Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 9 aprile 2015, n. 14538
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 25/07/2014 del Tribunale di Livorno;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. PETRUZZELLIS Anna;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accertamento di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Livorno, con provvedimento del 25/07/2014, ha accolto l’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla parte offesa, ed ha successivamente fissato l’udienza di comparazione camerale, nell’ambito del procedimento gia’ definito con decreto di archiviazione pronunciato il 16/09/2013.
2. La difesa di (OMISSIS), indagato nel procedimento, ha proposto ricorso con il quale lamenta l’abnormita’ del provvedimento di restituzione nel termine in quanto pronunciato al di fuori della sequenza procedimentale prevista dalla legge.
In fatto si rileva che la restituzione nel termine era intervenuta a fronte della prospettata nullita’ della notifica della richiesta di archiviazione, nei fatti insussistente, la cui denuncia avrebbe richiesto la proposizione del ricorso in cassazione, per violazione del diritto al contraddittorio. Il provvedimento impugnato ha di fatto disposto un nuovo esame sul merito della notizia di reato, senza provvedere a revocare il decreto di archiviazione, provvedimento che puo’ essere superato solo attraverso la richiesta di riapertura delle indagini, o per il tramite di una pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, per violazione del diritto al contraddittorio, e non puo’ essere posto nel nulla da un atto proveniente dal medesimo giudice che l’ha pronunciato.
3. Con il secondo motivo si deduce l’abnormita’ del provvedimento di fissazione dell’udienza camerale, intervenuto a seguito dell’emissione di un decreto di archiviazione che non consente modifiche della situazione giuridica, condizione che produce l’impossibilita’ di giungere alla pronuncia di un valido provvedimento e conseguentemente l’inutilita’ dell’udienza fissata.
4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale contrasta le richieste formulate dal P.g. nel suo parere scritto, reiterando le indicazioni gia’ espresse nel ricorso, che depongono per l’abnormita’ del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’osservazione del P.g. assume l’inammissibilita’ del ricorso traendo spunto da precedenti provvedimenti di questa Corte che, ritenendo non perentorio il termine di dieci giorni fissato dall’articolo 408 c.p.p., comma 3, per proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione, individuano tale arco temporale come limite al potere di determinazione del Gip sul punto, che puo’ esprimersi solo alla sua decorrenza, per consentire alla parte offesa di tutelare le proprie ragioni, non risulta pertinente.
La circostanza infatti non ha rilevanza nel caso di specie in quanto l’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione e’ stata formulata quando era gia’ intervenuto il provvedimento di archiviazione ed ove cio’ si fosse verificato in assenza della notifica della richiesta del P.m. alla parte offesa, non ponendola in condizione di esercitare il suo diritto, il provvedimento poteva essere posto nel nulla esclusivamente con il ricorso di legittimita’, dovendo generalmente escludersi un potere di revoca dei provvedimenti giurisdizionali da parte della medesima autorita’ che l’ha emessa, come gia’ precisato, con riferimento specificamente al decreto di archiviazione, da precedenti di questa Corte (Sez. 6 , n. 41393 del 09/10/2012, Carbonara e altro, Rv. 253739, nonche’ piu’ recentemente Sez. 2 , Sentenza n. 21806 del 07/02/2014, imp. Pannilunghi, Rv. 259569).
Ne consegue che il decreto con il quale e’ stata riconosciuta la restituzione del termine per impugnare ha tutte le caratteristiche dell’atto abnorme, poiche’ ha comportato l’esercizio di un potere non attribuito al Gip, in quanto manca il necessario presupposto della perentorieta’ del termine, e poiche’ attuato successivamente alla determinazione della medesima autorita’ sulla richiesta di archiviazione, suscettibile di modificazione solo per effetto di una nuova istanza del P.m. di riapertura delle indagini, unico titolare dell’azione penale, o a seguito di annullamento del decreto per mancato rispetto del contraddittorio accertato dalla Corte di legittimita’.
Nel contempo l’atto ha prodotto una indebita regressione del procedimento, consentendo in linea teorica, unitamente al successivo decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio dinanzi al Gip, il riesame della richiesta di archiviazione, su cui quell’autorita’ aveva gia’ pronunciato, consumando il suo potere conoscitivo al riguardo.
3. L’accertata abnormita’ del provvedimento di restituzione nel termine impone la declaratoria di nullita’ di questo e dell’atto successivo, senza rinvio.
Annulla senza rinvio i decreti impugnati.
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