Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 13 febbraio 2015, n. 6483
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LANZA Luigi – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 481/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA, del 26/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci, il rigetto dei ricorsi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LANZA Luigi – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 481/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA, del 26/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci, il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il GUP del Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta ex articolo 168 bis c.p., di sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), chiamati a rispondere dell’imputazione di cui all’articolo 73, L.S..
2. Tanto per la ritenuta contestazione della aggravante ad effetto speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, destinata, anche configurando il reato nei termini di cui all’articolo 73, comma 5, L.S., a portare la pena oltre la soglia edittale minima prevista dal citato articolo 168 bis c.p., quale presupposto imprescindibile per l’applicabilita’ della “probation”, introdotta per gli adulti dalla Legge n. 67 del 2014.
3. Hanno interposto ricorso per Cassazione sia la Procura presso il Tribunale di Padova, sia i due imputati, ciascuno con autonomo ricorso.
Nei tre ricorsi si adducono linee di doglianza sostanzialmente comuni. Si richiama la lettera della norma, che, a differenza di altre ipotesi previste dal codice di rito, non fa esplicito riferimento se non esclusivamente alla pena detentiva prevista, per ciascun reato quale limite insuperabile per la applicabilita’ della probation, prescindendo da possibili riferimenti impliciti ad aggravanti, comprese quelle destinate autonomamente ad incidere sulla pena. Il tutto in linea con i lavori preparatori che, per l’appunto, escludevano ogni possibilita’ interpretativa nei termini avallati dal GIP.
4. I ricorsi sono fondati condividendo la Corte le doglianze sottese ai ricorsi. Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento, impugnato ai sensi dell’articolo 464 quater c.p.p., comma 7.
5. Giova premettere che la decisione contrastata muove da un presupposto concreto imprescindibile rispetto alla stessa astratta possibilita’ di applicare nella specie l’istituto di cui all’articolo 168 bis c.p., quello della configurazione del reato contestato nei termini di cui all’ipotesi attenuata prevista dall’articolo 73, comma 5, LS; configurazione – peraltro confermata dalla lettura degli atti laddove proposta e assenso della parte pubblica riposano in termini coincidenti a siffatta qualificazione del fatto – compatibile, sul piano edittale, grazie alla novella apportata dalla Legge n. 79 del 2014, con l’istituto invocato.
6. Tanto premesso, sono diverse le considerazioni di valenza interpretativa che spingono per una soluzione diversa da quella tracciata dal GUP.
7. Il Gup segnala, tra le diverse finalita’ perseguite dal legislatore attraverso la innovazione normativa in tema, unicamente quella di matrice deflattiva. Non altrettanto coerentemente, tuttavia, disegna i limiti oggettivi di applicazione dell’istituto correlati al dato edittale di rifermento, decisivi proprio nell’ottica della funzionalita’ deflattiva dell’istituto, ancorando il proprio giudizio alla lettura, tra quelle possibili, piu’ rigorosa e restrittiva, che mal si attaglia con la ratio segnalata a monte del reso percorso interpretativo.
Vero e’ che la finalita’ deflattiva finisce per risultare compatibile con il sistema solo limitando l’applicabilita’ dell’istituto ad ipotesi di reato dotate di un disvalore complessivo di intensita’ medio-bassa. Ma tali preoccupazioni, securitarie e di certezza giuridica – implicitamente sottese al ragionamento espresso dal GUP e realizzate, di fatto, proprio attraverso la individuazione di un determinato limite edittale cosi’ da evitare di rimettere al giudice la individuazione discrezionale della modestia del fatto-non possono essere portate alle estreme conseguenze, forzando il dato normativo di riferimento.
Cosi’ facendo si tradisce definitivamente lo spirito della norma, che, nel caso, tra le sue primarieta’, persegue proprio il fine di deflazionare le pendenze penali attraverso la individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del reato da concretare mediante una definizione, alternativa e anticipata, della vicenda processuale.
8. Sembra, piuttosto, alla Corte che proprio la ratio deflattiva perseguita dal legislatore costituisca la chiave di riscontro di una diversa lettura del dato normativo di riferimento, interpretato in primo luogo alla luce del relativo tenore letterale e in considerazione degli spunti di raffronto garantiti dal sistema.
8.1. L’articolo 168 bis c.p., comma 1, nel rintracciare i presupposti di matrice oggettiva cui risulta subordinata l’applicazione dell’istituto grazie alla preventiva delimitazione dei fatti di reato suscettibili di rimanere attratti alla “probation”, ancora il relativo riferimento in primo luogo al dato edittale, richiamando al fine i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni quattro.
Manca, dunque, sul piano letterale ogni esplicito riferimento alla possibile incidenza sul tema di eventuali aggravanti.
8.2. E tale mancata esplicitazione finisce per assumere ancora maggior pregnanza ove si proceda al raffronto con altri momenti normativi ricavabili dall’ordinamento nei quali il riferimento al dato edittale assume rilievo nell’ottica singolarmente perseguita dai rispettivi istituti.
Si considerino al fine, in senso apertamente opposto rispetto alla contraddittoria chiave di lettura offerta dal GUP, l’articolo 4 c.p.p., che in punto di competenza, fa esplicito riferimento alla incidenza da ascrivere alle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa ed a quelle ad effetto speciale; ancora, l’articolo 157 c.p., che, in materia di prescrizione, a tali aggravanti fa esplicito riferimento ai fini della determinazione del dato edittale nell’ottica volta ad individuare la lunghezza del tempo utile alla estinzione del reato; e cosi’, infine, all’articolo 278 c.p.p., avuto riguardo alla determinazione delle pene agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari.
9. Siffatta ricostruzione ermeneutica del dato di riferimento trova, inoltre, puntuale appiglio nei lavori preparatori afferenti la legge 67/14 con la quale e’ stato introdotto l’istituto in esame. Sia nel dossier che ebbe ad accompagnare l’approvazione del testo al Senato, sia in quello che precedette la approvazione definitiva alla Camera viene data spiegazione comune al silenzio del dato normativo sul punto. Silenzio puntualmente rimarcato proprio per distinguere la soluzione normativa in disamina da quelle, gia’ presenti nell’ordinamento (e sopra accennate in via di esempio), nelle quali il limite edittale assume rilievo quale parametro di riferimento per l’applicazione dei relativi istituti, laddove, di contro, esplicitamente, viene operato un richiamo alla operativita’ delle aggravamenti che prevedono una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale.
Il tutto da leggere, inevitabilmente, nell’ottica della maggiore competitivita’ da ascrivere all’istituto, destinato, altrimenti, ad una modesta realizzazione della finalita’ deflattive. perseguite.
9.1. In questa cornice, del resto, vanno inquadrati due ulteriori aspetti ricavabili dal percorso che ha connotato la elaborazione parlamentare del dato normativo in disamina.
9.1.1. Il primo dato emerge dal fatto che al Senato la norma e’ pervenuta siccome gia’ approvata dalla Camera nel testo che oggi costituisce il contenuto dell’articolo 168 bis c.p.. In Commissione, al Senato, il disegno di legge proveniente dalla Camera venne trattato in uno ad altri disegni di legge tra i quali spiccava, per quel che interessa, il disegno di legge distinto dal nr. 111 A.S.. Quest’ultimo testo recava un esplicito riferimento, nel considerare il limite edittale di accesso alla probation, alle aggravanti ad effetto speciale ed a quelle che portano ad una pena di specie diversa. Il testo approvato (per essere poi nuovamente trasmesso alla Camera per la votazione finale in ragione di modifiche non apportate al tenore dell’articolo 168 bis c.p.), e’ stato, per contro, quello proveniente dalla Camera, poi trasfuso nel dato normativo definitivo, privo di tale esplicita indicazione.
Tanto ad ulteriore conferma della marcata volonta’, nei dinamici passaggi parlamentari, di rendere le aggravanti, quali che esse siano, ininfluenti sul limite edittale preso in considerazione per la applicabilita’ della norma in disamina.
9.1.2. Che, poi, l’esigenza di garantire effettivita’ alla funzione deflattiva perseguita con la probation rappresenti un momento di assoluta pregnanza della novella tanto da dover essenzialmente guidare l’interprete nella puntuale individuazione dei fondamenti oggettivi dell’istituto e’ aspetto che trova ulteriore conferma nel fatto della intervenuta introduzione, rispetto all’originario tenore del disegno di legge presentato in materia, di un altro presupposto applicativo di matrice oggettiva, individuato, ratione materiae, attraverso il riferimento al novero dei reati catalogati all’articolo 550 c.p.p., comma 2, in tema di citazione diretta.
Cio’, dunque, prescindendo dal limite edittale dei quattro anni di reclusione che, pure, per la citazione diretta, costituisce il momento edittale di riferimento generale; e procedendo ad una modifica resa in ossequio alle sollecitazioni critiche pervenute in esito alla propalazione del testo originario, atteso che il mero limite edittale rendeva poco competitivo l’istituto soprattutto in ragione della concorrenza che in concreto poteva realizzarsi con la sospensione condizionale della pena (tale da consentire all’imputato di sottrarsi alla stessa senza sottostare alla prova ed al relativo giudizio quanto al rispetto delle relative prescrizioni).
10. Tale ultimo spunto logico consente alla Corte di superare definitivamente l’interpretazione di segno contrario offerta nel provvedimento impugnato.
Si afferma, nella decisione contrastata, che la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 80 LS, radica la competenza del Tribunale in composizione collegiale mentre l’articolo 168 bis c.p.p., nell’ampliare la rosa dei reati da ritenere attratti alla “probation”, fa esclusivamente riferimento a quelli di cui all’articolo 550 c.p.p., comma 2, tra i quali non risulta annoverato l’articolo 73 LS.
Se ben compresa, nella sua evidente sinteticita’, siffatta affermazione finisce per sottendere il fatto che la previsione del limite edittale dei quattro anni di reclusione ed il richiamo all’articolo 550 c.p.p., comma 2, avrebbero determinato una precisa coincidenza tra il perimetro di operativita’ delle ipotesi per le quali e’ consentita la citazione diretta a giudizio e quelle per le quali e’ permessa la “probation”.
10.1. E’ vero, piuttosto, il contrario.
Come puntualmente segnalato nel ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS), ove il legislatore avesse inteso tracciare una siffatta coincidenza, si sarebbe al fine riportato per intero al disposto di cui all’articolo 550 c.p.p., proprio in ragione del medesimo limite edittale individuato in entrambe gli istituti in disamina. Non a caso, invece, e’ stato richiamato solo il secondo comma di tale ultima norma (e non il primo, che al detto limite edittale fa riferimento), proprio per evitare di escludere l’applicazione dell’istituto anche per quei reati di competenza collegiale che sono puniti con pena edittale inferiore nel massimo ai quattro anni.
10.2. Piuttosto, il raffronto comparativo con l’articolo 550 c.p.p., finisce per rappresentare una ulteriore ragione di conferma della scelta interpretativa qui tracciata.
Tale disposizione, al primo comma, nel riferirsi al limite edittale dei quattro anni di reclusione nel massimo fa esplicito riferimento all’articolo 4 del codice di rito che, come gia’ detto, in punto di competenza, considera al fine anche le aggravanti ad effetto speciale quale fattore incidente sul dato edittale. In presenza di una aggravante ad effetto speciale che porta il limite edittale oltre la soglia dei quattro anni, non sara’ dunque possibile la citazione diretta a giudizio. Avesse inteso operare in tal senso anche per l’istituto della probation, il legislatore, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 550 c.p.p., per il resto sostanzialmente speculare all’articolo 168 bis c.p.p., avrebbe potuto esplicitare anche nel caso un riferimento all’articolo 4 citato. Riferimento, non a caso, pretermesso.
11. Considerato quanto sopra deve dunque affermarsi in linea di principio che nella individuazione dei reati attratti alla disciplina della probation di cui agli articoli 168 bis c.p.p. e ss., in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale.
Tanto impone l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice del merito perche’ rivaluti la proposta articolata dagli imputati ex articolo 168 bis c.p., e articolo 464 bis c.p.p., alla luce delle superiori indicazioni in diritto.
2. Tanto per la ritenuta contestazione della aggravante ad effetto speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, destinata, anche configurando il reato nei termini di cui all’articolo 73, comma 5, L.S., a portare la pena oltre la soglia edittale minima prevista dal citato articolo 168 bis c.p., quale presupposto imprescindibile per l’applicabilita’ della “probation”, introdotta per gli adulti dalla Legge n. 67 del 2014.
3. Hanno interposto ricorso per Cassazione sia la Procura presso il Tribunale di Padova, sia i due imputati, ciascuno con autonomo ricorso.
Nei tre ricorsi si adducono linee di doglianza sostanzialmente comuni. Si richiama la lettera della norma, che, a differenza di altre ipotesi previste dal codice di rito, non fa esplicito riferimento se non esclusivamente alla pena detentiva prevista, per ciascun reato quale limite insuperabile per la applicabilita’ della probation, prescindendo da possibili riferimenti impliciti ad aggravanti, comprese quelle destinate autonomamente ad incidere sulla pena. Il tutto in linea con i lavori preparatori che, per l’appunto, escludevano ogni possibilita’ interpretativa nei termini avallati dal GIP.
4. I ricorsi sono fondati condividendo la Corte le doglianze sottese ai ricorsi. Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento, impugnato ai sensi dell’articolo 464 quater c.p.p., comma 7.
5. Giova premettere che la decisione contrastata muove da un presupposto concreto imprescindibile rispetto alla stessa astratta possibilita’ di applicare nella specie l’istituto di cui all’articolo 168 bis c.p., quello della configurazione del reato contestato nei termini di cui all’ipotesi attenuata prevista dall’articolo 73, comma 5, LS; configurazione – peraltro confermata dalla lettura degli atti laddove proposta e assenso della parte pubblica riposano in termini coincidenti a siffatta qualificazione del fatto – compatibile, sul piano edittale, grazie alla novella apportata dalla Legge n. 79 del 2014, con l’istituto invocato.
6. Tanto premesso, sono diverse le considerazioni di valenza interpretativa che spingono per una soluzione diversa da quella tracciata dal GUP.
7. Il Gup segnala, tra le diverse finalita’ perseguite dal legislatore attraverso la innovazione normativa in tema, unicamente quella di matrice deflattiva. Non altrettanto coerentemente, tuttavia, disegna i limiti oggettivi di applicazione dell’istituto correlati al dato edittale di rifermento, decisivi proprio nell’ottica della funzionalita’ deflattiva dell’istituto, ancorando il proprio giudizio alla lettura, tra quelle possibili, piu’ rigorosa e restrittiva, che mal si attaglia con la ratio segnalata a monte del reso percorso interpretativo.
Vero e’ che la finalita’ deflattiva finisce per risultare compatibile con il sistema solo limitando l’applicabilita’ dell’istituto ad ipotesi di reato dotate di un disvalore complessivo di intensita’ medio-bassa. Ma tali preoccupazioni, securitarie e di certezza giuridica – implicitamente sottese al ragionamento espresso dal GUP e realizzate, di fatto, proprio attraverso la individuazione di un determinato limite edittale cosi’ da evitare di rimettere al giudice la individuazione discrezionale della modestia del fatto-non possono essere portate alle estreme conseguenze, forzando il dato normativo di riferimento.
Cosi’ facendo si tradisce definitivamente lo spirito della norma, che, nel caso, tra le sue primarieta’, persegue proprio il fine di deflazionare le pendenze penali attraverso la individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del reato da concretare mediante una definizione, alternativa e anticipata, della vicenda processuale.
8. Sembra, piuttosto, alla Corte che proprio la ratio deflattiva perseguita dal legislatore costituisca la chiave di riscontro di una diversa lettura del dato normativo di riferimento, interpretato in primo luogo alla luce del relativo tenore letterale e in considerazione degli spunti di raffronto garantiti dal sistema.
8.1. L’articolo 168 bis c.p., comma 1, nel rintracciare i presupposti di matrice oggettiva cui risulta subordinata l’applicazione dell’istituto grazie alla preventiva delimitazione dei fatti di reato suscettibili di rimanere attratti alla “probation”, ancora il relativo riferimento in primo luogo al dato edittale, richiamando al fine i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni quattro.
Manca, dunque, sul piano letterale ogni esplicito riferimento alla possibile incidenza sul tema di eventuali aggravanti.
8.2. E tale mancata esplicitazione finisce per assumere ancora maggior pregnanza ove si proceda al raffronto con altri momenti normativi ricavabili dall’ordinamento nei quali il riferimento al dato edittale assume rilievo nell’ottica singolarmente perseguita dai rispettivi istituti.
Si considerino al fine, in senso apertamente opposto rispetto alla contraddittoria chiave di lettura offerta dal GUP, l’articolo 4 c.p.p., che in punto di competenza, fa esplicito riferimento alla incidenza da ascrivere alle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa ed a quelle ad effetto speciale; ancora, l’articolo 157 c.p., che, in materia di prescrizione, a tali aggravanti fa esplicito riferimento ai fini della determinazione del dato edittale nell’ottica volta ad individuare la lunghezza del tempo utile alla estinzione del reato; e cosi’, infine, all’articolo 278 c.p.p., avuto riguardo alla determinazione delle pene agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari.
9. Siffatta ricostruzione ermeneutica del dato di riferimento trova, inoltre, puntuale appiglio nei lavori preparatori afferenti la legge 67/14 con la quale e’ stato introdotto l’istituto in esame. Sia nel dossier che ebbe ad accompagnare l’approvazione del testo al Senato, sia in quello che precedette la approvazione definitiva alla Camera viene data spiegazione comune al silenzio del dato normativo sul punto. Silenzio puntualmente rimarcato proprio per distinguere la soluzione normativa in disamina da quelle, gia’ presenti nell’ordinamento (e sopra accennate in via di esempio), nelle quali il limite edittale assume rilievo quale parametro di riferimento per l’applicazione dei relativi istituti, laddove, di contro, esplicitamente, viene operato un richiamo alla operativita’ delle aggravamenti che prevedono una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale.
Il tutto da leggere, inevitabilmente, nell’ottica della maggiore competitivita’ da ascrivere all’istituto, destinato, altrimenti, ad una modesta realizzazione della finalita’ deflattive. perseguite.
9.1. In questa cornice, del resto, vanno inquadrati due ulteriori aspetti ricavabili dal percorso che ha connotato la elaborazione parlamentare del dato normativo in disamina.
9.1.1. Il primo dato emerge dal fatto che al Senato la norma e’ pervenuta siccome gia’ approvata dalla Camera nel testo che oggi costituisce il contenuto dell’articolo 168 bis c.p.. In Commissione, al Senato, il disegno di legge proveniente dalla Camera venne trattato in uno ad altri disegni di legge tra i quali spiccava, per quel che interessa, il disegno di legge distinto dal nr. 111 A.S.. Quest’ultimo testo recava un esplicito riferimento, nel considerare il limite edittale di accesso alla probation, alle aggravanti ad effetto speciale ed a quelle che portano ad una pena di specie diversa. Il testo approvato (per essere poi nuovamente trasmesso alla Camera per la votazione finale in ragione di modifiche non apportate al tenore dell’articolo 168 bis c.p.), e’ stato, per contro, quello proveniente dalla Camera, poi trasfuso nel dato normativo definitivo, privo di tale esplicita indicazione.
Tanto ad ulteriore conferma della marcata volonta’, nei dinamici passaggi parlamentari, di rendere le aggravanti, quali che esse siano, ininfluenti sul limite edittale preso in considerazione per la applicabilita’ della norma in disamina.
9.1.2. Che, poi, l’esigenza di garantire effettivita’ alla funzione deflattiva perseguita con la probation rappresenti un momento di assoluta pregnanza della novella tanto da dover essenzialmente guidare l’interprete nella puntuale individuazione dei fondamenti oggettivi dell’istituto e’ aspetto che trova ulteriore conferma nel fatto della intervenuta introduzione, rispetto all’originario tenore del disegno di legge presentato in materia, di un altro presupposto applicativo di matrice oggettiva, individuato, ratione materiae, attraverso il riferimento al novero dei reati catalogati all’articolo 550 c.p.p., comma 2, in tema di citazione diretta.
Cio’, dunque, prescindendo dal limite edittale dei quattro anni di reclusione che, pure, per la citazione diretta, costituisce il momento edittale di riferimento generale; e procedendo ad una modifica resa in ossequio alle sollecitazioni critiche pervenute in esito alla propalazione del testo originario, atteso che il mero limite edittale rendeva poco competitivo l’istituto soprattutto in ragione della concorrenza che in concreto poteva realizzarsi con la sospensione condizionale della pena (tale da consentire all’imputato di sottrarsi alla stessa senza sottostare alla prova ed al relativo giudizio quanto al rispetto delle relative prescrizioni).
10. Tale ultimo spunto logico consente alla Corte di superare definitivamente l’interpretazione di segno contrario offerta nel provvedimento impugnato.
Si afferma, nella decisione contrastata, che la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 80 LS, radica la competenza del Tribunale in composizione collegiale mentre l’articolo 168 bis c.p.p., nell’ampliare la rosa dei reati da ritenere attratti alla “probation”, fa esclusivamente riferimento a quelli di cui all’articolo 550 c.p.p., comma 2, tra i quali non risulta annoverato l’articolo 73 LS.
Se ben compresa, nella sua evidente sinteticita’, siffatta affermazione finisce per sottendere il fatto che la previsione del limite edittale dei quattro anni di reclusione ed il richiamo all’articolo 550 c.p.p., comma 2, avrebbero determinato una precisa coincidenza tra il perimetro di operativita’ delle ipotesi per le quali e’ consentita la citazione diretta a giudizio e quelle per le quali e’ permessa la “probation”.
10.1. E’ vero, piuttosto, il contrario.
Come puntualmente segnalato nel ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS), ove il legislatore avesse inteso tracciare una siffatta coincidenza, si sarebbe al fine riportato per intero al disposto di cui all’articolo 550 c.p.p., proprio in ragione del medesimo limite edittale individuato in entrambe gli istituti in disamina. Non a caso, invece, e’ stato richiamato solo il secondo comma di tale ultima norma (e non il primo, che al detto limite edittale fa riferimento), proprio per evitare di escludere l’applicazione dell’istituto anche per quei reati di competenza collegiale che sono puniti con pena edittale inferiore nel massimo ai quattro anni.
10.2. Piuttosto, il raffronto comparativo con l’articolo 550 c.p.p., finisce per rappresentare una ulteriore ragione di conferma della scelta interpretativa qui tracciata.
Tale disposizione, al primo comma, nel riferirsi al limite edittale dei quattro anni di reclusione nel massimo fa esplicito riferimento all’articolo 4 del codice di rito che, come gia’ detto, in punto di competenza, considera al fine anche le aggravanti ad effetto speciale quale fattore incidente sul dato edittale. In presenza di una aggravante ad effetto speciale che porta il limite edittale oltre la soglia dei quattro anni, non sara’ dunque possibile la citazione diretta a giudizio. Avesse inteso operare in tal senso anche per l’istituto della probation, il legislatore, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 550 c.p.p., per il resto sostanzialmente speculare all’articolo 168 bis c.p.p., avrebbe potuto esplicitare anche nel caso un riferimento all’articolo 4 citato. Riferimento, non a caso, pretermesso.
11. Considerato quanto sopra deve dunque affermarsi in linea di principio che nella individuazione dei reati attratti alla disciplina della probation di cui agli articoli 168 bis c.p.p. e ss., in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale.
Tanto impone l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice del merito perche’ rivaluti la proposta articolata dagli imputati ex articolo 168 bis c.p., e articolo 464 bis c.p.p., alla luce delle superiori indicazioni in diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Padova.
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