Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 2 settembre 2015, n. 35818
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. DI TOMASSI M. – rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), ente responsabile;
avverso la sentenza emessa in data 05/02/2014 dalla Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS) per l’ente ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 18 aprile 2011 il Tribunale di MILANO, per quanto interessa in questa sede, assolveva (OMISSIS) dal reato a lui addebitato al capo D), punto 2., ai sensi degli articoli 81 cpv. e 110 c.p., articolo 112 c.p., n. 1, articolo 2637 c.c., non avere commesso il fatto, e (OMISSIS) dall’illecito amministrativo conseguente, contestato al capo L) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5.
Le contestazioni cui si riferivano dette assoluzioni attribuivano in particolare:
– a (OMISSIS) (capo D), la responsabilita’ “del delitto previsto e punito degli articoli 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2637 c.c., perche’ in concorso con altri funzionari di (OMISSIS) (nonche’ in concorso con (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
e cio’ faceva, secondo il capo d’imputazione (punto 2.), in particolare ribadendo, “nel comunicato stampa del 21.11.2003, di (OMISSIS), la natura di associazione in partecipazione dell’operazione (OMISSIS) (il gruppo (OMISSIS) “precisa i termini dell’operazione di Associazione in partecipazione stipulata tra la controllata (OMISSIS) S.r.l., una societa’ di diritto italiano, e la societa’ (OMISSIS), posseduta e consolidata interamente dal (OMISSIS). Precisa peraltro che i termini principali di quest’operazione sono contenuti nei bilanci della societa’ fin dal 1999 e quindi le informazioni sono pubblicamente disponibili”), nonostante che (OMISSIS), a partire dal 2000, l’avesse segnalata alla Centrale Rischi di (OMISSIS) come finanziamento; … Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della (OMISSIS) e dei CDS a quest’ultima riferibili”; con l’aggravante di aver commesso il fatto concorrendo con piu’ di cinque persone;
– A (OMISSIS) (capo L), la responsabilita’ “dell’illecito amministrativo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b); articolo 7; Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25 ter, lettera r), per non avere – prima della commissione del fatto ascritto al sottoposto (OMISSIS) e contestato sub capo D) della rubrica … – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con cio’ traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti – i quali non hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entita’”.
2. Proposto ricorso per saltum dal Pubblico ministero limitatamente all’assoluzione della (OMISSIS), con sentenza in data 4 aprile 2013 la Corte di cassazione, Sezione Quinta, annullava con rinvio alla Corte di appello di Milano la decisione del Tribunale limitatamente al capo censurato.
3. Con la sentenza in epigrafe, del 5 febbraio 2014, la Corte di appello di Milano, decidendo quale giudice del rinvio, condannava (OMISSIS) alla sanzione di euro 500.000,00, esclusa l’aggravante del profitto di rilevante entita’.
Osservava, a giustificazione della decisione:
che lo stesso Tribunale aveva ritenuto provato che il comunicato del 21 novembre 2013 di (OMISSIS) s.p.a. aveva contenuto decettivo ed era frutto di intesa tra persone (OMISSIS) e persone (OMISSIS);
che alla luce del contesto e della obiettiva situazione di (OMISSIS) il comunicato aveva in particolare lo scopo di occultare al mercato il fatto che (OMISSIS) si era limitata a fornire a (OMISSIS) mezzi finanziari munendosi, per la loro restituzione e redditivita’, di taciute, “sostanziose garanzie”, facendo falsamente apparire che aveva invece deciso di condividere le sorti della societa’ mediante una associazione in partecipazione (AIP);
che non vi era dubbio che (OMISSIS) conoscesse bene la reale situazione di prossimita’ al tracollo di (OMISSIS);
che cio’ nonostante soggetti intranei a (OMISSIS) avevano chiaramente collaborato con i responsabili (OMISSIS) nel redigere, controllare e licenziare il comunicato;
che al proposito il Tribunale si era limitato a rilevare che tra coloro che si erano scambiati il testo del comunicato e avevano partecipato alla sua formazione non vi era l’imputato (OMISSIS);
che pero’ dalla consulenza (OMISSIS) in atti, e in specie dall’allegato 38 della integrazione alla stessa, emergeva evidente la corresponsabilita’ di altri funzionari (OMISSIS);
che, in particolare, risultava che tale (OMISSIS) – responsabile per l’Italia dei rapporti dell’ente con le societa’ clienti, dopo avere inviato ad (OMISSIS) di (OMISSIS) una mail indicante i suoi recapiti, aveva ricevuto alle 12,35 del 21 novembre, sempre via mail, la bozza del comunicato “come da accordi”, e l’aveva restituita, alle ore 13,42 con significative correzioni che rendevano il testo ancor piu’ tranquillizzante per il mercato (aggiungendo che in tal genere di contatti la prelazione nella distribuzione dell’utile era usuale, ma tacendo sulle clausole non ordinarie che accompagnavano in realta’ il contratto; affermando che i termini principali dell’accordo erano gia’ esposti nei bilanci (OMISSIS), cosi’ dimostrando la conoscenza di questi; cassando il riferimento agli ulteriori finanziamenti);
che il comunicato, integrato da dettagli del contratto di A.I.P. diversi da quelli che avrebbero consentito di comprendere la reale natura dell’operazione, era stato inviato alle 14,02 dal (OMISSIS) alla presidenza del gruppo (OMISSIS) accompagnato dalla nota che era stato concordato con (OMISSIS) (oltre che, ma non correttamente, con Consob) e alle 14,10 a (OMISSIS), ringraziandola per la collaborazione;
che risultava dunque che il comunicato era stato redatto con la piena e consapevole collaborazione di un funzionario (OMISSIS) perfettamente al corrente della sua decettivita’;
che risultava inoltre che (OMISSIS) non aveva all’epoca adottato alcun modello che le consentisse di evitare la consumazione di reati di aggiotaggio informativo quale quello in esame;
che difatti, mentre nella riunione svoltasi il 21 novembre 2003 a (OMISSIS) – in cui erano presenti (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS) si era rifiutato di redigere un comunicato a “quattro mani”, decisione del tutto opposta aveva assunto il funzionario di livello, responsabile del settore corporate per l’Italia, (OMISSIS): senza un coordinamento di alcun tipo tra i diversi soggetti ne’ alcuna successiva censura dell’operato della (OMISSIS) o rettifica del comunicato;
che d’altra parte, a comprova della responsabilita’ di (OMISSIS), stava il fatto che la stessa aveva proseguito nella diffusione di comunicazioni al mercato sui titoli (OMISSIS) tanto tranquillanti e positive quanto assolutamente ingiustificate (mediante giudizi “buy” – da comperare – non solo il 17 novembre, ma ancora l’8 dicembre 2003, quando l’insolvenza di (OMISSIS) era gia’ conclamata).
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di condanna dell’ente ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS), chiedendone l’annullamento per violazione dell’articolo 627 c.p.p., comma 3, e Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, nonche’ del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Denunzia in particolare che la Corte di appello aveva:
2.1. indebitamente: (a) nuovamente verificato la sussistenza del reato presupposto e la sua commissione a interesse o vantaggio di (OMISSIS), nonostante codesto obiettivo non fosse previsto nella sentenza di annullamento; (b) individuato un diverso e nuovo responsabile del reato di aggiotaggio e riformulato la condotta “partecipativa” contestata, riferendo l’accordo criminoso ad una attivita’ d’intesa realizzata attraverso lo scambio di e-mail, precedente la riunione di (OMISSIS) (considerata invece nella imputazione); (c) ritenuto attraverso la individuazione di un nuovo presunto responsabile, nella persona fisica di tale (OMISSIS), provata la responsabilita’ dell’ente sull’assunto che nello stesso non era in funzione alcun modello che consentisse di evitare l’aggiotaggio informativo;
2.2. erroneamente – sotto il profilo sostanziale – esteso alla situazione di individuazione di un diverso responsabile il portato del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, avente natura sussidiaria e tassativamente circoscritto, a parte i casi di estinzione del reato, alle ipotesi in cui la persona fisica responsabile dello stesso non e’ imputabile o non e’ stata identificata; con cio’ alterando, altresi’, l’accusa originariamente formulata con riguardo allo specifico punto di rottura della doverosa rete precauzionale ascrivibile all’ente, e arbitrariamente sostituendosi al Pubblico ministero;
2.3. illegittimamente – dal punto di vista processuale -, anziche’ trasmettere gli atti al Pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto ritenuto effettivo responsabile, condannato l’ente per un fatto diverso da quello contestato perche’ commesso da persona differente, cosi’ violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza, il diritto dell’ente di conoscere il contenuto dell’addebito e di difendersi in relazione alla idoneita’ del modello organizzativo in relazione alla condotta realizzata tramite e-mail dalla (OMISSIS) e, piu’ in generale, il diritto di difesa in un giusto processo, ovverosia la possibilita’ di difendersi, nel merito, dall’accusa relativa al fatto cosi’ come contestato nei tre gradi di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.
2. La sentenza di annullamento con rinvio, da cui e’ scaturita la decisione impugnata, e’ partita dall’assunto che, stando al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, la responsabilita’ dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non e’ stato identificato o non e’ imputabile, e dunque anche quando la persona fisica a cui era stata attribuita la responsabilita’ del reato presupposto e’ stata assolta, come nel caso in esame, per non avere commesso il fatto.
2.1. Piu’ in particolare, in punto di diritto, la sentenza osservava che in base al tenore letterale della norma per la responsabilita’ amministrativa e’ “necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non e’ anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. La responsabilita’ penale presupposta puo’ essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perche’ non si e’ potuto individuare il soggetto responsabile o perche’ questi e’ non imputabile) e cio’ non ostante puo’ essere sanzionata in via amministrativa la societa’”.
Parimenti nel senso dell’autonoma possibilita’ di procedere nei confronti dell’ente a prescindere dall’accertamento della responsabilita’, personale, dell’autore del reato presupposto, era l’intenzione del legislatore, quale emergeva dalla relazione governativa che rimarcava come la mancata identificazione della persona fisica che aveva commesso il reato rappresentasse, oltre che un fenomeno tipico nell’ambito della responsabilita’ d’impresa, una delle evenienze in cui e’ anzi piu’ forte l’esigenza di sancire la responsabilita’ dell’ente.
Ad analoga conclusione conduceva l’analisi della rado oggettiva della norma, “quale emerge sistematicamente dal complesso delle disposizioni sulla responsabilita’ amministrativa degli enti”, la cui evidente finalita’ consiste nella possibilita’ di “sanzionare l’ente collettivo ogni volta che le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (o sulle quali queste esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo) commettono dei reati nel suo interesse o a suo vantaggio”.
2.2. Riconosceva quindi, la Quinta Sezione, che nel caso in esame l’assoluta mancanza di specifica motivazione del Tribunale sulle ragioni della assoluzione di (OMISSIS) dall’illecito amministrativo, consentiva di ritenere che il giudice di primo grado aveva adottato la decisione in termini di “automatismo” per effetto dell’assoluzione del (OMISSIS); e cio’ costituiva, per le ragioni dette in relazione all’autonomia delle posizioni processuali, violazione di legge.
Ne’, si precisava, poteva ritenersi che il Tribunale avesse escluso la sussistenza dell’illecito penale, tanto contrastando apertamente con il passo della motivazione della sentenza di primo grado in cui si diceva che era provato che il testo del comunicato “incriminato” era stato previamente concordato tra il gruppo (OMISSIS) e la (OMISSIS), riconducendosi la condotta di reato non alla riunione di (OMISSIS) del 21 novembre 2003, ma ad un precedente scambio di mail fra le due societa’. Ne derivava che l’affermazione contenuta nel capoverso successivo, secondo cui nessuna condotta concorsuale era ravvisabile nell’incontro avvenuto a (OMISSIS) il 21 novembre 2003, concerneva evidentemente la sola persona del presunto concorrente (OMISSIS) (tanto che alla fine dello stesso capoverso si evidenziava la condotta incensurabile tenuta in quel frangente dai “funzionari”, senza alcun riferimento a dirigenti o amministratori). Insomma, il fatto che nella riunione di (OMISSIS) non fossero emersi comportamenti penalmente rilevanti non escludeva affatto che la condotta di reato potesse essersi comunque realizzata in altri modi e tempi.
2.3. Si riteneva per tali ragioni che, impregiudicate l’indagine sul dolo e le altre questioni di merito sollevate dalla difesa da approfondire in sede di rinvio dal giudice di merito, “che dovra’ valutare autonomamente e in piena liberta’ la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito”, la sentenza di assoluzione dovesse essere annullata.
Al giudice del rinvio veniva cosi’ rimesso il compito di “procedere in concreto all’esame degli elementi costitutivi dell’illecito contestato alla (OMISSIS) e poi concludere di conseguenza, restando libero nelle proprie valutazioni di merito”, potendo addivenire sia a una nuova assoluzione, corredata pero’ di adeguata giustificazione, sia a condanna, sempre tuttavia considerando “che l’illecito amministrativo dell’ente ha carattere autonomo e puo’ quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria (come accade appunto nel caso di mancata individuazione del responsabile)”.
3. Tanto posto, la censura (riferita all’articolo 627 c.p.p.) secondo cui il giudice del rinvio non avrebbe potuto procedere all’autonoma rivalutazione del reato e alla sua commissione a (obiettivo) vantaggio di (OMISSIS), e’ quantomeno infondata.
Era difatti esattamente questo il compito espressamente rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento allorche’ gli demandava di valutare, in piena liberta’ e a prescindere dall’assoluzione del soggetto imputato del reato presupposto, i profili di responsabilita’ dell’ente, di cui e’ condizione non solo l’astratta ipotizzabilita’, ma anche la sussistenza del reato (presupposto”).
4. Infondate sono quindi le altre doglianze che, in base a diverse prospettive (ancora violazione dell’articolo 627 c.p.p.; violazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8; violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza e del contraddittorio), sviluppano lo stesso tema: non poteva la Corte di appello in sede di rinvio affermare la responsabilita’ dell’ente individuando un differente responsabile del reato presupposto, cosi’ – si sostiene – modificando anche il fatto contestato a titolo di aggiotaggio.
5. Per quanto concerne l’asserita violazione dell’articolo 627 c.p.p., l’analisi delle norma compiuta dalla sentenza di annullamento e il principio consegnato al giudice del rinvio, calati nella situazione fattuale esaminata ed accompagnati dai rilievi gia’ richiamati – che proprio la sentenza del Tribunale “riconducessi la condotta di reato non alla riunione di (OMISSIS) del 21 novembre 2003, ma ad un precedente scambio di mails fra le due societa’” e che, “allora, il fatto che nella predetta riunione non siano emersi comportamenti penalmente rilevanti, a titolo di concorso, non esclude affatto che la condotta di reato possa essersi realizzata con altre modalita’ ed in tempi diversi” -, rendono evidente che il punto di diritto affermato e vincolante consisteva proprio nel potere-dovere di accertare e autonomamente dichiarare la responsabilita’ dell’ente, avuto riguardo (anche) alla condotta costitutiva del reato presupposto realizzata prima e in vista della riunione a seguito della quale il comunicato oggetto della contestazione era stato materialmente licenziato.
6. Per altro, all’assunto che la condotta considerata integrante il reato presupposto nella sentenza ora impugnata integrerebbe un “fatto diverso” rispetto a quello, a tale titolo, contestato, neppure potrebbe riconoscersi fondamento sotto l’aspetto sostanziale, con riguardo al principio di correlazione tra contestazione e sentenza.
Nel capo d’imputazione relativo al reato di aggiotaggio (capo D, riportato nel Fatto) si faceva specifico riferimento a una condotta realizzata “in concorso con altri funzionari (OMISSIS)”, consulenti e responsabili (OMISSIS), e al (OMISSIS) si addebitava di avere diffuso (“diffondeva”) notizie false con il comunicato stampa del 21 novembre 2003 in cui si ricostruiva in termini non corrispondenti al vero la natura dell’operazione “(OMISSIS)”. Ma e’ ovvio che l’aggiotaggio si riferiva al contenuto di tale documento, secondo la contestazione ideologicamente artefatto, non al supporto documentale in se’. La natura dolosa del reato e il riferimento all’apporto di altri funzionari (OMISSIS) in concorso con i vertici (OMISSIS) rendevano quindi evidente come la diffusione ad opera dell'”addetto stampa” costituisse solamente la conclusione di una condotta decettiva che necessariamente presupponeva la padronanza dei reali termini dell’operazione e il concerto tra i responsabili dei gruppi coinvolti. L’assoluzione con la formula “per non avere commesso il fatto” del (OMISSIS), sul rilievo che lo stesso “non risultava tra i destinatari” delle mali con cui era stato concordato il testo del comunicato (p. 60 della sentenza del Tribunale) e che nessun apporto (“condotta concorsuale”) era a lui addebitabile per quanto accaduto nella riunione tenutasi lo stesso 21 novembre (p. 61 della stessa sentenza, e ricostruzione datane dalla sentenza di annullamento con rinvio, riportata prima al par. 2.2.), risolvendosi nel riconoscimento dell’estraneita’ di colui che era stato imputato in veste di mero nuncius, non cancellava, ne’ trasformava, il fatto oggetto di contestazione per la parte riferibile alla formazione del comunicato poi diffuso.
Il medesimo e’ dunque il fatto-reato (capo D) in relazione al quale e’ stata riconosciuta la responsabilita’ dell’ente ricorrente per non avere (come dice il capo L, che specificamente riguarda (OMISSIS) e per cui la stessa e’ stata condannata) “adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
7. Priva di qualsivoglia fondamento e’, quindi, la doglianza secondo cui il mutamento della persona fisica effettivamente responsabile del reato (capo D) avrebbe inciso sul perimetro dell’illecito contestato all’ente (capo L), menomando la facolta’ di questo di difendersi “con riferimento allo specifico punto di rottura della rete precauzionale protettiva dell’altrettanto specifico reato presupposto contestato”.
Come evidenziato, dal connesso capo D) gia’ si potevano pianamente trarre i riferimenti all’esistenza di una previa attivita’ di dolosa concertazione della comunicazione decettiva riportata nel comunicato stampa.
Sicche’ l’affermazione che diversa avrebbe potuto essere la difesa in relazione all’adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire “la falla cautelare che si era verificata, tramite e-mail “al livello” organizzativo dei (OMISSIS) e non attraverso un incontro personale in quel di (OMISSIS)”, se tale fatto si fosse “conosciuto da subito”, mostra perlomeno di non tenere conto dell’effettiva portata di tale contestazione, oltre che delle osservazioni sullo scambio di mail gia’ contenute nella sentenza del Tribunale richiamando la consulenza del P.m., e del punto di diritto cosi’ come in concreto affermato. Ed e’ anche in definitiva generica, perche’ dell’esistenza di un ipotetico, non meglio specificato, diverso modulo organizzativo cautelare non viene offerta indicazione concreta alcuna, mentre dell’adozione di un qualche sistema precauzionale, unitario o diversamente articolato per livelli di competenza che fosse, non vi e’ la benche’ minima traccia in atti.
8. Atteso il complessivo tenore delle deduzioni difensive, appare, inoltre, opportuno ribadire che l’illecito addebitabile all’ente ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, non consiste in una responsabilita’ sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilita’ civile ordinaria da reato del dipendente o proposto, ovvero di quella delineata dall’articolo 197 cod. pen.. L’ente e’ punito per il fatto proprio, e a radicare la personalita’ della sua responsabilita’, sta la necessita’ di poter muovere (come sottolinea la Dottrina, ai fini dell’articolo 27 Cost.) “(direttamente) all’ente un rimprovero fondato sul fatto che il reato possa considerarsi espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa d’organizzazione”.
Come efficacemente osserva Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113 (sent. ThyssenKrupp), la responsabilita’ dell’ente si fonda, dunque, su una colpa connotata in senso normativo in ragione dell’obbligo imposto a tali organismi di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base a un “modello” che individua i rischi e delinea la misure atte a contrastarli. E la colpa dell’ente consiste nel non aver ottemperato a tale obbligo.
La circostanza che siffatta colpa venga ad emersione, e assuma rilievo ai fini della imputazione dell’illecito che riguarda l’ente, solo per effetto della commissione di uno specifico fatto reato che deve corrispondere per titolo a quelli espressamente compresi nel catalogo dei reati presupposto dal Decreto Legislativo n. 231, non ne mina la natura “personale”, e percio’ autonoma, riferibile a un deficit organizzativo che attiene alla mancata adozione di un modello precauzionale astrattamente idoneo a prevenire non solo e non tanto la singola rottura dello schema legale realizzata dal soggetto imputato del reato presupposto, ma le carenze strutturali e di sistema che accadimenti di quella fatta alimentano e favoriscono.
9. Sta, in conclusione, nella natura di responsabilita’ per fatto proprio la ragione della autonomia della responsabilita’ dell’ente sancita dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8. Neppure ha fondamento, per conseguenza, la denuncia di violazione di tale norma, riferita al fatto che la responsabilita’ dell’ente e’ stata affermata non in relazione a reato presupposto di cui era ignoto l’autore, a mente del comma 1, lettera a), per reato di cui l’autore era stato individuato ma non era stato perseguito.
Nella sostanza, ai fini della decisione che concerne l’ente non assume alcun rilievo che la sentenza impugnata abbia ritenuto, sulla base di quanto gia’ risultava dai documenti che formavano l’allegato 38 della integrazione della consulenza del P.m. (OMISSIS) (pag. 23 sent. C.d.A.), di dare un nome (neppure si sa se reale) ad uno degli “altri funzionari (OMISSIS)” cui si riferivano, espressamente, la contestazione di aggiotaggio informativo in concorso, costituente il reato presupposto, e, implicitamente, la sentenza di annullamento allorche’ ricordava che sulla scorta della consulenza del P.m. il Tribunale riconduceva la condotta di reato “ad un precedente scambio di mails fra le due societa’” e assegnava al giudice del rinvio il compito di verificare se essa potesse “essersi realizzata con altre modalita’ ed in tempi diversi”. La Corte di appello avrebbe potuto con la stessa efficacia e il medesimo risultato riferirsi al soggetto non meglio identificato che gia’ risultava dalla consulenza del P.m. e che agiva quale “director of Corporate Affairs Citigroup Italy”, firmandosi (OMISSIS).
Ne’ puo’ dirsi che vi sia per questo violazione dell’articolo 8 cit. o del principio di diritto consegnato al giudice del rinvio.
Ne’, in linea teorica, il simultaneo processo nei confronti del responsabile del reato e dell’ente per l’illecito ad esso collegato puo’ ritenersi condizione essenziale per procedere nei confronti del secondo, non essendovi ragione per discostarsi, in materia, dalle regole generali del processo di cognizione che ammettono in ogni ipotesi di connessione, persino nei confronti di coimputati del, medesimo fatto, la possibilita’ di procedere separatamente quando lo sviluppo processuale determina la divaricazione delle singole posizioni (soccorrendo eventualmente i rimedi previsti per il conflitto teorico di giudicati).
Vale, a maggior ragione, considerare che nel caso in esame, identificabile o meno che apparisse l’autore delle mail “incriminate”, il reato dallo stesso commesso (a fine 2003) era da ritenere oramai (nel 2014, e senza atto interruttivo di sorta) irrimediabilmente prescritto. La situazione in esame ricadeva percio’ comunque nella previsione dell’articolo 8, che alla lettera b) del comma 1 egualmente prevede la possibilita’ di procedere in via autonoma nei confronti dell’ente anche quando “il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.
La disposizione non richiede che la prescrizione risulti dichiarata con provvedimento giurisdizionale. E, specie alle luce delle considerazioni in premessa, la lettura sistematica delle partizioni del comma 1 riferite ad autore non identificato o non imputabile (lettera a) e a reato estinto (lettera b) rende assolutamente ragionevole un’interpretazione non frazionata del dato normativo: nel senso, cioe’, che ove si proceda in via autonoma nei confronti dell’ente perche’ e’ ignoto l’autore del reato, la (vera o presunta) identificazione dello stesso successiva alla scadenza del termine di prescrizione non richiede che l’azione nei confronti dell’ente debba avere nuovo corso.
Non si ha, infatti, in questo caso immutazione del fatto generatore della responsabilita’ dell’ente ne’ del titolo della stessa. L’individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull’ampiezza dell’accertamento incidentale in ordine all’esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilita’ dell’ente, ne’ sull’esercizio del diritto di difesa di questo, che, lungi dal risultarne menomato, ne e’ semmai agevolato. Mentre, diversamente opinando, alla ingiustificata frustrazione del principio di ragionevole durata si sommerebbe la sostanziale elusione del regime della prescrizione specificamente previsto, per la responsabilita’ dell’ente, dall’articolo 59 del Decreto n. 231.
10. Concludendo, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Leave a Reply