Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 16 aprile 2015, n. 15778
Ritenuto in fatto
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Firenze propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze depositata in data 11.10.2013, nei confronti di C. E.L., imputato del reato di cui all’art.646 c.p. con cui si dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, appellata nell’interesse dell’imputato medesimo.
1. Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 lett b) c.p.p. , la violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 107 e 108 c.p.p.
Si osserva, preliminarmente, che due giorni prima dell’udienza dibattimentale del 6 luglio 2009, quando già era stato dichiarato aperto il dibattimento, ammesse le prove dedotte dalle parti e iniziata l’istruttoria dibattimentale, l’imputato aveva revocato il difensore di fiducia provvedendo a nominarne uno nuovo, il quale avanzava richiesta al Tribunale di concessione dei termini a difesa ex art.108 c.p.p. e, contestualmente, chiedeva il rinvio dell’udienza a causa di un impegno professionale. Il Tribunale, concesso il termine, previa dichiarazione di permanenza dell’incarico in capo al primo difensore, e, previa nomina di un difensore d’ufficio in assenza dei difensore di fiducia, procedeva nell’istruttoria già prevista, presente l’imputato , di cui era stata revocata la contumacia. All’esito dell’istruttoria il Tribunale pronunciava sentenza di condanna nei confronti del C.. L’imputato proponeva appello nel quale veniva impugnata, anche l’ordinanza emessa dal Tribunale con cui, dopo aver accolto l’istanza della difesa di concessione di un termine, disponeva procedersi oltre nell’istruttoria a seguito del diniego di rinvio richiesto per iscritto per il concomitante impegno professionale del nuovo difensore. La Corte territoriale accoglieva l’impugnazione in ragione di una ritenuta lesione del diritto dell’imputato ad essere assistito da due difensori, che sarebbe derivata dalla permanenza dell’incarico in capo al primo, sebbene ormai revocato, e da una errata interpretazione della norma che sarebbe applicabile “ad attività processuali diverse da quelle spiegate nel processo nel quale è concesso il termine a difesa”.
Il ricorrente lamenta l’errata applicazione degli artt.107 e 108 c.p.p. sia perché non ci sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato, pur sempre rappresentato nell’udienza dal difensore d’ufficio, ritualmente nominato in assenza del primo difensore di fiducia la cui revoca non poteva ritenersi operativa, sia perché non si rileverebbe alcuna incompatibilità tra la concessione del termine a difesa con la prosecuzione dell’udienza, posto che una sospensione dibattimentale è possibile solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge (tra i quali tale circostanza non vi rientra). L’Ufficio ricorrente sottolinea, altresì, che contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non sarebbe possibile ricavare che la norma invocata sia applicabile soltanto alle attività processuali diverse da quelle spiegate nel processo nel quale è concesso il termine a difesa.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte osserva che, come correttamente evidenziato nel motivo di doglianza, il Giudice di primo grado sulla richiesta di rinvio dell’udienza, ha deciso in base ad una corretta lettura degli artt. 107 e 108 c.p.p., la cui applicazione non ha violato il diritto di difesa dell’imputato. In particolare deve essere sottolineato che l’ordinanza del Giudice di primo grado appare coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte.
A tale riguardo, giova ricordare la consolidata giurisprudenza, condivisa da questa Corte, secondo cui, nel caso in cui il difensore di fiducia che abbia ricevuto l’avviso per l’udienza rinunzi all’incarico prima della sua celebrazione, il giudice può provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio all’udienza stessa, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino all’intervento di tale nomina. (Sez. V, 23 gennaio 2012, n. 14348, Guerra, CED cass., n. 252305). La revoca del difensore, infatti, ai sensi dell’articolo 107 co. 2 e 3 c.p.p., non acquista efficacia non solo finché la parte non risulta assistita da un nuovo difensore ma anche fino alla decorrenza dei termine a difesa concesso ex art. 108 c.p.p. Dalla lettura della disposizione normativa si deduce, in modo evidente, che nel tempo in cui il nuovo difensore è occupato nello studio degli atti, l’interessato rimane assistito dall’avvocato nominato in precedenza; la disciplina del codice ha previsto una sterilizzazione preventiva degli effetti, potenzialmente strumentalizzabili a fini dilatori, degli istituti della revoca o della rinuncia prevedendo l’ultrattività del ministero defensionale, seppur oggetto di revoca o rinuncia, fino al decorso dei nuovo termine concesso al nuovo difensore.
Correttamente dunque il Giudice di primo grado ha rigettato l’istanza di rinvio e, contemporaneamente, una volta accertata l’assenza del primo difensore, ha provveduto a nominare un sostituto ai sensi dell’art.97 co 4 c.p.p. La scelta del Tribunale, peraltro, si è perfettamente uniformata alla giurisprudenza secondo cui nel caso in cui il Tribunale non ritenga di accogliere l’istanza di rinvio presentata dal difensore che adduca un legittimo impedimento per altro impegno professionale, deve nominare un sostituto dei difensore ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p.. Corretta è stata, dunque, l’applicazione da parte del giudice di primo grado del disposto di cui agli artt. 484 c. 2 e 97 c. 4 c.p.p., non essendo comparso il difensore di fiducia ancora in carica ed essendo stato nominato un difensore di ufficio immediatamente reperibile, nomina effettuata per sostituire il difensore di fiducia per ciascuna udienza in cui vi è stata necessità. Alla mancata presenza del difensore di fiducia, infatti, non può ovviarsi che con la nomina di un difensore di ufficio che opera ovviamente in sua sostituzione, difensore di volta in volta nominato seguendo le formalità di cui all’art. 97 c. 4^ c.p.p., prioritario essendo in caso di urgenza il requisito della immediata reperibilità del difensore. Resta infatti ferma,come già indicato, pur in presenza di revoca del primo difensore di fiducia, la titolarità dei diritto di difesa al difensore originariamente designato, mentre il nuovo difensore di fiducia, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla continuità defensionale del primo difensore, assume il suo ruolo automaticamente, in forza dei principio dell’immutabilità della difesa, principio assicurato dallo stesso difensore di fiducia di volta in volta sostituito da altro di ufficio (Sez. I, 30/10/2014, n. 3333, Arcone e altri, Rv. 262069; Cass. I 4.6.04 n. 25256, Cass., 13.11.03, rv. 228186; Cass. 1117.10.03, n. 43623, rv. 227688; Cass. II, 9.5.00. n. 9383, n. 217343;). L’art. 24/2° co. Costituzione afferma che la “difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, senza distinguerne il profilo sostanziale da quello tecnico. Ne segue che l’assistenza del difensore è necessaria anzitutto per costituire la parte nel processo, prima che per ragioni di conoscenza dei diritto ed esperienza del rito, e che perciò l’art. 96/1° co. riconosce all’imputato la facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia. Ma se non la esercita o resta privo di difensore, il giudice o il pubblico ministero ha l’obbligo di nominargli un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97. E poiché l’imputato conserva il diritto di nomina, il difensore nominato d’ufficio è dei pari inteso suo mandatario per assenso implicito. In sintesi, il sistema afferma la “necessità” che l’imputato sia patrocinato da almeno un difensore nominato da lui o da chi procede. Ad ulteriore garanzia il sistema aggiunge alla necessità la “continuità” dell’incarico di difesa, seppure d’ufficio (cfr. S.U. n. 22/94, Nicoletti, e n. 35402/03, Nainente), sino a che l’imputato non nomini nuovo difensore o ne sia nominato altro d’ufficio, per rinuncia (che non ha effetto prima della comunicazione all’imputato), revoca o abbandono della difesa. La continuità autorizza il difensore a designare un sostituto. Ma, se la presenza del difensore è necessaria ed il difensore già nominato non è reperito o non compaia o abbandoni la difesa, il giudice o il pubblico ministero provvede ai sensi dell’art. 97/4° co. a nominare un sostituto d’ufficio che, al pari dei sostituto di fiducia, non ha diritto a termine difensivo (cfr. Cass., n. 6015/99 – rv. 213381; n. 11870/04 – rv.230099; n. 5605/07 – rv. 236123; n. 6298/07 – rv. 237152) perché assiste l’imputato quale vicario del difensore (cfr. da ultimo S.U. 8285/06, Grassia), di cui assume ai sensi dell’art. 102 c.p.p diritti ed oneri. E “al difensore”, spiega l’art. 99/ 1° co., “competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo” (v. anche Sez. U, 16/07/2009 n. 39060, Aprea, Rv. 244188.). In tal senso, si ribadisce deve essere escluso , nel caso in esame, la sussistenza di qualsiasi violazione dei diritto di difesa.
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio.
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