Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 febbraio 2015, n. 2872

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18409-2011 proposto da:

PROVICIA RELIGIOSA S PIETRO ORDINE OSPEDALIERO (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro-tempore il PADRE PROVINCIALE FRA Dott. (OMISSIS) (al secolo ” (OMISSIS)”) Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SCARL (OMISSIS) in persona del procuratore DOTT. (OMISSIS), delegato alla rappresentanza ed alla firma sociale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1222/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2011, R.G.N. 1661/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) cito’ in giudizio la Provincia Religiosa San Pietro per essere risarcita dei danni alla persona subiti a seguito di intervento chirurgico. La convenuta chiamo’ in garanzia la (OMISSIS) e la (OMISSIS), a sua volta, chiamo’ in giudizio la (OMISSIS). Il Tribunale di Roma accolse le domande, condannando anche le compagnie a tenere indenne la Provincia Religiosa, ciascuna per la sua quota contrattuale. Ha proposto appello la (OMISSIS), sostenendo la non operativita’ della garanzia assicurativa prestata in favore della Provincia religiosa. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame, considerando lecita e non vessatoria la clausola claims made stipulata nella fattispecie, attraverso la quale era stabilito che l’assicurazione era valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, purche’ il fatto che avesse dato origine alla richiesta di risarcimento fosse stato “commesso nel medesimo periodo o anche in epoca antecedente tale periodo ma comunque non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del presente contratto”.

Propone ricorso per cassazione la Provincia Religiosa in cinque motivi. Risponde con controricorso la (OMISSIS)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo – che censura la sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per avere omesso di pronunziarsi in ordine alla rilevata nullita’ della clausola in questione per contrarieta’ all’articolo 2965 c.c., che prevede la nullita’ dei patti con i quali si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto – e’ infondato, siccome la complessiva argomentazione della sentenza (della quale si dira’ piu’ dettagliatamente in seguito), tesa ad attribuire legittimita’ alla clausola contrattuale, contiene l’implicito rigetto dell’eccezione formulata dalla parte.

I motivi 2 e 3 censurano la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, predicando la natura vessatoria della clausola stessa.

Il 4 motivo sostiene che la clausola sia contraria a buona fede.

Il 5 motivo censura il punto (penultimo paragrafo pag. 5) in cui la sentenza afferma che “la clausola di cui si discute risulta nel testo delle condizioni particolari allegate alla polizza e sottoscritte dalla appellata contraente che paiono avere il contenuto e la forma di pattuizioni specifiche del rapporto tra quelle parti e non un mero formulario o una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposta dalla assicurazione”.

I motivi dal secondo al quinto, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Come s’e’ visto, la sentenza afferma che la specifica pattuizione della quale si discute non ha la natura di un formulario unilateralmente predisposto, bensi’ quella di una vera e propria pattuizione intervenuta tra le parti. Si tratta di un accertamento di fatto che, siccome adeguatamente e logicamente motivato, sfugge dalla censura di legittimita’. Ne’ la ricorrente fornisce elementi specifici ed autosufficienti tali da porre in crisi l’accertamento stesso.

Allora, in proposito deve essere ribadito il principio secondo cui la clausola cosiddetta “a richiesta fatta” (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilita’ civile (in virtu’ della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale e’ stata stipulata l’assicurazione) e’ valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’articolo 1341 cod. civ. (Cass. 7273/13).

Tale accertamento, dunque, e’ capace di risolvere in radice tutte le perplessita’ avanzate dalla ricorrente. Tuttavia, il giudice e’ entrato nel merito della questione ed ha correttamente precisato (adeguandosi, appunto, al summenzionato principio) che la clausola claims made non puo’ essere, comunque, considerata vessatoria in astratto, posto che essa non pone limitazioni di responsabilita’ in favore dell’assicuratore, ma definisce l’oggetto della copertura assicurativa, stabilendo quali siano i sinistri indennizzabili. Cosi’ ragionando, il giudice s’e’ adeguato all’ormai consolidata giurisprudenza in materia che, come s’e’ visto attribuisce legittimita’ al cd. patto “a richiesta fatta”. Sulla legittimita’ della clausola in questione, cfr. tra le piu’ recenti: Cass. 3622/14; 5624/05.

In particolare, quest’ultimo arresto chiarisce che la clausola della quale si discute non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’articolo 1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex articolo 1322 cod. civ., giacche’, del suindicato articolo 1917, l’articolo 1932 cod. civ. prevede l’inderogabilita’ – se non in senso piu’ favorevole all’assicurato – del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di “efficacia cronologica” del medesimo, come si desume da un’interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli articoli 1917, 1913 e 1914 cod. civ., i quali individuano l’insorgenza della responsabilita’ civile nel fatto accaduto.

Tali principi risolvono anche il dubbio avanzato dalla ricorrente circa l’illegittimita’ del patto per contrarieta’ a buona fede. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il diverso esito dei giudizi di merito consigliano l’intera compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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