cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 6 novembre 2015, n. 44670

In fatto e in diritto

l. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di quella città, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a B. Rosario per il reato di rapina aggravata.
1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso personalmente B., chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo a motivo l’inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità in relazione agli artt.309 comma 8 e comma 6,127,178 cod.proc.pen. perché non è stato dato avviso all’avvocato Addolorata Pastore, uno dei due difensori nominati di fiducia dal B., nel corso dell’interrogatorio di garanzia, dell’udienza fissata, per il 24.4.15, nel procedimento di riesame e neppure del deposito dell’ordinanza. 2.11 ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha già precisato che se l’imputato è assistito da due difensori, l’avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno dei difensori determina una nullità a regime intermedio (Sez. Un. 25-6-97 n. 6, Gattellaro, rv. n. 208163; Sez. Un. 27-6-2001, Di Sarno, rv. n. 219229; Sez. Un. 16-7-2009 n. 39060, rv. n. 244188) che deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione . 2.2 Le Sezioni Unite hanno infatti, ritenuto, condivisibilmente, che i due difensori (art.96 cod. proc. pen.)costituiscono il “difensore” di cui tratta il titolo VII del Libro I del codice di procedura penale, ossia un unico soggetto processuale , che si contrappone in tale unitarietà, agli altri soggetti e segnatamente al pubblico ministero : pertanto quando l’avviso sia stato dato ad uno dei difensori, questi, anche se non compaia in udienza, formalmente è come se fosse presente.In conseguenza non si potrà parlare di “assenza” della difesa (la sola che darebbe luogo a nullità insanabile ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.) per il mancato avviso all’altro difensore.
2.3 Le Sezioni unite hanno, a tal proposito, sottolineato come gravi sui difensori un dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del procedimento e come, in tale ottica, vada ritenuta l’esistenza di vincoli di solidarietà fra i codifensori, tra i quali non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione, che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell’esercizio del diritto di difesa (Sez. Un. . Rv.249651, cit.). Ciò è peraltro conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha enucleato l’esistenza, a carico del difensore, di uno specifico onere informativo, deplorando la mancanza di comunicazione all’interno della posizione difensiva (C. Eur. Dir. Uomo, Grande Camera, 18-10­2006, Hermi c/ Italia; C. Eur Dir Uomo 28-2-2008, Demebukov c/ Bulgaria). In questa prospettiva, anche la Corte costituzionale ha sottolineato che il dovere di lealtà gravante sul difensore non implica collaborazione con l’autorità giudiziaria ma certamente comporta che anche l’attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere posto a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive.
2.4 In quest’ordine di idee, il bene costituzionale dell’efficienza del processo è stato utilizzato dal giudice delle leggi quale parametro per censurare la razionalità di norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori (C. cost. n. 353/96; C. cost. n. 10/97), dovendosi sempre tener presente che ogni garanzia difensiva perde la propria funzione tipica laddove venga interpretata in modo distorto rispetto alla sua stessa essenza garantistica (Sez. Un. 29-9-11 n. 155, Rossi, rv. n. 251497; n.13874de1 2013 rv 261529).
2.5 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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