Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza n. 36352 del 6 ottobre 2011. Non si applica la riduzione della sospensione della patente di guida ex art. 222 cds in caso di patteggiamento in riferimento al delitto di omissione di soccorso

Il testo integrale

Corte di Cassazione, V sezione, sentenza n. 36352 del 6 ottobre 2011

Così deciso dalla suprema Corte.

Orbene gli Ermellini hanno stabilito, condividendo altre pronunce della medesima Corte, che la riduzione di 1/3 del periodo di sospensione della patente di guida ex art. 222[1] cds si applica soltanto nel caso in cui, ai sensi dell’art. 444[2] c.p.p. sia stata disposta la pena concordata solo in riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Sorrento 13 ottobre 2011.

 

Avv. Renato D’Isa


[1] Articolo 222 – Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo e terzo periodo e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. (2)

2 bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. (1)

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1 L. 21.02.2006, n. 102, con decorrenza dal 01.04.2006

(2) Il presente comma, prima sostituito dall’art. 1 L. 21.02.2006, n. 102 e dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92 con decorrenza dal 27.05.2008 è stato poi così modificato dall’art. 43 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

“2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al terzo periodo e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. “.

[2] Articolo 444 – Applicazione della pena su richiesta

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. (3)

1 bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo e terzo comma, 600 quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonche’ 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonche’ quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionalie per tendenza, o recidivi ai sensi dell’ articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. (3) (4)

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3 . (1) (2)

3. La parte, nel formulare la richiesta, puo` subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo` essere concessa, rigetta la richiesta.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 32, L. 16.12.1999, n. 479 (G.U. 18.12.1999, n. 296).

(2) Con riferimento al testo del presente comma, precedente alla sostituzione operata dall’ art. 32, L. 16.12.1999, n. 479, erano state emesse le seguenti sentenze di illegittimità costituzionale:

a) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 444, comma 2, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all’ art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita` della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione (C.cost. 26.06-02.07.1990, n. 313, G.U. 27.04.1990, n. 27 prima serie speciale);

b) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 444, comma 2, nella parte in cui non prevede che il
giudice condanni l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale (C.cost. 26.09-12.10.1990, n. 443, G.U. 17.10.1990, n. 443 prima serie speciale);

c) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 444, comma 2, nella parte in cui non prevede la incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata (C.cost. 16.12.1993, n. 439).

(3) Il presente comma ha così sostituito l’originario comma 1, in virtù dell’ art. 1, L. 12.06.2003, n. 134, con decorrenza dal 29.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1.L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. “

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 11 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1 bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, nonche’ quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’ articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.”

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