Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 9 aprile 2015, n. 7119
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25645/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
ANFFAS NAZIONALE ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI (OMISSIS), in persona del presidente (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio ANFFAS ONLUS, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
ANFFAS (OMISSIS) ONLUS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 768/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/05/2011 R.G.N. 2093/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Biella, l’Associazione nazionale famiglie disabili intellettivi e relazionali Onlus (ANFFAS) e la relativa Sezione di (OMISSIS) e – sulla premessa di essere stata imputata in due processi penali che si erano conclusi con la sua assoluzione, processi nei quali le predette associazioni si erano costituite parti civili – chiese che le medesime fossero condannate al risarcimento dei danni conseguenti alle gratuite accuse ed offese contenute negli scritti difensivi, in quanto asseritamente lesivi della sua immagine professionale.
Si costituirono in giudizio entrambe le convenute, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigetto’ la domanda, compensando le spese di lite.
2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la (OMISSIS) e la Corte d’appello di Torino, con pronuncia del 23 maggio 2011, ha rigettato il gravame, confermando la sentenza del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che i primi due motivi di appello, riguardanti presunti difetti di procura e difetto di capacita’ processuale della ANFFAS, prima ancora di essere infondati erano inammissibili, perche’, come gia’ rilevato dal Tribunale, la parte attrice non aveva allegato alcun pregiudizio subito in conseguenza della costituzione in giudizio delle convenute.
Ha poi aggiunto la Corte che la ANFFAS Onlus, sede nazionale, era subentrata in tutti i rapporti della sede di (OMISSIS), sicche’ era stata correttamente riconosciuta la legittimazione passiva in capo a tale associazione nazionale.
Quanto al merito, la Corte torinese ha rilevato che la costituzione di parte civile e’ un diritto di ogni soggetto che intenda esercitare l’azione civile in sede penale. Le eventuali offese contenute negli scritti difensivi, inoltre, non sono punibili perche’ sussiste la scriminante di cui all’articolo 598 cod. pen., a condizione che si tratti di offese concernenti l’oggetto della causa; limite che, nella specie, non risultava essere stato superato, tanto piu’ che la costituzione di parte civile era stata ammessa dal giudice penale. Allo stesso modo, la Corte d’appello ha negato che risultasse essere stato commesso il delitto di calunnia, perche’ e’ naturale che l’atto di costituzione di parte civile contenga accuse rivolte nei confronti degli imputati.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso (OMISSIS), con atto affidato a cinque motivi.
Resiste la ANFFAS Onlus, corrente in (OMISSIS), con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 329 e 342 c.p.c., oltre a motivazione omessa e insufficiente in ordine all’inammissibilita’ dell’appello in relazione all’invalida costituzione delle convenute nel giudizio di primo grado.
Rileva la ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe risposto in ordine a due questioni formali relative al giudizio di primo grado: la nullita’ della procura alle liti rilasciata dall’ANFFAS nazionale, con sede a Roma, in quanto il difensore aveva certificato l’autografia del mandato conferito in forma digitale senza la presenza del legale rappresentante dell’Associazione; nonche’ la nullita’ della procura alle liti rilasciata per conto dell’ANFFAS di (OMISSIS) da parte di un soggetto, tale (OMISSIS), che non era il legale rappresentante dell’Associazione in quella sede locale. La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe violato l’articolo 342 c.p.c., perche’ la censura contenuta nell’atto di appello non era, sul punto, generica.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 75, 112, 182 e 183 c.p.c., oltre a omessa motivazione sui vizi della costituzione, nel giudizio di primo grado, della convenuta ANFFAS biellese per difetto di rappresentanza del soggetto che aveva rilasciato la procura, nonche’ di ambedue le convenute per difetto di autorizzazione alla costituzione in giudizio.
Rileva la ricorrente, ricalcando in parte le osservazioni contenute nel primo motivo, che (OMISSIS) non era piu’ il legale rappresentante dell’ANFFAS di (OMISSIS), e cio’ sulla base di una serie di atti che vengono riportati integralmente nel corpo del motivo. Cio’ determinerebbe un difetto di valida costituzione del rapporto processuale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte torinese, la ricorrente osserva di aver ricevuto un pregiudizio da tale irregolare costituzione, essendosi dovuta difendere ed avendo patito la relativa condanna alle spese.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 83, 112, 182 e 183 c.p.c., oltre a motivazione omessa sulla validita’ della procura speciale ad litem rilasciata dalla sede nazionale dell’ANFFAS, in persona del Presidente Dott. (OMISSIS).
Rileva la ricorrente che tale questione non sarebbe stata affrontata in alcun modo dalla Corte d’appello. In concreto, l’ANFFAS nazionale, sede di Roma, avrebbe rilasciato una procura in via telematica, anziche’ in originale; alla comparsa di costituzione, infatti, era stata spillata una procura a firma del Dott. (OMISSIS), Presidente, trasmessa in via telematica, il che determina nullita’ della procura e delle relativa costituzione in giudizio.
4. I tre motivi ora riportati, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono tutti inammissibili.
Va innanzitutto evidenziato il carattere assemblato dell’odierno ricorso, che riporta integralmente una serie di atti processuali al punto che in certi momenti non e’ facilmente distinguibile se si stia leggendo un atto della fase di merito ovvero il ricorso per cassazione.
Tuttavia, anche volendo tralasciare tale aspetto, che inficia l’intero ricorso, si osserva come la Corte d’appello abbia, del tutto correttamente, evidenziato che il Tribunale, lungi dal non pronunciarsi su tali presunti vizi formali, aveva affermato l’irrilevanza degli stessi, poiche’ la parte (allora) attrice non aveva allegato alcun pregiudizio subito a seguito della costituzione delle convenute. A fronte di tale decisione della Corte d’appello – che ha saggiamente preferito non dilungarsi troppo sui profili formali, andando all’esame del merito della questione, come si vedra’ parlando del quinto motivo di ricorso – la ricorrente continua, nella sostanza, a svolgere censure contro presunti vizi formali senza addurre alcun elemento idoneo a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata, in tal modo dolendosi della sentenza del Tribunale; e dimostrando, quindi, di non aver compreso le ragioni della sentenza d’appello.
L’unico profilo che potrebbe, in astratto, avere un qualche rilievo e’ quello della liquidazione delle spese; ma si tratta di un aspetto del tutto insignificante, perche’ il Tribunale, pur rigettando la domanda della (OMISSIS), ha compensato le spese del giudizio di primo grado, sicche’ non e’ dato comprendere di cosa potesse dolersi la (OMISSIS), sotto questo profilo, in sede di appello.
Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte, del resto, il principio secondo cui la lesione delle norme processuali non e’ invocabile in se’ e per se’, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (v., sia pure in relazione a fattispecie diverse, le sentenze 18 luglio 2008, n. 19942, 7 ottobre 2010, n. 20811; nonche’ le sentenze 13 luglio 2007, n. 15678, e 9 marzo 2012, n. 3712).
5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 75, 110, 111, 112 e 182 c.p.c., e articolo 183 c.p.c., comma 1, oltre a motivazione insufficiente circa il presunto subentro dell’ANFFAS, sede nazionale, all’ANFFAS sede di (OMISSIS), nonche’ sulla costituzione della sola ANFFAS, sede nazionale, nel giudizio di appello sulla base della presunta successione.
Osserva la ricorrente che nel 2002, a seguito della cessazione della sede di (OMISSIS) dell’ANFFAS, era nata la Onlus ANFFAS (OMISSIS), che a tutti gli effetti era succeduta alla prima. Si doveva pertanto escludere – sulla base di copiosa documentazione riportata integralmente all’interno del motivo di ricorso in esame – qualunque subentro dell’ANFFAS nazionale all’ANFFAS (OMISSIS), contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello; la cui motivazione, sul punto, sarebbe insufficiente e generica.
5.1. Il motivo e’ inammissibile.
Valgono, con riguardo a questo motivo, le considerazioni gia’ svolte circa il carattere assemblato del ricorso e circa la mancanza di ogni prova circa la sussistenza di un effettivo interesse che la ricorrente potrebbe vantare all’accoglimento della censura.
Occorre poi aggiungere, ad abundantiam, che, anche volendo tralasciare tali profili, resta comunque che la Corte d’appello (v. p. 8 della sentenza) ha risposto su questo punto, rilevando, con accertamento di fatto, che la ANFFAS Onlus, sede nazionale, era “subentrata in tutti i rapporti della sede di (OMISSIS)”, per cui correttamente essa era stata individuata come parte nel giudizio di appello, sussistendo la sua legittimazione passiva.
6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e omessa applicazione degli articoli 2, 24 e 111 Cost., dell’articolo 2043 c.c., e degli articoli 368 e 598 c.p., oltre a motivazione omessa e insufficiente circa il diritto della ricorrente di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’abuso nell’esercizio del diritto di costituzione di parte civile nel processo penale.
La ricorrente, dopo aver richiamato alcune pronunce di questa Corte relative alla figura del c.d. abuso del processo (fra cui Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23726), rileva che tanto il Tribunale di Biella quanto la Corte d’appello di Torino hanno limitato la propria indagine al solo profilo dell’articolo 598 c.p., ritenendo pertanto scriminate le relative affermazioni diffamatorie. L’ANFFAS aveva il diritto di costituirsi parte civile nei processi penali a carico della ricorrente, ma lo avrebbe esercitato con affermazioni “inutilmente vessatorie e persecutorie”, integrando in tal modo gli estremi del fatto ingiusto nei confronti di una persona poi risultata innocente. L’omessa disamina, da parte della Corte torinese, del profilo dell’abuso – sia nella procura speciale che nell’atto di costituzione nel processo penale, entrambi riportati nel ricorso – avrebbe violato le norme costituzionali ed ordinarie sopra elencate, oltre a determinare un palese vizio di motivazione.
6.1. Il motivo non e’ fondato.
Come si e’ gia’ detto nelle pagine precedenti, la Corte d’appello torinese ha rilevato, del tutto correttamente, che le eventuali offese contenute negli scritti difensivi, non sono punibili perche’ sussiste la scriminante di cui all’articolo 598 c.p., a condizione che si tratti di offese concernenti l’oggetto della causa.
Ora l’assunto della ricorrente – e cioe’ che la ANFFAS Onlus avrebbe, nella specie, esercitato il potere di costituirsi parte civile con affermazioni “inutilmente vessatorie e persecutorie” – rimane del tutto generico, non supportato da alcuna indicazione e percio’ non in grado di superare la ratio decidendi della sentenza in esame, la quale ha giustamente posto in luce che non risultava da alcun elemento che le affermazioni potenzialmente offensive fossero estranee all’oggetto del processo penale.
Ed infatti, pacifico essendo che l’atto di costituzione di parte civile nel processo penale e’ frutto di una scelta discrezionale della parte che assume di essere stata danneggiata dal comportamento criminoso, e’ evidente che un tale scritto non puo’ fare a meno di contenere una qualche prospettazione accusatoria contro l’imputato, perche’ altrimenti la costituzione stessa sarebbe priva di senso. Nella specie, poi, le lamentele prospettate nel ricorso si sostanziano (v. p. 85 del ricorso) nel richiamo ai reiterati episodi truffaldini che sono stati attribuiti alla (OMISSIS), il che e’ del tutto coerente in relazione alla concretezza della vicenda processuale (v., in argomento, la sentenza 28 agosto 2007, n. 18207).
Sicche’ e’ del tutto fuor di luogo richiamare, a questo proposito, la figura dell’abuso del diritto.
7. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
Si pone, a questo punto, il problema della liquidazione delle spese.
La parte ricorrente ha eccepito, nella propria memoria in vista dell’udienza, la presunta tardivita’ del deposito del controricorso, sul rilievo che lo stesso sarebbe stato notificato alla (OMISSIS) in data 16 dicembre 2011, e percio’ tardivamente rispetto alla data di ricezione della notifica del ricorso (2 novembre 2011). Il rilievo non e’ fondato, perche’ il controricorso e’ stato spedito per la notifica il 12 dicembre 2011, come risulta dal timbro dell’Ufficio notifiche della Corte d’appello di Torino, recante il numero cronologico 106422; sicche’, per il noto principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, il controricorso e’ stato notificato nell’ultimo giorno utile, ossia il quarantesimo, rispetto alla data del 2 novembre 2011 (articolo 370 c.p.c., comma 1).
Da tanto consegue che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nonche’ – come da richiesta dell’ANFFAS Onlus in sede di memoria – anche di quelle della fase di sospensiva svoltasi davanti alla Corte d’appello di Torino nelle more del presente giudizio, conclusasi col provvedimento del 25 settembre 2014 allegato alla memoria; cio’ in conformita’ a costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze 11 febbraio 2009, n. 3341, 22 luglio 2011, n. 16121, e ordinanza 25 marzo 2009, n. 7248).
La liquidazione segue in conformita’ al Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 13.300, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge; nonche’ al pagamento delle spese relative alla fase di sospensiva davanti alla Corte d’appello di Torino, liquidate in complessivi euro 3.700, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
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