cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

Sezione III

Sentenza 27 agosto 2015, n. 17212

Svolgimento del processo
p.1. L’Avvocato G.G. ha proposto ricorso per cassazione contro Gi.Mi. avverso la sentenza del 18 gennaio 2011, con cui la Corte d’Appello di l’Aquila ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’intimato contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Pescara il 24 febbraio 2004 sulla domanda proposta il 25 giugno del 1998 da esso ricorrente dinanzi al Pretore di Pescara, per ottenere il pagamento della somma di L. 6.652.000, quale saldo, al netto di un acconto di L. 5.000.000, del corrispettivo concordato per l’espletamento in favore del Gi. di prestazioni professionali in una controversia che era stata transatta.
p.2. Il Tribunale di Pescara, subentrato nella trattazione a seguito della soppressione dell’ufficio pretorile, accoglieva la domanda, mentre la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello del Gi. escludeva che fosse stato provato l’accordo di determinazione convenzionale del compenso e, quindi, procedendo ad esaminare la domanda subordinata già proposta dal Giordano, liquidava il dovuto – sulla scorta delle tariffe forensi, in assenza di notula e sulla base della documentazione prodotta dal G. – nella somma di Euro 1.243,70 al netto dell’acconto, oltre interessi dalla domanda al saldo, condannando il Gi. al pagamento della metà delle spese di ciascun grado.
p.3. L’intimato non ha resistito al ricorso.
Motivi della decisione
p.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver il giudice del gravame ritenuto del tutto apoditticamente non attendibile la testimonianza della teste Avv. C.A”.
Il motivo critica la valutazione di inattendibilità della teste indicata.
Esso è manifestamente inammissibile.
Queste le ragioni.
p.1.1. In disparte l’evocazione del paradigma sbagliato dell’art. 360 n. 5 (atteso che vi si evoca il concetto di punto e non di fatto controverso), esso viola l’art. 366 nn. 6 c.p.c., in quanto non indica se e dove il verbale di assunzione della prova testimoniale cui si riferisce sia stato prodotto e sia esaminabile in questo giudizio di legittimità ed all’uopo non adempie a tale onere nemmeno precisando, come ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, che si è inteso fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio di uno dei due gradi di merito, precisazione comunque necessaria, atteso che le SS.UU. l’hanno espressamente detto, servendo l’indicazione solo ad esentare dall’onere di produrre l’atto processuale, agli effetti di ci all’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c..
p.1.2. Inoltre, viola l’art. 366 n. 6 anche perché omette di trascrivere i capitoli della prova testimoniale, dato che ne trascrive solo due.
p.1.3. Ancora: critica la valutazione di inattendibilità adducendo alla pagina 11 elementi di fatto riguardo ai quali omette di indicare se e come fossero stati introdotti nel giudizio di merito.
§2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dell’art. 15 D.M. del Ministro di Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585 e omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d’Appello del tutto inopinatamente escluso dalla liquidazione operata ex art. 2233 c.c. buona parte delle spese di lite documentate, escluso da tale liquidazione il c.d. rimborso forfettario previsto dal Tariffario Forense e compensato le spese del doppio grado del giudizio”.
Il motivo si articola in varie censure.
p.2.1. Quella relativa al rimborso forfettario è palesemente infondata: nella specie, infatti, non si verte in ipotesi in cui di liquidazione delle spese giudiziali a carico della parte soccombente, ipotesi in relazione alla quale si prescinde totalmente da qualsiasi rilievo della formulazione di una domanda da parte sia del difensore della parte sia della parte stessa suo tramite, essendo la statuizione sulle spese secondo la tariffa professionale mero amminicolo del compiuto riconoscimento della tutela attribuita alla parte vittoriosa, se del caso disponibile solo attraverso il potere di compensazione.
Allorquando, viceversa, il difensore proponga azione giudiziale contro il cliente, intesa ad ottenere l’accertamento del dovuto per le sue prestazioni e la conseguente condanna al pagamento di quanto liquidato in relazione ad esse, fa parte degli oneri di articolazione della domanda giudiziale la deduzione di quanto giustificato a tale titolo e, dunque, è onere del difensore richiedere nell’ambito del dovuto il riconoscimento del rimborso forfettario previsto dalla tariffa professionale, che eventualmente, ai sensi dell’art. 2233, primo comma, c.c. il giudice sia chiamato ad applicare per la liquidazione.
È necessario, dunque, che il difensore attore formuli espressa richiesta di riconoscimento del rimborso come elemento della domanda proposta.
Ne segue che è dunque priva di pertinenza la giurisprudenza evocata dal ricorrente, la quale riguarda il criterio di considerazione del rimborso quando si liquidano le spese a carico del soccombente ed a favore della parte vittoriosa.
Nel caso di specie si verte, infatti, in ipotesi di domanda di riconoscimento e liquidazione formulata dal difensore nei confronti del cliente e, pertanto, occorreva la proposizione di una espressa domanda di attribuzione del beneficio.
Ciò, non diversamente da quanto si ritiene per il caso in cui il difensore richieda la liquidazione del suo compenso con l’apposito procedimento di liquidazione di cui alla legge speciale.
Riguardo a tale caso è stato, infatti, statuito che: “Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, non può essere liquidato d’ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso”. (Cass. n. 24081 del 2010; conf. Cass. n. 4748 del 2014).
Il principio di diritto che, una volta considerato che la censura è svolta nella supposizione che il giudice di merito dovesse d’ufficio attribuire al ricorrente il rimborso di cui ci si occupa e senza che si sia allegato che al riguardo egli avesse proposto capo di domanda al riguardo, viene in rilievo e che si deve analogamente formulare è, pertanto, il seguente: “quando il difensore agisce con domanda proposta in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del compenso per la sua prestazione d’opera professionale il riconoscimento, in sede di liquidazione secondo le tariffe professionali del rimborso forfettario da parte del giudice ai sensi dell’art. 2033, primo comma, c.c., del rimborso forfettario per le spese generali previsto dalla tariffa applicabile (nella specie ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585) è possibile solo se il difensore attore abbia proposto apposito capo di domanda inteso al riguardo”.
p.2.2. La seconda censura – supponendo la presentazione di una notula (ora riprodotta dal ricorrente nell’illustrazione, peraltro con generica indicazione della sua allegazione agli atti) nel giudizio di merito, presenza che è stata, però, espressamente negata dalla Corte aquilana (si veda l’incipit del paragrafo 6.4) – integra un errore revocatorio e, pertanto è inammissibile, perché il ricorrente avrebbe dovuto denunciarlo con revocazione ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c..
p.2.3. La terza censura prospettata nel motivo in esame, con cui ci su duole della compensazione per metà delle spese dei due gradi di merito, è priva di fondamento: si tratta di statuizione pienamente giustificata perché è stata rigettata la domanda principale basata sul preteso accordo di determinazione del dovuto ed è stata accolta quella subordinata evocatrice della liquidazione ai sensi dell’art. 2233 c.c., onde, essendosi statuito su due domande il giudice di merito bene ha ravvisato gli estremi per compensare le spese, se non altro per esservi soccombenza reciproca.
p.2.4. Infine, il riferimento ad un modesto errore di calcolo dell’i.v.a. non sembra costituire censura, avendolo detto il ricorrente “trascurabile” (esso è pari ad Euro 10,00).
p.3. Il ricorso è, conclusivamente rigettato.
Non è luogo a statuire sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

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