cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 7 gennaio 2016, n. 54

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28502-2013 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Preposto Reparto del Settore Dipartimentale Area Recupero Crediti di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2876/2013 del TRIBUNALE di GENOVA del 17/09/2013, depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della controricorrente (OMISSIS) Srl che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) S.p.A. avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, pronunciata ai sensi dell’articolo 512 c.p.c., con la quale lo stesso aveva fatto proprio il progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato nella procedura esecutiva nella quale (OMISSIS) era intervenuta. Nel progetto contestato era stato posposto il credito di (OMISSIS) S.p.A., ritenendo opponibile a quest’ultima l’ipoteca iscritta dalla (OMISSIS) S.p.A., poi fusa nel (OMISSIS) (altra creditrice intervenuta), nel periodo compreso tra l’iscrizione del sequestro conservativo a favore della creditrice procedente, (OMISSIS) s.r.l., e la conversione di questo sequestro in pignoramento.

1.1.- Il Tribunale ha confermato il progetto di distribuzione approvato dal giudice dell’esecuzione, ritenendo, come quest’ultimo, e come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, che solo colui che ha effettuato il sequestro possa giovarsi, ai sensi dell’articolo 2916 c.c., n. 1 e articolo 2906 c.c., dell’inefficacia degli atti dispositivi successivi al pignoramento, tra cui la costituzione di ipoteche, essendo invece opponibile ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva l’ipoteca iscritta prima della conversione del sequestro in pignoramento.

Il ricorso e’ proposto con un motivo. Resistono con distinti controricorsi le due intimate.

2. – Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’articolo 2906 c.c., in relazione agli articoli 2741, 2915 e 2916 c.c. ed all’articolo 3 Cost..

La ricorrente sostiene che quando il sequestro conservativo si converte in pignoramento, gli effetti di questa conversione opererebbero ex tunc anche nei riguardi dei creditori intervenuti nel processo esecutivo, poiche’ la norma dell’articolo 2906 c.c., comma 1, si dovrebbe intendere nel senso che essa e’ riferita al periodo precedente la conversione, ma che, dopo la trascrizione del pignoramento, gli effetti di questo retroagirebbero non solo nei confronti del creditore sequestrante ma anche nei confronti dei creditori intervenuti.

Soltanto siffatta interpretazione rispetterebbe -a detta della ricorrente – il principio della par condicio creditorum, nonche’ all’articolo 24 Cost. e articolo 47 Cost., comma 1.

Dal momento che al creditore sequestrante non sono opponibili le ipoteche iscritte successivamente al sequestro, analoga inopponibilita’ dovrebbe essere riconosciuta nei confronti dei creditori intervenuti nel processo esecutivo iniziato a seguito della conversione del sequestro in pignoramento, altrimenti “il sequestro conservativo finirebbe per integrare una causa legittima di prelazione … in violazione del principio di tipicita’ di queste”.

La ricorrente aggiunge che una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2906 c.c., che tenga conto del principio di eguaglianza, imporrebbe di equiparare la posizione dei creditori intervenuti a quella del creditore sequestrante, difettando di ragionevolezza la disparita’ di trattamento dei primi rispetto al secondo.

Infine, la ricorrente fa leva sul disposto dell’articolo 2770 c.c. e sull’applicazione che ne e’ stata fatta dal giudice dell’esecuzione, riconoscendo in privilegio le spese sostenute dal creditore sequestrante per la conversione del sequestro in pignoramento come spese sostenute nell’interesse comune dei creditori, per ribadire che anche gli effetti di questo dovrebbero operare a loro vantaggio retroattivamente.

3. – Il ricorso e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, poiche’ la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento.

Come rilevato nella sentenza, gia’ con la decisione n. 3058/1976 questa Corte ha avuto modo di affermare che “il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (articolo 686 c.p.c.) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Da cio’ consegue che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione – sia questa promossa dallo stesso sequestrante o da altri – non puo’ opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli articoli 2913 e segg. c.c., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento: in particolare, l’ipoteca iscritta sull’immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo e’ inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell’esecuzione”.

L’orientamento e’ rimasto immutato nel corso del tempo ed e’ stato confermato in diverse occasioni (Cass. n. 2302/95, n. 7218/97, n. 10871/12), senza alcuna eccezione (non essendo tali le sentenze che nel controricorso del (OMISSIS) sono indicate come contrarie – aventi i numeri 3348/90 e 3349/90- poiche’ affrontano la differente questione dei rapporti tra il creditore sequestrante e l’aggiudicatario, senza nulla aggiungere sulla questione in oggetto).

Tanto consolidato e’ l’orientamento del quale la sentenza ha fatto applicazione, che e’ stato ribadito anche nei rapporti tra il creditore sequestrante ed il curatore del fallimento, escludendosi che anche quest’ultimo, che sia intervenuto nella procedura esecutiva intrapresa da un creditore sequestrante prima della dichiarazione di fallimento, possa avvantaggiarsi degli effetti prodotti dal sequestro prima della sua conversione in pignoramento (cosi’ Cass. n. 25963/09, n. 11986/13).

3.1.- Gli argomenti spesi in ricorso non offrono elementi per mutare detto orientamento, poiche’:

– non si rinviene norma ne’ principio desumibile dal sistema per cui il pignoramento che segua alla conversione del sequestro dovrebbe produrre i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo, laddove l’unica norma applicabile e’ quella dell’articolo 2906 c.c., che prevede detta equiparazione soltanto nei confronti del creditore sequestrante;

– come rilevato dal giudice di merito, la situazione di quest’ultimo non e’ per nulla sovrapponile a quella dei creditori intervenuti nel processo esecutivo, se non altro perche’ si e’ fatto carico di agire in sede cautelare, sicche’ l’orientamento in parola non contrasta ne’ con il principio della par condicio creditorum ne’ con gli articoli della Costituzione richiamati in ricorso, compreso l’articolo 3;

– il sequestro non e’ una garanzia reale ne’ e’ a questa equiparabile, ma svolge una funzione cautelare, che non puo’ che andare a vantaggio di colui che ha invocato, a ragione, la misura conservativa del patrimonio del proprio debitore;

gli effetti del sequestro sono tipici poiche’ previsti dal menzionato articolo 2906 c.c.; non e’ dato comprendere perche’ l’interpretazione di questa norma nel senso qui preferito comporterebbe una violazione del principio di tipicita’ delle garanzie;

– il beneficio accordato al creditore sequestrante in forza dell’articolo 2770 c.c., – privilegio sul ricavato per il credito per le spese di giustizia fatte nell’interesse comune dei creditori- e’ conseguenza della conversione del sequestro in pignoramento; questo, dal momento della conversione ai sensi dell’articolo 686 c.p.c., giova a tutti i creditori che si avvalgano del processo esecutivo da altri intrapreso, intervenendovi ai sensi degli articoli 499 e seg. c.p.c., cosi’ come e’ la regola anche per il pignoramento non preceduto da sequestro.”.

La relazione e’ stata comunicata e notificata come per legge.

(OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore di ciascuna delle resistenti, nell’importo di euro 10.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre, per ognuna, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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