Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 17 aprile 2015, n. 7926
Svolgimento del processo
La Corte di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. R.G. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, dopo avere disposto con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra il R. e la sig.ra B.D. , aveva posto a carico del primo un assegno divorzile di 250 Euro mensili. Il ricorso in appello, infatti, era stato depositato in cancelleria il 13 luglio 2012, ben oltre il termine breve per impugnare la sentenza, ritualmente notificata al difensore dell’appellante, avv. L. O., il 28 giugno 2011 presso la cancelleria del Tribunale ai sensi dell’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. L’avv. O., infatti, aveva esercitato extra districtum, essendo iscritto all’albo degli avvocati di Fermo, e non era andata a buon fine la notifica della sentenza nel domicilio eletto in Ascoli Piceno, presso lo studio dell’avv. Francesco Cappelli, perché quest’ultimo si era cancellato dall’albo, per pensionamento, e lo studio era chiuso.
Il sig. R. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. La sig.ra B. si è difesa con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 285, 170 e 330 c.p.c.. La notifica della sentenza di primo grado – osserva il ricorrente – era stata fatta non al difensore del R. , bensì a quest’ultimo presso il suo difensore, dunque non poteva essere eseguita presso la cancelleria del Tribunale, riferendosi l’art. 82 r.d. n. 37 del 1934 al solo difensore, non alla parte. Si trattava perciò di notifica inesistente, o comunque nulla, non essendovi alcun collegamento tra la parte e la cancelleria del Tribunale.
1.1. – Il motivo è infondato. La costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, riconosce l’equivalenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, della notificazione della sentenza al procuratore costituito, prescritta dagli art. 285 e 170 c.p.c., e della notificazione alla parte presso il procuratore (tra le molte, Cass. 13546/2009, 11216/2008, 14642/2001, 8143/1998, 7818/1997), ancorché eseguita nel luogo ove il procuratore deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell’art. 82 r.d. n. 37 del 1934 (Cass. 6186/1992).
2. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione perché la Corte d’appello afferma che lo studio del domiciliatario avv. C. in Ascoli Piceno era chiuso, senza tuttavia spiegare come ciò possa affermarsi, visto che dalla relata di notifica risulta soltanto che l’avv. C. era andato in pensione e si era cancellato dall’albo. In realtà – precisa il ricorrente – lo studio, in via della (omissis) , non era affatto chiuso, dato che vi continuavano a svolgere l’attività gli avv.ti F. G. e A. S..
2.1. – Il motivo è inammissibile perché lo stesso ricorrente finisce col confermare, di fatto, che la notifica presso il domiciliatario non sarebbe potuta andare a buon fine, dato che l’avv. C. non si trovava più all’indirizzo indicato nell’elezione di domicilio, nel quale esisteva, sì, ancora uno studio legale, ma appartenente ad altri avvocati, non a lui. È vero, infatti, come ricorda il ricorrente nella memoria, che nel caso di elezione di domicilio presso un avvocato che non sia anche difensore della parte l’aspetto topografico prevale su quello personale, ma non sino al punto da privare totalmente di rilevanza quest’ultimo, nel senso che non sia necessario alcun collegamento del luogo indicato con la persona del domiciliatario, come nel caso – qui ricorrente – di abbandono di quel luogo da parte del domiciliatario stesso.
L’affermazione della Corte d’appello che lo studio era “chiuso”, forse imprecisa nella sua assolutezza, è perciò comunque confermata nella sostanza dallo stesso ricorrente, per quanto qui rileva: lo studio era infatti chiuso in quanto studio dell’avv. C., il quale aveva cessato l’attività.
3. – Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 82, comma secondo, r.d. n. 37 del 1934 e 141, comma quarto, 285 e 170 c.p.c.. Premesso che l’avv. O., iscritto all’ordine di Fermo, era stato autorizzato dal Presidente del Tribunale a risiedere a San Benedetto del Tronto, che si trova nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno, e in San Benedetto del Tronto egli aveva ed ha il suo studio, in Via del (omissis) , come risulta dallo stesso albo professionale nonché dai timbri apposti sugli atti di parte, si sostiene che dunque “in via di fatto” la sua posizione non è differente da quella dei colleghi iscritti all’albo di Ascoli Piceno, tanto che ben avrebbe potuto domiciliarsi, per il giudizio di primo grado, direttamente nel suo studio in San Benedetto del Tronto, anziché presso l’avv. C. in Ascoli Piceno. Se, poi, la ratio della domiciliazione obbligatoria di cui all’art. 82 r.d. n. 37 del 1934 è di rendere più agevoli e sollecite le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali grazie alla prossimità topografica dell’avvocato destinatario alla sede dell’autorità giudiziaria procedente, ebbene nel caso di specie sicuramente sarebbe risultata più agevole e sollecita la notifica presso lo studio dell’avv. O. in San Bendetto del Tronto, considerato che anche l’avvocato di controparte, iscritto all’albo di Ascoli Piceno, risiede appunto in San Benedetto del Tronto, che è anche sede di una Sezione distaccata del Tribunale con annesso ufficio notifiche, presso il quale avrebbe potuto richiedere la notificazione senza recarsi nel capoluogo del circondario.
3.1. – Il motivo è infondato.
Se l’avvocato esercita extra districtum (ossia se il processo si svolge fuori del circondario del tribunale cui è assegnato) il luogo ove di fatto si trova il suo studio – ancorché, come nella specie, in circondario diverso da quello di appartenenza e rientrante nel circondario del tribunale procedente – non ha rilevanza, incombendo comunque sul professionista, ai sensi dell’art. 82 r.d. cit., l’onere di eleggere domicilio nel capoluogo – non in qualunque comune (Cass. 2170/1977) – del circondario dell’ufficio giudiziario procedente, con l’effetto di consentire altrimenti la notificazione degli atti presso la cancelleria.
Non è affatto vero, dunque, che l’avv. O., iscritto all’albo di Fermo e non a quello di Ascoli Piceno, avrebbe potuto eleggere domicilio in San Benedetto del Tronto; né ha rilievo la facoltà della controparte di notificargli gli atti nel suo studio anziché nel domicilio eletto (Cass. 4520/1994, 1616/1987), trattandosi appunto di mera facoltà e non di obbligo.
4. – È infine utile precisare che dai principi sopra enunciati questa Corte non si è affatto discostata nella sentenza n. 8411 del 2014, richiamata dal ricorrente nella memoria. Con tale sentenza, infatti, è stata solo censurata l’affermazione del giudice a quo secondo cui, con la cancellazione dall’albo professionale, l’avvocato cessa automaticamente anche dalla funzione di mero domiciliatario, evidenziando come tale funzione sia invece indipendente dallo ius postulandi, proprio dell’avvocato, e dunque non soggetta alle vicende di esso, non senza puntualizzare che l’impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio eletto – per effetto della quale è consentita la notifica presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37 del 1934, cit. – si verifica in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario nel luogo indicato.
5. – Il ricorso va in conclusione respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 qua ter, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
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