Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 13 novembre 2015, n. 45341
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente
Dott. GALLO Domenico – Consigliere
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/04/2015 del Tribunale del Riesame di Frosinone;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 08/04/2015, il Tribunale di Frosinone dichiarava inammissibile la richiesta di riesame dell’ordinanza di sequestro preventivo pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 09/03/2015 nei confronti di (OMISSIS) indagato per il reato di truffa.
Il Tribunale riteneva l’istanza inammissibile in quanto, essendo stata presentata mediante deposito presso il tribunale di Cassino in data 23/03/2014, invece che presso il tribunale di Frosinone, era pervenuto presso quest’ultimo Tribunale il 30/03/2015 oltre il termine di dieci giorni.
2. Contro la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli articoli 582 e 324 c.p.p. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, l’istanza di riesame era stata depositata entro i dieci giorni (cioe’ il 23/3/2015 in quanto il giorno 22 marzo cadeva di domenica) dall’esecuzione del sequestro avvenuto il 12/03/2015.
3. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.
La questione di diritto che e’ sottoposta a questa Corte consiste nello stabilire se l’istanza di riesame contro un provvedimento cautelare reale debba essere depositata entro dieci giorni solo ed esclusivamente nella cancelleria del Tribunale competente per la decisione (ossia il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento) ex articolo 324 c.p.p., commi 1 e 5, oppure se, sempre entro dieci giorni, la suddetta istanza possa essere depositata, alternativamente, anche presso la Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, se tale luogo e’ diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ex combinato disposto dell’articolo 324 c.p.p., comma 2 e articolo 582 c.p.p., comma 2.
Sul punto, nell’ambito di questa Corte, si registra un contrasto giurisprudenziale.
Secondo la tesi restrittiva che opta per la prima delle due soluzioni indicate, “l’articolo 324 c.p.p. dispone infatti che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (v. Cass. Sez. 4, 10.7.2002 n. 33337; Cass. Sez. 5, 22.5.2000 n. 2915; Cass. Sez. 4, 27.11.1996 n. 2921; Cass. Se. 1, 3.11.1992 n. 4486), ne’ a diversa conclusione puo’ pervenirsi in virtu’ del richiamo che l’articolo 324 c.p.p. fa all’articolo 582 c.p.p., trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le “forme” con le quali la richiesta va proposta e non gia’ il luogo del suo deposito”: Cass. 18281/2013 riv 255753.
La tesi che, invece, accoglie la seconda soluzione, fa leva sul principio di diritto enunciato dalle SS.UU. con la sentenza n 11/1991 rv 187922 secondo il quale “il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’articolo 309 c.p.p., comma 4 (applicabile anche all’appello in virtu’ del richiamo dell’articolo310 c.p.p., comma 2) fa alle forme dell’articolo 582 c.p.p. comprende anche cit. articolo 582 c.p.p., comma 2, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo e’ diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 3, e’ del tutto irrilevante, al fine della tempestivita’, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nell’articolo 309 c.p.p., comma 7”; conforme, ex plurimis Cass. 21083/2014 Rv. 259238.
Questa Corte ritiene di dover dar seguito a quest’ultima giurisprudenza.
Infatti, se pure e’ vero che la suddetta tesi e’ stata formulata in relazione alle misure cautelari personali, e’ anche vero che, come e’ stato osservato “la formulazione letterale dell’articolo 324 c.p.p. e’ analoga a quella del richiamato articolo 309. L’articolo 324 prevede, infatti, al comma 1, che la richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, ovvero il tribunale capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che emesso il provvedimento, ma prevede poi al comma 2 che “la richiesta e’ presentata con le forme previste dall’articolo 582” Cass. 47264/2014 riv 261214.
Non vi e’, quindi, alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari personali.
Infatti, deve ritenersi che, anche per l’articolo 324 c.p.p., il rinvio all’articolo 582 (le “forme”) sia a tutto l’articolo e non solo al comma 1 perche’ l’articolo 582 e’ la norma generale in materia di impugnazioni: di conseguenza, non vi e’ ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell’articolo 324 ed in conformita’ al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente.
Quello che rileva, quindi, e’ che il termine di decadenza (nella specie di dieci giorni) sia rispettato al momento del deposito dell’istanza sicche’ diventa irrilevante, ai fini della tempestivita’ del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
In conclusione, poiche’ e’ pacifico che l’impugnazione venne depositata tempestivamente (sebbene nella Cancelleria del Tribunale di Cassino), il ricorso dev’essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato alla stregua del seguente principio di diritto: “In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’articolo 324 c.p.p., comma 2 alle forme previste dall’articolo 582 c.p.p., comma 2, secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo e’ diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, e’ del tutto irrilevante, ai fini della tempestivita’ del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone per la decisione nel merito dell’istanza di riesame.
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