cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 15 luglio 2015, n. 30489

Ritenuto in fatto

Il gip presso il Tribunale di Cuneo, con ordinanza dell’8/2/2014, ha ordinato al p.m. di iscrivere il nome di F.P. nel registro degli indagati e di formulare l’imputazione a carico di costui in ordine al reato di cui all’art. 544 bis cod.pen. con riferimento alla uccisione di un cucciolo di cane di proprietà dei denuncianti F.M. e G.A.M., avvenuta mediante avvelenamento la mattina del 15/3/2012.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del P.F., con i seguenti motivi:
– abnormità dell’impugnato provvedimento e violazione degli artt. 415, 409, co. 5, cod.proc.pen., nella parte in cui ha imposto al p.m. di formulare la imputazione a carico del predetto F. in procedimento avente ad oggetto la opposizione alla archiviazione di una notizia iscritta contro ignoti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla disposizione di imputazione coatta, rigettando nel resto e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale Cuneo per l’ulteriore corso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con il motivo di annullamento si eccepisce l’abnormità del provvedimento in relazione alla disposizione di imputazione coatta nei confronti dei F., intervenuta nel procedimento iscritto a carico di ignoti.
E’ opportuno premettere che solo l’abnormità può legittimare il presente gravame, anche da parte di un soggetto, quale l’indiziato, altrimenti non portatore di potere di impugnazione (Cass. 20/1/2012, Rossi).
Nella specie risulta integrata la dedotta abnormità limitatamente alla disposta imputazione coatta e, conseguentemente, legittima la proposizione dei ricorso da parte del F., nella sua veste di indiziato/indagato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare più volte la estraneità all’ordinamento processuale dei provvedimento con cui il Gip, nel respingere una richiesta di archiviazione a carico di ignoti, ordini la formulazione della imputazione a carico di soggetto nei confronti del quale il p.m. non abbia formulato alcuna richiesta (ex multis Cass. 13/10/2010, Ciarmiello).
Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza dei 28/11/2013, p.m. in proc. L. e altro) si sono espresse nel senso dell’integrarsi dell’abnormità in caso di imposizione al p.m. della imputazione coatta sia nei confronti di soggetto non iscritto nel registro degli indagati, sia a carico di soggetto già iscritto ma per reati per i quali il p.m. non abbia formulato richiesta di archiviazione, così enunciando un principio di diritto che, oltre a tutelare le prerogative del p.m. in ordine all’esercizio dell’azione penale, risponde alla esigenza di evitare che la parte possa trovarsi imputata e avviata alla udienza preliminare o al dibattimento con riferimento a reati per i quali non abbia prima avvertito la necessità, né avuto la possibilità di esplicare le proprie facoltà difensive.
Nel caso in esame si è proprio verificato il suindicato effetto, posto che, nell’ambito di procedimento contro ignoti e all’esito della udienza in camera di consiglio, il Gip ha contestualmente disposto l’iscrizione e la imputazione coatta per il reato ex art. 544 bis cod.proc.pen. nei confronti dell’attuale ricorrente, sino a quel momento rimasto estraneo al procedimento e che, dunque, non aveva avuto alcuna possibilità di intervenire nel contraddittorio in camera di consiglio.
L’abnormità non si configura, invece, con riferimento alla disposizione di iscrizione nel registro degli indagati, posto che la mera iscrizione non pregiudica le prerogative difensive dei soggetto interessato, dovendo il p.m., dopo avere effettuato la predetta iscrizione e proceduto alle eventuali ulteriori indagini, elaborare nuovamente le proprie determinazioni e richieste, a tal punto conoscibili dal soggetto iscritto e, come tale, anche legittimato ad interloquire in ordine ad esse.
Conseguentemente, questo Collegio ritiene di dovere annullare senza rinvio il gravato provvedimento limitatamente alla disposta imputazione coatta, con trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Cuneo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla disposizione di imputazione coatta; dispone la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Cuneo per l’ulteriore corso.

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