Cassazione 6Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 27 luglio 2015, n. 32787

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 4484/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, del 18/03/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

lette conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi, che nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze, con provvedimento emesso il 18/03/2015, ha disposto il rinvio a giudizio di (OMISSIS) per le imputazioni di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, e Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, (capo a) e di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, commi 1 e 5, articolo 80, lettera a), (capo b), rigettando l’istanza di ammissione dell’imputato alla messa alla prova in ragione della contestata aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 80, lettera a) Testo Unico Stup., idonea ad avviso del giudice a determinare il superamento del limite di pena previsto per l’applicabilita’ dell’istituto.

2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento deducendo erronea applicazione dell’articolo 168 bis c.p., articolo 464 quater c.p.p. e segg.. Premesso che la condizione per accedere al rito alternativo introdotto con Legge 28 aprile 2014, n. 67, e’ che il reato per cui si procede sia punito con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni, il ricorrente sostiene che per valutare se sussista tale condizione non si puo’ tenere conto della sussistenza di circostanze aggravanti, seppure ad effetto speciale o comunque in grado di incidere, autonomamente, sulla pena.

3. Il Procuratore Generale, in persona del Dott. Fulvio Baldi, nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Come gia’ affermato dalla Corte di legittimita’ (Sez. 6, n. 6483 del 09/12/2014, dep.2015, Gnocco, Rv.262341), il fine primario della norma introdotta dalla Legge n. 67 del 2014, articolo 3, e’ quello di deflazionare le pendenze penali attraverso la individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del reato da concretare mediante una definizione, alternativa e anticipata, della vicenda processuale. Proprio la ratio deflattiva perseguita dal legislatore costituisce la conferma che il dato normativo debba essere interpretato secondo il suo tenore letterale. L’articolo 168 bis c.p., comma 1, condiziona, infatti, l’applicabilita’ dell’istituto della messa alla prova richiamando al fine i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni quattro. Manca, sul piano letterale, ogni esplicito riferimento alla possibile incidenza sul tema di eventuali aggravanti.

3. Tale mancata esplicitazione assume ancora maggior pregnanza ove si ponga mente all’ammissibilita’ dell’istanza in una fase procedimentale (articolo 464 bis c.p.p.) in cui al giudice non e’ consentito pronunciarsi sulla fondatezza dell’accusa cosi’ come formulata, dunque sulla configurabilita’ o meno del fatto aggravato, se non in termini negativi circa la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 c.p.p.. Quella introdotta dalla Legge n. 67, e’, infatti, una probation giudiziale nella fase istruttoria, assimilabile al modello adottato nel procedimento minorile (Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articolo 28, e articolo 27 disp. att., approvate con Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272), nel quale la messa alla prova precede la pronuncia di una sentenza di condanna.

3.1. A cio’ si aggiunga che l’articolo 464 ter c.p.p., ammette la proposizione della richiesta di sospensione con messa alla prova nella fase delle indagini preliminari. Nel caso di richiesta avanzata nel corso delle indagini e’ previsto il tempestivo coinvolgimento informativo del pubblico ministero, funzionale all’espressione del consenso o del dissenso, cosi’ evidenziandosi la struttura dialettica del procedimento in merito alla sussistenza dei presupposti di applicabilita’ dell’istituto anche rispetto all’ipotesi accusatoria formulata dall’organo inquirente.

3.2. Tanto e’ ben evidenziato dalla funzione dell’articolo 464 ter c.p.p., nell’ipotesi in cui l’indagato intenda sollecitare il potere decisorio del giudice in eventuale contrasto con il pubblico ministero che non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per “avvisare” l’indagato della facolta’ di chiedere di essere messo alla prova, come previsto dall’articolo 141 bis disp. att. c.p.p., introdotto dalla Legge n. 67 del 2014, articolo 5.

4. Laddove il legislatore ha voluto che si tenesse conto delle circostanze aggravanti lo ha, del resto, espressamente previsto: si consideri l’articolo 4 c.p.p., che in punto di competenza, fa esplicito riferimento alla incidenza da ascrivere alle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa ed a quelle ad effetto speciale; ancora, l’articolo 157 c.p., che, in materia di prescrizione, a tali aggravanti fa esplicito riferimento ai fini della determinazione del dato edittale nell’ottica volta ad individuare la lunghezza del tempo utile alla estinzione del reato; anche l’articolo 278 c.p.p., avuto riguardo alla determinazione delle pene agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari; cosi’ anche la recente disciplina della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto prevista dall’articolo 131 bis c.p., introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 1.

5. Giova ribadire come l’esigenza di garantire effettivita’ alla funzione deflattiva perseguita con la probation rappresenti un momento di assoluta pregnanza della novella “tanto da dover essenzialmente guidare l’interprete nella puntuale individuazione dei fondamenti oggettivi dell’istituto e’ aspetto che trova ulteriore conferma nel fatto della intervenuta introduzione, rispetto all’originario tenore del disegno di legge presentato in materia, di un altro presupposto applicativo di matrice oggettiva, individuato, ratione materiae, attraverso il riferimento al novero dei reati catalogati all’articolo 550 c.p.p., comma 2, in tema di citazione diretta. Cio’, dunque, prescindendo dal limite edittale dei quattro anni di reclusione che, pure, per la citazione diretta, costituisce il momento edittale di riferimento generale; e procedendo ad una modifica resa in ossequio alle sollecitazioni critiche pervenute in esito alla propalazione del testo originario, atteso che il mero limite edittale rendeva poco competitivo l’istituto soprattutto in ragione della concorrenza che in concreto poteva realizzarsi con la sospensione condizionale della pena” (Sez. 6, n. 6483 del 09/12/2014, dep.2015, Gnocco, Rv.262341).

6. Deve, conseguentemente, escludersi che la contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale precluda, come affermato nel provvedimento impugnato, l’applicabilita’ dell’istituto della messa alla prova, qualora il reato contestato sia punito con sanzione edittale non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione.

7. Consegue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice del merito perche’ rivaluti l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 168 bis c.p., e dell’articolo 464 bis c.p.p., alla luce del principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

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