittimamente convenuto l’esclusione di qualsiasi altro obbligo di contribuzione relativo all’immobile da parte del ricorrente, cosi’ come consentito dall’articolo 158 c.c., in deroga all’articolo 1110 c.c..

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 175 e 208 c.p.c., e articolo 104 disp. att. c.p.c.. Deduce che erroneamente il tribunale avrebbe ammesso ed escusso come teste la figlia (OMISSIS), posto che l’attrice era decaduta dall’ammissione fatta dal giudice di pace, non avendo notificato (pur in tal senso onerata dal giudice di pace) il provvedimento emesso fuori udienza con il quale era stato integrato il provvedimento di ammissione.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli articoli 1102 e 1110 c.c., e articolo 115 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, lamentando che erroneamente sia stata ritenuta la sua “trascuranza” sui lavori da eseguire, posto che non era stato tempestivamente avvisato della necessita’ dei lavori e che i lavori eseguiti nel giardino erano diversi da quelli preventivati.

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta natura di spese conservative di quelle eseguite dall’attrice, trattandosi, in realta’, di “migliorie”.

3.- Osserva la Corte che i motivi di ricorso – la’ dove non sono inammissibili perche’ veicolano censure in fatto non deducibili in sede di legittimita’ – sono infondati perche’ il giudice del merito ha correttamente applicato il principio per il quale in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilita’ che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, cosi’ il diritto al rimborso “pro quota” delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’articolo 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perche’ la cosa comune mantenga la sua capacita’ di fornire l’utilita’ sua propria secondo la peculiare destinazione impressale (Sez. 2, Sentenza n. 12568 del 27/08/2002). Invero, le spese per la conservazione, nel caso di inattivita’ degli altri comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e di esse puo’ essere chiesto il rimborso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 01/08/2003; Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013).

La natura necessaria delle spese e’ stata accertata dal giudice del merito con apprezzamento in fatto incensurabile in questa sede (sostituzione della serranda del box, rotta a seguito di tentativo di furto e taglio degli alberi che stavano rovinando sulle autovetture).

Peraltro, come ha ben evidenziato il tribunale – pure alla luce di un accertamento in fatto non adeguatamente censurato circa l’interpretazione delle condizioni della separazione consensuale – altro sono le spese condominiali straordinarie rispetto a quelle di conservazione ex articolo 1110 c.c., di cui il ricorrente e’ tenuto a corrispondere la propria quota in virtu’ della comproprieta’ dell’immobile.

Quanto alla dedotta decadenza dall’ammissione del teste (OMISSIS), correttamente il tribunale ha evidenziato che il giudice di pace non poteva far ricadere sull’attrice le conseguenze della propria precedente omissione (pretermissione della teste tempestivamente indicata e successiva integrazione del provvedimento su istanza dell’attrice).

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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