Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 11 febbraio 2016, n. 2734
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21685/2014 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 119/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/03/2014 r.g.n. 626/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 15.3.14 la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame di (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto, per intervenuta decadenza Legge n. 183 del 2010, ex articolo 32, comma 4, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimita’ dei contratti di somministrazione in forza dei quali egli aveva lavorato presso la (OMISSIS) S.p.A. tra il 2008 e il 2010, che erano stati impugnati dal lavoratore solo in data 9.5.12.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) affidandosi a due motivi.
(OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, e degli articoli 12 e 14 preleggi, per avere l’impugnata sentenza ritenuto che il termine di 60 giorni per impugnare il contratto di somministrazione decorra dalla scadenza del contratto medesimo anziche’ dalla comunicazione scritta della sua cessazione da parte dell’agenzia di somministrazione (comunicazione mai avvenuta nel caso di specie), vale a dire dal momento in cui il datore di lavoro rende noto al lavoratore il proprio intento di porre fine al rapporto; sostiene altresi’ il ricorrente che, a differenza di quanto avviene per le assunzioni a termine (per le quali e’ previsto un limite massimo di reiterazione di 36 mesi ai sensi del Decreto Legge n. 24 del 2014), per il ricorso al lavoro in somministrazione non e’ previsto alcun limite, sicche’ esso ben puo’ essere reiterato per un numero indefinito di volte; a sostegno della tesi dell’inapplicabilita’ del termine di decadenza il ricorrente cita l’interpello n. 12/2014 del Ministero del lavoro.
Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, e degli articoli 11 e 12 preleggi, per avere la Corte territoriale affermato l’applicabilita’, a partire dal 1.1.12, del termine di decadenza di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 6, come modificato dall’articolo 32 cit., anche ai contratti di somministrazione stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, sebbene si tratti di norma irretroattiva, come desumibile anche da Corte cost. 4.6.14 n. 155.
2- Per esigenze di logica espositiva va dapprima esaminato il secondo motivo di ricorso, che si rivela infondato.
Dispone la Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4: “Le disposizioni di cui alla Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, articoli 1, 2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia’ conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 27, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Si premetta che non giova all’interpretazione suggerita da parte ricorrente la sentenza n. 155/14 della Corte cost. nella parte in cui afferma che “L’applicazione retroattiva del piu’ rigoroso e gravoso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine gia’ conclusi prima della entrata in vigore della Legge n. 183 del 2010, lasciando immutato per il passato il piu’ favorevole regime previsto per le altre ipotesi disciplinate dalla norma, non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza”.
Invero, tale affermazione della Corte cost. non prende autonoma posizione sulla correttezza dell’interpretazione proposta dall’ordinanza di rimessione (la cui individuazione e’, infatti, compito del giudice della nomofilachia, vale a dire di questa Corte Suprema), ma si limita ad effettuare lo scrutinio di legittimita’ costituzionale della norma come interpretata dall’ordinanza del giudice remittente, che ipotizzava un’irragionevole disparita’ di trattamento fra l’ipotesi del contratto a termine – di cui alla cit. Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera b), – e le altre disciplinate dallo stesso articolo.
Ora, e’ l’interpretazione dell’ordinanza di rimessione a dover essere discussa, atteso che, come questa S.C. ha gia’ avuto modo di statuire (v. Cass. n. 24233/14), l’incipit della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 1 bis, introdotto dal c.d. decreto “milleproroghe”, ove si parla di una “prima applicazione” (“In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 6, comma 1, come modificato dal comma 1, del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”), oggettivamente evoca un meccanismo di nuovo conio per il quale e’ stato assicurato un adeguato arco temporale affinche’ i lavoratori e i loro difensori potessero adeguarsi alla nuova piu’ rigorosa disciplina, che espone il dipendente licenziato all’onere di ben due diversi termini di decadenza.
Cio’ non sarebbe stato necessario se tale nuovo meccanismo non fosse stato applicabile anche a contratti cessati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 32 cit..
Inoltre, l’articolo 252 disp. att. c.c., testimonia della normale applicabilita’ di nuovi piu’ brevi termini di prescrizione e decadenza anche a fronte di diritti sorti anteriormente,
E’ pur vero che nel caso che qui interessa si tratta non gia’ dell’introduzione d’un piu’ breve termine di decadenza, bensi’ dell’introduzione d’un termine di decadenza la’ dove prima non ve ne erano.
Tuttavia cio’ non importa una retroattivita’ propriamente detta, ma soltanto l’assoggettamento d’un diritto, gia’ acquisito, ad un termine di decadenza per il suo esercizio.
Invero, secondo antico ma pur sempre attuale insegnamento di questa S.C. (v. Cass. n. 2705/82; Cass. n. 2743/75), si puo’ parlare di retroattivita’ normativa quando una disposizione di legge introduca, per fatti e rapporti gia’ assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti esauritisi (facta praeterita) sotto la legge anteriore (con l’eccezione data dal limite della cosa giudicata), ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione.
Non sussiste, invece, retroattivita’ ove la nuova norma disciplini gli atti di un procedimento, anche se riguardanti eventi ed effetti sostanziali gia’ compiuti e si tratti della sua applicazione agli atti da compiere, oppure – ed e’ questa l’ipotesi che qui viene in rilievo – quando la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore (previsti e considerati nel quadro di una diversa normativa), siano distinti ontologicamente e funzionalmente (indipendentemente dal loro collegamento con detto fatto generatore), in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l’esercizio di poteri e facolta’ non consumati sotto la precedente disciplina.
In altre parole, e’ ammissibile l’applicabilita’ di una nuova legge alle situazioni esistenti o sopravvenute in un momento posteriore all’entrata in vigore della nuova legge, pur se determinate da un fatto anteriore, quando esse debbano essere considerate a prescindere dal fatto che le ha poste in essere e in modo che, attraverso tale applicazione, non resti modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.
E’ – quest’ultimo – il caso dell’introduzione d’un termine di decadenza ove prima non ve ne erano, come nella vicenda in oggetto, in cui il potere d’azione, ossia il potere di chiedere in sede giurisdizionale l’accertamento della reale titolarita’ d’un rapporto di lavoro gia’ esauritosi (in capo all’impresa utilizzatrice anziche’ in capo all’agenzia di somministrazione), era indubbiamente gia’ sorto prima dell’entrata in vigore della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, ma non si era ancora consumato (non essendosene verificata rinuncia o prescrizione alcuna ne’ essendo intervenuto un giudicato a riguardo). Ne’ l’introduzione d’un termine di decadenza modifica il fatto generatore del diritto, diritto che rimane acquisito nella sua unita’ concettuale, ma non anche nel suo contenuto di poteri e facolta’.
In questo senso ritiene il Collegio di andare in contrario avviso rispetto a Cass. n. 21916/15, secondo cui il regime della decadenza di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 6, (come novellato dalla Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, con la proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, introdotto dal Decreto Legge n. 225 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 10/11), si applica ai soli contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (vale a dire alla data del 24.11.10) e non anche a quelli gia’ scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto.
Un’apposita previsione sarebbe stata necessaria solo per derogare alla regola dell’articolo 11 preleggi, vale a dire per munire di retroattivita’ la norma, mentre nel caso in esame non si e’ in presenza – come si e’ visto – d’una retroattivita’ propriamente detta.
3- Anche il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Nella vicenda per cui e’ processo, nella quale l’odierno ricorrente invocava, Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 27, (applicabile ratione temporis), la costituzione d’un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore (l’odierna societa’ controricorrente), il presupposto e’ dato da un contratto di somministrazione a tempo determinato che, come tutti i contratti con predeterminazione d’una data scadenza, cessa allo spirare del termine senza bisogno di comunicare recesso alcuno.
Non si vede, quindi, come si possa far decorrere il termine di decadenza di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 6, da una comunicazione che per legge non e’ necessaria, non rispondendo al vero (contrariamente a quanto si legge nella memoria ex articolo 378 c.p.c., depositata da parte ricorrente) che la Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera d), abbia previsto in capo all’utilizzatore della prestazione lavorativa l’onere di comunicare la scadenza del rapporto, con la conseguenza che – in mancanza – il lavoratore avrebbe il diritto di impugnare sine die la somministrazione irregolare: in realta’ tale norma si limita a prevedere l’applicabilita’, anche all’ipotesi della somministrazione irregolare, della Legge n. 604 del 1966, articolo 6, (come modificato dallo stesso articolo 32, comma 1), che a sua volta non chiarisce espressamente (di qui la controversia in esame) se l’onere in discorso sussiste anche riguardo a rapporti cessati in forza non d’un atto di recesso, ma della scadenza del termine originariamente pattuito.
Ne’ il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte del contratto di somministrazione (a differenza di quanto previsto per i contratti a termine dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 5) autorizza di per se’ il lavoratore a nutrire un giustificato affidamento a riguardo, tale da far ritenere indispensabile una formale contraria comunicazione da parte del somministratore.
Infine, l’esegesi propugnata dal ricorrente chiama in causa l’interpello n. 12/2014 del Ministero del lavoro, che pero’ – oltre a non vincolare l’interprete, non essendo fonte del diritto – ad ogni modo si riferisce non ai contratti di lavoro con illegittima pattuizione d’un termine, bensi’ ai licenziamenti nulli perche’ orali o privi della comunicazione dei motivi.
4- In conclusione il ricorso e’ da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimita’ si compensano, considerata l’esistenza d’un difforme precedente in materia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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