Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 1 ottobre 2015, n. 19626

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17684/2012 proposto da:

COMUNE DI ANDALI c.f. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/04/2012 R.G.N. 2119/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 28.9.2009 il sig. (OMISSIS) esponeva di essere stato assunto alle dipendenze del Comune di (OMISSIS), in qualita’ di autista, a seguito di espletamento di pubblico concorso. Il contratto individuale di lavoro era stato stipulato in data 26.52007. L’Amministrazione aveva successivamente avviato il procedimento in via di autotutela volto all’annullamento del bando di gara e del relativo contratto, in considerazione delle riscontrate violazioni di legge. A seguito di Delib. Giunta 4 ottobre 2007, n. 70, il Comune aveva dichiarato decaduto il contratto di lavoro stipulato con il ricorrente, in considerazione dell’annullamento dell’intera procedura concorsuale. Il ricorrente in particolare lamentava l’illegittimita’ della citata Delib., non avendo l’Amministrazione il potere di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro in via di autotutela.

Chiedeva quindi il ripristino del rapporto di lavoro, nonche’ il risarcimento del danno patrimoniale pari alle retribuzioni non corrisposte a far data dal 4.10.2007.

Si costituiva il Comune di Andali contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria. Eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione, nel caso di specie, un potere in via autotutela. Nel merito, affermava la legittimita’ della revoca del bando di concorso e del successivo contratto di lavoro, in ragione delle numerose violazioni di legge riscontrate. Da cio’ discendeva la caducazione automatica del contratto di lavoro.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all’udienza del 9.7.2010.

Il Tribunale Civile di Catanzaro, sezione lavoro, con sentenza n. 1532/10 dello 09/07/2010 – 30/07 /2010, rigettava la domanda.

2. Avverso tale sentenza il (OMISSIS) proponeva appello.

Si costituiva il comune contestando la fondatezza dell’impugnazione.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 525/2012, accoglieva l’appello ed in riforma della sentenza di primo grado impugnata, condannava il Comune di Andali al ripristino del rapporto di lavoro con l’appellante e al risarcimento del danno in misura pari retribuzioni non percepite dal 4 ottobre 2007.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Andali articolando i due seguenti motivi di gravame:

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ articolato in due motivi.

Con il primo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 56 del 1987, articolo 16 e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35 (articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e omesso esame di fatti e documenti. Evidenzia in particolare che bando di gara non parlava di autista di scuolabus ne’ si faceva menzione della patente C.

Con il secondo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 2248 del 1865, articolo 5, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c.n n. 3n in ordine alla disapplicazione del provvedimento amministrativo: i giudici di merito non potevano disapplicare l’atto di autotutela del comune.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi – e’ infondato.

Va ribadito quanto gia’ affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 8 aprile 2010, n. 8328) che ha piu’ volte posto in evidenza che in tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacita’ del privato datore di lavoro, l’atto con cui l’amministrazione revochi un incarico (quale la revoca di un’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato) sul presupposto della nullita’ dell’atto di conferimento per inosservanza dell’ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perche’ affetto da nullita’, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che gli atti e procedimenti posti in essere dall’amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, stante la scelta legislativa dell’adozione di moduli privatistici dell’azione amministrativa; scelta che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’articolo 97 Cost. (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale, cosi’ come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) per esborsi e oltre euro 3.000,00 (tremila) per compensi d’avvocato ed oltre accessori di legge.

 

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