cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 8 maggio 2015, n. 19174

Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza del 5 dicembre 2013, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 20 giugno 2013, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 3200,00 di multa, oltre pene accessorie, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 600 ter, terzo comma, 600 quater cod. pen., perché, per via telematica, consapevolmente divulgava materiale pornografico realizzato mediante l’utilizzazione di persone minori di anni 18 tramite il software emule, ponendolo in condivisione e consentendone lo scaricamento da parte di altri utenti, e perché si procurava e deteneva materiale pedopornografico ulteriore; con la recidiva reiterata specifica.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione dell’art. 600 ter, terzo comma, cod. pen. e la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Si trattava, nel caso di specie, di file scaricati dall’imputato tramite il software emule e lasciati dallo stesso nella cartella di condivisione, nonché nuovamente visualizzati da quest’ultimo circa un anno dopo la data del loro scaricamento. I file erano stati lasciati in condivisione per oltre un anno così che erano stati ripetutamente scaricati da terzi, come accertato dal consulente tecnico del pubblico ministero. La difesa richiama la sua consulenza di parte secondo cui la condivisione dei file tramite il programma in un avviene implicitamente e, dunque, automaticamente, senza che l’utente ne abbia necessariamente consapevolezza e senza che possa modificare la configurazione delle cartelle predefinite per la condivisione. Si richiama, poi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui per la sussistenza del reato di cui al terzo comma dell’art. 600 ter cod. pen. è necessaria la volontà consapevole di divulgare e diffondere il materiale pedopornografico, la quale non deriva dal solo utilizzo per lo scaricamento di file da Internet di un determinato tipo di programma di condivisione quale, appunto emule o simili.

Considerato in diritto

3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una censura manifestamente infondata.
Il ricorrente non contesta la sua responsabilità penale per il reato di cui all’art. 600 quater cod. pen. Quanto al reato di cui all’art. 600 ter, terzo comma, cod. pen. la relativa responsabilità penale è stata ritenuta sussistente, sulla base dei seguenti elementi di fatto, non contestati dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione: a) la polizia giudiziaria aveva individuato, oltre a materiale pedopornografico archiviato nei supporti rigidi esaminati e non posto in condivisione, anche quattro video a contenuto pedopornografico scaricati dall’imputato tramite il software emule e lasciati nella cartella del software deputata alla condivisione con altri utenti per oltre un anno; b) tali file erano poi nuovamente visualizzati dall’imputato circa un anno dopo il loro scaricamento; c) nel corso dell’anno di condivisione i file erano scaricati da numerosi utenti e, in particolare, vi erano state 100 richieste per il primo file, 71 richieste per il secondo, 114 per il terzo, 49 per il quarto.
Come correttamente evidenziato nelle sentenze di primo e secondo grado, la responsabilità penale dell’imputato, anche sul piano soggettivo, non è stata accertata sulla base della semplice utilizzazione da parte dello stesso di un programma di condivisione, ma sulla base di convergenti ulteriori elementi, rappresentati dalla condivisione per lunghissimo periodo dei file scaricati e dal loro effettivo scaricamento da parte di numerosi altri utenti durante tale periodo, evidente indice della coscienza e volontà di divulgazione.
E così argomentando i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del noto principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, laddove vi siano specifici elementi dai quali possa essere desunta l’effettiva volontà di divulgazione di file a contenuto pedopornografico, la presenza di tali file nella cartella di condivisione di un programma di file sharing integra il reato di cui all’art. 600 ter, terzo comma, cod. pen. La sussistenza del reato deve, infatti, essere esclusa nel caso della semplice utilizzazione per l’acquisizione via Internet di detto materiale di programmi di file sharing che comportino, durante l’acquisizione stessa, la condivisione dei file con altri utenti, solo qualora manchino ulteriori elementi dai quali desumere la volontà dell’agente di divulgare tale materiale (sez. 3, 10 novembre 2011, n. 44065, rv. 251401; sez. 3, 11 dicembre 2012, n. 33157/2013, rv. 257257).
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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