Cassazione 15

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 14 ottobre 2015, n. 41214

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 17/2/2015, in accoglimento della richiesta di riesame presentata nell’interesse di R.R. , ha annullato il provvedimento con il quale, in data 28/1/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania aveva applicato a costui la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 56, 609-bis cod. pen. e 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen., concretatisi nell’aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere una prostituta a subire un atto sessuale, cagionandole anche, al fine di commettere tale reato, lesioni personali giudicate guaribili, salvo complicazioni, in sette giorni in (…).

In particolare, secondo la provvisoria incolpazione, il predetto, cui è contestata anche la recidiva specifica infraquinquennale, avrebbe avvicinato sulla pubblica via una prostituta (E.P. ) chiedendole ripetutamente una prestazione sessuale, trattenendola per un braccio e trascinandola verso una zona boschiva. Al rifiuto della donna, la afferrava per i capelli, facendola sbattere contro un guardrail, prendendola a calci, procurandole le lesioni poi refertate e minacciandola di morte, interrompendo l’azione solo per l’intervento di due passanti.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale avrebbe escluso ogni correlazione tra l’azione violenta e la finalità di coercizione della sfera di autodeterminazione sessuale della persona offesa, prendendo in considerazione solo una parte delle dichiarazioni da questa rese in sede di denuncia, avendo la stessa riferito anche che l’uomo, nel corso dell’azione violenta, aveva insistentemente richiesto la prestazione sessuale già in precedenza espressamente negata.

Con un secondo motivo di ricorso deduce l’illogicità della motivazione laddove, pur dandosi atto del fatto che la persona offesa ha riferito di essere stata trascinata verso un’area boscata ove consumare l’abuso sessuale ed essere poi fuggita nuovamente verso la strada, per rendersi maggiormente visibile ad eventuali passanti che avrebbero potuto intervenire interrompendo l’azione criminosa, si afferma, nel ritenere la condotta posta in essere come non univocamente diretta alla consumazione della violenza sessuale, che, se effettivamente l’indagato avesse inteso comunque soddisfare i propri istinti sulla donna nonostante il rifiuto, lo avrebbe fatto sul posto, anziché picchiarla, oppure avrebbe impiegato l’energia fisica per trascinarla in un’area appartata ove consumare il rapporto sessuale.

Con un terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione, osservando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la valenza indiziaria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tralasciando anche di valutarne la credibilità soggettiva ed oggettiva.

Viene a tale proposito rilevato che la donna aveva sempre fornito la medesima versione dei fatti, che trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dai due passanti intervenuti in suo soccorso e la cui veridicità risultava anche suffragata dalle contraddittorie affermazioni rese in diverse occasioni dall’indagato.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che, avendo il ricorrente ritenuto di riprodurre testualmente in ricorso uno stralcio dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, è possibile rinvenire nella stessa la letterale indicazione delle dichiarazioni rese in querela dalla persona offesa.

Dal contenuto delle stesse emerge che l’indagato, dopo aver richiesto alla persona offesa una prestazione sessuale, al rifiuto della stessa – dovuto al fatto che l’uomo, affermando di non avere denaro con sé, non aveva provveduto al pagamento anticipato richiestogli, sostenendo che avrebbe consegnato il denaro in una successiva occasione – questi l’aveva trattenuta per un braccio, cercando di spingerla verso un bosco, insistendo nella richiesta di un rapporto sessuale e, dopo che la donna era riuscita a divincolarsi, tornando verso la strada dove era maggiormente visibile e, pertanto, al sicuro, l’aveva inseguita, ribadendo le sue richieste e, una volta raggiuntala, l’aveva percossa, con le modalità descritte nell’incolpazione, fino all’intervento dei due passanti, ai quali la persona offesa riferiva l’accaduto negli stessi termini poi riportati negli atti del procedimento.

Ciò posto, pare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il tentativo di violenza sessuale è certamente configurabile anche allorquando manchi un contatto fisico tra l’autore del reato e la persona offesa (v. Sez. 3, n. 27762 del 6/6/2008, Bless, Rv. 240828; Sez. 3, n. 34128 del 23/05/2006, Viggiano, Rv. 234778. V. anche Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014 (dep. 2015), S, Rv. 262472) e richiede la sussistenza di un’univoca intenzione dell’agente di soddisfare la propria concupiscenza e l’oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima (Sez. 3, n. 21577 del 24/4/2001, Schiraldi V, Rv. 218833. V. anche Sez. 3, n. 12987 del 3/12/2008 (dep. 2009), Brizio, Rv. 243090).

Si è ulteriormente precisato che il reato di violenza sessuale tentata è integrato anche nell’ipotesi di mancato soddisfacimento delle richieste a sfondo sessuale del reo, conseguente al rifiuto opposto dalla vittima della violenza o della minaccia, escludendosi, in tal caso, la desistenza volontaria, in quanto l’impossibilità di portare a consumazione il reato per l’opposizione della parte offesa costituisce un fatto indipendente dalla volontà dell’agente (Sez. 3, n. 51420 del 18/9/2014, M, Rv. 261389. Conf. Sez. 3, n. 1397 del 14/12/2011 (dep. 2012), R, Rv. 251644).

Alla luce dei principi appena richiamati, appare evidente, tenuto conto dello svolgimento dei fatti descritto dalla persona offesa e richiamato testualmente in ricorso, che la inequivocabile sopraffazione fisica, consistita nell’afferrare la vittima per un braccio, trascinandola verso la vicina area boscata, accompagnata da reiterate richieste di consumazione di un rapporto sessuale e la più violenta azione successiva alla momentanea fuga della donna, la quale, svincolatasi dalla presa per ritornare sulla strada al fine di rendersi maggiormente visibile ad occasionali passanti, veniva poi raggiunta, percossa e minacciata rinnovando la richiesta di un rapporto sessuale, risultano chiaramente sintomatici dell’univoco intento, da parte dell’indagato, di soddisfare i propri istinti indipendentemente dal consenso della vittima, ripetutamente ed inequivocabilmente negato.

Si tratta, a ben vedere, di una condotta dalle finalità ben individuabili, che l’indagato ha ripetutamente cercato di attuare e non esauritasi, quindi, in meri colloqui verbali, seppure connotati da insistenza – che, secondo quanto ritenuto in altra occasione da questa Corte (Sez. 3, n. 46637 del 09/11/2011, R. e altro, Rv. 2519689), devono ritenersi inidonei alla configurabilità del tentativo-passando invece alle vie di fatto e ponendo in essere una condotta gradualmente più invasiva e violenta, allo scopo, reso manifesto dalle reiterate richieste di consumare un rapporto sessuale, di vincere la palese resistenza della donna, interrompendo l’azione solo per l’intervento di due persone che casualmente transitavano sul posto.

Nell’ordinanza impugnata, invece, viene posto l’accento sulla mancanza di “valenza sessuale” degli atti posti in essere dall’indagato, affermando, peraltro in via meramente ipotetica, che gli stessi ben avrebbero potuto ritenersi fine a sé stessi “…costituendo la (pur inaudita) ritorsione posta in essere dal R. , nei confronti della prostituta, per il (legittimo) rifiuto subito”.

Come però correttamente osservato dal Pubblico Ministero ricorrente, l’intento dell’indagato risultava evidente ed univocamente finalizzato alla consumazione del rapporto sessuale negato, proprio per il fatto che l’intera azione, come riferito dalla persona offesa, era stata posta in essere rinnovando più volte la richiesta in tal senso.

A nulla rilevava, dunque, il fatto che la sopraffazione fisica della vittima non vedesse coinvolte zone tipicamente erogene, né il contenuto delle richieste rivolte alla persona offesa giustificava una diversa interpretazione della condotta concretamente posta in essere.

Va conseguentemente affermato il principio, secondo il quale integra il reato di tentata violenza sessuale la condotta di colui che, all’esplicito rifiuto di consumare un rapporto sessuale, reiteri più volte la richiesta ponendo in essere violenza o minaccia che, sebbene non comportino una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, siano comunque chiaramente finalizzate a tale scopo.

Il vizio motivazionale denunciato nel motivo di ricorso in esame appare, pertanto, effettivamente sussistente.

A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, potendosi effettivamente rilevare un cedimento logico nella motivazione del provvedimento impugnato laddove si sostiene la già censurata finalità meramente ritorsiva dell’azione violenta nei confronti della vittima, osservando che se l’indagato avesse inteso soddisfare comunque le proprie pulsioni sessuali avrebbe impiegato le proprie energie non per percuoterla violentemente, bensì per vincerne la resistenza e sfogare i suoi istinti sul posto, oppure “…per trascinarla a forza in un luogo appartato, ove abusare di lei”, senza considerare che proprio di tale evenienza, di cui lo stesso Tribunale ha dato atto, aveva riferito la persona offesa allorquando aveva specificato che l’uomo, al suo rifiuto, l’aveva afferrata per un braccio e, continuando a richiedere la prestazione sessuale negata, l’aveva trascinata verso un boschetto e poi inseguita, percossa e minacciata dopo la breve fuga verso la strada.

Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il Tribunale, nell’escludere la sussistenza di un adeguato quadro indiziario, ha posto in evidenza la mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, osservando che i passanti intervenuti in suo soccorso avevano sì fornito una identica versione dei fatti, ma solo per averli appresi direttamente dalla medesima persona offesa che aveva narrato loro quanto accadutole.

Nel far ciò, i giudici del riesame hanno anche rilevato la sostanziale credibilità dell’indagato, le cui dichiarazioni ha ritenuto plausibili evidenziando come fosse verosimile che la donna, interpellata dall’uomo che cercava sul posto altra prostituta la quale richiedeva un minor compenso, avesse potuto rispondere in malo modo in ragione della preferenza accordata a costei, scatenando la successiva, reazione.

Va subito rilevato, rispetto a tale ultima osservazione, che anche in questo caso il Tribunale ha proceduto alla valutazione delle dichiarazioni dell’indagato, cui accorda una sostanziale preferenza rispetto a quelle rese dalla persona offesa, fondando il proprio apprezzamento su mere ipotesi.

Tale giudizio di credibilità, peraltro, sembra non tener conto di alcune obiettive, ancorché non macroscopiche difformità tra le spontanee dichiarazioni rese dall’indagato nell’immediatezza dei fatti, quelle rilasciate nell’interrogatorio di garanzie e quelle formulate nell’udienza di riesame, che il Pubblico Ministero ha riportato testualmente in ricorso e che avrebbero meritato una seppur minima valutazione.

Ciò premesso, deve qui richiamarsi il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013 (dep.2014), Puente Suarez, Rv. 258870; Sez. 5, n. 27774 del 26/4/2010, M., Rv. 247883; Sez. 2, n. 770 del 28/11/2007 (dep. 2008), Giordani, Rv. 239499; Sez. 3, n. 39366 del 26/10/2006, Gaudio, Rv. 235521; Sez. 6, n. 4381 del 7/11/1997 (dep. 1998), Lupo, Rv. 210816 ed altre prec. conf.).

Da tale principio non si è evidentemente tenuto conto nel caso in esame, laddove il Tribunale, nel valutare le dichiarazioni della persona offesa, ha valorizzato, come si è detto in precedenza, l’assenza di riscontri diretti.

Parimenti, come rilevato nel motivo di ricorso in esame, manca ogni vantazione in punto di credibilità ed attendibilità della persona offesa, avendo evidentemente i giudici ritenuto determinante la suddetta mancanza di elementi di riscontro e fondato il giudizio sulle soggettive valutazioni delle differenti versioni dei fatti di cui si è detto in precedenza.

Tali evenienze impongono, conseguentemente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino, Sezione del riesame.

Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 D.Lv. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

 

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