Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 18 marzo 2015, n. 11432

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 992/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/04/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. IZZO Gioacchino, ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Udito il dif. di P.C. (OMISSIS).

Udito il dif. Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 maggio 2012 il Tribunale di Marsala, all’esito di giudizio ordinario, condannava (OMISSIS) alla pena di giustizia per i reati di falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (capo c), truffa ai danni di un ente pubblico (capo a) e peculato d’uso (capo b), in relazione a vari episodi di assenteismo consumati, secondo l’ipotesi accusatoria, nella qualita’ di messo notificatore alle dipendenze del Comune di (OMISSIS).

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), con atto affidato a tre motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per non avere la Corte territoriale considerato le mansioni esercitate dall’ (OMISSIS), che dovevano essere svolte fuori dagli uffici comunali, sicche’ egli non doveva attestare gli ingressi e le uscite dalla sede lavorativa. Inoltre si sottolinea che manca la prova dell’uso personale dell’auto di servizio, poiche’ le discordanze rispetto al foglio di marcia costituiscono mera irregolarita’; che la collocazione dell’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’imputato non dimostra alcunche’, poiche’ l’imputato abitava ad appena 290 metri dall’ufficio dei messi comunali, per cui la sosta dell’auto davanti casa non esclude la contestuale presenza in ufficio; che i rientri a casa sono riconducibili a problemi di salute dell’imputato, come dimostrato da un verbale di invalidita’ e da numerosi testi.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa e del peculato, poiche’ il fenomeno di assenteismo si e’ protratto per non oltre 30 minuti al giorno e per soli sei giorni; di conseguenza la quantificazione del danno pari ad euro 743,50 e’ eccessiva, non superando il pregiudizio reale per il Comune i 50 euro. A giudizio del ricorrente doveva essere escluso il reato di truffa, per carenza di un danno economico apprezzabile, nonche’ quello di peculato, in presenza di un uso della vettura momentaneo, per un tempo trascurabile ed un limitato tragitto.

2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione alle statuizioni civili, poiche’ la quantificazione in euro 3.500,00 e’ totalmente sproporzionata ed immotivata, come gia’ rilevato nell’atto d’appello. Analoga censura era stata proposta nei confronti della liquidazione delle spese in favore della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

1.1 Il ricorrente deduce una serie di vizi motivazionali, da valutare anche sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, in riferimento alla sussistenza dei reati contestati.

1.2 E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimita’ sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 46 del 2006, che questo non concerne ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicita’ evidente, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

1.2 Sul punto va ancora precisato che l’illogicita’ della motivazione censurabile puo’ essere solo quella “evidente”, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto. Infatti il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della “manifesta illogicita’” della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a se’ stessa”, cioe’ rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.

1.3 Sintetizzando sul punto, si e’ detto che il sindacato del giudice di legittimita’ sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia “effettiva” e non meramente apparente, cioe’ realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita’ logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

1.4 Alla Corte di Cassazione non e’ quindi consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito (Sez. 6 , n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6 , n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo all’annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisivita’), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2 , n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2 , n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

2. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perche’ non consentite, le doglianze del ricorrente articolate con il primo motivo di ricorso, riguardanti le presunte incongruenze argomentative e l’omessa esposizione o disamina di elementi – riversati anche nell’odierno procedimento, all’evidenza travisando la funzione e le finalita’ del giudizio di legittimita’ – che il ricorrente ritiene tali da determinare una diversa decisione, ma che non appaiono inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisivita’, e non possono, pertanto, dar luogo all’annullamento della sentenza impugnata.

2.1 La condotta dell’imputato e’ ricostruita sulla base dei servizi di osservazione diretta ad opera degli investigatori, che hanno visto l’imputato “recarsi a casa propria, portandovi la spesa, le buste di acquisti effettuati, le compere di formaggi locali, entrando in abitazione e trattenendovisi dentro per intere mezzore, amabilmente conversando con i figli e facendo, come suoi dirsi brutalmente, gli affari propri durante l’orario di servizio, addirittura lasciando fuori in sosta la macchina del Comune, salvo prelevare la propria, portarla alla (OMISSIS) e poi far ritorno in casa” (pagina 4 della sentenza di appello).

3. Il secondo motivo e’ infondato, poiche’ la Corte territoriale chiarisce che secondo le conclusioni tecnico contabili del Comune di (OMISSIS), unico soggetto in grado di agevolare gli importi stipendiati abusivamente percepiti a fronte di servizio prestato, l’imputato ha arrecato un danno di euro 743,50, distinti in euro 643,50 per la truffa ed euro 100,00 per il peculato. A questa somma, comunque giudicata congrua con apprezzamento di merito motivato e dunque non sindacabile, andrebbe poi aggiunto il danno alla funzionalita’ del servizio di notificazione e dell’utenza, che porterebbe ad un valore ancora piu’ alto.

Va allora riaffermato il principio invocato dal ricorrente (da ultimo, Sez. 5 , n. 8426 del 17/12/2013 – dep. 21/02/2014, Rapicano, Rv. 258987) per il quale la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza costituisce una condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro ed integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili; pero’ appaiono infondate le censure del ricorrente in merito al difetto di tipicita’ del fatto, atteso che la Corte distrettuale ha giustificato in maniera non manifestamente illogica la propria valutazione sull’apprezzabilita’ del danno economico cagionato dall’ (OMISSIS) a causa della ripetuta assenza dal luogo di lavoro, non rilevando in senso contrario che la porzione della retribuzione illecitamente conseguita in difetto di prestazione lavorativa non sia di rilevante entita’. In proposito va infatti ritenuto che anche l’indebita percezione di poche centinaia di euro (perche’ di tanto si discute) costituisca un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica, atteso che apprezzabile non e’ sinonimo di rilevante, come sostanzialmente dimostra di credere il ricorrente.

4. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile per genericita’, poiche’ a fronte di una liquidazione del danno che tiene conto anche del danno indiretto e di immagine arrecato al Comune, il ricorrente si limita a dedurre una carenza motivazionale. Quanto alla liquidazione delle spese in favore della parte civile il riferimento alle “tabelle forensi, avuto riguardo all’impegno profuso dal patrono” rappresenta motivazione che non puo’ dirsi mancante; per il resto va ricordato che se e’ vero che il giudice di merito, nel liquidare le spese di parte civile, non ha specificato le singole voci, distinguendo tra onorari, competenze e spese, e’ pur vero che la parte ricorrente non ha indicato specificamente le ragioni per le quali la liquidazione sarebbe stata incongrua in ragione della specifica violazione di voci tabellari, ipoteticamente liquidate in forma eccedente ai minimi tariffari (Sez. 5 , n. 22600 del 19/03/2010, Fusetti, Rv. 247357). Pertanto la censura si colloca in area di inammissibilita’.

5. In conclusione il ricorso dell’imputato va rigettato.

5.1 Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Al rigetto consegue la condanna alle spese sostenute dalla parte civile Comune di (OMISSIS), liquidate in euro millenovecento, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge.

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