Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 luglio 2011, n. 15386. Il sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione
La massima estratta
Il sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio da parte di costei del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.
Il testo integrale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 13 luglio 2011, n. 15386
Svolgimento del processo
M.S. e R.M., anche quali esercenti la potestà dei genitori sulla minore M.C., propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato l’appello contro la sentenza del Tribunale di Cassino, che ha respinto la domanda di risarcimento danni da loro proposta nei confronti di I.G. e della Azienda USL di Frosinone a causa della mancata diagnosi di gravi malformazioni presenti nel feto nel corso della gravidanza portata avanti dalla R. e comunque della mancata informazione.
Resistono con separati controricorsi sia lo I., sia l’Azienda USL di Frosinone, sia l’Allianz S.p.A. (già RAS S.p.A.), assicuratrice dell’Azienda USL, chiamata in causa in primo grado. Lo I. e l’Allianz hanno pure depositato memorie.
La Fondiaria SAI S.p.A. e la CARIGE Assicurazioni S.p.A. – rispettivamente assicuratrice dello I. e coassicuratrice, al 25%, della Azienda USL, pure chiamate in causa in primo grado – non si sono costituite.
Motivi della decisione
1.- La vicenda riguarda una paziente che ha dato alla luce una bimba gravemente malformata, nonostante una diagnosi di normalità del feto. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano a violazione degli artt. 1176 e 2236 cod. civ. ed il vizio di motivazione quanto alla omessa refertazione, da parte dei medici, della mancata visualizzazione degli arti nel corso delle varie ecografie effettuate chiedendo, nel quesito di diritto, se sussista “la responsabilità (…) del sanitario, siccome tenuto, comunque, ad informare la paziente dei limiti dell’accertamento operato anche, eventualmente, in relazione alla possibile inidoneità delle attrezzature usate”. 1.1.- Il mezzo è fondato.
Va premesso che la originaria domanda risarcitoria riguarda anche – come accertato dal giudice dell’appello – la “mancata informazione rivelatasi impeditiva della facoltà, per la gestante, di interrompere la propria gravidanza”.
Considerato che alla L. 22 maggio 1978, n. 194, artt. 6 e 7, consentono l’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni in caso di malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna e semprechè non sussista la possibilità di vita autonoma del feto, la motivazione della sentenza appare del tutto omessa quanto alla mancata informazione della paziente riguardo at fatto – espressamente dedotto in appello – che, in occasione della c.d. ecografia morfologica, effettuata alla 23^ settimana, gli arti (e non solo le mani) non erano visibili, pur senza colpa alcuna dei sanitari (come ritenuto dal CTU), tenuto conto della possibilità per la paziente di ricorrere ad un centro a più elevato livello di specializzazione, a nulla rilevando, ovviamente, che – come si legge in sentenza (pag. 6) – alle indagini diagnostiche presso un tale centro “si ricorre solitamente qualora se ne ravvisi una obiettiva esigenza”, nella specie – secondo il giudice di appello – non riscontrabile.
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “il sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio da parte di costei del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti“.
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione della L. n. 194 del 1978, art. 6 e degli artt. 1223 e 2043 cod. civ., unitamente al vizio di motivazione, quanto alla ritenuta irrilevanza delle patologie insorte nella ricorrente R. in esito al parto, ai fini della applicabilità della previsione di cui all’art. 6.
2.1.- Anche il secondo motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Premessa la natura contrattuale dell’obbligazione incombente sui sanitari, grava certamente sull’attore l’onere di provare che, al momento de fatto, sussistevano le condizioni per l’interruzione di gravidanza.
Tale prova, tuttavia, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna e dunque riferirsi – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello – a “patologie insorte (…) dopo il parto”, nè può ritenersi che “la condotta professionale dei sanitari sarebbe comunque eziologicamente neutrale in relazione al titolo dedotto a sostegno della domanda di risarcimento”, in quanto ciò evidentemente non è vero riguardo ad un titolo di responsabilità collegato non a colpa professionale ma alla mancanza di informazione.
3.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 32 Cost., chiedendo, nel quesito di diritto, “se sussista o meno un diritto a nascere, solo se sani”.
3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, sia per l’evidente astrattezza del quesito di diritto, sia perchè comunque la sentenza impugnata (non censurata sul punto) ha escluso qualsiasi responsabilità del sanitario per erronea diagnosi.
4.- Accolti dunque, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, la quale farà applicazione del principio di diritto sub 1.1. e valuterà l’esistenza di prova adeguata del danno lamentato.
P.Q.M.
la Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
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