Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 23 marzo 2016, n. 5684

Ritenuto in fatto

Con citazione dell’ottobre 1997 gli eredi di C.G. , i suoi genitori e i fratelli, convennero dinanzi al Tribunale di Foggia D.S. , D.F.G. e la F.A.T.A. Assicurazioni chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, quantificati in L. 1.200.000.000, derivati dalla morte del loro congiunto, avvenuta il 19 dicembre 1995, quasi subito dopo lo scontro tra l’auto condotta da C.G. – assicurata con la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. – con a bordo Pr.Ro.Gi. , anch’ essa deceduta, e l’auto condotta da D.S. , che l’aveva rubata al proprietario Di Federico, assicurata con la F.A.T.A..
La causa venne riunita a quella già pendente, promossa da P. e Pr. , eredi Pr.Ro.Gi. , terza trasportata, nei confronti della Fondiaria Sai e della F.A.T.A., del D. , del D.F. e degli eredi C. .
Il Tribunale di Foggia, attribuita la corresponsabilità dell’incidente mortale al C. e al D. in pari misura, condannò gli eredi di quegli e la sua assicurazione La Fondiaria, nonché il D. , il D.F. e l’assicurazione F.A.T.A., a risarcire, in proporzione della loro responsabilità, i danni subiti dagli eredi della Pr. ; condannò poi il D. , il D.F. e l’assicurazione F.A.T.A. a risarcire il 50% dei danni subiti dagli eredi del C. , riconoscendo il danno da morte del C. e della Pr. , deceduti durante il tragitto in ospedale, trasmesso iure haereditatis.
Con sentenza del 29 marzo 2007 la Corte di appello di Bari, nel confermare il pari concorso di responsabilità della condotta di guida del C. e del D. nella determinazione del sinistro, ha riformato la sentenza di primo grado escludendo il danno da morte in favore degli eredi dei defunti ovvero un danno biologico per il brevissimo tempo di sopravvivenza di essi.
Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi alcuni eredi della Pr. e del C. . Hanno resistito le assicurazioni F.A.T.A. e Fondiaria SAI.
In data 23 aprile 2014 gli eredi della Pr. hanno comunicato con racc. A.R. agli altri eredi di detta de cuius, agli eredi del C. , e alle predette assicurazioni la rinuncia al ricorso, ma la cartolina di ritorno non è stata depositata. Tuttavia detto atto è stato depositato in cancelleria il 28 aprile 2014, prima dell’udienza di discussione, originariamente fissata per il 30 aprile 2014.
La Unipol, subentrata alla Fondiaria SAI, ha depositato memoria in data 12 marzo 2015 per l’udienza di discussione del 15 marzo 2015, rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul danno tanatologico.

Motivi della decisione

1.- Pregiudizialmente va dichiarata l’estinzione del giudizio tra P.A.M. , Pr.Pa.Sa. , Pr.Pa.Gi. , rinuncianti al giudizio, e C.G. e Ci.Gi. e le assicurazioni F.A.T.A. e Fondiaria SAI avendo dette parti in ogni caso conosciuto l’atto depositato in cancelleria (Cass. 17187 del 2014, 3971 del 2015).

2.- Con un unico motivo i C. deducono: ‘Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in riferimento agli artt. 2043 e 2059 c.c., art. 2 Costit., art. II – 62 della Costituzione Europea (ratificata dall’Italia con legge 57/2005)- Motivazione insufficiente e contraddittoria – Art. 360 n. 5 c.p.c.’ per avere erroneamente la Corte di merito riformato la sentenza di primo grado disconoscendo la risarcibilità della perdita della vita in sé, bene tutelato dalla Costituzione Italiana ed Europea, sia come individuazione di una posizione soggettiva del defunto, trasmissibile agli eredi, sia come danno biologico conducente alla morte, sia come danno tanatologico in quanto tale, e conclude con il seguente quesito di diritto (art. 366 bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile): ‘Va riconosciuta o meno nel nostro ordinamento, nel sistema della responsabilità civile, l’esistenza di una fonte di danno autonoma derivante dalla morte dell’individuo (distinta dal danno morale, biologico ed esistenziale), il c.d. danno tanatologico, quale perdita dell’integrità e delle speranze di vita biologica, come danno ingiusto da illecito ex art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del diritto inviolabile della vita, tutelato dall’art. 2 della Costituzione ed ora anche dall’art. 62 della Costituzione Europea (art. 16) che integra e completa la fonte italiana sul diritto alla vita (art. 2 e 3 secondo comma Costit., tra loro correlati, essendo la vita condizione esistenziale della espansione della vita umana); considerato poi che la morte a prova scientifica attiene alla distruzione delle cellule cerebrali e la morte cerebrale in genere, pertanto, non è mai immediata (senza che, perciò, rilevi la distinzione tra evento di morte mediata e immediata ai fini della sussistenza di una titolarità di un credito risarcitorio) ed è quindi configurabile un credito risarcitorio, determinato dalla lesione come momento costitutivo e che entra istantaneamente come corrispettivo del danno ingiusto al momento della lesione mortale, il suddetto danno c.d. tanatologico è trasferibile mortis causa, facendo così parte del credito del defunto verso il danneggiante ed i suoi solidali, venendo per questa via anche ottemperata la presunta funzione riparatoria – satisfattoria del risarcimento da illecito aquiliano da liquidarsi, nel caso di specie, ricorrendo al criterio equitativo personalizzato?’.

La censura va respinta.

Ed infatti le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15350 del 2015 emessa in sede istituzionale di risoluzione di contrasto, dopo aver esaminato tutte le questioni rappresentate in ricorso, hanno affermato il seguente principio di diritto: ‘In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità ‘iure hereditatis’ di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo’.

A questo principio, risalente a costante orientamento di legittimità – ribadito anche nella sentenza a Sezioni Unite del 2008 n. 26972 – non in contrasto con la Costituzione (Corte Costit. n. 372 del 1994), si è conformata la sentenza impugnata, e pertanto il ricorso va rigettato.

3.- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio tra P.A.M. , Pr.Pa.Sa. , Pr.Pa.Gi. , e C.G. e Ci.Gi. e le assicurazioni F.A.T.A. e Fondiaria SAI. Rigetta il ricorso di C.G. e Ci.Gi. . Compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

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