Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 11 novembre 2015, n. 23087
Svolgimento del processo
Santoro Roberto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Teksind Aluminium s.r.l. esponendo di aver lavorato alle dipendenze di quest’ultima dal 12/6/68 al 31/3/06 da ultimo con qualifica di quadro 7 livello c.c.n.l. industria metalmeccanica, distaccato per lungo periodo presso società controllate, percependo oltre al trattamento economico previsto dal c.c.n.l., l’indennità estero, ulteriori emolumenti in valuta locale, e numerosi benefits in natura.
Lamentava che alla cessazione del rapporto la parte datoriale non aveva computato nel calcolo del t.f.r. detti benefici, né ulteriori emolumenti pure erogati con continuità nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro straordinario, notturno, premio fedeltà). Nel dare atto di aver sottoscritto alcuni mesi prima della cessazione del rapporto (il 1 dicembre 2005), un accordo transattivo, ne eccepiva, tuttavia, la nullità radicale, in quanto concernente diritti futuri, in parte indisponibili ed in parte ancora a lui ignoti ed instava per la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 57.295,52. Si costituiva la società che deduceva l’improponibilità della domanda non essendo stato l’accordo transattivo impugnato nei termini dell’art. 2113 c.c., nel merito contestando la fondatezza del ricorso che chiedeva fosse respinto.
Con sentenza in data 15/7/08 il giudice adito dichiarava l’improponibilità della domanda.
Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino che, con sentenza in data 12 maggio 2009, sul rilievo che le domande concernenti l’incidenza degli emolumenti percepiti nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro notturno, straordinario, ferie…) sul premio fedeltà e sul t.f.r., esulassero dall’oggetto dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti, in parziale accoglimento del gravame proposto dal S. , condannava la società al pagamento dell’importo di Euro 10.530,44 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione M.G. e S.G. quali eredi di S.R. interpongono ricorso per Cassazione sostenuto da cinque motivi, resistiti con controricorso dalla società Teksind Aluminium.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. nonché dell’art. 19 c.c.n.l. industria metalmeccanica privata in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.. Si lamenta che la transazione inter partes, escludendo dal computo del t.f.r. talune voci che dovevano invece contribuire alla sua struttura, vulnera sia la specifica disposizione contrattuale collettiva che disciplina la determinazione del tfr, che la norma codicistica di riferimento).
2. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.. Si lamenta che la Corte distrettuale, dopo aver sostenuto che il lavoratore non fosse stato informato nei dettagli dell’ammontare delle proprie competenze di fine rapporto, aveva accertato che lo stesso aveva comunque acquisito consapevolezza del fatto che le diverse somme percepite per il lavoro prestato all’estero, non sarebbero state inserite nel computo delle competenze di fine rapporto. Non poteva, quindi il ricorrente nel contempo ignorare l’ammontare del t.f.r. e dall’altra conoscerlo parzialmente.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 e 2113 c.c. e delle disposizioni del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata in relazione all’art.360 comma primo n. 3 c.p.c. nonché contraddittoria motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c. Si rimarca l’erroneità degli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, laddove ha negato la nullità dell’atto transattivo sul rilievo che il lavoratore era in grado di rappresentarsi quali sarebbero state le proprie spettanze di fine rapporto in relazione al pregresso periodo di lavoro, ribadendo la contraddittorietà della motivazione per aver dato “per certo ciò che invece precedentemente si riteneva ignoto”.
4. Con il quarto mezzo di impugnazione di denuncia omessa pronuncia relativa alla domanda di accertamento della natura di distacco del periodo lavorato in Cina e della nullità parziale della transazione punto b, in relazione al t.f.r. per mancanza di res litigiosa, ex art. 360 n. 5 c.p.c..
5. Con il quinto motivo è dedotta la nullità della transazione (punto b) ove dispone di rinunce a diritti, quantomeno in relazione al t.f.r., per la mancanza di res litigiosa (art. 1965 c.c., art. 360 n. 5 e 112 c.p.c.) e comunque per la sua genericità (artt. 1346 e 1418 c.c.). È dedotta altresì la “mancata indagine da parte dei Giudici del merito circa la volontà delle parti in ordine alla transazione de qua anche in osservanza dell’art. 421 c.p.c. (art.421 e 112 c.p.c. e 360 n.5 c.p.c.)”.
In ordine logico appare opportuno esaminare in primo luogo detto motivo.
Esso si sottrae alla censura di inammissibilità svolta dalla controricorrente, giacché tende a far valere essenzialmente un vizio di violazione di legge attinente alla nullità dell’atto transattivo, per l’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge, da parte della Corte di merito.
5.1 Esso è altresì fondato.
La Corte distrettuale, pervero, ha negato che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva disposizione di diritti non ancora sorti né maturati, con conseguente nullità dell’atto di disposizione, poiché il lavoratore era in grado in quel momento, di rappresentarsi le proprie spettanze di fine rapporto concernenti il pregresso periodo di lavoro.
Tale assunto vulnera, tuttavia, il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, alla cui stregua, atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 cod. civ., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato (cfr. Cass. 7-3-05 n. 4822).
5.2 La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali non è infatti annullabile previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all’art. 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti” (Cass. 14-12-98 n. 12548).
La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dell’atto di disposizione, è determinante ai fini della soluzione della delibata questione, giacché per lo scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta. l’accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l’eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418, 2 comma, c.c. in relazione all’art. 1325 c.c..
6. In definitiva, va accolto il quinto motivo di ricorso con assorbimento di ogni altra censura.
L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvederà, attenendosi al principio sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
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