Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 16 giugno 2015, n. 24958
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/05/2014 del Tribunale del riesame di Vibo Valentia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Le sigg.re (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 15/05/2014 del Tribunale di Vibo Valentia che ha respinto la domanda di riesame da loro proposta contro due distinti decreti, rispettivamente del 06/03/2014 e del 25/03/2014, con i quali il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4, (decreto del 06/03) e all’articolo 5, stesso decreto legislativo (decreto del 25/03), aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni nella disponibilita’ di (OMISSIS) per un valore corrispondente all’importo di euro complessivi euro 629.147,18, in esecuzione dei quali era stato sequestrato un terreno di loro esclusiva proprieta’.
1.1. Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), l’utilizzo non appropriato del principio di diritto del quale si e’ munito il Tribunale secondo il quale la concreta individuazione dei beni di cui l’indagato abbia la concreta disponibilita’ riguarda la fase esecutiva del provvedimento impugnato, non la sua legittimita’. Nel caso in esame, aggiungono, si contesta non tanto la fase esecutiva dei sequestri, ma la sussistenza stessa della “disponibilita’” del terreno da parte dell’indagato, esclusa in forza di sentenza civile irrevocabile. Sulla reale disponibilita’ di tale bene il Tribunale aveva il dovere, giusta una lettura coerente della lettera e della ratio dell’articolo 322 c.p.p., di estendere la propria cognizione.
1.2.Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), violazione degli articoli 324, 309 e 125, codice di rito perche’ il Tribunale ha totalmente omesso di motivare in ordine alla insussistenza della disponibilita’, da parte del (OMISSIS), dei terreni sequestrati.
2. I ricorsi sono fondati.
3.Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, noto anche ai Giudici del riesame che ad esso fanno espresso riferimento, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo e’ tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro e’ riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, n. 7675 del 10/01/2012, Maione, Rv. 252095; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918; Sez. 3, n. 12580 del 25/02/2010, Baruffa, Rv. 246444).
3.1. Il Collegio non intende discostarsi da tale principio, ma poiche’ il caso in esame dimostra che il suo governo puo’ prestarsi ad equivoci si rendono necessarie alcune precisazioni:
3.1.1. l’insegnamento giurisprudenziale in questione e’ maturato in casi in cui ricorrente non era il terzo proprietario del bene, bensi’ la persona sottoposta alle indagini che contestava la legittimita’ di un provvedimento sol perche’ privo di indicazioni in ordine a beni successivamente individuati in sede di esecuzione del sequestro;
3.1.2. tale insegnamento si spiega con il fatto che ai fini della confisca “per equivalente” di cui all’articolo 322 ter c.p., il bene non rileva nella sua specificita’ ma solo come unita’ di misura del valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato;
3.1.3. nondimeno, la “disponibilita’” da parte del reo del bene da confiscare “per equivalente” costituisce anch’essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 322 ter c.p., comma 1, e articolo 321 c.p.p., comma 2, la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del Giudice;
3.1.4. e’ vero, infatti, che il Giudice non ha l’onere di indicare i beni da sequestrare, ma e’ suo dovere farlo se gli elementi a disposizione glielo consentono (Sez. 3, n. 7675 del 2012, cit.);
3.1.5. ove cio’ non accada, il terzo che rivendichi soltanto la titolarita’ o la disponibilita’ esclusiva del bene pone comunque in discussione la legittimita’ stessa del sequestro proprio perche’ operato nei suoi confronti, sicche’ non puo’ essere privato del diritto di far valere dinanzi al Giudice del riesame le proprie ragioni sol perche’ il bene non e’ stato indicato nel decreto di sequestro ma e’ stato individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria in “disponibilita’” del reo;
3.1.6. un diverso argomentare porterebbe all’inaccettabile conseguenza di considerare, di fatto, una condizione di legittimita’ del sequestro alla stregua di una sua modalita’ esecutiva, con l’ulteriore conseguenza che in tal caso il terzo potrebbe proporre solo incidente di esecuzione e tuttavia assurdamente giovarsi della piu’ ampia possibilita’ di impugnare l’eventuale provvedimento negativo per tutti i motivi indicati dall’articolo 606 c.p.p.; ove, invece, il Giudice indichi nel provvedimento genetico i beni da sequestrare, il terzo potrebbe si’ proporre richiesta di riesame del decreto e tuttavia impugnare l’eventuale provvedimento di rigetto solo per violazione di legge (articolo 325 c.p.p.).
3.2. Non v’e’ dunque, alcun, sillogismo tra il principio espresso da questa Suprema Corte (riportato al punto 3 che precede) e le conseguenze che ne trae il Tribunale.
3.3. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto che l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non costituiscono requisito di legittimita’ del decreto stesso, tuttavia va precisato che ove l’individuazione dei beni da sequestrare avvenga in sede esecutiva, il terzo che si limiti a rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ puo’ proporre richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 322 c.p.p..
3.4. L’ordinanza impugnata deve percio’ essere annullata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia che provvedera’ ad esaminare la richiesta di riesame proposta dalle odierne ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia.
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