Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 3 ottobre 2011 n. 20222. La violazione di due semafori consecutivi indicanti il rosso determina la commissione di due distinte infrazioni, alle quali non si applica la disciplina di favore della continuazione

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20222 del 3 ottobre 2011.

Per la Corte di Piazza Cavour, già in virtù di altre pronunce, in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con una unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.

Del resto, non è neppure applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati.

Perchè, da una parte il citato articolo 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidente intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi); dall’altra la differenza morfologica fra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

Sorrento, 3 ottobre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Sentenza scaricabile e consultabile sul sito del sole 24 ore – Guida al Diritto

 

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