Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 23 febbraio 2015, n. 7941
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. DI TOMASSI M. – rel. Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili:
1) ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL);
2) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS);
3) (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
nei confronti dell’imputato:
(OMISSIS) e dei responsabili civili, e da:
4) (OMISSIS) nato il (OMISSIS), imputato;
5) (OMISSIS), responsabile civile;
6) (OMISSIS), responsabile civile;
7) (OMISSIS), responsabile civile;
avverso la sentenza n. 5621/2012 della Corte Appello di Torino in data 03/06/2013.
Visti gli atti, la sentenza, i ricorsi, i motivi nuovi e le memorie;
udita la relazione del consigliere Mariastefania Di Tomassi;
udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado;
uditi per le parti civili non ricorrenti gli avvocati:
1) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 21;
2) (OMISSIS), anche come sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 15-bis;
3) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 6;
4) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 29, nonche’ come sostituto processuale degli avvocati: (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 29-bis; (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 29-ter; (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 29-quater; e come sostituto processuale degli avvocati stranieri (OMISSIS) e (OMISSIS);
5) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 9;
6) (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) difensore del COMUNE di RUBIERA;
7) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 5;
8) (OMISSIS) difensore delle parti civili CITTA’ DI CASALE MONFERRATO e COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO;
9) (OMISSIS) difensore delle parti civili C.G.I.L. PIEMONTE, C.G.I.L. CAMERA DEL LAVORO di ALESSANDRIA e delle altre parti civili di cui all’allegato n. 3, nonche’ in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 3-bis;
10) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 1 nonche’ quale sostituto dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 1-bis;
11) (OMISSIS) difensore della CGIL e delle altre parti civili di cui all’allegato n. 11;
12) (OMISSIS) difensore della CGIL Campania e della FILLEA CGIL Campania e delle altre parti civili di cui all’allegato n. 10;
13) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 26 e in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 26-bis;
14) (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), difensore dei Comuni di BALZOLA, CONIOLO, MIRABELLO MONFERRATO, MORANO SUL PO, OZZANO MONFERRATO e PONTESTURA, nonche’ in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui allegato n. 7-bis;
15) (OMISSIS) difensore delle parti civili C.G.I.L., C.I.S.L. PIEMONTE, C.I.S.L. TORINO e delle parti civili di cui all’allegato n. 24, nonche’ sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 24-bis;
16) (OMISSIS) difensore della parte civile REGIONE PIEMONTE;
17) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 28;
18) (OMISSIS) difensore della parte civile (OMISSIS);
19) (OMISSIS) difensore delle parti civili (OMISSIS) – (E ALTRI OMISSIS)
20) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 17;
21) (OMISSIS) difensore di parti civili di cui all’allegato n. 4;
22) (OMISSIS) difensore di parte civile REGIONE EMILIA ROMAGNA; che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi dell’imputato e dei
responsabili civili, con condanna come degli stessi alla rifusione delle spese di assistenza e difesa, come da memorie, conclusioni e note scritte depositate; uditi per le parti civili ricorrenti gli avvocati:
23) (OMISSIS) per (OMISSIS);
24) (OMISSIS) per l’INAIL;
25) (OMISSIS) per l’INPS;
che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi nonche’ il rigetto dei ricorsi dell’imputato e dei responsabili covili, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese di assistenza e difesa, come da memorie, conclusioni e note scritte;
uditi per i responsabili civili gli avvocati:
26) (OMISSIS) per (OMISSIS);
27) (OMISSIS) per (OMISSIS);
28) (OMISSIS) per (OMISSIS);
che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi delle parti civili e l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
uditi per l’imputato ricorrente gli avvocati:
29) (OMISSIS) e 30) (OMISSIS);
che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. DI TOMASSI M. – rel. Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili:
1) ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL);
2) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS);
3) (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
nei confronti dell’imputato:
(OMISSIS) e dei responsabili civili, e da:
4) (OMISSIS) nato il (OMISSIS), imputato;
5) (OMISSIS), responsabile civile;
6) (OMISSIS), responsabile civile;
7) (OMISSIS), responsabile civile;
avverso la sentenza n. 5621/2012 della Corte Appello di Torino in data 03/06/2013.
Visti gli atti, la sentenza, i ricorsi, i motivi nuovi e le memorie;
udita la relazione del consigliere Mariastefania Di Tomassi;
udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado;
uditi per le parti civili non ricorrenti gli avvocati:
1) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 21;
2) (OMISSIS), anche come sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 15-bis;
3) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 6;
4) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 29, nonche’ come sostituto processuale degli avvocati: (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 29-bis; (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 29-ter; (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 29-quater; e come sostituto processuale degli avvocati stranieri (OMISSIS) e (OMISSIS);
5) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 9;
6) (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) difensore del COMUNE di RUBIERA;
7) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 5;
8) (OMISSIS) difensore delle parti civili CITTA’ DI CASALE MONFERRATO e COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO;
9) (OMISSIS) difensore delle parti civili C.G.I.L. PIEMONTE, C.G.I.L. CAMERA DEL LAVORO di ALESSANDRIA e delle altre parti civili di cui all’allegato n. 3, nonche’ in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 3-bis;
10) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 1 nonche’ quale sostituto dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 1-bis;
11) (OMISSIS) difensore della CGIL e delle altre parti civili di cui all’allegato n. 11;
12) (OMISSIS) difensore della CGIL Campania e della FILLEA CGIL Campania e delle altre parti civili di cui all’allegato n. 10;
13) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 26 e in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 26-bis;
14) (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), difensore dei Comuni di BALZOLA, CONIOLO, MIRABELLO MONFERRATO, MORANO SUL PO, OZZANO MONFERRATO e PONTESTURA, nonche’ in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui allegato n. 7-bis;
15) (OMISSIS) difensore delle parti civili C.G.I.L., C.I.S.L. PIEMONTE, C.I.S.L. TORINO e delle parti civili di cui all’allegato n. 24, nonche’ sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 24-bis;
16) (OMISSIS) difensore della parte civile REGIONE PIEMONTE;
17) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 28;
18) (OMISSIS) difensore della parte civile (OMISSIS);
19) (OMISSIS) difensore delle parti civili (OMISSIS) – (E ALTRI OMISSIS)
20) (OMISSIS) difensore delle parti civili di cui all’allegato n. 17;
21) (OMISSIS) difensore di parti civili di cui all’allegato n. 4;
22) (OMISSIS) difensore di parte civile REGIONE EMILIA ROMAGNA; che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi dell’imputato e dei
responsabili civili, con condanna come degli stessi alla rifusione delle spese di assistenza e difesa, come da memorie, conclusioni e note scritte depositate; uditi per le parti civili ricorrenti gli avvocati:
23) (OMISSIS) per (OMISSIS);
24) (OMISSIS) per l’INAIL;
25) (OMISSIS) per l’INPS;
che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi nonche’ il rigetto dei ricorsi dell’imputato e dei responsabili covili, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese di assistenza e difesa, come da memorie, conclusioni e note scritte;
uditi per i responsabili civili gli avvocati:
26) (OMISSIS) per (OMISSIS);
27) (OMISSIS) per (OMISSIS);
28) (OMISSIS) per (OMISSIS);
che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi delle parti civili e l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
uditi per l’imputato ricorrente gli avvocati:
29) (OMISSIS) e 30) (OMISSIS);
che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
A) I giudizi di merito.
1. Le imputazioni e le decisioni.
Con decreto di rinvio a giudizio in data 22 luglio 2009 (OMISSIS) e (OMISSIS) venivano chiamati a rispondere – entrambi nelle qualita’ di effettivi responsabili della gestione, nel tempo, della societa’ (OMISSIS) s.p.a., esercente gli stabilimenti di lavorazione dell’amianto siti in (OMISSIS); il primo anche quale effettivo responsabile della gestione delle societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell’amianto siti in (OMISSIS) – dei delitti di omissione dolosa di cautele contro infortuni su lavoro (capo A) e di disastro innominato (capo B), aggravati dai disastri e dagli infortuni avvenuti.
1.1. L’originaria imputazione – aperta per la data finale – recitava che si trattava di fatti commessi a partire dall’aprile 1952. All’udienza del 20 dicembre 2010, il Pubblico ministero chiedeva correggersi il capo d’imputazione, nel senso che i fatti dovevano intendersi commessi in (OMISSIS).
Nello specifico, le contestazioni su cui si pronunziava la sentenza di primo grado erano le seguenti.
Capo A) reato di cui all’articolo 437 c.p., commi 1 e 2, per avere gli imputati omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio, e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale) presso gli stabilimenti di (OMISSIS); e, in particolare, per avere omesso di adottare:
– idonei impianti di aspirazione localizzata;
– idonei sistemi di ventilazione dei locali;
– sistemi di lavorazione dell’amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell’amianto;
– idonei apparecchi personali di protezione;
– organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all’interno degli stabilimenti;
con l’aggravante che dal fatto erano derivati piu’ casi di malattia-infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto, individuati secondo le tabelle allegate (specificanti i nomi di ciascuna delle persone lese):
(a) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in: 74 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata; 23 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
46 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
(b) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in: 1004 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
16 lavoratori di ditte esterne deceduti per patologia asbesto correlata;
374 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
412 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
4 lavoratori di ditte esterne viventi affetti da patologia asbesto correlata;
(c) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in:
43 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
2 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
7 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
(d) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in:
267 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
117 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
190 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata.
Capo B) reato di cui all’articolo 434 cod. pen., per aver gli imputati commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali e’ derivato un pericolo per la pubblica incolumita’; e, in particolare, per avere:
– nei predetti stabilimenti, omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici, necessari per contenere l’esposizione all’amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l’effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall’amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;
– in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti, fornito a privati e ad enti pubblici, e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un’esposizione incontrollata, continuativa e perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosita’ dei predetti materiali e per giunta inducendo un’esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attivita’ ludiche;
– presso le abitazioni private dei lavoratori, omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l’indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;
con l’aggravante che il disastro e’ avvenuto, in quanto l’amianto e’ stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per piu’ decenni, mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l’integrita’ fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, individuati, secondo le tabelle allegate (indicanti i nomi di ciascuna delle persone lese, solo in parte sovrapponibili a quelle esposte per il capo A):
(a) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in: 74 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata; 34 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
46 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
1 soggetto esterno deceduto per patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
(b) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in: 1004 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
16 lavoratori di ditte esterne deceduti per patologia asbesto correlata;
374 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
412 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
4 lavoratori di ditte esterne viventi affetti da patologia asbesto correlata;
252 soggetti esterni deceduti per patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico in 250 casi, peritoneale in 2) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
2 soggetti viventi affetti da patologia asbesto correlata (mesotelioma) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
2 familiari di lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata (tumore polmonare);
2 familiari di lavoratori affetti da patologia asbesto correlata;
(c) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in:
43 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
2 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
7 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
4 soggetti esterni deceduti per patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
1 soggetto vivente affetto da patologia asbesto correlata (mesotelioma) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
(d) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in:
267 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
117 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
190 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
1 soggetto vivente affetto da patologia asbesto correlata (mesotelioma) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
2 familiari di lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata (mesotelioma).
1.2. Con sentenza in data 13 febbraio 2012 il Tribunale di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai fatti al capo A) commessi fino al 13 agosto 1999 e in ordine ai fatti contestati al capo B) commessi in (OMISSIS), perche’ estinti per prescrizione. Dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro contestati al capo A) relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999, e colpevoli dei reati contestati al capo B) commessi: quanto a (OMISSIS) dal 27 giugno 1966; quanto a (OMISSIS) dal 18 settembre 1974 in (OMISSIS). E, riconosciuta la continuazione, li condannava alla pena di sedici anni di reclusione ciascuno, nonche’ entrambi al pagamento delle spese processuali, con pene accessorie come per legge.
Condannava quindi gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ i responsabili civili (OMISSIS) SA, (E ALTRI OMISSIS)
1.3. A seguito di appello del Pubblico ministero, del Procuratore generale, degli imputati, dei responsabili civili e di alcune parti civili, la Corte di appello di Torino, con la sentenza in data 3 giugno 2013 indicata in epigrafe, in parziale riforma delle statuizioni del Tribunale, “revocava” l’ordinanza emessa in data 20 dicembre 2010 dal Tribunale, che ammetteva la modifica dell’imputazione ad opera del Pubblico ministero, e, conseguentemente, “reintegrava” entrambi i capi d’imputazione con riferimento all’originario dies a quo delle condotte in contestazione, fissato all’aprile 1952.
Assolveva entrambi gli imputati per i fatti loro ascritti sino al 27 giugno 1966, e (OMISSIS) in relazione ai fatti riferiti al sito di (OMISSIS), per non averli commessi.
Dichiarava nei confronti di (OMISSIS), in relazione ai residui fatti, non doversi procedere per morte dell’imputato e revocava per l’effetto le sanzioni accessorie e le statuizioni civili nei confronti suoi e del responsabile civile (OMISSIS) SA.
Precisava i periodi di responsabilita’ (quali afferenti ad effettiva e consapevole, gestione) di (OMISSIS) a partire da giugno 1976 per i siti di (OMISSIS), con data finale per i primi due siti al 4 giugno 1986; al 19 dicembre 1985 quanto al terzo; dal 27 giugno 1976 e fino al 16 dicembre 1984 per il sito di (OMISSIS).
Assolveva per l’effetto (OMISSIS) dai reati a lui ascritti per il periodo che andava dal 27 giugno 1966 a tutto il mese di maggio 1976, per non avere commesso i fatti.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al restante fatto contestato nell’ambito del delitto al capo A), perche’ estinto per prescrizione.
Dichiarava invece (OMISSIS) responsabile del delitto continuato di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, limitatamente alle condotte successive al maggio 1976, anche con riferimento ai disastri dolosi verificatisi a (OMISSIS).
Rideterminava di conseguenza la pena a questo imputato inflitta in 18 anni di reclusione, confermando le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la durata della pena principale ma revocando la pena accessoria dell’incapacita’ di contrattare con la Pubblica amministrazione.
Quanto alle statuizioni civili, in parziale riforma della sentenza appellata, la Corte di appello rigettava le domande di INPS e INAIL e revocava le condanne al risarcimento dei danni in loro favore; rivedeva il titolo delle condanne in solido disposte dal primo giudice al risarcimento dei danni in favore delle parti civili enti e persone fisiche lese nonche’ parenti di persone fisiche decedute, escludendo da novero dei debitori solidali (OMISSIS) ed (OMISSIS); e condannava: – l’imputato (OMISSIS) in solido con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento dei danni: immediatamente liquidati, nei confronti di CGIL Piemonte, CGIL Naz. Cub, USR CISL Piemonte, UST CISL Torino; da liquidarsi in separata sede, con provvisionale, nei confronti di (OMISSIS); da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro, in favore di 321 persone fisiche costituitesi parti civili gia’ considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; nonche’ di altre 31 persone fisiche costituitesi parti civili non considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; da liquidarsi in separata sede, con provvisionate immediatamente esecutiva di 30.000 euro da suddividere pro quota fra gli eredi costituitisi parti civili di 225 persone offese decedute, gia’ considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; nonche’ fra gli eredi di altre 117 persone offese decedute, costituitisi parti civili e non considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado;
l’imputato (OMISSIS), singolarmente, al risarcimento dei danni: immediatamente liquidati, in favore di Fenea UIL proc. Alessandria; da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva, nei confronti di Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, Comuni di Casale Monferrato, Balzola, Mirabello Monferrato, Pontestura, Villanova Monferrato, Morano sul Po, Ozzano Monferrato, Coniolo, Rubiera; ASL di Alessandria, Associazione familiari vittime dell’amianto; da liquidarsi in separata sede in favore di Province di Torino, Alessandria e Reggio Emilia; UIL Campania, CGIL Campania, Fillea CGIL Campania, Fillea CGIL Reggio Emilia; Camera del Lavoro di Reggio Emilia, CGIL Emilia Romagna; da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro, in favore di 26 persone fisiche costituitesi parti civili gia’ considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; nonche’ di altre 37 persone fisiche costituitesi parti civili non considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro da suddividere pro quota fra gli eredi costituitisi parti civili di 79 persone offese decedute, gia’ considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; nonche’ fra gli eredi di altre 92 persone offese decedute, costituitisi parti civili e non considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado.
2. La ricostruzione della storia dell’Eternit e del rischio da amianto Entrambe le sentenze di merito, cosi’ come il ricorso (OMISSIS), premettono una sintesi della storia dell'”Eternit”, inteso come prodotto e come imprese che lo produssero in Italia. Occorre che se ne dia quindi conto preliminarmente perche’ solo partendo da tale ricostruzione e’ possibile riassumere efficacemente i discorsi giustificativi e le censure.
2.1. La genesi e lo sviluppo di (OMISSIS).
Come ricorda la sentenza di primo grado, nel 1901 il cittadino austriaco (OMISSIS), che cercava un materiale da imballo ignifugo che potesse sostituire il comune cartone, brevetto il prodotto “eternit”. Il prodotto ebbe successo e trovo’ gli impieghi piu’ svariati.
(OMISSIS) non possedeva un’azienda nel settore del materiale da costruzione e ne fondo’ una in Austria. Nel contempo, vendette il brevetto nel resto dell’Europa ad imprenditori diversi. Tra questi, nel periodo tra le due guerre mondiali, s’imposero due gruppi, uno belga-francese e uno svizzero.
Nel 1920, la famiglia svizzera degli (OMISSIS) acquistava il brevetto Eternit svizzero e la societa’ produttrice, denominata (OMISSIS), nata nel (OMISSIS) con stabilimento a (OMISSIS).
Durante la seconda guerra mondiale, mentre il gruppo Belga era ostacolato dall’occupazione tedesca, la famiglia (OMISSIS) aveva esteso i suoi interessi in Medioriente, nei paesi latinoamericani e in Sud Africa. Nella gestione operativa degli stabilimenti del gruppo belga subentrava quindi la famiglia (OMISSIS). Alla direzione del gruppo svizzero restava invece sempre la famiglia (OMISSIS); la (OMISSIS) dal (OMISSIS) diveniva pero’ (OMISSIS), quindi, nel (OMISSIS), assumeva la denominazione (OMISSIS), fondata nel (OMISSIS), veniva invece incorporata nella (OMISSIS), societa’ costituita il (OMISSIS) e ritenuta direttamente riferibile all’imputato (OMISSIS).
Intanto, in Italia, il brevetto Eternit era stato acquistato dall’ingegner (OMISSIS) che aveva fondato agli inizi del (OMISSIS) (OMISSIS) Societa’ anonima, divenuta (dall’entrata in vigore del codice civile nel 1942) (OMISSIS) S.p.a..
La societa’ aveva sede legale a (OMISSIS) e stabilimento in (OMISSIS). Nel 1939 veniva creato quindi un nuovo stabilimento a (OMISSIS); nel 1949 (OMISSIS) veniva nominato Presidente onorario (OMISSIS) e nel 1950 acquistava il 50% della (OMISSIS) di (OMISSIS), l’unica impresa che si occupava nell’Europa occidentale dell’estrazione dell’amianto.
Nel 1952 nelle societa’ del (OMISSIS) entravano quali soci gli (OMISSIS), gli (OMISSIS) e i (OMISSIS). Attorno al 1953 (OMISSIS) apriva stabilimenti anche a (OMISSIS) e a (OMISSIS), qui acquistando, tramite il rilevamento dell’intero pacchetto azionario, lo stabilimento originariamente gestito dalla concorrente (OMISSIS) s.p.a..
Il (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. mutava la denominazione in (OMISSIS) s.p.a. e con effetto dal 31 dicembre 1980 (OMISSIS) s.p.a. conferiva alla (OMISSIS) S.p.a. (ex (OMISSIS)) lo stabilimento di (OMISSIS), mentre lo stabilimento di (OMISSIS) cessava l’attivita’ nel (OMISSIS).
Secondo i giudici di merito, dal momento dell’ingresso dei gruppi stranieri nel capitale azionario di (OMISSIS) spa, e ancor prima della morte del (OMISSIS), ovverosia dal (OMISSIS), la gestione operativa degli stabilimenti di (OMISSIS) era pero’ di fatto nelle mani del “Gruppo belga”.
Il 26 ottobre 1972, a seguito di una riunione tenutasi a Bruxelles, era stato quindi deciso il passaggio della gestione operativa di (OMISSIS) s.p.a., che appariva in crisi, dai Belgi agli Svizzeri (OMISSIS).
Gli Svizzeri misero in campo una task force e iniziarono a finanziare “massicciamente” (OMISSIS) Spa; la “cura” dei manager svizzeri e le “iniezioni di denaro” degli (OMISSIS) si tratta di espressioni dei giudici di merito ebbero un effetto positivo quasi immediato per (OMISSIS) spa, che evito’ il fallimento e torno’ a pubblicare bilanci in attivo sent. Tribunale p. 214 e il 27 giugno 1980, (OMISSIS) s.p.a. acquistava anche lo stabilimento di (OMISSIS) da (OMISSIS) s.p.a., di cui erano gia’ gestori gli (OMISSIS).
Il 16 dicembre 1980, con effetti giuridici rinviati al 30 dicembre 1980, (OMISSIS) s.p.a. conferiva i suoi stabilimenti ad altrettante societa’ autonome di cui, di fatto secondo i giudici di merito, ma si tratta di affermazioni non contestate, controllava la totalita’ del capitale, cosi’ trasformandosi da societa’ industriale a societa’ capogruppo, che coordinava l’attivita’ di quattro imprese industriali: 1) (OMISSIS) s.p.a. (stabilimenti di (OMISSIS)); 2) (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) Spa), stabilimento di (OMISSIS); 3) (OMISSIS) s.p.a. (stabilimento di (OMISSIS)); 4) (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.), stabilimento di (OMISSIS)).
Pochi anni dopo il gruppo pero’ definitivamente tracollava: il 23 novembre 1984 (OMISSIS) s.p.a. chiedeva al Tribunale di Genova l’Amministrazione Controllata, concessa il 21 gennaio 1985; il 16 dicembre 1985 (OMISSIS) chiedeva il Concordato Preventivo, concesso dal Tribunale di Genova l’11 gennaio 1986; il 30 gennaio 1986 l’assemblea straordinaria degli azionisti di (OMISSIS) S.p.a. deliberava la messa in liquidazione della societa’; il 3 giugno 1986 veniva presentata istanza di fallimento; il giorno 4 giugno 1986 il Tribunale di Genova dichiarava fallita (OMISSIS) s.p.a. E la procedura concorsuale coinvolgeva le quattro societa’ operative controllate da (OMISSIS) s.p.a..
A giugno 1986 si colloca quindi inequivocabilmente la fine della operativita’ degli stabilimenti e, comunque, della gestione effettiva di (OMISSIS) riferita all’imputato e al gruppo svizzero.
2.2. L’eterogestione delle imprese italiane, secondo le sentenze di merito.
Come e’ facile immediatamente intuire, a base dell’affermazione di responsabilita’ del ricorrente sta l’osservazione dei giudici di merito che gli “svizzeri” (gli (OMISSIS)), dall’inizio del loro insediamento e nel corso degli anni, avevano assunto di fatto la direzione di (OMISSIS) s.p.a. E cio’ era avvenuto significativamente per almeno cinque settori: selezione e formazione del management dirigenziale; controllo della produzione; ricerca e controllo del rischio (centralizzata in Svizzera e poi estesa anche all’Italia); strategia informativa; gestione finanziaria.
Ne era prova – in base alla ricostruzione delle sentenze di merito – la task force istituita non appena acquisita la posizione dominante, secondo quanto risultava dal verbale della riunione di Bruxelles dell’ottobre 1972 (pagine 203 e 207 e seguenti sent. Trib.), a cui erano intervenuti (OMISSIS), in rappresentanza del gruppo svizzero, e (OMISSIS), in rappresentanza del gruppo belga.
La catena di comando delineata prevedeva che la task force proponesse, il vertice del gruppo svizzero decidesse e la direzione italiana eseguisse: i dirigenti italiani venivano cosi’ a perdere anche formalmente la loro residua autonomia quanto alle fondamentali scelte strategiche riguardanti l’attivita’ societaria.
Di particolare rilievo, ai fini delle decisioni, si riteneva quindi la circostanza che, con il subentro nel 1972 nella gestione diretta di (OMISSIS) s.p.a., la consulenza tecnica gia’ affidata al gruppo svizzero aveva coinvolto lo specifico settore della gestione del rischio amianto, in relazione al quale il gruppo svizzero operava con una serie di centri di ricerca, tra cui il laboratorio di (OMISSIS), denominato (OMISSIS) e diretto dal prof. (OMISSIS), che, secondo il teste (OMISSIS) capo del Servizio Igiene sul lavoro per (OMISSIS) – istituito nel 1976 dagli svizzeri e diretto dal (OMISSIS) dopo un periodo di formazione al (OMISSIS) – effettuava specifiche “ricerche sulla pericolosita’ delle fibre di amianto” e costituiva, in materia, l'”istituto di coordinamento” per tutte le (OMISSIS) del Gruppo sparse nel mondo; al laboratorio di (OMISSIS) giungendo le misurazioni e le analisi effettuate dai servizi periferici e le direttive e fornendo poi direttive, impartite dallo stesso (OMISSIS), vincolanti per i servizi periferici.
Secondo la sentenza di appello, quindi, almeno a partire da giugno 1976 di tali aspetti della gestione del rischio da amianto si occupava personalmente e direttamente, secondo le volonta’ del padre, (OMISSIS), che con il Convegno di (OMISSIS), da lui stesso voluto, aveva assunto l’iniziativa di coordinare, secondo le sue personali direttive, le politiche di tutela dell’ambiente di lavoro e di protezione della salute dei lavoratori in tutti gli stabilimenti del gruppo, compresi quelli italiani.
2.3. Il ruolo, in particolare, di (OMISSIS).
Circa le “tappe della ascesa” di (OMISSIS) al comando della holding, e il suo ruolo di effettivo responsabile della gestione del rischio di amianto per (OMISSIS), nelle sentenze di merito si ricorda che l’imputato era il figlio del proprietario e del gestore del gruppo svizzero che gia’ nel 1972 aveva assunto, come detto, il controllo pieno ed effettivo delle aziende italiane, ed era, secondo quanto dichiarato dal fratello (OMISSIS), sin dall’inizio predestinato a ricevere in eredita’ il gruppo di societa’ che si occupava di amianto (raccolte sotto la sigla Eternit), tanto che, proprio in vista di cio’, era stato mandato in precedenza ad addestrarsi presso societa’ estere del gruppo. Sempre secondo quanto riferito dallo stesso fratello, (OMISSIS) era subentrato gradualmente al padre (OMISSIS) nel settore, di modo che sin dalla meta’ degli anni Settanta fino al 1984, mano a mano che la sua responsabilita’ andava aumentando quella del padre era andata decrescendo. Quanto alle cariche formali, in data 14.02.1974, era stato nominato vice direttore di (OMISSIS) 1923 (ossia della societa’ svizzera a cui venne intestato il 57,5% delle azioni di (OMISSIS), a partire dal 1984, subentrando ad (OMISSIS), che era a sua volta una delle societa’ intestatarie delle azioni di (OMISSIS) sin dal 1974); il 18.09.1974 era stato nominato amministratore delegato di (OMISSIS) (cioe’ di un’altra tra le societa’ del gruppo svizzero intestatarie delle azioni di (OMISSIS) tra il 1972 ed 1975, dal 1985 (OMISSIS)); il 16.01.1975 era divenuto amministratore delegato di (OMISSIS) 1923 e il 1.07.1975, era stato nominato presidente di (OMISSIS) 1923 (che possedeva l’intero pacchetto di (OMISSIS) e che venne incorporata nel 1989 in (OMISSIS)); a decorrere dal 1978, era stato inoltre nominato consigliere di amministrazione dell’ (OMISSIS) (una delle intestatarie delle azioni di (OMISSIS) tra il 1972 ed il 1976).
Confermavano il ruolo di vertice nel settore di (OMISSIS) le dichiarazioni di (OMISSIS) (entrato nel gruppo (OMISSIS) nel 1979 e amministratore delegato di (OMISSIS) dal 1984, secondo cui l’imputato era il numero “uno” del gruppo, il proprietario) e di (OMISSIS) (come detto, amministratore delegato di (OMISSIS), succeduto a (OMISSIS), secondo cui l’imputato era succeduto al padre, che lo aveva gia’ prima pero’ delegato per le problematiche del rischio da amianto, quale presidente del gruppo almeno da fine degli anni settanta). E le prime tracce documentali dell’attenzione dedicata dall’imputato a (OMISSIS) risalivano appunto all’anno 1976 e agli anni immediatamente successivi.
2.4. Il rischio amianto e la sua conoscenza.
Quanto alle acquisizioni scientifiche che avevano nel tempo conferito certezza al rischio da amianto, si riferisce qui in sintesi che i primi articoli scientifici sulla natura di sostanza cancerogena dell’amianto e sulla incidenza decisa dell’esposizione a tale sostanza relativamente, in particolare, all’insorgenza del mesotelioma, erano comparsi gia’ a fine anni ‘50, inizio anni ‘60, sulla base di evidenze cliniche di lavoratori esposti (studi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)). Nel 1963, nell’ambito del 14 Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, lo studioso (OMISSIS) comunicava che, da un’indagine relativa al periodo 1947-1954 effettuata dall’Ispettorato del Lavoro inglese, era stata rilevata una incidenza di tumori bronchiali, di mesotelioma della pleura, del peritoneo e dell’ovaio particolarmente alta nei lavoratori esposti ad amianto. Nel 1964 la Conferenza sugli effetti biologici dell’amianto, organizzata dalla New York Academy of Sciences sotto la presidenza di (OMISSIS) – e in cui venivano descritti e presentati dal professor (OMISSIS) i primi risultati degli studi italiani sui casi di mesotelioma della pleura in lavoratori esposti all’amianto – sanciva il generale consenso della comunita’ scientifica sugli effetti cancerogeni dell’amianto.
Il 21 giugno 1968, nell’ambito del “Convegno sulla patologia da Asbesto” tenuto a Torino, il dott. (OMISSIS), medico dell’INAIL, illustrava dati allarmanti, proprio con riferimento all’incidenza dell’asbestosi e delle neoplasie riguardanti lavoratori esposti ad amianto in tutta la provincia di Torino. Nell’occasione, la relazione del prof. (OMISSIS) riportava: che esisteva gia’ un considerevole interesse internazionale a proposito degli effetti biologici dell’amianto; che organismi come l’Unione Internazionale Contro il Cancro e la Commissione Internazionale Permanente per la Medicina del Lavoro avevano creato speciali comitati per studiare gli aspetti biologici ed epidemiologici degli effetti della inalazione di polvere di amianto; che poteva dirsi acclarato era che tutte le qualita’ di amianto avevano manifestato proprieta’ fibrogene, la diversita’ della loro azione essendo piu’ di ordine quantitativo che qualitativo, ma che certi tipi di amianto risultavano piu’ pericolosi degli altri, e tra tutti il cosiddetto amianto blu, o crocidolite, capace di produrre tumori polmonari in genere e mesoteliomi pleurici in particolare. E tra i partecipanti veniva diffuso un documento intitolato “Norme standard di igiene riguardanti le polveri di asbesto crisotilo” edito dal Comitato delle Norme di igiene della British Occupational Hygiene Society, curato, per la traduzione italiana, dall’ (OMISSIS) diretto da (OMISSIS) e dalla Amministrazione provinciale di Torino.
Nel 1969 il Regno Unito (che l’anno precedente aveva rinunciato all’uso della crocidolite, seguito dall’Australia nel 1970) emanava un regolamento (simile a quello introdotto in Germania nel 1940), presentato alla Conferenza del settore del 1971, che prevede specifiche procedure da attuarsi per contenere la diffusione delle polveri: si disciplinava in particolare (ai punti 3.9, 13 e 14) la necessita’ di mantenere la pulizia dei macchinari, della superficie, dei davanzali e dei pavimenti, che dovevano rimanere liberi da polvere; l’utilizzo di strumenti di aspirazione per la pulizia dei locali; la collocazione dei vestiti non da lavoro in luoghi separati.
Analogo regolamento veniva introdotto negli Stati Uniti nel 1972, prevedendosi tra l’altro (al punto 16) che il trasporto dalla fabbrica ad altre destinazioni degli sfridi o degli scarti di lavorazione dell’amianto non in forma solida dovesse avvenire in un contenitore adatto e sigillato, ovvero chiuso in modo tale che non vi fosse perdita di polvere e dispersione della stessa nelle zone limitrofe allo stabilimento.
Nel frattempo, a seguito della diffusione di informazioni sempre piu’ precise sulla pericolosita’ delle polveri di amianto, il 24 e 25 novembre 1971 veniva tenuta a Londra una conferenza internazionale del Comitato di informazione sull’amianto (Asbestos Information Committee), finanziato dai maggiori gruppi industriali del settore (e a cui partecipavano, oltre a un delegato italiano, anche, quale delegato per la commissione del Benelux, il dott. (OMISSIS) medico di fabbrica dello stabilimento del gruppo belga di (OMISSIS) inviato tra il 1971 e giugno 1972 ad effettuare ricognizioni nello stabilimento di (OMISSIS), e (OMISSIS) per (OMISSIS) S.A.). In tale sede (OMISSIS), dell’ (OMISSIS), esordiva osservando, con specifico riferimento al mesotelioma, che i casi riscontrati erano notevolmente aumentati nelle aree in cui veniva maggiormente utilizzato l’amianto, riconoscendo cosi’ che poteva oramai dirsi “evidente” l’associazione di tale tipo di tumore con esposizioni di tipo professionale. Si affermava, tuttavia, che i lavoratori dell’amianto risultavano comunque esposti ad un rischio minore rispetto ai fumatori di venti o trenta sigarette al giorno, e che occorreva in ogni caso considerare, piu’ che gli aspetti nocivi, i “grandi benefici dell’amianto, e gli effetti negativi per la comunita’ se venisse privata di questa sostanza”. Prevedendosi che le critiche e la campagna contro l’amianto si sarebbero intensificate, si consigliava, pertanto, di collaborare da un lato all’elaborazione di una legislazione piu’ vincolante, istituendo, dall’altro e nel contempo, un “comitato d’azione” (una lobby, secondo i giudici del merito) che mettesse a punto una “strategia di comunicazione” (scritti ed opuscoli “tranquillizzanti”) anche nei confronti dei sindacati per controbilanciare dichiarazioni di “esterni” (agli interessi imprenditoriali), quali i dottori (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS).
A giugno 1976, presso il centro di (OMISSIS)), si teneva quindi un Convegno su “Tutela del Lavoro e dell’Ambiente Amiantus”, voluto e organizzato proprio dall’imputato (OMISSIS) e da lui aperto con una relazione introduttiva in cui si riferiva che l’amianto blu era stato gia’ nel frattempo vietato in molti altri paesi e che – dimostrando la sua approfondita conoscenza dei temi medici ed eziologici trattati e delle conoscenze scientifiche acquisite sulla capacita’ dell’amianto di indurre non solo asbestosi ma anche tumori, in specie mesotelioma pleurico – ad avviso dei giudici di merito, costituiva prova della piena consapevolezza in capo allo (OMISSIS) della pericolosita’ qualificata dell’asbesto e manifesto, al tempo, della sua ferma volonta’ di trattare il problema del rischio alla salute alla stregua di un “comune problema produttivo” da risolvere in termini economici di costi – benefici e di propaganda.
Nel 1977 la (OMISSIS) ( (OMISSIS)) inseriva tutti i diversi tipi di amianto nel gruppo dei cancerogeni certi per l’uomo.
2.5. La legislazione interna specifica.
La sentenza del Tribunale evidenziava, per altro, come in Italia, nel periodo di attivita’ considerato:
– la Legge 12 aprile 1943, n. 455, poi modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, avesse gia’ esteso l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, istituita con Regio Decreto 17 agosto 1935, n. 1765, all’asbestosi;
– il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – gia’ recasse disposizioni speciali per la silicosi e l’asbestosi qualificate dunque malattie professionali sulla base della loro eziologica tipica;
– il Decreto Ministeriale 18 aprile 1973 gia’ includesse l'”asbestosi”, associata o meno alla tubercolosi o ad un cancro polmonare, tra le patologie per cui era obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– il Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante Regolamento di attuazione della Legge 15 novembre 1973, n. 734, articolo 4, gia’ prevedesse la corresponsione di indennita’ di rischio ai dipendenti dello Stato per “Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati”;
– la Legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gia’ prevedesse che il datore di lavoro era tenuto a corrispondere un premio supplementare nell’ipotesi che la concentrazione in aria di amianto era tale da determinare il rischio.
Successivamente:
– il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dando con ritardo attuazione alle direttive CEE nn. 75/442, 76/403 e 78/319 (riguardanti, rispettivamente, i rifiuti, lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e i rifiuti tossici e nocivi) inseriva l’amianto nella 21″ posizione nella tabella (tra le sostanze che “trasformavano” un rifiuto speciale in rifiuto tossico e nocivo al superamento del valore di “concentrazione limite” stabilito), regolamentando, inoltre, il trasporto e la collocazione in discarica dei rifiuti contenenti amianto;
– la Delib. Comitato Interministeriale di cui all’articolo 5 del citato decreto stabiliva una Concentrazione Limite (CL) di 100 mg/kg per amianto (polveri e fibre libere); classificava i rifiuti contenenti amianto come rifiuti tossici e nocivi, da collocarsi in discarica tipo 2B per concentrazioni (polveri e fibre libere) inferiori a 10.000 mg/kg e per le concentrazioni superiori in discarica di tipo 2C, ovvero in siti “ad alta protezione”, in cui andavano riposti a dimora definitiva i rifiuti “piu’ tossici”.
3. Le ragioni delle decisioni.
Gli imputati avevano sollevato molte eccezioni preliminari di carattere esclusivamente procedurale, parecchie di esse riproposte nei ricorsi e tutte respinte con motivazioni piu’ o meno conformi dai giudici del merito. Trattandosi di questioni di diritto non e’ necessario soffermarsi ora sulle ragioni della loro reiezione.
Nel merito, occorre invece rimarcare che, come emerge dalle contestazioni riportate all’inizio, ai due imputati (ora ne rimane solo uno) sono stati contestati soltanto i delitti contro l’incolumita’ pubblica di cui agli articoli 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi.
Piu’ in particolare, al capo A) dell’imputazione, relativo all’articolo 437 cod. pen., apparivano ricondotti i fatti verificatisi all’interno degli stabilimenti Eternit, sia come condotte (omessa predisposizione di misure idonee a prevenire – ridurre – i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto negli ambienti di lavoro) sia in relazione alle malattie-infortunio derivatene (riferite, in base alla lista di 2580 persone offese in calce, ai soli lavoratori, dei vari stabilimenti o di ditte esterne che con gli stabilimenti interagivano, colpiti da patologie asbesto-correlate: asbestosi, tumori polmonari e mesoteliomi).
Il capo di imputazione relativo all’articolo 434 cod. pen. era quindi riferito a ipotesi (tante quanti i siti) di disastro ambientale congiuntamente interni ed esterni, prodotti dall’incontrollata dispersione dell’amianto per un lungo arco temporale, che aveva originato una situazione di pericolo per l’incolumita’ di un numero indeterminato di persone, comprensivo di coloro che avevano lavorato negli stabilimenti, dei familiari, di coloro che abitavano in prossimita’. La condotta veniva per conseguenza descritta riportando i comportamenti omissivi legati piu’ strettamente alle norme di precauzione specifiche, gia’ descritti nel capo A), con l’aggiunta di comportamenti ulteriori, che andavano dalla omissione di informazioni adeguate, alla inadeguatezza dei controlli, alla fornitura all’esterno di materiali di amianto, determinando una esposizione nociva della popolazione in genere “incontrollata, nociva e a tutt’oggi perdurante”. Seguiva la lista di soggetti esposti a pericolo che comprendeva sia i lavoratori gia’ indicati sub A); sia altre vittime tra i residenti nei quattro comuni dove si trovavano gli stabilimenti Eternit.
3.1. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale criticava detta formulazione delle imputazioni che, a suo avviso, si risolveva in una duplicazione della contestazione, non ripudiando in astratto la possibilita’ di un concorso formale tra le ipotesi dell’articolo 437 o dell’articolo 434 e altri reati, ma rilevando che “tra le ipotesi descritte nel comma 2 delle due disposizioni in parola esiste un rapporto di specialita’ reciproco e, dunque, i comportamenti che costituiscono la condotta a forma vincolata richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’articolo 437 c.p. non possono essere contestati ai fini della descrizione della condotta a forma libera necessaria per la commissione del delitto previsto dall’articolo 434 c.p.” e che dunque il disastro “interno” contestato al capo B) avrebbe dovuto piuttosto formare oggetto di addebito del disastro previsto dall’articolo 437 c.p., comma 2 in relazione al quale l’accusa si era limitata alla sola contestazione delle malattie infortunio. Mentre ai fini del giudizio sul secondo reato, contestato nel capo B), bisognava tenere conto soltanto dei rimanenti comportamenti a tale riguardo espressamente elencati.
Come ricorda anche la sentenza d’appello (p. 250 sent. app.), il Tribunale riteneva, quindi, che sia l’ipotesi dell’articolo 437 cod. pen., comma 2 sia l’ipotesi dell’articolo 434 cod. pen., comma 2 costituissero fattispecie autonome (p. 509 sent. trib.), deducendone: (1) che il delitto di omissione dolosa di cautele doveva considerarsi consumato nel momento in cui si erano verificate i singoli eventi di malattie-infortuni dei plurimi reati di omissione dolosa contestati nel medesimo capo d’imputazione e che, quindi, era maturata la prescrizione per tutti gli episodi in cui le malattie erano state diagnosticate prima del 13 agosto 1999 (ovverosia ad oltre 12 anni e sei mesi dalla data della sentenza); (2) che il delitto di disastro ambientale doveva considerarsi realizzato nel tempo in cui si erano verificati ciascuno dei quattro eventi uno per sito di danno con pericolo per la pubblica incolumita’ riferiti nel capo d’imputazione; che costituivano, in altri termini, disastro ciascuno di detti macro-evento di inquinamento, consistente in una immutatio foci straordinariamente grave e complessa, dotata di prorompente diffusione nell’ambiente e tale da esporre al pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all’interno e all’esterno degli stabilimenti Eternit e delle societa’ collegate. Tali eventi di disastro potevano ritenersi tuttavia ancora in atto nei siti di (OMISSIS), mentre nei siti di (OMISSIS) per effetto delle bonifiche effettuate la situazione di grave pericolo era cessata oramai da circa 15 anni. Dichiarava per conseguenza estinti per prescrizione i fatti di disastro riferibili a detti siti.
3.2. La sentenza di appello.
La sentenza impugnata segue un orientamento per parecchi aspetti diverso.
Espone in premessa (sulla falsariga metodologica di Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini) un “glossario” dei termini scientifici e degli acronimi usati, di rilievo per gli studi epidemiologici considerati, relativi, nel caso in esame, all’analisi e alla misurazione della distribuzione e frequenza di casi di asbestosi e di eventi patologici o mortali asbestosi-correlati nell’ambito della popolazione sottoposta ad esposizione alle polveri di amianto. E ancora in premessa, al fine di chiarire le coordinate della decisione, evidenzia che le contestazioni, riferite a vicende che avevano interessato quattro distinti siti e si erano sviluppate per un lasso temporale estremamente lungo (dal 1966 secondo la modificazione della contestazione in udienza, dal 1952 secondo l’originaria contestazione, e, per i fatti di disastro, ancora in corso), presupponevano, per l’individuazione della natura dei fatti e dei nessi, il ricorso allo strumento euristico dell’epidemiologia, cui andava riconosciuto il valore di disciplina scientifica idonea a garantire in modo attendibile la conoscenza del fenomeno studiato e a ricostruire con un coefficiente di elevata credibilita’ razionale o di alta probabilita’ logica, secondo i criteri richiesti per il giudizio penale, i profili di causalita’ generali rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti contestati, da tenere ben distinti da quelli della causalita’ individuale (certamente non investigabile per mezzo delle indagini epidemiologiche): tenuto conto, in particolare, della natura dell’evento del reato di disastro innominato previsto dall’articolo 434 cod. pen. e delle peculiarita’ che distinguevano, in concreto, gli specifici eventi di disastro da considerare,
3.2.1. Piu’ in particolare sul punto, gia’ nel respingere le questioni di nullita’ e le denunzie di violazione del diritto alla prova articolate dalle difese con riguardo alla assunta indeterminatezza, non chiarezza, del capo d’imputazione, e nel respingere altresi’ le reiterate richieste di prova in ordine alle singole patologie, la Corte di appello affermava quindi che “alla luce dell’interpretazione dei capi di imputazione contestati nel presente procedimento, che sotto il capo b) – non importa per il momento se come evento o come aggravante del reato previsto dall’articolo 434 cod. pen. – e’ stato ascritto un disastro innominato, comprendente, tra l’altro, anche il disastro interno agli stabilimenti. Nel contempo, sotto il capo a) e’ stato addebitato agli imputati di avere causato piu’ malattie-infortuni (cioe’ piu’ infortuni, nell’accezione utilizzata dal codice nell’articolo 437 cod. pen.), sebbene sia sottinteso, e reso evidente dal tenore della contestazione, che gli imputati hanno anche causato un disastro interno: e’ infatti indubbio che le oltre duemila malattie-infortuni (spesso mortali), citate nell’imputazione sub a) a mero titolo indicativo, costituiscono anche un evento lesivo dell’incolumita’ pubblica di portata eccezionale, qualificabile, secondo la legge penale, come disastro. Trattasi del disastro interno espressamente contestato sotto il capo b) come una componente del piu’ vasto disastro innominato ivi ascritto agli imputati.” Ed afferma che non era dunque ravvisabile alcuna nullita’ atteso che “l’oggetto della contestazione mossa agli imputati e’ quella di avere omesso le doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro, cosi’ cagionando un numero indeterminato di malattie-infortuni tra i dipendenti (nella sostanza, dunque, un disastro, come meglio si dira’ nel prosieguo)”.
3.2.2. Analoghi argomenti la Corte di appello sostanzialmente spende poi a proposito dell’eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Ammette che i capi d’imputazione non apparivano “di immediata e agevole comprensione”, ma rileva che erano tuttavia tali “da consentire agli imputati di comprendere il contenuto degli addebiti e, conseguentemente, di esercitare, con riferimento ad essi, il diritto di difesa”.
A proposito della “dibattuta questione che ha ad oggetto l’inserimento del disastro interno sotto il capo A) oppure sotto il capo B), a seconda delle interpretazioni”, quella letterale che lo vede contestato sotto il capo B), “quella anti-letterale che lo colloca invece (quantomeno anche) sotto il capo A)”, ritorna pero’ all’impostazione originaria (interpretazione letterale), osservando che “dall’attento esame dei fatti contestati si ricava che, sotto il capo A), gli imputati sono stati chiamati a rispondere di avere dolosamente omesso l’adozione di cautele antinfortunistiche, da cui scaturivano piu’ infortuni sul lavoro (ossia piu’ malattie-infortuni)”; mentre “sotto il capo B), e’ stato contestato il reato di disastro innominato, cioe’ un attentato all’incolumita’ sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti (cosiddetto disastro interno, fenomeno di proporzioni gigantesche, rese evidenti dalla pluralita’ di casi di malattie-infortuni di lavoratori, indicati nel capo d’imputazione a titolo esemplificativo, gia’ verificatisi sino al momento della contestazione e, secondo il tenore della stessa, destinati a verificarsi ancora per molto tempo in conseguenza della condotta delittuosa realizzata sino al 1986), sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi coi lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro (disastro esterno)”.
Riconduce quindi all’articolo 434 c.p., comma 2, un “evento composito … costituito da un disastro interno agli stabilimenti e da un disastro esterno ad essi”.
Prendendo ancora apertamente le distanze dalla sentenza del Tribunale, rileva poi che se poteva ritenersi corretto il governo della prova, appariva criticabile invece “la decisione poi assunta, nella parte in cui ha individuato l’evento del reato previsto dall’articolo 437 c.p. nell’insorgenza di ogni malattia-infortunio ed ha fatto decorrere da tale insorgenza i termini di prescrizione”.
3.2.3. Ritiene difatti la Corte di appello che la fattispecie di cui all’articolo 437 cod. pen. non contempli, al comma 2, una fattispecie autonoma di reato, ma una aggravante.
E poiche’, a suo avviso, l’evento costitutivo dell’aggravante non puo’ determinare uno spostamento del momento di consumazione rilevante ai sensi dell’articolo 158 cod. pen., dichiara la prescrizione del reato al capo A).
3.2.4. La considerazione degli eventi infortunio e morte viene pero’ recuperata dalla Corte di appello, quale componente del disastro interno, nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 434 c.p., comma 2.
Per essa la Corte di appello ritiene infatti che, diversamente da quanto affermato a proposito del capoverso dell’articolo 437 cod. pen., sia ravvisabile una fattispecie autonoma di reato.
L’incontrollata dispersione di fibre di amianto tanto negli ambienti di lavoro quanto in quelli di vita, “l’intrinseca connessione (che, in taluni casi, diviene addirittura identita’) tra le condotte contestate come causative del disastro interno e quelle riferibili al disastro esterno, tutte condotte ugualmente riferibili a scelte verticistiche inerenti alle modalita’ di gestione dell’attivita’ produttiva considerata nel suo complesso”, giustificava a parere della Corte di appello pienamente l’inserimento, nell’evento di cui al capo B), sia del disastro esterno relativo all’ambiente, sia dell'”evento disastroso di uguale natura realizzato ai danni della popolazione di lavoratori addetti agii stabilimenti”.
Dalla contaminazione dei predetti ambienti di lavoro e di vita era quindi derivato un eccezionale aumento del rischio di contrarre gravi patologie dell’apparato respiratorio, reso evidente dalle indagini epidemiologiche che registravano un drammatico – incontestato e incontestabile – aumento dell’incidenza delle patologie da amianto sia tra i lavoratori della Eternit che all’interno della popolazione residente nei pressi dei quattro stabilimenti; mentre l’eccezionale periodo di latenza, che poteva spingersi sino a 40 anni, della piu’ grave di dette patologie, il mesotelioma, consentiva di affermare che l’evento disastro era ancora in atto. Poiche’, si dice, “il fenomeno epidemico non rientra tra gli effetti del disastro, ma e’, al contrario, insieme con l’immutatio loci, uno degli elementi che concorrono ad integrare l’evento del reato”, perche’ “Se, infatti, l’evento coincide con la messa in pericolo dell’incolumita’ di un numero indeterminato di persone, il fenomeno epidemico oggetto di contestazione e’ legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame e’ uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l’evento”.
Secondo la Corte di appello, in altri termini: “la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle societa’ italiane del gruppo (OMISSIS) e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l’ecosistema preesistente, ed ha contaminato un’ampia superficie geografica, cosi’ innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l’incolumita’ di un numero indeterminato di soggetti”.
Discendeva da tale impostazione che per nessuno dei quattro siti l’evento disastro poteva dirsi esaurito e che per nessuno di essi il delitto contestato al capo B) poteva ritenersi prescritto, dal momento che “la consumazione del reato deve correttamente essere individuata, anche in relazione ai siti di (OMISSIS), soltanto nel momento in cui l’eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sara’ venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potra’ ritenere consumato e potra’ iniziare a decorrere il termine della prescrizione”.
3.2.5. Quanto alla natura dolosa delle condotte, la Corte di appello ritiene che, trattandosi di previsione autonoma in cui non e’ riprodotto l’elemento della condotta diretta a cagionare disastro, l’elemento soggettivo richiesto ha natura di dolo generico.
Ricostruite le condotte dell’imputato relative alla gestione dell’attivita’ di produzione dei manufatti in amianto, aventi “contenuto prevalentemente commissivo, oltre che omissivo”, e pur riconoscendo che aveva ereditato una situazione “catastrofale”, la Corte di appello ritiene non soltanto che (OMISSIS) avesse piena consapevolezza dei gravissimi rischi da esposizione prodotti dalla lavorazione dell’amianto in genere e dalla compromessa situazione igienico sanitaria degli stabilimenti italiani in particolare, ma che scientemente si era limitato ad adottare misure minimali, a costi ridotti (con il minimo sforzo, secondo il programma che si era dato e le direttive impartite), perseguendo piuttosto strategie di “difesa” (politica e sindacale) nei confronti dell’allarme rischio amianto che temeva si propagasse ed evitando di adottare quelle sole misure che avrebbero potuto davvero arginare il moltiplicarsi di patologie amianto-correlate, ovverosia “la rinuncia ad utilizzare l’amianto oppure la totale modificazione dei sistemi di lavorazione e degli impianti”.
In sintesi, (OMISSIS) aveva piena consapevolezza del processo causale innescato in precedenza dal coimputato, che egli, per la sua parte, aveva comunque deliberatamente contribuito ad incrementare.
E il suo atteggiamento soggettivo costituiva dolo diretto giacche’ “il fine ultimo da lui perseguito era quello di conservare e, se possibile, di rafforzare, la posizione occupata sul mercato dalle imprese di cui coordinava le politiche” e il mezzo reputato “necessario usare per conseguire il risultato finale al quale mirava era costituito … dalla pressoche’ invariata conservazione delle condizioni di insufficiente difesa dalla polverosita’ in cui fino ad allora le imprese avevano esercitato l’attivita’ produttiva, nella piena consapevolezza che il loro mantenimento protratto nel tempo … avrebbe necessariamente implicato … un forte aumento delle patologie amianto-correlate delle quali conosceva la gravita’ e la diffusivita’”.
D’altronde, si conclude, solo grazie alla opera di disinformazione consapevolmente promossa dall’imputato (OMISSIS) (e si richiama al proposito anche il cosi’ detto fascicolo (OMISSIS), da cui emergeva l’accuratezza con cui (OMISSIS) si era preoccupato, con largo anticipo, di nascondere le tracce dei suoi interventi nella gestione del rischio amianto, dimostrando ancora che era pienamente consapevole del carattere inescusabile dei suoi apporti) la produzione dell’amianto aveva potuto continuare ad essere esercitata per un altro decennio.
3.2.6. Dal reato di disastro innominato derivava, secondo la Corte di appello, “quale conseguenza diretta, e percio’ quale danno immediatamente risarcibile nei confronti delle persone fisiche offese dal reato”, un danno da esposizione all’amianto. I lavoratori occupati nei quattro stabilimenti e i cittadini dimoranti nei luoghi ove gli stessi erano situati e in quelli limitrofi avevano infatti certamente subito, a causa della “prorompente diffusione delle fibre di amianto negli ambienti lavorativi e di vita” e “a causa del coinvolgimento di ciascuno in un fenomeno di natura epidemica, suscettibile di rivestire caratteristiche rilevanti ex articolo 434 cpv c.p., un’aggressione all’integrita’ fisica conseguente all’introduzione, nell’organismo, delle fibre del particolare minerale nocivo”; avevano poi “indubbiamente subito anche un’aggressione all’integrita’ psichica, essendo innegabili la sofferenza, il peggioramento della qualita’ della vita ed il mutamento delle prospettive esistenziali in un soggetto che abbia subito un’alterazione irreversibile dello stato del suo organismo e sia consapevole di essere percio’ entrato a fare parte di una popolazione a rischio di contrarre, con elevata probabilita’, gravi patologie, spesso mortali”.
Anche le lesioni e le morti da cui scaturivano ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, potevano ritenersi riconducibili alle fattispecie di reato contestate, ma non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non potevano farsi rientrare nel novero dei danni ex delicto risarcibili in quella sede, che andavano limitati a quelli subiti “per effetto dell’avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita, con riferimento ai quali risulti provata l’avvenuta esposizione professionale od ambientale, rispettivamente, negli stabilimenti e nei siti indicati”.
Infine, poiche’ la consumazione del delitto di disastro doveva ritenersi non ancora esaurita, in ragione del perdurante pericolo di altre manifestazioni morbose, neppure i danni da esposizione potevano ritenersi prescritti neppure, quindi, quelli patiti da persone decedute a grande distanza di tempo.
B) I ricorsi.
4. Hanno proposto ricorso sia l’imputato (OMISSIS) e i responsabili civili (OMISSIS) SA, (OMISSIS) AG, (OMISSIS) AG, sia le parti civili INAIL, INPS e (OMISSIS).
5. Ricorso dell’imputato (OMISSIS) ricorre con unico atto a mezzo dei difensori avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
5.1. Quanto ai profili penalistici, il ricorso premette una nota critica d’insieme, in sintesi evidenziando che:
l’uso dell’amianto, che negli anni 60 era considerato materiale miracoloso e che ancora negli anni 80 continuava ad essere imposto in Italia per alcune forniture pubbliche, a distanza di tempo si era rivelato fonte di tragedie individuali e collettive; tra queste andavano registrate quelle derivate dalla lavorazione dell’amianto negli stabilimenti Eternit italiani;
gravemente segnata dai lutti derivanti dall’amianto era stata, in particolare, la comunita’ di (OMISSIS), soprattutto per la incontrollata diffusione dei residui della lavorazione, il cosiddetto polverino, che si era protratta dai primi anni del novecento sino a quando, negli anni 70, il gruppo svizzero Eternit ne aveva proibito la distribuzione;
la drammatica situazione aveva inevitabilmente prodotto una richiesta di “giustizia”, avvertita come una esigenza sociale: tanto che nel procedimento in esame si era assistito a una presenza senza precedenti di parti civili costituite, in numero di circa 6000 tra persone fisiche danneggiate, eredi, associazioni di vario tipo, enti territoriali;
a fronte di tragedie cosi’ complesse, altri paesi industrializzati avevano costituito adeguati fondi di solidarieta’ sociale o simili schemi collettivi in favore delle vittime; l’Italia era l’unico paese che aveva tentato di risolvere la questione mediante processi penali (luogo evidentemente inappropriato);
nel caso Eternit era accaduto che l’unica persona contro cui era ancora in concreto possibile procedere penalmente, e su cui si sono concentrate le richieste di “giustizia”, sostenute da foltissimi basi emotive, era l’imputato (OMISSIS); difatti, essendo stata interrotta la lavorazione dell’amianto a meta’ degli anni 80, tutte le altre persone erano ormai decedute;
l’attesa di una condanna, avvertita come necessita’ sociale, aveva influenzato tutto il procedimento sia per gli aspetti procedurali sia per quelli di merito;
solo cosi’ potevano essere spiegate violazioni dei diritti di difesa e procedurali inconcepibili in qualsiasi altro procedimento quali, nell’ordine:
– la ritenuta competenza del Tribunale di Torino (in base ad una “scelta” di un medico di (OMISSIS) che aveva inviato gli atti relativi alla morte di un ex suo operaio al procuratore aggiunto di Torino);
– la redazione dei capi di imputazione in modo generico e vago (senza neppure specificare il periodo riguardante l’imputato); la loro ripetuta interpolazione e “interpretazione”;
– una relazione introduttiva del presidente della corte d’appello che proponeva un parallelo tra la condotta dell’imputato che nel 76 aveva organizzato un convegno per i suoi dirigenti per informarli sui rischi derivanti dall’amianto, e la infame conferenza di (OMISSIS) (convegno in cui alti ufficiali e burocrati nazisti vennero messi al corrente della “Soluzione finale della questione ebraica” e vennero sollecitati a coordinarne l’attuazione), cosi’ paragonando una conferenza industriale con il peggior crimine commesso dall’umanita’;
– l’assunzione, a fondamento delle condanne, di consulenze epidemiologiche elaborate sulla base di dati documentali ai quali era stato negato l’accesso alla difesa al termine dell’indagine e che non erano stati prodotti mai completamente in alcuna fase del giudizio nonostante le reiterate richieste della difesa;
e solo cosi’ potevano essere spiegate le inammissibili distorsioni dell’esame del merito, non soltanto contrassegnato, per l’indeterminatezza degli addebiti, da una permanente “liquidita’” dell’accusa, ma in cui:
– le norme incriminatrici erano state interpretate mutevolmente e secondo le contingenze processuali (bastava pensare che l’evento del reato era stato ricostruito in quattro modi diversi); si era fatto ricorso a una interpretazione dell’articolo 434 cod. pen. non conforme ad alcun precedente giurisprudenziale;
– era stata affermata l’esistenza di un evento epidemico in corso per luoghi che non avevano costituito oggetto di alcun esame, per tale aspetto, nella sentenza di appello; era mancata una reale analisi del nesso di causalita’ tra la condotta dell’imputato e l’evento che gli era stato addebitato (detto nesso essendo stato semplicemente presunto in forza di pregiudizio);
– erano state trascurate, ignorate o minimizzate le prove offerte dalla difesa relative al fatto che l’imputato non solo non aveva percepito profitti, ma aveva destinato alle societa’ italiane in perdita la somma, per l’epoca ingente, di oltre 75.000.000.000 di lire, largamente utilizzata per creare condizioni di tutela dei lavoratori;
solo cosi’, infine, poteva essere spiegata la evidente e inaccettabile distorsione del significato della organizzazione ad opera del giovane (OMISSIS), nel 1976, a (OMISSIS), di una conferenza per tutti i dirigenti del gruppo per illustrare i rischi derivanti dalla lavorazione dell’amianto e per spingere ad adottare misure adeguate di protezione dei lavoratori, in un tempo in cui sia il mondo dell’industria e sia gli enti pubblici ignoravano e minimizzavano il problema.
Denunzia quindi in particolare:
5.2. violazione di legge, per inosservanza degli articoli 8 e ss. cod. proc. pen. in materia di competenza per territorio;
riprese le diverse eccezioni formulate sin dall’udienza preliminare e sempre respinte, si rimarca che lo stesso Tribunale, nell’ordinanza del 29 marzo 2010, aveva riconosciuto che la genericita’ del capo d’imputazione, quanto alla collocazione temporale dei fatti, dava ragione di un’oggettiva difficolta’ nella determinazione della competenza territoriale e, si aggiunge, spiegava la rilevanza degli elementi man mano acquisiti ai fini delle differenti formulazioni dell’eccezione della difesa; il Tribunale aveva fatto quindi ricorso alla “correzione” del capo d’imputazione, qualificata mera modificazione del tutto irrilevante, con spostamento della data di consumazione iniziale dal 1952 al 1966; con l’atto d’appello la difesa aveva dedotto che la circostanza della data non era affatto irrilevante, giacche’ nel 1952 erano operativi soltanto due stabilimenti ((OMISSIS)), nessuno dei quali ricadenti nella circoscrizione del Tribunale di Torino (come era invece per lo stabilimento di (OMISSIS), acquisito solo successivamente), e che l’intervento sulla data di commissione del reato non poteva considerarsi una correzione rituale del capo d’imputazione; l’eccezione con cui era stata individuata la competenza del Tribunale di Casale Monferrato era stata quindi determinata dalla iscrizione nel registro notizie di reato di un fatto relativo a malattia di dipendente di quello stabilimento, poi ricompresa tra quelle considerate nel capo d’imputazione de procedimento in esame; si era inoltre aggiunto che nel caso in cui fosse stato impossibile individuare la competenza per territorio per il reato piu’ grave, di disastro innominato, si sarebbe dovuta verificare quella per il reato meno grave, di omissione dolosa delle necessarie cautele, ma per esso il primo evento lesivo individuato era quello relativo alla malattia di (OMISSIS), accertata il (OMISSIS); in ogni caso, anche a stare alla modifica della contestazione, le prime malattie accertate erano quelle di (OMISSIS) e di (OMISSIS), entrambe risalenti al (OMISSIS);
a fronte, la Corte d’appello – pur riconoscendo l’esattezza delle censure difensive in ordine all’anomala sostituzione della data di inizio della commissione de reato, e pur avendo per conseguenza riportato all’aprile dell’anno 1952 detto inizio – del tutto arbitrariamente aveva ritenuto che tale data non poteva essere ritenuta quella cui occorreva fare riferimento per individuare la competenza territoriale, giacche’ nessuno dei due imputati aveva ricoperto (ne’ avrebbe potuto ricoprire) alcuna carica sociale all’interno di (OMISSIS), in cui il piu’ anziano dei due, (OMISSIS), aveva fatto ingresso solo a partire dal 27 giugno 1966;
cosi’ argomentando aveva pero’, anzitutto violato il principio della perpetuatio iurisdictionis (che postula l’individuazione della competenza per territorio in base all’originaria imputazione); ed erroneamente aveva ritenuto ininfluente l’iscrizione presso la procura della Repubblica di Casale Monferrato di procedimento penale attinente a lesioni, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, patite da un operaio di quello stabilimento, giacche’ non vi era alcuna differenza naturalistica tra quel fatto e quelli in esame;
5.3. illegittimita’ dell’articolo 9 c.p.p., comma 3, con riferimento agli articoli 25, 10 e 117 Cost. e articolo 6 CEDU, nonche’ con riferimento all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali UE;
si rileva, in linea subordinata rispetto all’eccezione formulata al punto precedente, che l’individuazione della competenza ai sensi dell’articolo 9 cod. proc. pen., u.c. rendeva in ogni caso rilevante la questione di costituzionalita’ prospettate in relazione a detta norma atteso l’alto tasso di arbitrarieta’ cui si presta il criterio in essa individuato per la determinazione residuale della competenza per territorio (come plasticamente dimostravano le vicende processuali in esame), in contrasto con i parametri evocati, che consentivano di affermare che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge e’ oggetto di una ineludibile tutela multilivello, cui ripudia la possibilita’ dell’individuazione del giudice a posteriori, in relazione ad una regiudicanda gia’ sorta, o a iniziativa di una parte;
la disposizione oggetto di dubbio inverte invece, singolarmente, la regola generale secondo la quale il pubblico ministero che trae la sua competenza dal giudice, non viceversa, e introduce un meccanismo che sfugge alla possibilita’ di controllo secondo parametri oggettivi predeterminati; consente la discrezionalita’ (assoluta) di una parte, non gia’, dunque, del giudice, rendendo possibile a quello scegliere questo (nel caso in esame era stato addirittura il dottor (OMISSIS), di (OMISSIS), a scegliere il pubblico ministero cui trasmettere il dossier relativo ad un ex dipendente (OMISSIS) deceduto per mesotelioma e, tramite il pubblico ministero cosi’ preferito, il Tribunale di Torino);
si chiede, per conseguenza che sia sollevata questione di legittimita’ costituzionale della disposizione in esame e che sia richiesto, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia dell’Unione Europea se detta norma e’ compatibile con l’articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali;
5.4. violazione di legge per inosservanza dell’articolo 417 c.p.p. e articolo 429 c.p.p., comma 2, articolo 111 Cost. e articolo 6, par. 3, CEDU per genericita’ dei capi di imputazione;
i capi d’imputazione, cosi’ come formulati e interpolati (prima in udienza preliminare, il 1 giugno 2009, eliminando il dies ad quem del 24 febbraio 2008, originariamente incluso; poi in dibattimento, il 20 dicembre 2010, “correggendo” la data iniziale da aprile 1952 a giugno 1966), presentavano significative difficolta’ di comprensione sia con riguardo ai riferimenti temporali sia in relazione alla qualifica soggettiva attribuita all’imputato (la locuzione “effettivo responsabile della gestione” non rispondendo ad alcuna nozione tipica per individuare la titolarita’ di una posizione di garanzia);
segnale dell’anomalia del processo era la circostanza che lo stesso Presidente della Corte di appello all’udienza del 15 marzo 2013 aveva chiesto al procuratore generale dott. (OMISSIS), che come pubblico ministero aveva condotto anche l’accusa di primo grado, “interpretazione autentica” della contestazione e su di essa, espressamente, aveva fondato la ricostruzione del significato dell’imputazione (pagine 306 e 307 sentenza d’appello);
era, dunque, sorprendente che si fosse poi ritenuto che i capi di imputazione andavano esenti da censure per quanto concerneva la loro precisione e chiarezza; gia’ il Tribunale, peraltro, nel riconoscere la omessa esplicitazione dei periodi di rispettiva responsabilita’ dei due imputati aveva implicitamente ammesso, da un lato, che la genericita’ della formulazione dell’accusa si sarebbe risolta in una dilatazione dell’intervento difensivo, con inversione sostanziale dell’onere della prova; dall’altro, in occasione della ordinanza del 29 marzo 2010, che l’incerta collocazione temporale determinava un’oggettiva difficolta’ di determinarsi sulla eccezione di incompetenza territoriale;
la genericita’ e indeterminatezza evidenziate, e gli adattamenti della contestazione nel corso del processo, integravano dunque una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, CEDU (in tal senso sentenza Corte EDU del 25/7/2000, Marcoccia c. Italia), dell’articolo 14, par. 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, oltreche’ dell’articolo 111 Cost., comma 3 e degli articoli 417, 429 e 552 cod. proc. pen., giacche’ era evidente che il riferimento a due categorie meramente fattuali, quali quelle di “effettivo gestore”, del tutto atipica, e di “effettiva gestione”, senza l’inserimento nel capo d’imputazione di alcun dato cronologico idoneo a delimitare il periodo di riferimento, inammissibilmente rimettevano all’imputato l’onere di selezionare periodo ed attivita’ che lo avrebbero riguardato, e si era presentato a continui cambiamenti di prospettiva che avevano ulteriormente menomato la possibilita’ di difesa;
5.5. inosservanza dell’articolo 429 cpv. cod. proc. pen. e degli articoli 24 e 101 Cost., dell’articolo 6, par. 3, CEDU e dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali UE, richiamati dagli articoli 10 e 117 Cost.; nonche’ degli articoli 25 e 101 Cost. e articolo 7 CEDU, con riferimento alla violazione del principio di legalita’;
la continua variazione, nel corso del giudizio, degli addebiti, era stata accompagnata inoltre dal continuo mutamento dell’interpretazione delle norme incriminatrici, con riferimento sia alla natura dell’ipotesi di cui all’articolo 434 cod. pen., comma 2 sia all’individuazione dell’evento di disastro; mentre per il Tribunale il disastro si identificava con l’inquinamento ambientale e si consumava man mano che detto inquinamento veniva ad emersione con la scoperta di nuovi siti recanti il polverino (si citano le pagine 516, 519, 520, 524 e 525 della sentenza del tribunale), la Corte d’appello aveva sposato una nozione del disastro affatto nuova, facendolo coincidere con il fenomeno epidemico che assieme con l’immutatio loci, sarebbe concorso nell’integrazione dell’evento del reato; l’instabilita’ delle interpretazioni e delle imputazioni, adattate e trasformate al solo scopo di contrastare le linee difensive con configurazioni le piu’ imprevedibili avevano dunque determinato patenti violazioni del diritto di difesa e del principio di legalita’ (si cita Sezioni U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella).
5.6. inosservanza dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 111 Cost. e articolo 6, par. 3, CEDU, per l’illegittimo rigetto di una richiesta di rinvio per esame della traduzione di 240 documenti in lingua tedesca, prodotta in udienza preliminare solo contestualmente all’inizio della discussione;
la richiesta di rinvio era stata tempestivamente formulata in udienza preliminare, trattandosi di documenti cui lo stesso Pubblico ministero aveva fatto cenno nella sua discussione; la questione di nullita’, ritualmente riproposta in sede dibattimentale, era stata respinta con ordinanza del 29 marzo 2009 (sul rilievo che la lingua tedesca era nota all’imputato e che comunque la discussione della difesa era stata rinviata ad udienza successiva); siffatta decisione era stata oggetto di motivo d’appello, cui la Corte di appello non aveva risposto; eppure non bastava che l’imputato conoscesse il tedesco, occorrendo che i documenti fossero leggibili dalla difesa, e il rigetto della richiesta aveva impedito a questa di produrre documentazione idonea a confutare il riferimento del Pubblico ministero alla inadeguatezza delle mascherine di protezione, depositata poi a dibattimento all’udienza del 29 marzo 2010, ne’ poteva sostenersi, come avevano fatto il G.u.p., e il Tribunale, che si trattava di documenti depositati solo in sede di replica e quindi irrilevanti per la richiesta di rinvio a giudizio, giacche’ solo in sede di replica il Pubblico ministero aveva argomentato e analizzato le prove documentali che sostenevano la richiesta di giudizio;
5.7. inosservanza dell’articolo 415-bis c.p.p. e articolo 178 c.p.p., lettera c), con riguardo all’omesso deposito, in sede di conclusione delle indagini ed in udienza preliminare, dei dati e della documentazione usata dai consulenti epidemiologi del Pubblico Ministero;
il mancato deposito dei dati e dei documenti utilizzati dai consulenti epidemiologici del Pubblico ministero nella fase delle indagini e in udienza preliminare aveva comportato la nullita’ dell’avviso di cui all’articolo 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di rinvio a giudizio, specificandosi che la prima richiesta al Pubblico ministero, in data 28 settembre 2007, reiterata il 13 giugno e il 3 ottobre 2008, e quelle rivolte al Giudice dell’udienza preliminare, il 12 giugno 2009, quindi al giudice del dibattimento (il 1 e 29 marzo 2010, il 14 marzo 2011, il 17 ottobre 2011) si riferivano a cartelle cliniche, certificati di morte, copie delle schede dei registri mesotelioma, materiale istologico; il solo consulente (OMISSIS), con deposito del 5 agosto 2008, aveva dato parziale riscontro alle richieste difensive; ma le copie dei certificati di morte e Istat, dei bollettini necroscopici e dei registri comunali indicanti le cause di morte, che il consulente affermava versati agli atti del Pubblico ministero, non erano mai stati depositati alla difesa; il file che lo stesso aveva allegato recava un’inammissibile oscuramento dei dati personali, per ragioni di privacy non opponibili alla difesa; i dati presi a base delle altre consulenze non erano mai stati depositati;
il rigetto dell’eccezione, basato sul rilievo che non si trattava di questione di nullita’ ma semmai di inutilizzabilita’, si poneva quindi in insanabile contrasto con l’utilizzazione ai fini della decisione delle consulenze epidemiologiche fondate su dati non ostesi; era quindi in ogni caso errato, l’omesso deposito degli atti costituendo causa di nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini (si citano Sez. 1 n. 4707 del 26/02/1999; e n. 14588 del 10/11/1999, Rv. 216204), avuto riguardo al fatto che esso aveva impedito di operare una valutazione critica dei risultati delle consulenze e di elaborare una consulenza di parte relativa al ricorrente;
5.8. inosservanza dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 111 Cost. e articolo 6, par. 1 e 3, CEDU, in relazione all’omesso deposito in dibattimento della documentazione e dei dati utilizzati dai consulenti epidemiologia del Pubblico Ministero;
dalle stesse deposizioni dei consulenti del Pubblico ministero dottori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) emergeva la complessita’ e la indispensabilita’ dei dati grezzi esaminati e integrati nelle valutazioni effettuate non solo e non tanto per apprezzare la significativita’ statistica dei dati, ma soprattutto per attribuire le singole cause di morte ai lavoratori della coorte gruppo di persone oggetto di studio epidemiologico esaminata; ripreso quindi quanto detto al punto precedente in ordine alla assenza – incompletezza dei dati grezzi versati in atti e depositati, si osserva che, insomma, la difesa non era stata posta in condizione di verificare i dati oggetto delle valutazioni dei consulenti; anche con riferimento all’aggiornamento della consulenza (OMISSIS), il ed depositato a dibattimento contenente assertivamente “i dati grezzi follow up al 2008”, recava in realta’ le sole estrapolazioni degli elementi dedotti dalla documentazione (ovverosia i risultati delle analisi del dott. (OMISSIS), non i dati da cui dette analisi si riferivano); quanto al supporto informatico prodotto il 14 giugno 2011, lo stesso conteneva solo 181 schede Istat e 24 sottocartelle relative a soggetti residenti non esposti professionalmente, relative all’aggiornamento della consulenza depositata il 28 marzo 2011;
a fronte, il Tribunale aveva inequivocabilmente mostrato di ritenere che le richieste di esaminare i dati di riferimento delle valutazioni epidemiologiche non fosse un diritto della difesa, ma una ingiustificata “pretesa” di esaminare documenti ingiustificatamente rimasti sempre presso l’ufficio del Pubblico ministero, ma, consapevole di tale lacuna, nella decisione non aveva dato rilievo alle consulenze epidemiologiche;
la Corte di appello, al contrario, aveva ritenuto che l’esito delle indagini epidemiologiche rappresentasse l’evento di disastro, e aveva tentato di superare il deficit di ostensione alla difesa affermando che i dati elaborati dai consulenti del Pubblico ministero erano dati direttamente acquisibili anche dalla difesa, quando proprio dagli atti emergeva, al contrario, l’inaccessibilita’ di tali dati, conosciuti dai consulenti dell’accusa grazie all’accesso a banche dati (dell’anagrafe Tributaria, INPS e Inail), che aveva richiesto l’autorizzazione del Pubblico ministero;
tanto, come detto, comportava violazione delle norme evocate e dei principi affermati, tra l’altro, dalla Corte EDU (si citano la sentenza 2 giugno 2005, Cottin v. Belgio ed altre sul diritto all’esame degli atti e a potere esercitare una difesa effettiva), nonche’ dalla stessa Corte di cassazione (in Sez. 1, n. 29936 del 29/7/2010, Sez. 3, n. 37490 del 21/09/2011);
5.9. illegittimita’ dell’articolo 434 cod. pen., per contrasto con gli articoli 25, 10 e 117 Cost. (in quanto richiama l’articolo 7 CEDU e l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali UE) ed inosservanza del principio di irretroattivita’ di cui all’articolo 25 Cost. e articolo 7 CEDU;
richiamata l’eccezione sollevata nei giudizi di merito e la risposta della Corte di appello, secondo cui la questione di legittimita’ costituzionale era stata gia’ esaminata, e ritenuta infondata, da Corte cost. n. 327 del 2008, si ribatte che in realta’ la sentenza impugnata non spiegava affatto in base a quali criteri si distingueva la ipotesi del comma 1 rispetto a quella del comma 2; mancava in ogni caso nella vicenda in esame l’evento “distruttivo” cui faceva riferimento la Corte costituzionale, la semplice diffusione dell’amianto non potendo ritenersi integrante detto “evento distruttivo”; secondo la migliore dottrina, anche la condotta del comma 1 richiederebbe il verificarsi di una situazione di pericolo concreto per la pubblica incolumita’, e non poteva accettarsi, perche’ ancorata a valutazioni affatto discrezionali e foriera d’incertezze, la tesi che era il mero dato quantitativo del pericolo (ovverosia della grandezza del pericolo) a distinguere il pericolo richiesto per le due ipotesi; accentuava l’indeterminatezza l’evocazione, quale parametro di valutazione della condotta, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 21 che non solo non includeva specificamente le fibre di amianto, ma rappresentava esso stesso precetto affatto generico;
si sottolinea, quindi, che secondo la giurisprudenza della Corte EDU il principio di legalita’ ha riguardo non solo alla legge scritta, ma altresi’ all’interpretazione che di essa e’ data dal diritto vivente, sicche’ costituiva patente violazione di detto principio la circostanza che a base della condanna stessero interpretazioni (dell’articolo 434 cod. pen. quale fattispecie idonea a ricomprendere il cosiddetto disastro ambientale, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 21 prescindente dal rispetto dei valori soglia – TLV, Threshold Limit Value – fissati dagli organismi internazionali) cui non faceva invece riferimento la giurisprudenza all’epoca dei fatti;
5.10. inosservanza dell’articolo 521 cod. proc. pen. e dell’articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, per mancata correlazione tra contestazione e condanna;
la sentenza impugnata aveva esplicitamente, e nella sostanza, addebitato all’imputato di non avere abbandonato la lavorazione dell’amianto (si citano le pagine 500 – 503, 508, 527, 557 della sentenza della Corte di appello); cosi’ condannandolo per un fatto diverso rispetto a quello imputatogli, che consisteva nel non avere adottato le cautele per un uso sicuro del materiale amianto; e la difesa, come emergeva dall’atto di appello (pagine 154 – 266), non si era difesa ne’ era stata posta nelle condizioni di difendersi da tale divergente impostazione;
5.11. violazione dell’articolo 434 cod. pen., nonche’ mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla fattispecie di disastro innominato;
si censura in particolare quanto affermato nella sentenza impugnata circa la natura della fattispecie di cui all’articolo 434 cod. pen., rapporto tra il primo ed il comma 2 di detto articolo, autonomia della fattispecie di cui al comma 2; le conclusioni raggiunte si ponevano in netto contrasto con la contestazione e solo formalmente apparivano analoghe a quella del Tribunale, essendo fondate invece su argomenti affatto differenti; si trattava di tesi in contrasto con natura e ratio della fattispecie, sua collocazione sistematica, dati testuali e orientamento giurisprudenziale consolidato (aspetti tutti che il ricorso diffusamente illustra); la somiglianza strutturale tra un delitto di attentato e il tentativo non consentiva comunque di ritenere ontologicamente assimilabili le due ipotesi e i principi di Sez. U, erano stati mal letti, obliterandosi il rilievo decisivo da essa assegnato al criterio strutturale della descrizione del precetto;
l’inaccettabile operazione ermeneutica compiuta aveva condotto a risultati manifestamente erronei anche in punto di individuazione dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie di cui al capoverso, in patente contrasto anche con univoca dottrina e giurisprudenza di legittimita’;
5.12. violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo all’individuazione dell’evento del disastro innominato di cui all’articolo 434 cod. pen.;
la Corte di appello non solo aveva erroneamente ritenuto la fattispecie dell’articolo 434 cod. pen., comma 2 una fattispecie autonoma, ma aveva anche erroneamente affermato che l’evento “disastro” era costituito non solo (o non tanto) dalla immutatio loci, ma dallo stesso fenomeno epidemico (morti – morbilita’) ad esso collegato (che ne costituiva ulteriore effetto), ritenendo non prescritto il delitto in quanto tale effetto epidemico non poteva ancora ritenersi esaurito; la ricostruzione apertamente confligeva con l’analisi della norma che aveva compiuto la stessa Corte costituzionale, che, conformemente a dottrina e a giurisprudenza comune (si cita Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, relativa a Porto Marghera), aveva collocato il pericolo per l’integrita’ fisica o la vita di un numero indeterminato di persone sul piano della proiezione offensiva dell’evento disastro, individuabile per la fattispecie in esame, analogamente che per le altre previste dallo stesso titolo, in un accadimento materiale distruttivo di eccezionali dimensioni;
la potenza espansiva del nocumento costituiva, in altri termini, requisito dell’evento disastro ma non poteva comportare la dilatazione del tempo dello stesso a causa del prodursi delle ulteriori ricadute lesive (per le persone coinvolte) dall’evento disastro, che non costituivano esse stesse eventi del reato ma meri effetti dell’evento di questo gia’ realizzato (si cita tra le altre, Cass. civ. Sez. 3, n. 9711 del 2013, relativa alla vicenda di Seveso);
ancora manifestamente illogica era quindi la dilatazione del momento consumativo in considerazione della lunga latenza delle patologie asbesto correlate: il fenomeno cosi’ descritto rappresentando evidentemente l’effetto di una pregressa esposizione pericolosa, non una messa in pericolo attuale, ovvero in correlazione con l’affermato perdurante inquinamento del territorio, anch’esso al piu’ mero effetto dell’evento gia’ realizzato;
del tutto infondato era quindi il paragone istituito con le fattispecie a consumazione prolungata o a condotta frazionata, tutte caratterizzate da un perdurante facere del soggetto agente, non ravvisarle nella fattispecie in esame;
5.13. violazione dell’articolo 434 cod. pen. in relazione all’articolo 158 cod. pen.; quanto evidenziato nei precedenti due punti palesava la conseguente erroneita’ nell’individuazione del termine di prescrizione del reato di cui all’articolo 434 cod. pen., ancorato non gia’ al momento di perfezionamento del reato, ma da un lato alla realizzazione di un evento circostanziale, dall’altro ad aspetti legati alla sua offensivita’ e costituenti postfatti rispetto all’evento consumativo della immutatio loci;
5.14. inosservanza degli articoli 192, 220 e 533 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione all’utilizzo, come prova, delle consulenze epidemiologiche del Pubblico Ministero;
in assenza di deposito agli atti del procedimento dei dati fattuali sui quali si fondavano le consulenze e di partecipazione della difesa agli accertamenti effettuati, dette consulenze non potevano ritenersi utilizzabili; in ogni caso l’adesione alle conclusioni peritali non poteva essere, come nel caso in esame, affatto acritica, anche in punto di corretta acquisizione dei dati, e passiva;
per altro, con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, la cui responsabilita’ era stata individuata a partire dal 1976, andava rimarcato che detto periodo non risultava mai preso in modo specifico in considerazione da alcuno degli epidemiologi dell’accusa (che avevano fatto riferimento ad un lasso temporale che partiva dall’ottobre 1974);
infine, nonostante avesse accolto l’appello del Pubblico ministero con riferimento alla intervenuta prescrizione dei fatti riferibili ai siti di (OMISSIS), la Corte di appello aveva valutato l’evento epidemico riferibile al periodo “svizzero” per il solo sito di (OMISSIS) (a detto stabilimento si riferiva infatti la deposizione del consulente (OMISSIS), la sola citata in sentenza, pagine 562 – 563);
5.15. violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, e degli articoli 2087 e 2380 cod. civ. in riferimento alla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, ovvero di datore di lavoro di fatto, all’imputato;
all’epoca dei fatti, come ora, la qualifica di amministratore di fatto rilevante ai fini della materia del lavoro, richiedeva l’esercizio di effettive funzioni gestorie “di fatto” all’interno dell’impresa, non bastando l’esercizio, ab externo, di attivita’ d’indirizzo e di coordinamento, non potendo neppure la direzione unitaria delle societa’ del gruppo dissolvere l’autonomia formale e la pluralita’ soggettiva delle societa’ che in esso confluiscono, salvo che ne risulti fraudolento o simulato frazionamento ed effettiva l’unicita’ delle strutture organizzative e produttive (mentre, controllando il vertice svizzero 23 stabilimenti e 1000 societa’ sparse in tutto il mondo, era impensabile che il coordinamento comportasse, per cio’ solo, l’esercizio di poteri gestori di fatto per tutte);
5.16. omessa motivazione sui presupposti di fatto della attribuzione della qualifica di “effettivo gestore” e contraddittorieta’ tra la motivazione e le prove acquisite circa la possibilita’ di attribuire a (OMISSIS) la qualifica di amministratore di fatto;
la sentenza impugnata neppure dava risposta alle censure difensive in ordine alla genericita’ e atipicita’ dell’espressione “effettivo gestore”; tale qualita’ veniva nella sostanza riferita esclusivamente alla posizione dell’imputato nell’ambito del convegno di (OMISSIS) e a strategie generali del gruppo; gli argomenti esposti contraddicevano molti di quelli acquisiti nel processo, alcuni dei quali, decisivi ed incompatibili con la tesi accusatoria recepita, erano stati del tutto ignorati; in particolare il convegno di (OMISSIS) riguardava tutto il gruppo (OMISSIS) nelle sue varie articolazioni nel mondo e con esso tutti i dirigenti del gruppo erano stati invitati a raggiungere gli stessi standard di sicurezza, la relazione dell’imputato offriva percio’ elementi di prova in contrasto con le conclusioni della sentenza impugnata; la corrispondenza con (OMISSIS) aveva come oggetto precipuo i rapporti con le organizzazioni sindacali, rientrando percio’ a pieno titolo nella mera attivita’ di direzione e coordinamento, e si riferiva, anche laddove parlava di altro, a relazioni industriali e a strategie generali; il controesame di (OMISSIS) dimostrava chiaramente che (OMISSIS) non si occupava della effettiva gestione delle controllate; il riferimento alla deposizione del teste (OMISSIS) non dava conto della precisazione da questo fatta circa la natura, definita “abbastanza sciolta”, delle linee guida impartite, che lasciavano un significativo margine di intervento agli amministratori delegati delle singole societa’; l’esistenza di dibattiti e della possibilita’ di iniziative autonome, dunque di un rapporto dialettico e non gerarchico, erano attestate dalle dichiarazioni di (OMISSIS) e dalla lettera di (OMISSIS) del 12 settembre 1980, in cui si dava conto di divergenze di opinioni tecniche tra l’ (OMISSIS) di (OMISSIS) ed il centro di (OMISSIS);
carente e non congrua era anche l’attenzione posta all’esistenza di un potere di spesa in capo all’imputato, il cui potere di decidere in ordine all’allocazione delle risorse era stato solo presunto, peraltro apertamente confondendosi tra potere di spesa delle risorse della societa’ (gia’ acquisite alla stessa) e il conferimento, o il potere di conferimento, dall’esterno, di nuove risorse, non caratterizzate, non potendolo essere, da alcun vincolo di destinazione alla tutela della sicurezza;
5.17. contraddittorieta’ della motivazione con le prove acquisite in riferimento alla ricostruzione operata dalla Corte di appello circa l’effettivo significato del Convegno di (OMISSIS) e il ruolo svolto in quella sede da (OMISSIS) e circa le conoscenze scientifiche esistenti all’epoca e negli anni successivi;
arbitrariamente la Corte di appello faceva derivare dalla conoscenza degli studi sul collegamento tra esposizione dell’amianto e mesotelioma l’affermazione della materiale impossibilita’ di trattare in modo sicuro l’amianto, senza debitamente considerare che negli anni 70 predominava invece ancora l’incertezza circa il rapporto causale tra asbesto e mesotelioma (ancora nel 1978 (OMISSIS) e (OMISSIS) davano atto delle controversie esistenti su alcuni aspetti sia della patogenesi sia del controllo, evidenziando che il numero degli articoli sull’argomento pubblicati nella lettura internazionale era nell’ordine di 3000 e che non poteva pretendersi che chi avesse responsabilita’ o interesse per la prevenzione di queste malattie fosse obbligato a districarsi tra dette opinioni contrastanti);
la impossibilita’ di lavorare in modo sicuro l’amianto in realta’ poteva considerarsi acquisita, alla stregua delle conoscenze scientifiche generali, solo nel corso degli anni 90: lo stesso pubblico ministero aveva prodotto un’intervista rilasciata nel 1976 da (OMISSIS), che ancora affermava possibile un uso controllato dell’amianto; anche nella perizia di ufficio del 20 giugno 1979 del professor (OMISSIS), si faceva riferimento a limiti soglia di concentrazione delle fibre di asbesto compatibili con un uso controllato; la consulenza di parte citava, infine, le pubblicazioni di molti autorevoli organismi che ancora negli anni ‘70 e ‘80 consideravano sicuro l’uso controllato dell’amianto;
il consenso del mondo scientifico, pur ancora non unanime, circa l’impossibilita’ di lavorare l’amianto in modo sicuro, si era avuto anzi solo nel 1997 con le conclusioni raggiunte dalla conferenza di Helsinki, e il legislatore italiano aveva in via precauzionale introdotto il divieto nel 1992 con la Legge n. 257, dopo aver dato attuazione alla direttiva Europea sulle soglie da rispettare; i contratti collettivi di lavoro stipulati a partire dal 1976 si limitavano a prevedere il rispetto di limiti adottati negli Stati Uniti, pari a 0,5 fibre/cm3 per asbesto; 0,2 fibre/cm3 per crocidolite e 2 fibre/cm3 per amosite, crisotilo e altre forme; la stessa Direttiva 83/477/CE, fissando dei limiti soglia, implicitamente riconosceva la possibilita’ di un uso sicuro nelle lavorazione dell’amianto;
anche la circostanza che il padre dell’imputato avesse diviso le sue aziende tra i due figli per prodotti, assegnando all’imputato solo il gruppo dell’amianto, dimostrava quindi che la famiglia non ipotizzava alcuna impossibilita’ dell’uso di detta sostanza;
parimenti viziato era l’argomento secondo cui doveva considerarsi pacifica nella comunita’ scientifica l’attendibilita’ dei soli limiti (TLV) fissati dall’OSHA prima e dal NIOSH poi; come dimostrava la documentazione depositata dalla difesa e ignorata dalla sentenza impugnata, non vi era affatto, all’epoca, generale condivisione della comunita’ scientifica sul punto; mentre proprio i valori soglia indicati nel 1979 dalla commissione inglese citata nel verbale del Tour d’Horizon dello stesso anno erano quelli adottati, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, dal gruppo (OMISSIS);
quanto al Convegno di (OMISSIS) era indubbio, stando alle dichiarazioni di coloro che erano stati sentiti oltre che all’obiettivo tenore della relazione dell’imputato, che il suo scopo ed effetto era stato proprio quello di richiamare l’attenzione dei dirigenti sui rischi della lavorazione dell’amianto e sulla necessita’ di adottare misure di precauzione;
5.18. vizi della motivazione e sua contraddittorieta’ rispetto alle prove acquisite in riferimento: a) agli investimenti rilevanti per la sicurezza effettuati nel periodo riferito all’imputato; b) all’abbattimento delle polveri; c) ai risultati delle indagini epidemiologiche;
(a e b) in realta’, come detto, la Corte di appello rimproverava all’imputato il fatto che si fosse continuato a lavorare l’amianto; consapevole dell’estremismo di tale tesi, specie se rapportata all’epoca, aveva, pero’, anche distorto i risultati di alcune prove ed ignorate quelle di altre per sostenere la tesi, concorrente ma intimamente contraddittoria, che non erano stati effettuati investimenti e interventi adeguati per ridurre il rischio per la salute dei lavoratori esposti;
in particolare, in motivazione la Corte prendeva apoditticamente partito a favore delle considerazioni del consulente dell’accusa, dottor Silvestri, e ricorrendo all’argomento della fallacia della falsa analogia ometteva completamente di considerare le invece puntuali e documentate osservazione del consulente della difesa che si basavano su monitoraggi e rilevazioni effettuati da soggetti terzi, ENPI, INAIL, Universita’ (OMISSIS), due differenti consulenti nominati da due diversi giudici, in relazione alla cui “inaffidabilita’” lo stesso consulente dell’accusa si era limitato ad esprimere dubbi privi di base; ed ometteva poi completamente di esaminare te osservazioni difensive con le quali si era rappresentato che, seppure non sovrapponibili, i diversi rilevamenti inequivocabilmente dimostravano, attesi i termini di grandezza riferiti, un significativo abbattimento delle polveri durante il periodo di attivita’ degli stabilimenti in relazione ai quali era stata ipotizzata la responsabilita’ dell’imputato;
fatto pacifico, inoltre, era l’importanza del flusso di denaro trasferito dal gruppo svizzero alle societa’ italiane, pari ad oltre 75.000.000.000 di lire, cifra enorme per l’epoca; di tali importi secondo il consulente della difesa, in termini prudenziali, almeno una cifra superiore ai 30.000.000.000 poteva ritenersi destinata al miglioramento, sotto l’aspetto della sicurezza, dei processi produttivi; del tutto illogicamente, e apoditticamente, la sentenza impugnata aveva pero’ escluso che gli investimenti sui processi produttivi potevano considerarsi rilevanti per la sicurezza, persino ignorando il dato incontestabile che il passaggio dalla produzione a secco alla produzione a umido aveva un impatto diretto nella riduzione della diffusione delle polveri e non considerando: da un lato, che erano proprio i consulenti dell’accusa che avevano posto l’accento sulle macchine utilizzate nei processi produttivi; dall’altro, che il consulente della difesa aveva invece dimostrato, sulla base dei documenti esistenti in atti (in larga misura addirittura prodotti dal pubblico ministero o tratti in modo incontrovertibile da perizie, che nei procedimenti penali precedenti avevano riguardato gli stessi stabilimenti), che con riferimento alle operazioni per le quali sorgevano i maggiori rischi di polverosita’, la tecnologia che era stata adottata nel periodo riferibile all’imputato era da considerare per l’epoca la migliore; quanto risultava per tabulas effettivamente realizzato dall’imputato corrispondeva proprio alle postazioni adeguate, che si sosteneva non utilizzate; e le perizie (OMISSIS) e (OMISSIS), precedentemente redatte, contenevano una dettagliata descrizione dei sistemi di aspirazione dei vari reparti e lo stesso consulente (OMISSIS) aveva riconosciuto che erano stati investiti svariati miliardi in impianti di aspirazione;
(c) quanto alla inattendibilita’ delle consulenze epidemiologiche effettuate dal pubblico ministero, ripetuto che non era stata data alla difesa la possibilita’ di accedere ai dati esaminati da detti consulenti, i consulenti nominati dalla stessa, sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti civili, avevano evidenziato l’esistenza di significativi errori diagnostici e accertamenti non rilevanti o non attendibili, concernenti numerosissimi casi (i dati puntuali sono esposti a pagine 274-276 del ricorso) e dei 1754 casi di asbestosi indicati nel capo d’imputazione, quelli relativi al periodo successivo al 1 gennaio 1975 (in relazione al quale poteva in astratto parlarsi di responsabilita’ del ricorrente) per i quali vi era un minimo di supporto per la diagnosi, erano solo 64: relativi – per di piu’ – a persone che avevano lavorato anche prima del 1 gennaio 1975 per un periodo di tempo di due o tre volte superiore rispetto a quello successivo a tale data; e nonostante i consulenti dell’accusa e delle parti civili non avessero mai espressamente contraddetto tali valutazioni, ad esse non era stata dedicata alcuna attenzione nella sentenza impugnata;
le indagini epidemiologiche erano inoltre viziate sotto il profilo sistematico dall’omessa considerazione dei diversi periodi di cosiddetta effettiva gestione riferibili agli imputati; anche laddove i consulenti dell’accusa avevano cercato di superare questo aspetto, assertivamente esaminando i casi riferibili al periodo successivo alla gestione dell’imputato, avevano individuato tale periodo a partire dal 1 gennaio 1975, mentre secondo la sentenza impugnata il periodo di effettiva gestione a lui attribuibile iniziava da giugno 1976; avevano inoltre utilizzato un modello di analisi, e cioe’ studi di incidenza, del tutto diverso da quello utilizzato in via generale per le indagini epidemiologiche, con conseguente assenza di omogeneita’ che ne inficiava l’attendibilita’; la consulenza della difesa redatta dal professor (OMISSIS), disaggregando la consulenza (OMISSIS), per periodi precedenti, successivi e comprendenti il 1 gennaio 1975, aveva quindi dimostrato che per i lavoratori assunti successivamente al gennaio 1975 si registrava una notevole riduzione del rischio di mortalita’ per tutte le eziologie tumorali, segnalando, altresi’, significative incongruenze della consulenza (OMISSIS) specie con riferimento a variazioni delle codifiche, per nulla ininfluenti: tutto cio’ pero’ non era stato specificamente considerato dalla Corte d’appello che, omettendo di motivare sulle ragioni dell’acritica adesione all’indagine dei consulenti del pubblico ministero, neppure aveva posto attenzione al fatto che nessuno aveva esaminato il periodo che partiva da giugno 1976 ed al contrasto con i dati oggettivi e i difetti di elaborazione segnalati dai consulenti della difesa;
5.19. contraddittorieta’ della motivazione con le prove acquisite in riferimento alla esistenza del nesso di causalita’ e mancanza della stessa rispetto alla rilevanza delle esposizioni successive;
i vizi delle motivazione in punto di accertamento del nesso di causalita’ emergevano da quanto evidenziato al punto precedente; qui si evidenzia, altresi’, che la sentenza impugnata non aveva dato adeguato rilievo al fatto, accertato, che precedentemente all’intervento del gruppo svizzero la situazione delle societa’ e degli stabilimenti italiani era catastrofica, come era, ed era rimasta pero’, catastrofica quella delle imprese italiane concorrenti; gli interventi degli svizzeri avevano portato al raggiungimento di standard di sicurezza nettamente superiori a quelli sino ad allora utilizzati (il curatore del fallimento aveva riferito che una delle cause dello stesso era stato proprio l’onere finanziario sostenuto, a differenza della concorrenza, per la sicurezza) e alla prestazione di strumenti di assistenza e di controllo avanzati; ma non ad una sovrapposizione nella gestione della sicurezza che restava affidata, all’esito di un confronto dialettico, ai tecnici italiani (si richiama ancora la deposizione (OMISSIS)), mentre i vincoli erano costituiti dai limiti invalicabili delle soglie di concentrazione ritenute affidabili, mantenute in (OMISSIS) s.p.a. inferiori a quelle individuate dagli organismi internazionali (in assenza di limiti soglia per la legislazione all’epoca vigente); nessuna responsabilita’ poteva dunque trarsi dalle direttive, esplicite o implicite, impartite, nessuna delle quali aveva contenuto illecito (e potevano anzi considerarsi, per l’epoca, all’avanguardia);
nessun rilievo aveva dato quindi, incredibilmente, la sentenza impugnata alla circostanza, che emergeva pacificamente da tutte le deposizioni testimoniali, che il gruppo svizzero sin dal suo ingresso nella compagine societaria (ovverosia dal 1970) aveva proibito, per la prima volta, la distribuzione del polverino; cosi’ che l’inquinamento prodotto da detta sostanza (e le conseguenti malattie) non era certamente causalmente riferibile all’imputato;
in realta’ la sentenza impugnata aveva riportato esclusivamente i fattori di rischio rilevati con riferimento allo stabilimento di (OMISSIS) e riferiti al mesotelioma, solo per tale patologia potendosi parlare, a causa della latenza, di un effetto epidemico ancora in corso; cio’ aveva tuttavia fatto senza menomamente rispondere alle osservazioni difensive (articolate nell’atto d’appello e documentate con riferimenti a plurimi studi scientifici) circa l’irrilevanza delle successive esposizioni sostenute dalla sentenza del Tribunale sulla consulenza del Pubblico ministero (OMISSIS) – (OMISSIS);
altro aspetto su cui la sentenza impugnata aveva omesso di motivare era quindi quello della rilevanza decisiva nella eziologia del mesotelioma, secondo gli studi scientifici da ultimo accreditati, delle fibre ultracorte e ultrafini, ovverosia di fibre che con gli strumenti esistenti all’epoca non era possibile individuare e la cui diffusione era percio’ impossibile prevenire; ed arbitrariamente aveva tentato di superare il rilievo difensivo nella sostanza addebitando, come detto, all’imputato di non avere interrotto del tutto la lavorazione dell’amianto;
5.20. difetto e illogicita’ della motivazione e contraddittorieta’ della stessa con le prove acquisite in riferimento all’elemento soggettivo del reato di disastro;
la sentenza impugnata aveva omesso di considerare molti e decisivi elementi che consentivano di escludere quantomeno il dolo (o aveva in relazione a tali aspetti fornito motivazioni solo apparenti); negli anni il gruppo svizzero non aveva percepito alcun profitto dalle societa’ Eternit italiane ma aveva ad esse conferito la enorme somma di 75 miliardi di lire; l’autorevolezza scientifica del prof. (OMISSIS), responsabile del centro (OMISSIS), era attestata dalla documentazione prodotta e l’imputato aveva nutrito effettiva fiducia nella alta qualificazione sua e del centro; i dati comunicati al centro dal S.I.L. (Servizio di igiene sul lavoro, secondo la sentenza del Tribunale, p. 221, istituito presso (OMISSIS) S.p.a. nel 1976 per volere della Direzione tecnica svizzera) e le informazioni sulla operativita’ del (OMISSIS) ( (OMISSIS), la cui prima riunione era datata 2 novembre 1976), attestavano l’esistenza di attenzione specifica alla sicurezza e legittimavano la tranquillita’ dell’imputato, tanto piu’ che i dati esibiti erano confermati dalle misurazioni di soggetti terzi (quelli prima citati, e anche ad ammettere l’inattendibilita’ di tali misurazioni nulla consentiva d’ipotizzare che essa fosse stata voluta e determinata dall’imputato); le cosiddette “pulizie straordinarie” effettuate in vista delle visite degli svizzeri confermavano quindi – contrariamente a quanto ipotizzato – l’esistenza di direttive precise per l’abbattimento delle polveri e il fatto che i dirigenti italiani cercavano di far apparire agli svizzeri raggiunti i risultati da costoro pretesi in tale senso; e le indicazioni date nel convegno di (OMISSIS) e quelle nella riunione (OMISSIS), non consentivano di dubitare che non solo i dirigenti ma anche i direttori degli stabilimenti erano avvertiti delle esigenze di sicurezza;
in contrasto con i dati oggettivi erano anche le considerazioni sul cosi’ detto archivio (OMISSIS) (p. 575 s. sentenza Corte di appello), quello citato era infatti un carteggio relativo ad un momento (l’anno 1983, di apertura delle procedure d’insolvenza) in cui l’unica preoccupazione degli (OMISSIS) era un possibile scandalo finanziario che li coinvolgesse, e comunque non risultava che l’imputato avesse mai direttamente preso parte a detta strategia di “occultamento”;
era, in ogni caso, errata la tesi secondo cui il dolo generico era sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo per la fattispecie in esame, e sicuramente doveva escludersi che lo (OMISSIS) avesse l’intenzione di causare un disastro;
5.21. illegittimita’ costituzionale e comunitaria della conclusione raggiunta relativamente all’intervallo di tempo intercorso tra la condotta e l’inizio del processo;
in subordine alle questioni prospettate con riguardo all’evento e alla prescrizione, si osserva che, ove le stesse venissero disattese, sarebbe da ritenere che l’inizio del procedimento a decine di anni di distanza dalle condotte (nonostante la risalente notorieta’ dei fatti, come dimostrava tra l’altro che gia’ con ordinanza sindacale del 1987 a (OMISSIS) si fosse proibito l’uso dell’amianto) aveva prodotto innumerevoli e rilevanti pregiudizi per la difesa, anche con riguardo alla sola materiale impossibilita’ di reperire tutto il materiale documentale necessario, e dunque, in riferimento al suo diritto alla prova, in violazione dei principi dell’articolo 111 Cost. e 6 CEDU;
5.22. inosservanza dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, e illogicita’ della motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della meno favorevole pronuncia dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione con riferimento al reato di cui all’articolo 437 cod. pen.;
gli argomenti posti a base dell’asserita impossibilita’ di addivenire ad una assoluzione nel merito erano basati su elementi contraddittori e comunque (anche logicamente) inadeguati;
le affermazioni sulla insufficienza dei dati per affermare il rispetto dei valori soglia avrebbero dovuto, all’opposto, condurre a ritenere che non vi era prova per negare il contrario;
gli assunti sulla inesistenza di buona fede e sulla consapevolezza dell’inutilita’ di qualsivoglia investimento sulla sicurezza erano meramente presuntivi e in contrasto con il fatto che all’epoca la lavorazione dell’amianto non poteva considerarsi vietata o in se’ illecita (rimandandosi, per il resto, alle osservazioni, egualmente spendibili, ai punti 5.16 – 5.20);
5.23. violazione degli articoli 27, 101 e 111 Cost.; articolo 47, comma 2 e articolo 48, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE; articolo 6, commi 1 e 2 comma, CEDU;
alla luce delle osservazioni svolte, le decisioni di merito violavano il principio della “presunzione di innocenza”, anche sotto l’aspetto della imparzialita’ del giudice (si richiamano, ampliandole, le osservazioni della premessa critica e del punto 5.5.; si ricordano prese di posizione preconcette di organi pubblici e di governo, campagne e informazioni tendenziose dei media).
5.24. Quanto ai profili civilistici, si denunzia, in primo luogo, inosservanza delle previsioni di cui alla Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 2; articoli 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, concernenti la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; 267 del Trattato UE; omissione e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di giurisdizione;
la censura e’ espressamente riferita al paragrafo 8.1.3, pagine 613 e seguenti della sentenza di appello, e concerne il rigetto delle eccezioni relative al difetto di giurisdizione del giudice italiano, individuato ai sensi dell’articolo 9 c.p.p., comma 3, in ordine all’azione risarcitoria promossa nei confronti di cittadino elvetico e di responsabili civili, anch’essi elvetici (sostenendosi, anche per tale aspetto, l’interesse e la legittimazione dell’imputato a sollevare la questione), prospettate con riferimento all’articolo 5, par. 4 della convenzione del 2007 (che recepisce le analoghe disposizioni della convenzione del 1968 e regola i rapporti tra Svizzera e UE conformemente al Regolamento 44/2001/CE);
si lamenta, in particolare, che nel rigettare l’eccezione la Corte di appello si era limitata a considerare il diritto interno, senza prendere in esame la deduzione con la quale si evidenziava che in altri paesi UE e’ diffusa una interpretazione di detta norma eccezionale che ne esclude l’applicabilita’ a soggetti diversi dall’imputato; e si evidenzia come anche il solo dubbio interpretativo imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;
si afferma inoltre che non era pertinente il riferimento alla Legge n. 218 del 1995, articolo 62; che l’assegnazione della competenza a mente dell’articolo 9 c.p.p., comma 3, costituiva criterio non riconducibile a quelli riconosciuti applicabili dalla convenzione; che la Corte di appello aveva completamente omesso di rispondere all’ulteriore osservazione che, non potendosi includere la controversia civile in esame tra quelle regolate dalla Convenzione, andava affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
neppure si erano considerate, difatti, le deduzioni con cui si sosteneva che non rientravano nella materia regolata dalla Convenzione le controversie in cui a pubblica amministrazione agisce iure imperio (come era avvenuto per gli enti territoriali portatori di pretese civilistiche); e che atteneva del pari all’ambito del diritto pubblico la responsabilita’ “ambientale” evocata dalla Corte di appello con riferimento al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, attuativo della direttiva 2004/35/CE; che analoghe considerazioni andavano fatte con riferimento alle richieste risarcitorie legate al danno all’immagine avanzate da detti enti;
5.25. violazione di legge in relazione all’applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3; mancanza, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l’eccezione di prescrizione delle azioni civili;
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.2, pagine 610 e seguenti, della sentenza impugnata; si deduce in particolare che gli abnormi risultati raggiunti dalla sentenza impugnata in punto di non intervenuta prescrizione delle azioni intentate, ad esempio, da eredi di persone morte da moltissimo tempo, o di enti territoriali, deriverebbe all’evidenza dalla violazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3, e del principio secondo cui, in caso di reato unico produttivo di diversi eventi lesivi, la prescrizione dell’azione civile decorrere da ciascun evento (si argomenta in base a Cass. civ. Sez. 3, n. 14528 dell’11/10/2002, richiamandosi altresi’ Cass. civ. sez. 3, n. 9711 del 22/04/2013);
si sostiene, inoltre, che con riferimento alle azioni civili intentate nel presente procedimento la prescrizione sarebbe intervenuta prima della sentenza di primo grado, il primo atto interruttivo essendo da individuare nell’atto di costituzione di parte civile (argomento in base, tra le altre, a Cass. civ. Sez. U, n. 1479 del 18/02/1997) ovvero nella richiesta di rinvio a giudizio;
5.26. inosservanza dell’articolo 185 cod. pen.; articolo 187 c.p.p., comma 3 e articoli 190, 192 e 539 cod. proc. pen.; articoli 2043, 2697, 2727 e 2728 cod. civ.; articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 7; violazione dell’articolo 6 della CEDU; mancanza e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nelle parti in cui era stata rigettata la richiesta probatoria formulata dall’imputato e dai responsabili civili ed era stata accertata l’esistenza del danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili e liquidata una provvisionale di euro 30.000;
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.1 della sentenza, pagine 591 e seguenti; si osserva che il Tribunale non aveva dato ingresso alla prova testimoniale richiesta dell’imputato, vertente anche sul danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili, e aveva respinto le richieste di provvisionale per il danno da esposizione, escludendo che si potesse ricorrere esclusivamente a prova presuntiva (pagina 579 sent. Tribunale); la Corte di appello aveva anch’essa rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello, ma aveva riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale, composta da tre voci – biologico, morale ed esistenziale – conseguente all’esposizione di amianto, ritenendo sufficiente prova le annotazioni dei libretti di lavoro e i certificati di residenza;
il rigetto della richiesta di istruzione probatoria, non motivata, violava cosi’ il diritto alla prova riconosciuto dall’articolo 111 Cost., articolo 2697 cod. civ., articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 7, nonche’ (anche per le statuizioni civili) dall’articolo 190 cod. proc. pen.;
la Corte di appello non aveva neppure considerato che secondo la giurisprudenza civile il libretto di lavoro non bastava a fornire prova certa del rapporto stesso; aveva ignorato i rilievi sulla lacunosita’ e inattendibilita’ della documentazione prodotta dalle parti civili, esposti nell’atto di appello dei responsabili civili (si richiama l’appello di (OMISSIS) su posizioni (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)); aveva arbitrariamente utilizzato prove presuntive dopo avere rigettato la richiesta di prove volte a dimostrare enunciati fattuali alternativi;
inoltre, riconoscendo in via presuntiva un danno non patrimoniale nelle tre componenti prima considerate, e liquidando per esso una immotivata e indiscriminata provvisionale, aveva violato: (a) il principio che in caso di danno biologico la prova non puo’ fermarsi all’evento lesivo, ma deve coinvolgere il danno-conseguenza (si cita copiosissima giurisprudenza, tra cui Sez. U. civ. n. n. 26972 dell’11/11/2008 e C. cost. n. 372 del 1994), atteso che la mera presunta aspirazione di particelle di amianto non potrebbe rappresentare, di per se’, menomazione della integrita’ psico-fisica; (b) il principio che danni non patrimoniali e morali devono essere sempre rigorosamente provati (si cita tra l’altro Sez. U. civ. n. 2515 del 21/02/2002); (c) ogni canone di congruita’ logica, riconoscendo a tutti, indistintamente e senza adeguata dimostrazione della sua congruita’, la stessa provvisionale di 30.000 Euro; (d) l’articolo 539 cod. proc. pen. e i principi che impongono che ogni decisione sia motivata;
5.27. inosservanza, altresi’, dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen., articoli 1227 e 2043 cod. civ.; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 61; omissione e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura fa espresso riferimento al paragrafi 8.1.8. della sentenza, pagine 660 e seguenti; si sostiene che gli argomenti esposti a ragione del riconosciuto diritto al risarcimento del danno, facendo coincidere danno e evento dannoso, rappresentano un riconoscimento del danno in re ipsa, inammissibile nell’ordinamento;
si aggiunge che in ragione della sovraordinazione delle organizzazioni sindacali nazionali su quelle locali, le funzioni delle articolazioni locali e intermedie sarebbero normalmente assorbite in quelle delle organizzazioni nazionali e dovrebbe in ogni caso vigere un regime di alternativita’;
il principio di ragionevole durata, da cui discendono esigenze di semplificazione, dovrebbe poi portare ad escludere una superfetazione degli interventi; sicche’ una interpretazione sistematica del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 61, comma 2, imporrebbe di ritenere che lo stesso legittima le organizzazioni e associazioni ivi richiamate al solo esercizio dei diritti e delle facolta’ delle persone offese;
le condanne in favore delle organizzazioni sindacali violavano inoltre l’articolo 1227 cod. civ. (che imponeva quantomeno una decurtazione del danno per concorso nel fatto colposo del creditore) in considerazione: da un lato, del fatto che risultava dagli atti che i sindacati avevano conoscenza del rischio amianto da epoca antecedente a quella delle condotte in esame e che non avevano assunto alcuna iniziativa per la tutela degli interessi di cui lamentavano ora la lesione; dall’altro della circostanza che l’organizzazione (OMISSIS) non era all’epoca delle condotte ancora costituita e quindi nessuna lesione poteva la stessa lamentare per i danni subiti dai suoi iscritti precedentemente alla sua stessa nascita; ed erano in ogni caso prive di adeguata motivazione con riguardo ai criteri della liquidazione effettuata in via equitativa;
5.28. violazione dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen. e articoli 1227 e 2043, 2059 cod. civ.; omissione e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle associazioni (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.9 della sentenza impugnata, pagina 672 e seguenti; si afferma che detti enti non potrebbero vantare alcun diritto soggettivo al perseguimento delle loro finalita’ istituzionali, ne’ alcun interesse giuridicamente rilevante alla tutela della loro compromissione, o una lesione all’immagine ogni qual volta venga leso l’interesse assunto a fine istituzionale;
le osservazioni della Corte di appello, secondo cui non sarebbero state specificamente contestate le affermazioni del Tribunale sulle attivita’ poste in essere da dette associazioni sul territorio con continuita’ e la loro idoneita’ a perseguire gli scopi statuari delle stesse, era smentita dagli atti d’appello, nei quali, al contrario, si contestavano le liquidazioni effettuate affermandosi che la entita’ delle liquidazioni non trovava riscontro in prove documentali in ordine ai danni subiti e alle risorse impiegate per l’esercizio delle attivita’ riferite e che il riconoscimento di provvisionali era in logica contraddizione con l’affermata necessita’ di rimettere al giudice civile la quantificazione dei danni;
irragionevolmente era stato poi riconosciuto il diritto al risarcimento sia a (OMISSIS) sia all'(OMISSIS), nonostante questa fosse una derivazione dell’altra; e irragionevole (per le ragioni gia’ esposte al punto precedente) era l’affermazione che era irrilevante che si trattasse di associazioni costituitesi successivamente alle condotte;
5.29. inosservanza dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen. e articoli 1227 e 2043 cod. civ.; omissione e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva degli enti territoriali ed alla condanna al risarcimento dei danni pronunciata in loro favore;
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.10, pagine 685 e seguenti, della sentenza impugnata; si osserva che anche le condanne al risarcimento dei danni in favore dei Comuni di (OMISSIS), costituivano illegittimi riconoscimenti di danni in re ipsa, mancando del tutto agli atti la prova dei danni subiti; ne’ poteva avere al proposito rilievo la circostanza che detti Comuni avevano stipulato con quello di (OMISSIS) e con la ASL 21 un accordo per lo smaltimento di coperture di edifici e strutture pubbliche in amianto, trattandosi di forniture effettuate quando la vendita di detti prodotti non era illecita;
si lamenta quindi che nonostante l’eccepito difetto di legittimazione della Regione Piemonte e della Regione Emilia, o, in alternativa dei Comuni di (OMISSIS) – sul rilievo che la Legge n. 349 del 1986 escludeva la contemporanea presenza in giudizio di enti pubblici territoriali di diverso livello -, erroneamente la Corte di appello aveva replicato che la disciplina evocata era abrogata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, giacche’ detta novella non era applicabile alle situazioni in esame in sia virtu’ del Decreto Legislativo n. 152, articolo 303, lettera e) (recte, f)), che escludeva l’applicazione delle disposizioni della parte sesta al danno causato da emissioni verificatesi prima dell’entrata in vigore di detta parte, sia in virtu’ dei principi affermati in tema di operativita’ della Legge n. 349 del 1986 citata, articolo 18, applicabile anche ai fatti anteriori; secondo giurisprudenza (si cita Cons. Stato, comm. spec. 18 maggio 2001, n. 426/2001) e dottrina, detta norma andava difatti interpretata nel senso di non ammettere per un unico danno risarcimenti distinti, pena la violazione del divieto di bis in idem; d’altronde, nonostante, ad esempio, fosse intervenuta transazione con il comune di (OMISSIS) avevano insistito nelle pretese risarcitorie in relazione ai costi sostenuti per la bonifica di (OMISSIS); analogamente poteva dirsi per i Comuni di (OMISSIS) e limitrofi e per (OMISSIS), le cui istanze erano in tutto coincidenti con quelle degli enti maggiori;
in ogni caso, il richiamato articolo 18 istituiva un’eccezione al regime di solidarieta’ generale, che erroneamente la giurisprudenza (Cass. pen. n. 11870 del 2004) aveva interpretata come relativa solo ai rapporti interni, ed erroneamente la Corte di appello aveva omesso di esplicitare la quota di danno riferibile all’imputato (OMISSIS);
quanto alla risposta della Corte di appello all’osservazione che la commercializzazione dell’amianto non era all’epoca illecita, evocando il danno da reato, si deduce che, in ogni caso, la vendita dei manufatti non rientrava nel capo d’imputazione e che percio’ non potevano essere considerati i costi delle bonifiche riguardanti i siti in cui detti materiali erano stati impiegati;
la circostanza, accertata, che nel periodo riferibile all’imputato (OMISSIS) era subentrato il divieto di distribuzione del polverino, rendeva quindi illogica anche la scelta di imputargli i costi per la bonifica dei territori di (OMISSIS);
illogica era, ancora, la motivazione relativa alle genericita’ delle doglianze difensive volte a verificare la fondatezza delle testimonianze assunte in dibattimento, giacche’ nell’atto di appello si era evidenziata la duplicazione delle poste relative alle spese sanitarie degli enti pubblici territoriali e dell’ASL di Alessandria e si era comunque stigmatizzato che non era legittima una valutazione che si arrestava alle dichiarazioni testimoniali, senza una verifica ulteriore;
infine, le liquidazioni delle provvisionali erano affette dagli stessi vizi evidenziati al punto 5.26.
6. Ricorsi dei responsabili civili.
(OMISSIS) SA, (OMISSIS), (OMISSIS) AG, ricorrono con atti distinti a mezzo del difensore avvocato (OMISSIS).
6.1. Ricorso (OMISSIS) SA. Con il ricorso della responsabile civile (OMISSIS) si denunzia:
6.1.1. illegittimita’ costituzionale degli articoli 75, 83, 100, 419 e 429 cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost.;
vengono riproposte le analoghe questioni sollevate nei giudizi di merito, sotto i concorrenti profili: (a) della mancata previsione che l’avviso dell’udienza preliminare deve essere notificato al responsabile civile, lamentandosi l’irragionevole trattamento deteriore riservato a questo, con riguardo al tempo riconosciutogli per la costituzione e l’articolazione delle prove; (b) della ristrettezza del termine dilatorio concesso per la costituzione in giudizio e della impossibilita’ per il responsabile civile straniero di nominare piu’ di un difensore; (c) della facolta’ discrezionalmente concessa al solo danneggiato dal reato di scegliere la sede ove radicare l’azione civile;
6.1.2. violazione di legge in relazione alla Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 2; articoli 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; degli articoli 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; dell’articolo 267 del Trattato UE, perpetrata nel paragrafo 8.1.3 della Sentenza (pagine 613 e seguenti); nonche’ manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza resa nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di giurisdizione (par. 8.1.3, pagine 613 e seguenti della Sentenza);
la censura e’ sostenuta da argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli sviluppati nel ricorso dell’imputato (OMISSIS) (motivo 24, qui riassunto al punto 5.24) ulteriormente e diffusamente illustrati (anche con riferimento all’esperibilita’ dell’azione civile nei confronti dello stesso imputato, avuto riguardo il criterio dell’articolo 9 c.p.p., comma 3);
6.1.3. violazione di legge con riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Torino (punto 6.2.2. della sentenza impugnata);
la censura e’ sostenuta da argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli sviluppati nel ricorso dell’imputato (OMISSIS) (motivi 3 e 4, prima sintetizzati, ai punti 5.3. 5.4.) ulteriormente e diffusamente illustrati, con riferimento, tra l’altro, al parametro dell’articolo 25 Cost., alla natura della “notizia di reato” idonea a determinare l’iscrizione ex articolo 335 cod. proc. pen. e a valere dunque come presupposto di riferimento ai sensi dell’articolo 9 c.p.p., comma 3, e alla circostanza che la prima notizia di reato, relativa alla denunzia di infortunio per asbestosi di (OMISSIS) era stata iscritta (a mod. 45) nel 2004 a (OMISSIS);
6.1.4. violazione di legge con riferimento all’articolo 429 cod. proc. pen., nonche’ vizi della motivazione in relazione al punto della sentenza che aveva ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione;
la doglianza, pur riferita alla lesione del diritto di difesa del responsabile civile, ricalca le analoghe censure sviluppate nel ricorso dell’imputato (OMISSIS) (motivi 4 e 5, riassunti sopra, punti 5.4. 5.5.) ulteriormente e diffusamente illustrate, tra l’altro richiamando (attesa la qualita’ della ricorrente) anche il principio di parita’ delle armi;
6.1.5. violazione di legge nonche’ vizi della motivazione, con riguardo: (a) all’articolo 83 c.p.p., comma 3, e all’affermazione che la causa petendi indicata negli atti di citazione del responsabile civile poteva ritenersi sufficientemente determinata; (b) all’articolo 185 cod. pen., e alla affermata sussistenza della legittimazione passiva del responsabile civile (OMISSIS) A.G. rispetto ai fatti di reato attribuiti all’imputato (OMISSIS);
(a) in relazione al primo aspetto, si evidenzia che le parti civili avevano chiamato in causa quale responsabile civile la ricorrente evidentemente ai sensi degli articoli 2043 e 2395 cod. civ., presupponendo l’esistenza in capo all’imputato della qualita’ di amministratore della societa’ citata; tuttavia, a fronte della mancanza di qualsivoglia precisazione al riguardo nella contestazione, avrebbero dovuto quantomeno indicare il rapporto di dipendenza intercorrente tra l’imputato e ciascuno dei responsabili citati e il nesso di occasionalita’ necessaria tra le mansioni attribuite all’imputato nell’organico della societa’ chiamata e il fatto oggetto d’imputazione;
avevano, invece, fatto esclusivo riferimento, da un lato al dato formale della partecipazione maggioritaria detenuta in (OMISSIS), inidonea di per se’ a fondare la responsabilita’ della controllante; dall’altro all’asserito dato sostanziale costituito dalla indicazione dei responsabili civili proveniente dallo stesso imputato, e risultanti dall’offerta di indennizzo del 9 dicembre 2008, dato anch’esso non rilevante, giacche’ quell’offerta non solo non proveniva da (OMISSIS), ma non conteneva alcuna ammissione di responsabilita’ che, anzi, era espressamente negata, non conteneva alcuna indicazione di soggetti potenzialmente responsabili, non conteneva alcuna indicazione in ordine ad un presunto nesso organico e funzionale tra l’imputato e le societa’ citate;
(b) sotto il secondo aspetto, si deduce che mancavano totalmente nella fattispecie in esame gli elementi in base ai quali, a norma delle leggi civili, la ricorrente avrebbe dovuto rispondere del fatto dell’imputato, ovverosia della responsabilita’ per fatto altrui prevista dall’articolo 2049 cod. civ., in assenza di qualsivoglia vincolo di preposizione (organico) oltre che di subordinazione e controllo; nessuno degli argomenti o degli elementi addotti dalla sentenza impugnata per sostenere l’esistenza di tali presupposti poteva difatti ritenersi conducente o idoneo;
si argomenta al proposito sulla base di osservazioni in parte sovrapponibili a quelle gia’ sviluppate nel ricorso dell’imputato ai motivi 15 e 16 (sopra, punti 5.15. e 5.16.), sottolineandosi, altresi’, che non solo le “direttive” a cui faceva riferimento la Corte di appello non avevano caratteristiche di imperativita’ e non avevano incidenza causale sui fatti oggetto di contestazione, ma non potevano essere riferite alla societa’ ricorrente;
piu’ in particolare, con riferimento al settore di produzione, i documenti richiamati consistevano nei rapporti inviati ad (OMISSIS) – (OMISSIS), sulla composizione delle miscele, sul controllo di qualita’, sui campioni di amianto, meramente informativi, che non attenevano alla direzione del processo produttivo ma alle linee guida sugli standard qualitativi dei prodotti e al piu’ potevano far ipotizzare un rapporto di consulenza e assistenza;
con riferimento al settore finanziano e degli investimenti, la stessa laconica argomentazione della sentenza impugnata lasciava intendere che i rapporti attestati dai documenti evocati (per altro diretti dall’Italia alla Svizzera e mai seguiti da indicazioni dalla Svizzera all’Italia, e mai indirizzati all’imputato (OMISSIS)) consistevano nei soli normali resoconti per il controllo di destinazione delle risorse stanziate, degli investimenti realizzati, di quelli da realizzare;
non emergeva in altri termini alcun elemento idoneo a dimostrare ne’ che l’imputato fosse amministratore (anche solo di fatto) della societa’ ricorrente, ne’ che questa avesse in qualche modo favorito la realizzazione dell’illecito a lui addebitato; si era sostenuto, invece, che l’imputato fosse il “proprietario” dell’intero gruppo svizzero, sulla base di elementi estranei ai paradigmi dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 2049 – 2395 cod. civ..
6.1.6. violazione dell’articolo 185 c.p., nonche’ vizi della motivazione con riferimento al capo relativo alle statuizioni civili, in particolare per i punti riguardanti: (a) il danno risarcibile alle persone fisiche e relativi criteri di liquidazione, (b) le organizzazioni sindacali, (c) le associazioni;
le censure ricalcano quelle sviluppate nei motivi 26, 27, 28 e 29 del ricorso dell’imputato (sopra, punti 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29).
6.2. Ricorso (OMISSIS) AG.
Con il ricorso della responsabile civile (OMISSIS), sviluppato per “capitoli” e “motivi” formalmente distinti in essi accorpati, si denunzia:
6.2.1. illegittimita’ degli articoli 75, 83, 100, 419 e 429 cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost. e paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 della CEDU;
la questione e’ (pressoche’ testualmente) la medesima prospettata con il primo motivo del ricorso (OMISSIS), e’ sufficiente dunque rimandare al punto 6.1.
6.2.2. (motivi 1 e 2) violazione di legge in relazione all’applicazione della Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 2; articoli 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; e dell’articolo 267 del Trattato UE; nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di giurisdizione;
il riferimento e’ al paragrafo 8.1.3, pagine 613 e seguenti, della sentenza impugnata; si tratta di censure in parte uguali e nel complesso analoghe a quelle sviluppate nel 2 motivo del ricorso (OMISSIS), e nel 24 motivo del ricorso dell’imputato, cui occorre quindi fare rinvio (punti 6.2. e 5.24);
6.2.3. (motivi 3 e 4) violazione di legge in relazione all’applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3; nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di prescrizione delle azioni civili;
le censure sono riferite al par. 8.1.2, pagine 610 e seguenti, della sentenza impugnata e sono sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel ricorso dell’imputato (OMISSIS) al motivo 25 (v. sopra punto 5.25);
6.2.4 (motivo 5) mancata assunzione di prova decisiva di cui l’imputato e i responsabili civili avevano fatto richiesta nel corso dell’istruzione dibattimentale di primo grado e nell’atto di appello; connessa violazione articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali;
la censura, riferita al par. 6.3.2 della sentenza impugnata, e’ in parte analoga a quella articolata al motivo 26 del ricorso dell’imputato (v. punto 5.26), ed e’ sviluppata con riferimenti precisi ai testi richiesti, alle ordinanze di rigetto pronunziate, nonche’ ai criteri di cui all’articolo 190 cod. proc. pen. e alle nozioni di superfluita’ e irrilevanza della prova; si riallaccia, quindi, sostenendole con ulteriori citazioni, alle doglianze articolate nel ricorso dell’imputato in tema di nesso causale e di (limitata) rilevanza delle indagini epidemiologiche, nonche’ alla (non verificata) attendibilita’ delle stesse, ai motivi 14 e 18 sub c), nonche’, sostanzialmente, anche 7 e 8, del ricorso dell’imputato (punti 5.14, 5.18.C, 5.7. e 5.8);
6.2.5. (motivi 6 e 7) violazione dell’articolo 185 cod. pen.; articolo 187 c.p.p., comma 3 e articoli 190, 192 e 539 cod. proc. pen.; articoli 2043, 2697, 2727 e 2728 cod. civ.; articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 183 c.p.c., comma 7; articolo 6 CEDU; nonche’ vizi della motivazione nelle parti in cui, da un lato, e’ stata rigettata la richiesta probatoria formulata dall’imputato e dai responsabili civili e, dall’altro lato, e’ stata affermata l’esistenza del danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili e liquidata una provvisionale di euro 30.000;
le doglianze, riferite al par. 8.1.1, pagine 591 e seguenti, della sentenza, riprendono quelle enunziate al punto precedente con riferimento ai profili piu’ strettamente legati alle condanne pronunziate in favore delle parti civili, sviluppando (con lezioni di giurisprudenza e dottrina) il discorso critico svolto dall’imputato al motivo 26 (punto 5.26) e il tema dell’inaccettabile ricorso a presunzioni operato dai giudici del merito, pure illustrato nel motivo 6 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.6);
6.2.6. (motivi 8 e 9) violazione della Legge 31 maggio 1995, n. 218, articoli 14 e 25; nonche’ vizi della motivazione con riguardo alla istanza di acquisizione della legge straniera formulata le doglianze, riferite al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza impugnata, si riallacciano al tema di censura sviluppato nel motivo 5 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.5. sub b), segnalandosi che, vertendosi in ipotesi di soggetto straniero chiamato a rispondere del fatto dell’imputato, la norma che regola la responsabilita’ di quello non puo’ che essere individuata, ai sensi della Legge n. 218 del 1995, articolo 25, comma 2, lettera h), dalla legge, straniera, regolatrice dell’ente, i cui contenuti era onere acquisire ad opera del giudice;
6.2.7. (motivi 10 e 11) violazione dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 2049 e 2395 cod. civ.; nonche’ vizi della motivazione con riguardo alla legittimazione passiva di (OMISSIS) Ag e alla sua responsabilita’ risarcitoria;
la censura e’ riferita al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza impugnata e sviluppa, ampliandole, te analoghe deduzioni articolate al motivo 5 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.5, sub a), chiarendo che, anche ad ammettere una ingerenza di fatto di (OMISSIS) nella gestione di (OMISSIS) s.p.a., l’affermazione che della sua azione dovesse rispondere (OMISSIS) AG implicava il riconoscimento di un rapporto di immedesimazione organica di quello con questa, insussistente e non dimostrato, neppure l’ipotesi (sostanzialmente solo ventilata) di una holding personale bastando a disperdere, di per se’, l’autonomia, sotto il profilo della responsabilita’ patrimoniale, della eventuale controllata;
6.2.8. (motivi 12 e 13) violazione dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen.; articoli 1227 e 2043 cod. civ.; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 61; nonche’ vizi della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura, riferita al par. 8.1.8, pagine 660 e seguenti, della sentenza impugnata, riprende le doglianze gia’ esposte nel motivo 27 del ricorso dell’imputato (punto 5.27) e in parte richiamate nel motivo 6 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.6);
6.2.9. (motivi 14 e 15) violazione degli articoli 185 e 91 cod. proc. pen. e articoli 1227, 2043 e 2059 cod. civ., nonche’ vizi della motivazione con riguardo alla legittimazione attiva delle associazioni ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura, riferita al par. 8.1.9, pagine 672 e seguenti, della sentenza impugnata, riprende le doglianze gia’ esposte nel motivo 28 del ricorso dell’imputato (punto 5.28) e in parte richiamate nel motivo 6 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.6).
6.3. Ricorso (OMISSIS) AG.
Con il ricorso nell’interesse della responsabile civile (OMISSIS), anch’esso sviluppato per “capitoli” e “motivi” formalmente distinti in essi accorpati, si denunzia:
6.3.1.1 (motivo 1) violazione degli articoli 83, 149, 150, 152, 154, 178, 179, 180 e 484 cod. proc. pen.; articoli 142 e 151 cod. proc. civ.; 1 e 10 Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all’Aja il 15.11.1965, concernente la notifica del decreto di citazione a giudizio del responsabile civile;
la censura riprende l’eccezione relativa ai vizi delle notificazioni dei decreti di citazione a giudizio nei confronti della ricorrente, effettuate con modalita’ non consentite dalla citata convenzione dell’Aja, rigettata in primo grado e poi dalla sentenza impugnata al par. 6.3.6, pagine 406 e seguenti;
erroneamente la Corte di appello aveva affermato che il vizio, costituente nullita’ a regime intermedio, doveva intendersi sanato perche’ tardivamente dedotto dalla ricorrente, costituitasi, per rilevarlo, solo in appello;
si deduce al proposito che la notifica inidonea andava equiparata alla omessa, e dovendosi applicare lo stesso regime previsto per l’imputato la sanzione era di nullita’ assoluta; che, anche ad ammettere che si vertesse in ipotesi di nullita’ a regime intermedio, la tesi, discutibile, riferita alla citazione a giudizio dell’imputato, secondo cui l’atto precedeva l’instaurazione del giudizio, non era esportabile alla citazione del responsabile civile, trattandosi di atto emesso nel corso del giudizio; era in ogni caso viziato, e viziava il giudizio, l’accertamento sulla regolarita’ della costituzione delle parti;
erroneamente, poi, si era affermato che le notificazioni non potevano ritenersi irregolari, giacche’ nessuna delle forme adottate corrispondeva, non solo a quelle previste per la prima notificazione all’imputato detenuto, ma, soprattutto (ai sensi dell’articolo 154 c.p.p., comma 3), a quelle previste dal cod. proc. civ. e dunque dalla convenzione dell’Aja del 1965, giacche’ la citazione, ancorche’ autorizzata dal giudice, restava atto privato con esclusione, dunque, dell’applicabilita’ per esso degli accordi bilaterali in materia di notificazione diretta di atti delle autorita’ giurisdizionali;
6.3.1.2. (motivo 2) mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l’eccezione di giurisdizione;
doglianza, riferita al par. 6.3.6, pagine 406 e seguenti, della sentenza impugnata;
6.3.1.3 (capitolo 1-bis) illegittimita’ degli articoli 75, 83 e 100 cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost. e paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 CEDU;
si tratta di questioni sostanziale corrispondenti a quelle riferite al punto 6.2.1.;
6.3.2. (motivi 3 e 4) violazione della Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 2; 1, 2 e 5.4 delle Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007 concernenti lo competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; 267 del Trattato UE; nonche’ vizi della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l’eccezione di giurisdizione;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.3, pagine 613 e seguenti, della sentenza impugnata; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.2.;
6.3.3. (motivi 5 e 6) violazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3; e vizi della motivazione nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di prescrizione delle azioni civili;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.2, pagine 610 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.3.;
6.3.4. (motivo 7) mancata assunzione di prove decisive di cui l’imputato e i responsabili civili avevano fatto richiesta nel corso dell’istruzione dibattimentale di primo grado e nell’atto di appello, con connessa violazione articolo 6 CEDU;
la doglianza e’ riferita al par. 6.3.2. della sentenza impugnata; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.4.;
6.3.5. (motivi 8 e 9) violazione dell’articolo 185 cod. pen.; articolo 187 c.p.p., comma 3 e articoli 190, 192 e 539 cod. proc. pen.; articoli 2043, 2697, 2727 e 2728 cod. civ.; articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 183 c.p.c., comma 7, e connessa violazione dell’articolo 6 CEDU; nonche’ vizi della motivazione nelle parti in cui, da un lato, era stata rigettata la richiesta probatoria formulata dall’imputato e dai responsabili civili e, dall’altro lato, era stata accertata l’esistenza del danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili e liquidata una provvisionale di euro 30.000;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.1, pagine 591 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.5.;
6.3.6. (motivi 10 e 11) violazione della Legge 31 maggio 1995, n. 218, articoli 14 e 25,; e vizi della motivazione con riguardo al rigetto della istanza di acquisizione della legge straniera formulata;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.6.;
6.3.7. (motivi 12 e 13) violazione dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 2049 e 2395 cod. civ.; nonche’ vizi della motivazione con riguardo alla legittimazione passiva di (OMISSIS) Ag e alla sua responsabilita’ risarcitoria;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.7.;
6.3.8. (motivi 14 e 15) violazione dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen.; articoli 1227 e 2043 cod. civ.; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 61; nonche’ vizi della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ed alla condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.8, pagine 660 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.8.;
6.3.9. (motivi 16 e 17) violazione dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen. e articoli 1227, 2043 e 2059 cod. civ.; nonche’ vizi della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle associazioni e alla condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.9, pagine 672 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.9.;
7. Ricorsi delle parti civili.
INAIL, INPS e (OMISSIS) ricorrono a mezzo dei difensori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
7.1. Ricorso INAIL.
Con il ricorso proposto nell’interesse dell’INAIL si denunzia:
7.1.1. violazione di legge con riferimento all’affermazione della sentenza impugnata che non poteva riconoscersi alcun risarcimento all’Istituto, in considerazione del fatto che nel caso in esame non vi era stato accertamento dell’insorgenza e della manifestazione delle 2.100 singole malattia-infortunio indennizzate dall’Istituto Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articoli 2 e ss. e della riconducibilita’ delle medesime alla responsabilita’ penale del datore di lavoro;
l’assunto era in contrasto con i presupposti, teorici e fattuali, della condanna dell’imputato per il disastro doloso; il Tribunale aveva dato atto dell’accuratezza delle verifiche diagnostiche effettuate dall’Istituto e anche ad ammettere dubbi in ordine a taluni dei casi, la domanda dell’INAIL avrebbe dovuto essere semmai ridotta, non del tutto rigettata;
cio’ che rilevava era per altro che risultasse accertata la compromissione delle condizioni di salute dei lavoratori per effetto della prolungata esposizione all’amianto senza l’adozione di idonee cautele; l’accertamento del nesso di causalita’ tra le condotte attribuite agli imputati e le singole malattie indennizzate era stato nondimeno effettuato nel giudizio di primo grado; la possibilita’ di esercitare l’azione di regresso ai sensi degli articoli 10 e 11 Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 doveva intendersi estesa anche alle fattispecie contestate, di cui agli articoli 427 e 434 cod. pen. (produttive di malattie professionali), sul punto essendosi gia’ espresso il Tribunale correttamente interpretando il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 61 e la decisione della Corte di appello vanifica la riconosciuta legittimazione dell’Istituto;
andava in ogni caso considerato che in ragione delle sue finalita’ istituzionali l’Istituto, pur non essendo persona offesa, era soggetto direttamente danneggiato dai reati contestati avendo in via riflessa subito un nocumento dall’azione delittuosa; e cio’ gli consentiva di agire, oltre che jure proprio in via di regresso, quale parte civile secondo le regole comuni;
7.1.2. mancanza ovvero difetto della motivazione relativa al rigetto della domanda;
le osservazioni articolate nel motivo precedente rendevano quindi evidente che la sentenza impugnata non aveva assolto all’onere di motivare sulla esclusione della legittimatio ad causam dell’Istituto;
7.2. Ricorso INPS.
Con il ricorso proposto nell’interesse dell’INPS si denunzia:
7.2.1. violazione di legge con riferimento all’articolo 437 c.p., comma 2 e articoli 84, 157, 158 e 170 cod. pen..
l’INPS aveva agito per essere ristorato delle maggiori somme che aveva dovuto versare ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, commi 7 e 8; premesse le differenti soluzioni accolte dai due giudici del merito e richiamati i motivi d’appello, si osserva che la declaratoria di prescrizione del reato di cui all’articolo 437 cod. pen. vanificava la condanna al risarcimento in favore dell’Istituto pronunziata dal primo giudice con riferimento al solo comma 7 dell’articolo 13 citato, e incideva sulla statuizione relativa alla domanda proposta in relazione alle esposizioni ultradecennali all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, oggetto d’appello;
era censurabile la conclusione cui era pervenuta la Corte di appello allorche’ aveva ritenuto che, esclusa la configurabilita’ dell’articolo 437 cod. pen., comma 2 alla stregua di fattispecie autonoma, la prescrizione doveva farsi decorrere dal momento di realizzazione delle condotte, anziche’, ai sensi dell’articolo 158 cod. pen., dall’epoca dell’evento considerato (ex articolo 84 cod. pen.) alla stregua di aggravante, ovverosia dall’accadimento del disastro (si cita Sez. 1, sent. n. 2181 del 13/12/1994, dep. 1995, Graniano, Rv. 200414): disastro non dissimile da quello dell’articolo 434 cod. pen. per il quale la stessa Corte di appello aveva dichiarato la permanenza in considerazione della latenza del fattore patogeno;
7.2.2. contraddittorieta’, manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento della prova nonche’ violazione dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 74 e 538 cod. proc. pen..
la reiezione della domanda risarcitoria, basata sull’assunto che nel procedimento non avevano trovato ingresso accertamenti sulle causalita’ individuali, appariva in evidente contrasto con l’obiettiva natura degli accertamenti eseguiti giacche’, diversamente da quanto enunciato, l’istruttoria dibattimentale aveva, in realta’, esteso il proprio ambito ben oltre il nesso di causalita’ generale, coinvolgendo anche posizioni individuali dei singoli lavoratori (d’altro canto, come la stessa Corte aveva evidenziato, l’indagine epidemiologica, benche’ riferita ad un evento collettivo, non aveva potuto che prendere le mosse della verificata sussistenza di una pluralita’ di singoli casi idonei ad attestare la loro riconducibilita’ ad una medesima causa); l’assunto contraddiceva, altresi’, l’affermazione, riferita al reato di disastro, che il fenomeno epidemico – causalmente associato all’immutatio loci imputabile alla condotta degli imputati, e configurato non gia’ come manifestazione secondaria, bensi’ come elemento costitutivo del reato – era ancora in atto: tanto dimostrando che oggetto della prova non era stato soltanto il nesso tra una condotta certa e un evento possibile, quanto, invece, il nesso tra detta condotta e un evento concretamente manifestatosi nella sua plurioffensivita’;
illogicamente, quindi, la corte di merito aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno relativo all’esposizione all’amianto in favore dei singoli lavoratori, desumendone l’esistenza attraverso le annotazioni contenute nei libretti di lavoro e nei certificati di residenza, negando invece per l’Inps il diritto alla ristoro di quanto elargito in ragione della medesima esposizione in favore di detti lavoratori (gli stessi inclusi nel prospetto allegato all’attestazione del direttore della sede regionale Inps del Piemonte, atto di fede privilegiata, che comprovava l’esposizione, la durata di essa e le somme effettivamente erogate, documento completamente ignorato dalla sentenza impugnata);
del pari, con riferimento alla domanda relativa al ristoro delle somme corrisposte per la sola ultradecennalita’ dell’esposizione, l’affermazione della Corte di appello relativa alla mancanza di prova della durata della stessa, era da ritenere del tutto irragionevole e in contrasto con i documenti processuali, non avendo la Corte preso in esame la natura e il contenuto della richiamata nota del direttore regionale Inps, mai oggetto di contestazioni puntuali da parte delle difese; ne’ era dato comprendere per quale ragione l’affermata “natura risarcitoria generalizzata” dei benefici previdenziali erogati, avrebbe dovuto escludere la risarcibilita’ del danno riconducibile a condotta dell’imputato;
la risarcibilita’ del danno economico patito dall’Inps neppure poteva infine essere esclusa in ragione del fatto che l’esposizione ultradecennale all’amianto e’ comunque oggetto di assicurazione sociale anche quando non dipenda da condotta colpevole, giacche’ si tratta di circostanza che concerne ogni evento assicurato ma che non esclude affatto che ove detto evento sia riconducibile al fatto illecito altrui, del nocumento subito debba rispondere chi l’ha commesso;
7.2.3. contraddittorieta’, manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento della prova, nonche’ violazione dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 74 e 539 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza, quantomeno, di condanna generica;
la Corte di appello, avendo gia’ verificata la potenzialita’ lesiva della condotta dell’imputato, avrebbe dovuto provvedere quantomeno sull’an, rimettendo al giudice civile le questioni attinenti all’entita’ risarcimento del danno, essendo principio consolidato che ai fini della condanna generica non e’ necessario che il danneggiato provi l’effettiva sussistenza di danni, bastando l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose;
7.2.4. violazione degli articoli 74, 538 e 539 cod. proc. pen., articolo 185 cod. pen. e articolo 2043 cod. civ., nonche’ illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riferimento alla mancanza di condanna generica, almeno in relazione ai contributi rivalutati ai sensi dell’articolo 13, comma 7;
si sottolinea, a tal fine, che trattando dei danni connessi alla contrazione di patologie da parte dei lavoratori, una volta accertato, sulla base della causalita’ materiale, il nesso tra la condotta dell’imputato e l’evento potenzialmente produttivo di danno, ogni ulteriore accertamento sugli effetti concretamente prodotti e sull’insieme delle conseguenze risarcibili, implicava un’indagine che ben poteva essere rimessa alla sede civile, in conseguenza di una pronunzia di condanna sull’an.
7.3. Ricorso (OMISSIS).
(OMISSIS) ricorre a mezzo del difensore e procuratore speciale avvocato (OMISSIS), premettendo che si era regolarmente costituito in primo grado quale figlio di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS) a seguito di patologia asbesto correlata conseguente all’attivita’ professionale svolta nello stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS) v. capi d’imputazione sub n. 219 elenco “deceduti stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS) per patologia asbesto correlata, p. 134” denunziando:
7.3.1. violazione dell’articolo. 185 cod. pen..
Si osserva che, nonostante tali veste e qualita’, la sentenza impugnata aveva omesso di pronunziare in suo favore condanna al risarcimento richiesto iure proprio, quale figlio del soggetto deceduto;
si riferivano alla sua posizione le osservazioni al paragrafo 8.2.8., pagine 600 e 602 della sentenza, in cui si affermava che “In un numero rilevante di casi, come il presente procedimento ha evidenziato in termini non equivoci, l’inalazione di fibre di amianto non si e’ arrestata alla descritta soglia iniziale di offensivita’, ma la situazione si e’ poi sviluppata, finendo per dare luogo alla produzione di malattie asbesto-correlate e ai decessi a tali patologie conseguenti. Anche le lesioni e le morti da cui scaturiscono ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, pertanto, sono riconducibili alle fattispecie di reato contestate. Tuttavia, non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non possono considerarsi danni ex delicto risarcibili in questa sede”, e dopo avere rilevato che “Quanto agli eredi dei soggetti deceduti che siano stati esposti all’amianto durante il periodo temporale riferibile all’imputato (OMISSIS), agli stessi dovra’ essere liquidato, iure hereditatis e pro quota, il danno da esposizione sofferto dal loro congiunto (con la precisazione che la liquidazione di detto danno non potra’ che essere effettuata in relazione ad un importo unico per evidenti ragioni di economia processuale, che non consentono di individuare, nell’ambito del processo penale, la quota ereditaria spettante a ciascun erede costituitosi parte civile che “L’individuazione del danno risarcibile nel mero danno da esposizione alle fibre di amianto non consente , invece, di riconoscere ai congiunti di soggetti che hanno contratto delle malattie asbesto-correlate ed agli eredi dei soggetti deceduti a causa di esse, il danno iure proprio da essi sofferto ed in questa sede invocato, per avere assistito il congiunto ammalatosi o deceduto”;
cosi’ motivando la Corte di appello avrebbe tuttavia fatta erronea applicazione dell’articolo 185 cod. pen. e articolo 74 cod. proc. pen., che riconoscono la risarcibilita’ del danno ricollegabile all’azione del reo, pur se mediato e indiretto; e le omissioni relative alle doverose cautele per la sicurezza dei lavoratori contestate erano sicuramente condicio sine qua non della patologia asbesto correlata che aveva condotto a morte il padre del ricorrente;
7.3.2. violazione ovvero erronea applicazione dell’articolo 434 cod. pen.;
il delitto di disastro innominato realizzato, contestato ai sensi del capoverso dell’articolo 434, era integrato dalla verificazione del disastro, consistente nel decesso di un numero elevato di lavoratori e cittadini; e ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuti pervenire, per altro, anche ove si fosse riconosciuto che il disastro realizzato
56 integrava l’ipotesi di reato aggravato dall’evento;
7.3.3. mancanza o illogicita’ della motivazione,
in riferimento al fatto che era stata invece pronunziata in primo grado condanna al risarcimento del danno in favore degli altri figli di (OMISSIS), fratelli del ricorrente p. 643 sentenza di primo grado, dispositivo relativo alla “Aa) condanna gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) e i responsabili civili (OMISSIS) AG, (OMISSIS) AG e (OMISSIS) AG, in solido tra loro, ex articolo 539 c.p.p., comma 1, al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore di alcune delle parti civili costituite”, in cui i congiunti di (OMISSIS) sono elencati ai numeri 393 – 397, con evidente irragionevole diversita’ di trattamento, alla quale non aveva dato spiegazioni neppure la sentenza impugnata, pure investita dell’appello del ricorrente sul punto.
8. Atti successivi.
8.1. Motivi nuovi dell’imputato.
8.1. In data 30 ottobre 2014 l’imputato (OMISSIS) ha depositato motivi nuovi a mezzo dei difensori avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS), sviluppando, sulla scorta degli argomenti posti a base dei motivi gia’ formulati in ricorso, il profilo della arbitrarieta’ delle decisione impugnata.
Si evidenzia che il divieto di arbitrarieta’, nell’interpretazione del diritto o nella valutazione delle prove, e’ affermato nella giurisprudenza della Corte EDU come principio desumibile dagli articoli 6 e 7 della Convenzione; i contenuti di detto principio possono essere ricondotti, almeno in parte, nelle categorie della violazione di legge e della manifesta illogicita’ della motivazione; alla arbitrarieta’, infine, puo’ anche considerarsi sostanzialmente riferita la giurisprudenza della corte costituzionale in materia di retroattivita’ e di limiti alla stessa.
Si richiamano dunque, anzitutto, le considerazioni esposte nella premessa critica e nel punto 23 del ricorso (v. punto 5.23) relative all’enorme pressione politica, sociale e mediatica che aveva accompagnato il processo e al pregiudizio manifestato dallo stesso Presidente della Corte nella relazione introduttiva, che solo potevano spiegare le manifeste violazioni di norme e principi basilari.
Si sottolineano, quali manifestazioni di arbitrarieta’, la variabilita’ dell’accusa – adattata all’esigenza di fronteggiare le varie obiezioni difensive e proseguita addirittura nel procedimento di secondo grado -; l’adozione di sempre nuovi, originalissimi, criteri interpretativi circa la natura dell’articolo 434 cod. pen., comma 2 e dell’evento di disastro, contrastanti con tutta la precedente giurisprudenza; la anomala ricostruzione dell’elemento soggettivo necessario per l’integrazione della fattispecie astratta e l’affermazione della sussistenza dello stesso nonostante la messe di elementi fattuali contrastanti; l’adozione di criteri nella valutazione del materiale probatorio patentemente in violazione della presunzione di non colpevolezza e del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nonche’ l’arbitraria svalutazione di ogni elemento fattuale che convergeva in senso opposto a quello precostituito (si richiamano le considerazioni del ricorso sul flusso di finanziamenti enorme per l’epoca; sull’assenza di profitti; sulla sofisticata, ma pretestuosa e contraria alla regola del dubbio, svalutazione degli incrementi in materia di sicurezza; sull’altrettanto sofisticata, ma nella sostanza inappagante, svalutazione dei dati esposti nella consulenza (OMISSIS), da cui comunque doveva trarsi per lo meno la indicazione quale linea di tendenza del significativo abbattimento della polverosita’ a seguito degli investimenti degli svizzeri); la persistente, arbitraria, svalutazione delle osservazioni difensive sul mancato deposito dei dati utilizzati dai consulenti epidemiologi del pubblico ministero, e l’illegittima valutazione di pareri tecnici privi di adeguata documentazione di supporto, con fideistica, insomma, adesione alle conclusioni dell’accusa, frutto di macroscopica violazione dei criteri di formazione della prova e comportante patente lesione dei diritti difensivi; l’accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica in relazione alla prescrizione del reato di disastro concernente i siti di (OMISSIS), sulla scorta di una motivazione che tralasciava completamente di esaminare la situazione epidemiologica relativa ai due siti.
8.2. Memorie di imputato e responsabili civili.
8.2.1. L’imputato ha depositato inoltre memoria datata 31.10.2014 in replica al ricorso della parte civile INPS;
a sostegno del rigetto delle deduzioni dell’Ente si illustrano osservazioni gia’ articolate in ricorso e si richiamano le considerazioni della sentenza impugnata, si sottolinea, in particolare, che il danno asseritamente patito dall’INPS non e’ collegato al danno biologico subito dai destinatari dei benefici previdenziali; manca ogni accertamento relativo ai nessi di causalita’ individuale; la natura fidefacente delle attestazioni dell’INPS si riferisce esclusivamente all’attivita’ attestatrice del soggetto pubblico, ma non attiene ai contenuti valutativi;
8.2.2. (OMISSIS) AG ha depositato due distinte memorie datate 30.10.2014, l’una in replica al ricorso della parte civile (OMISSIS), l’altra in replica al ricorso dell’INAIL;
in entrambe si richiamano, nella sostanza, argomenti gia’ diffusamente esposti nei ricorsi, a proposito del mancato accertamento dei nessi causali e nella seconda si evidenzia altresi’ che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 61 non consente affatto l’interpretazione propugnata, di riconoscimento della facolta’ dell’Istituto di esercitare l’azione di regresso nel procedimento penale per reati diversi da quelli indicati;
8.2.3. (OMISSIS) AG ha depositato memoria in data 3.11.2014 a mezzo di nuovo difensore, avv. (OMISSIS);
con essa si sviluppano gli argomenti gia’ illustrati nei relativi motivi dei ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) con particolare riferimento al motivo concernente la insussistenza della legittimazione passiva della ricorrente e l’erroneita’ dell’interpretazione riservata dalla Corte di appello all’articolo 2049 cod. civ.;
8.3. Memorie delle parti civili.
8.3.1. Hanno inoltre depositato memorie nel termine di 15 giorni dall’udienza:
a) in data 14.10.2014, le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), congiunti ed eredi di (OMISSIS), deceduto in data (OMISSIS), che, con unico atto, a mezzo del difensore e procuratore speciale (OMISSIS), chiedono la declaratoria d’inammissibilita’, in subordine il rigetto, dei ricorsi dell’imputato e dei responsabili civili, illustrando le ragioni di adesione alla sentenza impugnata e sottolineando come, ai fini del termine di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione civile, debba farsi riferimento al momento della concreta conoscibilita’ del danno quale conseguenza di un comportamento doloso o colposo (si cita, come da ultimo, Cass. civ., Sez. U, n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901)
b) in data 3.11.2014, le parti civili Comuni di Balzola, Coniolo, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Ozzano Monferrato, Pontestura;
che con atti distinti di eguale contenuto, a mezzo del comune difensore e procuratore speciale avvocato (OMISSIS), chiedono il rigetto del ricorso dell’imputato sostenendo la correttezza delle decisioni dei giudici del merito;
c) in data 3.11.2011, la parte civile (OMISSIS), che, con atto a firma del difensore e procuratore speciale avvocato (OMISSIS), chiede il rigetto dei ricorsi dell’imputato e dei responsabili civili, largamente illustrando le ragioni delle proprie pretese e rimarcando l’autonomia formale e sostanziale della parte civile (OMISSIS).
8.3.2. Hanno depositato quindi memorie, entro termini inferiori ai 15 giorni:
a) in data 12.11.2014, (OMISSIS);
b) in data 13.11.2014, l’INAIL.
8.4. Revoche.
8.4.1. Eredi (OMISSIS) ed eredi (OMISSIS).
In data 3 novembre 2014 hanno fatto pervenire, con unico atto a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), dichiarazione di revoca della costituzione le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), congiunti ed eredi di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS); nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), congiunte ed eredi di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS); tutti riferendo di essere stati risarciti.
1. Le imputazioni e le decisioni.
Con decreto di rinvio a giudizio in data 22 luglio 2009 (OMISSIS) e (OMISSIS) venivano chiamati a rispondere – entrambi nelle qualita’ di effettivi responsabili della gestione, nel tempo, della societa’ (OMISSIS) s.p.a., esercente gli stabilimenti di lavorazione dell’amianto siti in (OMISSIS); il primo anche quale effettivo responsabile della gestione delle societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell’amianto siti in (OMISSIS) – dei delitti di omissione dolosa di cautele contro infortuni su lavoro (capo A) e di disastro innominato (capo B), aggravati dai disastri e dagli infortuni avvenuti.
1.1. L’originaria imputazione – aperta per la data finale – recitava che si trattava di fatti commessi a partire dall’aprile 1952. All’udienza del 20 dicembre 2010, il Pubblico ministero chiedeva correggersi il capo d’imputazione, nel senso che i fatti dovevano intendersi commessi in (OMISSIS).
Nello specifico, le contestazioni su cui si pronunziava la sentenza di primo grado erano le seguenti.
Capo A) reato di cui all’articolo 437 c.p., commi 1 e 2, per avere gli imputati omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio, e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale) presso gli stabilimenti di (OMISSIS); e, in particolare, per avere omesso di adottare:
– idonei impianti di aspirazione localizzata;
– idonei sistemi di ventilazione dei locali;
– sistemi di lavorazione dell’amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell’amianto;
– idonei apparecchi personali di protezione;
– organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all’interno degli stabilimenti;
con l’aggravante che dal fatto erano derivati piu’ casi di malattia-infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto, individuati secondo le tabelle allegate (specificanti i nomi di ciascuna delle persone lese):
(a) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in: 74 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata; 23 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
46 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
(b) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in: 1004 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
16 lavoratori di ditte esterne deceduti per patologia asbesto correlata;
374 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
412 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
4 lavoratori di ditte esterne viventi affetti da patologia asbesto correlata;
(c) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in:
43 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
2 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
7 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
(d) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in:
267 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
117 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
190 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata.
Capo B) reato di cui all’articolo 434 cod. pen., per aver gli imputati commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali e’ derivato un pericolo per la pubblica incolumita’; e, in particolare, per avere:
– nei predetti stabilimenti, omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici, necessari per contenere l’esposizione all’amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l’effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall’amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;
– in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti, fornito a privati e ad enti pubblici, e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un’esposizione incontrollata, continuativa e perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosita’ dei predetti materiali e per giunta inducendo un’esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attivita’ ludiche;
– presso le abitazioni private dei lavoratori, omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l’indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;
con l’aggravante che il disastro e’ avvenuto, in quanto l’amianto e’ stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per piu’ decenni, mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l’integrita’ fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, individuati, secondo le tabelle allegate (indicanti i nomi di ciascuna delle persone lese, solo in parte sovrapponibili a quelle esposte per il capo A):
(a) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in: 74 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata; 34 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
46 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
1 soggetto esterno deceduto per patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
(b) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in: 1004 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
16 lavoratori di ditte esterne deceduti per patologia asbesto correlata;
374 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
412 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
4 lavoratori di ditte esterne viventi affetti da patologia asbesto correlata;
252 soggetti esterni deceduti per patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico in 250 casi, peritoneale in 2) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
2 soggetti viventi affetti da patologia asbesto correlata (mesotelioma) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
2 familiari di lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata (tumore polmonare);
2 familiari di lavoratori affetti da patologia asbesto correlata;
(c) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in:
43 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
2 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
7 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
4 soggetti esterni deceduti per patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
1 soggetto vivente affetto da patologia asbesto correlata (mesotelioma) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
(d) per lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), in:
267 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
117 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
190 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
1 soggetto vivente affetto da patologia asbesto correlata (mesotelioma) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
2 familiari di lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata (mesotelioma).
1.2. Con sentenza in data 13 febbraio 2012 il Tribunale di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai fatti al capo A) commessi fino al 13 agosto 1999 e in ordine ai fatti contestati al capo B) commessi in (OMISSIS), perche’ estinti per prescrizione. Dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro contestati al capo A) relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999, e colpevoli dei reati contestati al capo B) commessi: quanto a (OMISSIS) dal 27 giugno 1966; quanto a (OMISSIS) dal 18 settembre 1974 in (OMISSIS). E, riconosciuta la continuazione, li condannava alla pena di sedici anni di reclusione ciascuno, nonche’ entrambi al pagamento delle spese processuali, con pene accessorie come per legge.
Condannava quindi gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ i responsabili civili (OMISSIS) SA, (E ALTRI OMISSIS)
1.3. A seguito di appello del Pubblico ministero, del Procuratore generale, degli imputati, dei responsabili civili e di alcune parti civili, la Corte di appello di Torino, con la sentenza in data 3 giugno 2013 indicata in epigrafe, in parziale riforma delle statuizioni del Tribunale, “revocava” l’ordinanza emessa in data 20 dicembre 2010 dal Tribunale, che ammetteva la modifica dell’imputazione ad opera del Pubblico ministero, e, conseguentemente, “reintegrava” entrambi i capi d’imputazione con riferimento all’originario dies a quo delle condotte in contestazione, fissato all’aprile 1952.
Assolveva entrambi gli imputati per i fatti loro ascritti sino al 27 giugno 1966, e (OMISSIS) in relazione ai fatti riferiti al sito di (OMISSIS), per non averli commessi.
Dichiarava nei confronti di (OMISSIS), in relazione ai residui fatti, non doversi procedere per morte dell’imputato e revocava per l’effetto le sanzioni accessorie e le statuizioni civili nei confronti suoi e del responsabile civile (OMISSIS) SA.
Precisava i periodi di responsabilita’ (quali afferenti ad effettiva e consapevole, gestione) di (OMISSIS) a partire da giugno 1976 per i siti di (OMISSIS), con data finale per i primi due siti al 4 giugno 1986; al 19 dicembre 1985 quanto al terzo; dal 27 giugno 1976 e fino al 16 dicembre 1984 per il sito di (OMISSIS).
Assolveva per l’effetto (OMISSIS) dai reati a lui ascritti per il periodo che andava dal 27 giugno 1966 a tutto il mese di maggio 1976, per non avere commesso i fatti.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al restante fatto contestato nell’ambito del delitto al capo A), perche’ estinto per prescrizione.
Dichiarava invece (OMISSIS) responsabile del delitto continuato di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, limitatamente alle condotte successive al maggio 1976, anche con riferimento ai disastri dolosi verificatisi a (OMISSIS).
Rideterminava di conseguenza la pena a questo imputato inflitta in 18 anni di reclusione, confermando le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la durata della pena principale ma revocando la pena accessoria dell’incapacita’ di contrattare con la Pubblica amministrazione.
Quanto alle statuizioni civili, in parziale riforma della sentenza appellata, la Corte di appello rigettava le domande di INPS e INAIL e revocava le condanne al risarcimento dei danni in loro favore; rivedeva il titolo delle condanne in solido disposte dal primo giudice al risarcimento dei danni in favore delle parti civili enti e persone fisiche lese nonche’ parenti di persone fisiche decedute, escludendo da novero dei debitori solidali (OMISSIS) ed (OMISSIS); e condannava: – l’imputato (OMISSIS) in solido con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento dei danni: immediatamente liquidati, nei confronti di CGIL Piemonte, CGIL Naz. Cub, USR CISL Piemonte, UST CISL Torino; da liquidarsi in separata sede, con provvisionale, nei confronti di (OMISSIS); da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro, in favore di 321 persone fisiche costituitesi parti civili gia’ considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; nonche’ di altre 31 persone fisiche costituitesi parti civili non considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; da liquidarsi in separata sede, con provvisionate immediatamente esecutiva di 30.000 euro da suddividere pro quota fra gli eredi costituitisi parti civili di 225 persone offese decedute, gia’ considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; nonche’ fra gli eredi di altre 117 persone offese decedute, costituitisi parti civili e non considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado;
l’imputato (OMISSIS), singolarmente, al risarcimento dei danni: immediatamente liquidati, in favore di Fenea UIL proc. Alessandria; da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva, nei confronti di Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, Comuni di Casale Monferrato, Balzola, Mirabello Monferrato, Pontestura, Villanova Monferrato, Morano sul Po, Ozzano Monferrato, Coniolo, Rubiera; ASL di Alessandria, Associazione familiari vittime dell’amianto; da liquidarsi in separata sede in favore di Province di Torino, Alessandria e Reggio Emilia; UIL Campania, CGIL Campania, Fillea CGIL Campania, Fillea CGIL Reggio Emilia; Camera del Lavoro di Reggio Emilia, CGIL Emilia Romagna; da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro, in favore di 26 persone fisiche costituitesi parti civili gia’ considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; nonche’ di altre 37 persone fisiche costituitesi parti civili non considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro da suddividere pro quota fra gli eredi costituitisi parti civili di 79 persone offese decedute, gia’ considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado; nonche’ fra gli eredi di altre 92 persone offese decedute, costituitisi parti civili e non considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado.
2. La ricostruzione della storia dell’Eternit e del rischio da amianto Entrambe le sentenze di merito, cosi’ come il ricorso (OMISSIS), premettono una sintesi della storia dell'”Eternit”, inteso come prodotto e come imprese che lo produssero in Italia. Occorre che se ne dia quindi conto preliminarmente perche’ solo partendo da tale ricostruzione e’ possibile riassumere efficacemente i discorsi giustificativi e le censure.
2.1. La genesi e lo sviluppo di (OMISSIS).
Come ricorda la sentenza di primo grado, nel 1901 il cittadino austriaco (OMISSIS), che cercava un materiale da imballo ignifugo che potesse sostituire il comune cartone, brevetto il prodotto “eternit”. Il prodotto ebbe successo e trovo’ gli impieghi piu’ svariati.
(OMISSIS) non possedeva un’azienda nel settore del materiale da costruzione e ne fondo’ una in Austria. Nel contempo, vendette il brevetto nel resto dell’Europa ad imprenditori diversi. Tra questi, nel periodo tra le due guerre mondiali, s’imposero due gruppi, uno belga-francese e uno svizzero.
Nel 1920, la famiglia svizzera degli (OMISSIS) acquistava il brevetto Eternit svizzero e la societa’ produttrice, denominata (OMISSIS), nata nel (OMISSIS) con stabilimento a (OMISSIS).
Durante la seconda guerra mondiale, mentre il gruppo Belga era ostacolato dall’occupazione tedesca, la famiglia (OMISSIS) aveva esteso i suoi interessi in Medioriente, nei paesi latinoamericani e in Sud Africa. Nella gestione operativa degli stabilimenti del gruppo belga subentrava quindi la famiglia (OMISSIS). Alla direzione del gruppo svizzero restava invece sempre la famiglia (OMISSIS); la (OMISSIS) dal (OMISSIS) diveniva pero’ (OMISSIS), quindi, nel (OMISSIS), assumeva la denominazione (OMISSIS), fondata nel (OMISSIS), veniva invece incorporata nella (OMISSIS), societa’ costituita il (OMISSIS) e ritenuta direttamente riferibile all’imputato (OMISSIS).
Intanto, in Italia, il brevetto Eternit era stato acquistato dall’ingegner (OMISSIS) che aveva fondato agli inizi del (OMISSIS) (OMISSIS) Societa’ anonima, divenuta (dall’entrata in vigore del codice civile nel 1942) (OMISSIS) S.p.a..
La societa’ aveva sede legale a (OMISSIS) e stabilimento in (OMISSIS). Nel 1939 veniva creato quindi un nuovo stabilimento a (OMISSIS); nel 1949 (OMISSIS) veniva nominato Presidente onorario (OMISSIS) e nel 1950 acquistava il 50% della (OMISSIS) di (OMISSIS), l’unica impresa che si occupava nell’Europa occidentale dell’estrazione dell’amianto.
Nel 1952 nelle societa’ del (OMISSIS) entravano quali soci gli (OMISSIS), gli (OMISSIS) e i (OMISSIS). Attorno al 1953 (OMISSIS) apriva stabilimenti anche a (OMISSIS) e a (OMISSIS), qui acquistando, tramite il rilevamento dell’intero pacchetto azionario, lo stabilimento originariamente gestito dalla concorrente (OMISSIS) s.p.a..
Il (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. mutava la denominazione in (OMISSIS) s.p.a. e con effetto dal 31 dicembre 1980 (OMISSIS) s.p.a. conferiva alla (OMISSIS) S.p.a. (ex (OMISSIS)) lo stabilimento di (OMISSIS), mentre lo stabilimento di (OMISSIS) cessava l’attivita’ nel (OMISSIS).
Secondo i giudici di merito, dal momento dell’ingresso dei gruppi stranieri nel capitale azionario di (OMISSIS) spa, e ancor prima della morte del (OMISSIS), ovverosia dal (OMISSIS), la gestione operativa degli stabilimenti di (OMISSIS) era pero’ di fatto nelle mani del “Gruppo belga”.
Il 26 ottobre 1972, a seguito di una riunione tenutasi a Bruxelles, era stato quindi deciso il passaggio della gestione operativa di (OMISSIS) s.p.a., che appariva in crisi, dai Belgi agli Svizzeri (OMISSIS).
Gli Svizzeri misero in campo una task force e iniziarono a finanziare “massicciamente” (OMISSIS) Spa; la “cura” dei manager svizzeri e le “iniezioni di denaro” degli (OMISSIS) si tratta di espressioni dei giudici di merito ebbero un effetto positivo quasi immediato per (OMISSIS) spa, che evito’ il fallimento e torno’ a pubblicare bilanci in attivo sent. Tribunale p. 214 e il 27 giugno 1980, (OMISSIS) s.p.a. acquistava anche lo stabilimento di (OMISSIS) da (OMISSIS) s.p.a., di cui erano gia’ gestori gli (OMISSIS).
Il 16 dicembre 1980, con effetti giuridici rinviati al 30 dicembre 1980, (OMISSIS) s.p.a. conferiva i suoi stabilimenti ad altrettante societa’ autonome di cui, di fatto secondo i giudici di merito, ma si tratta di affermazioni non contestate, controllava la totalita’ del capitale, cosi’ trasformandosi da societa’ industriale a societa’ capogruppo, che coordinava l’attivita’ di quattro imprese industriali: 1) (OMISSIS) s.p.a. (stabilimenti di (OMISSIS)); 2) (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) Spa), stabilimento di (OMISSIS); 3) (OMISSIS) s.p.a. (stabilimento di (OMISSIS)); 4) (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.), stabilimento di (OMISSIS)).
Pochi anni dopo il gruppo pero’ definitivamente tracollava: il 23 novembre 1984 (OMISSIS) s.p.a. chiedeva al Tribunale di Genova l’Amministrazione Controllata, concessa il 21 gennaio 1985; il 16 dicembre 1985 (OMISSIS) chiedeva il Concordato Preventivo, concesso dal Tribunale di Genova l’11 gennaio 1986; il 30 gennaio 1986 l’assemblea straordinaria degli azionisti di (OMISSIS) S.p.a. deliberava la messa in liquidazione della societa’; il 3 giugno 1986 veniva presentata istanza di fallimento; il giorno 4 giugno 1986 il Tribunale di Genova dichiarava fallita (OMISSIS) s.p.a. E la procedura concorsuale coinvolgeva le quattro societa’ operative controllate da (OMISSIS) s.p.a..
A giugno 1986 si colloca quindi inequivocabilmente la fine della operativita’ degli stabilimenti e, comunque, della gestione effettiva di (OMISSIS) riferita all’imputato e al gruppo svizzero.
2.2. L’eterogestione delle imprese italiane, secondo le sentenze di merito.
Come e’ facile immediatamente intuire, a base dell’affermazione di responsabilita’ del ricorrente sta l’osservazione dei giudici di merito che gli “svizzeri” (gli (OMISSIS)), dall’inizio del loro insediamento e nel corso degli anni, avevano assunto di fatto la direzione di (OMISSIS) s.p.a. E cio’ era avvenuto significativamente per almeno cinque settori: selezione e formazione del management dirigenziale; controllo della produzione; ricerca e controllo del rischio (centralizzata in Svizzera e poi estesa anche all’Italia); strategia informativa; gestione finanziaria.
Ne era prova – in base alla ricostruzione delle sentenze di merito – la task force istituita non appena acquisita la posizione dominante, secondo quanto risultava dal verbale della riunione di Bruxelles dell’ottobre 1972 (pagine 203 e 207 e seguenti sent. Trib.), a cui erano intervenuti (OMISSIS), in rappresentanza del gruppo svizzero, e (OMISSIS), in rappresentanza del gruppo belga.
La catena di comando delineata prevedeva che la task force proponesse, il vertice del gruppo svizzero decidesse e la direzione italiana eseguisse: i dirigenti italiani venivano cosi’ a perdere anche formalmente la loro residua autonomia quanto alle fondamentali scelte strategiche riguardanti l’attivita’ societaria.
Di particolare rilievo, ai fini delle decisioni, si riteneva quindi la circostanza che, con il subentro nel 1972 nella gestione diretta di (OMISSIS) s.p.a., la consulenza tecnica gia’ affidata al gruppo svizzero aveva coinvolto lo specifico settore della gestione del rischio amianto, in relazione al quale il gruppo svizzero operava con una serie di centri di ricerca, tra cui il laboratorio di (OMISSIS), denominato (OMISSIS) e diretto dal prof. (OMISSIS), che, secondo il teste (OMISSIS) capo del Servizio Igiene sul lavoro per (OMISSIS) – istituito nel 1976 dagli svizzeri e diretto dal (OMISSIS) dopo un periodo di formazione al (OMISSIS) – effettuava specifiche “ricerche sulla pericolosita’ delle fibre di amianto” e costituiva, in materia, l'”istituto di coordinamento” per tutte le (OMISSIS) del Gruppo sparse nel mondo; al laboratorio di (OMISSIS) giungendo le misurazioni e le analisi effettuate dai servizi periferici e le direttive e fornendo poi direttive, impartite dallo stesso (OMISSIS), vincolanti per i servizi periferici.
Secondo la sentenza di appello, quindi, almeno a partire da giugno 1976 di tali aspetti della gestione del rischio da amianto si occupava personalmente e direttamente, secondo le volonta’ del padre, (OMISSIS), che con il Convegno di (OMISSIS), da lui stesso voluto, aveva assunto l’iniziativa di coordinare, secondo le sue personali direttive, le politiche di tutela dell’ambiente di lavoro e di protezione della salute dei lavoratori in tutti gli stabilimenti del gruppo, compresi quelli italiani.
2.3. Il ruolo, in particolare, di (OMISSIS).
Circa le “tappe della ascesa” di (OMISSIS) al comando della holding, e il suo ruolo di effettivo responsabile della gestione del rischio di amianto per (OMISSIS), nelle sentenze di merito si ricorda che l’imputato era il figlio del proprietario e del gestore del gruppo svizzero che gia’ nel 1972 aveva assunto, come detto, il controllo pieno ed effettivo delle aziende italiane, ed era, secondo quanto dichiarato dal fratello (OMISSIS), sin dall’inizio predestinato a ricevere in eredita’ il gruppo di societa’ che si occupava di amianto (raccolte sotto la sigla Eternit), tanto che, proprio in vista di cio’, era stato mandato in precedenza ad addestrarsi presso societa’ estere del gruppo. Sempre secondo quanto riferito dallo stesso fratello, (OMISSIS) era subentrato gradualmente al padre (OMISSIS) nel settore, di modo che sin dalla meta’ degli anni Settanta fino al 1984, mano a mano che la sua responsabilita’ andava aumentando quella del padre era andata decrescendo. Quanto alle cariche formali, in data 14.02.1974, era stato nominato vice direttore di (OMISSIS) 1923 (ossia della societa’ svizzera a cui venne intestato il 57,5% delle azioni di (OMISSIS), a partire dal 1984, subentrando ad (OMISSIS), che era a sua volta una delle societa’ intestatarie delle azioni di (OMISSIS) sin dal 1974); il 18.09.1974 era stato nominato amministratore delegato di (OMISSIS) (cioe’ di un’altra tra le societa’ del gruppo svizzero intestatarie delle azioni di (OMISSIS) tra il 1972 ed 1975, dal 1985 (OMISSIS)); il 16.01.1975 era divenuto amministratore delegato di (OMISSIS) 1923 e il 1.07.1975, era stato nominato presidente di (OMISSIS) 1923 (che possedeva l’intero pacchetto di (OMISSIS) e che venne incorporata nel 1989 in (OMISSIS)); a decorrere dal 1978, era stato inoltre nominato consigliere di amministrazione dell’ (OMISSIS) (una delle intestatarie delle azioni di (OMISSIS) tra il 1972 ed il 1976).
Confermavano il ruolo di vertice nel settore di (OMISSIS) le dichiarazioni di (OMISSIS) (entrato nel gruppo (OMISSIS) nel 1979 e amministratore delegato di (OMISSIS) dal 1984, secondo cui l’imputato era il numero “uno” del gruppo, il proprietario) e di (OMISSIS) (come detto, amministratore delegato di (OMISSIS), succeduto a (OMISSIS), secondo cui l’imputato era succeduto al padre, che lo aveva gia’ prima pero’ delegato per le problematiche del rischio da amianto, quale presidente del gruppo almeno da fine degli anni settanta). E le prime tracce documentali dell’attenzione dedicata dall’imputato a (OMISSIS) risalivano appunto all’anno 1976 e agli anni immediatamente successivi.
2.4. Il rischio amianto e la sua conoscenza.
Quanto alle acquisizioni scientifiche che avevano nel tempo conferito certezza al rischio da amianto, si riferisce qui in sintesi che i primi articoli scientifici sulla natura di sostanza cancerogena dell’amianto e sulla incidenza decisa dell’esposizione a tale sostanza relativamente, in particolare, all’insorgenza del mesotelioma, erano comparsi gia’ a fine anni ‘50, inizio anni ‘60, sulla base di evidenze cliniche di lavoratori esposti (studi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)). Nel 1963, nell’ambito del 14 Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, lo studioso (OMISSIS) comunicava che, da un’indagine relativa al periodo 1947-1954 effettuata dall’Ispettorato del Lavoro inglese, era stata rilevata una incidenza di tumori bronchiali, di mesotelioma della pleura, del peritoneo e dell’ovaio particolarmente alta nei lavoratori esposti ad amianto. Nel 1964 la Conferenza sugli effetti biologici dell’amianto, organizzata dalla New York Academy of Sciences sotto la presidenza di (OMISSIS) – e in cui venivano descritti e presentati dal professor (OMISSIS) i primi risultati degli studi italiani sui casi di mesotelioma della pleura in lavoratori esposti all’amianto – sanciva il generale consenso della comunita’ scientifica sugli effetti cancerogeni dell’amianto.
Il 21 giugno 1968, nell’ambito del “Convegno sulla patologia da Asbesto” tenuto a Torino, il dott. (OMISSIS), medico dell’INAIL, illustrava dati allarmanti, proprio con riferimento all’incidenza dell’asbestosi e delle neoplasie riguardanti lavoratori esposti ad amianto in tutta la provincia di Torino. Nell’occasione, la relazione del prof. (OMISSIS) riportava: che esisteva gia’ un considerevole interesse internazionale a proposito degli effetti biologici dell’amianto; che organismi come l’Unione Internazionale Contro il Cancro e la Commissione Internazionale Permanente per la Medicina del Lavoro avevano creato speciali comitati per studiare gli aspetti biologici ed epidemiologici degli effetti della inalazione di polvere di amianto; che poteva dirsi acclarato era che tutte le qualita’ di amianto avevano manifestato proprieta’ fibrogene, la diversita’ della loro azione essendo piu’ di ordine quantitativo che qualitativo, ma che certi tipi di amianto risultavano piu’ pericolosi degli altri, e tra tutti il cosiddetto amianto blu, o crocidolite, capace di produrre tumori polmonari in genere e mesoteliomi pleurici in particolare. E tra i partecipanti veniva diffuso un documento intitolato “Norme standard di igiene riguardanti le polveri di asbesto crisotilo” edito dal Comitato delle Norme di igiene della British Occupational Hygiene Society, curato, per la traduzione italiana, dall’ (OMISSIS) diretto da (OMISSIS) e dalla Amministrazione provinciale di Torino.
Nel 1969 il Regno Unito (che l’anno precedente aveva rinunciato all’uso della crocidolite, seguito dall’Australia nel 1970) emanava un regolamento (simile a quello introdotto in Germania nel 1940), presentato alla Conferenza del settore del 1971, che prevede specifiche procedure da attuarsi per contenere la diffusione delle polveri: si disciplinava in particolare (ai punti 3.9, 13 e 14) la necessita’ di mantenere la pulizia dei macchinari, della superficie, dei davanzali e dei pavimenti, che dovevano rimanere liberi da polvere; l’utilizzo di strumenti di aspirazione per la pulizia dei locali; la collocazione dei vestiti non da lavoro in luoghi separati.
Analogo regolamento veniva introdotto negli Stati Uniti nel 1972, prevedendosi tra l’altro (al punto 16) che il trasporto dalla fabbrica ad altre destinazioni degli sfridi o degli scarti di lavorazione dell’amianto non in forma solida dovesse avvenire in un contenitore adatto e sigillato, ovvero chiuso in modo tale che non vi fosse perdita di polvere e dispersione della stessa nelle zone limitrofe allo stabilimento.
Nel frattempo, a seguito della diffusione di informazioni sempre piu’ precise sulla pericolosita’ delle polveri di amianto, il 24 e 25 novembre 1971 veniva tenuta a Londra una conferenza internazionale del Comitato di informazione sull’amianto (Asbestos Information Committee), finanziato dai maggiori gruppi industriali del settore (e a cui partecipavano, oltre a un delegato italiano, anche, quale delegato per la commissione del Benelux, il dott. (OMISSIS) medico di fabbrica dello stabilimento del gruppo belga di (OMISSIS) inviato tra il 1971 e giugno 1972 ad effettuare ricognizioni nello stabilimento di (OMISSIS), e (OMISSIS) per (OMISSIS) S.A.). In tale sede (OMISSIS), dell’ (OMISSIS), esordiva osservando, con specifico riferimento al mesotelioma, che i casi riscontrati erano notevolmente aumentati nelle aree in cui veniva maggiormente utilizzato l’amianto, riconoscendo cosi’ che poteva oramai dirsi “evidente” l’associazione di tale tipo di tumore con esposizioni di tipo professionale. Si affermava, tuttavia, che i lavoratori dell’amianto risultavano comunque esposti ad un rischio minore rispetto ai fumatori di venti o trenta sigarette al giorno, e che occorreva in ogni caso considerare, piu’ che gli aspetti nocivi, i “grandi benefici dell’amianto, e gli effetti negativi per la comunita’ se venisse privata di questa sostanza”. Prevedendosi che le critiche e la campagna contro l’amianto si sarebbero intensificate, si consigliava, pertanto, di collaborare da un lato all’elaborazione di una legislazione piu’ vincolante, istituendo, dall’altro e nel contempo, un “comitato d’azione” (una lobby, secondo i giudici del merito) che mettesse a punto una “strategia di comunicazione” (scritti ed opuscoli “tranquillizzanti”) anche nei confronti dei sindacati per controbilanciare dichiarazioni di “esterni” (agli interessi imprenditoriali), quali i dottori (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS).
A giugno 1976, presso il centro di (OMISSIS)), si teneva quindi un Convegno su “Tutela del Lavoro e dell’Ambiente Amiantus”, voluto e organizzato proprio dall’imputato (OMISSIS) e da lui aperto con una relazione introduttiva in cui si riferiva che l’amianto blu era stato gia’ nel frattempo vietato in molti altri paesi e che – dimostrando la sua approfondita conoscenza dei temi medici ed eziologici trattati e delle conoscenze scientifiche acquisite sulla capacita’ dell’amianto di indurre non solo asbestosi ma anche tumori, in specie mesotelioma pleurico – ad avviso dei giudici di merito, costituiva prova della piena consapevolezza in capo allo (OMISSIS) della pericolosita’ qualificata dell’asbesto e manifesto, al tempo, della sua ferma volonta’ di trattare il problema del rischio alla salute alla stregua di un “comune problema produttivo” da risolvere in termini economici di costi – benefici e di propaganda.
Nel 1977 la (OMISSIS) ( (OMISSIS)) inseriva tutti i diversi tipi di amianto nel gruppo dei cancerogeni certi per l’uomo.
2.5. La legislazione interna specifica.
La sentenza del Tribunale evidenziava, per altro, come in Italia, nel periodo di attivita’ considerato:
– la Legge 12 aprile 1943, n. 455, poi modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, avesse gia’ esteso l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, istituita con Regio Decreto 17 agosto 1935, n. 1765, all’asbestosi;
– il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – gia’ recasse disposizioni speciali per la silicosi e l’asbestosi qualificate dunque malattie professionali sulla base della loro eziologica tipica;
– il Decreto Ministeriale 18 aprile 1973 gia’ includesse l'”asbestosi”, associata o meno alla tubercolosi o ad un cancro polmonare, tra le patologie per cui era obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– il Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante Regolamento di attuazione della Legge 15 novembre 1973, n. 734, articolo 4, gia’ prevedesse la corresponsione di indennita’ di rischio ai dipendenti dello Stato per “Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati”;
– la Legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gia’ prevedesse che il datore di lavoro era tenuto a corrispondere un premio supplementare nell’ipotesi che la concentrazione in aria di amianto era tale da determinare il rischio.
Successivamente:
– il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dando con ritardo attuazione alle direttive CEE nn. 75/442, 76/403 e 78/319 (riguardanti, rispettivamente, i rifiuti, lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e i rifiuti tossici e nocivi) inseriva l’amianto nella 21″ posizione nella tabella (tra le sostanze che “trasformavano” un rifiuto speciale in rifiuto tossico e nocivo al superamento del valore di “concentrazione limite” stabilito), regolamentando, inoltre, il trasporto e la collocazione in discarica dei rifiuti contenenti amianto;
– la Delib. Comitato Interministeriale di cui all’articolo 5 del citato decreto stabiliva una Concentrazione Limite (CL) di 100 mg/kg per amianto (polveri e fibre libere); classificava i rifiuti contenenti amianto come rifiuti tossici e nocivi, da collocarsi in discarica tipo 2B per concentrazioni (polveri e fibre libere) inferiori a 10.000 mg/kg e per le concentrazioni superiori in discarica di tipo 2C, ovvero in siti “ad alta protezione”, in cui andavano riposti a dimora definitiva i rifiuti “piu’ tossici”.
3. Le ragioni delle decisioni.
Gli imputati avevano sollevato molte eccezioni preliminari di carattere esclusivamente procedurale, parecchie di esse riproposte nei ricorsi e tutte respinte con motivazioni piu’ o meno conformi dai giudici del merito. Trattandosi di questioni di diritto non e’ necessario soffermarsi ora sulle ragioni della loro reiezione.
Nel merito, occorre invece rimarcare che, come emerge dalle contestazioni riportate all’inizio, ai due imputati (ora ne rimane solo uno) sono stati contestati soltanto i delitti contro l’incolumita’ pubblica di cui agli articoli 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi.
Piu’ in particolare, al capo A) dell’imputazione, relativo all’articolo 437 cod. pen., apparivano ricondotti i fatti verificatisi all’interno degli stabilimenti Eternit, sia come condotte (omessa predisposizione di misure idonee a prevenire – ridurre – i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto negli ambienti di lavoro) sia in relazione alle malattie-infortunio derivatene (riferite, in base alla lista di 2580 persone offese in calce, ai soli lavoratori, dei vari stabilimenti o di ditte esterne che con gli stabilimenti interagivano, colpiti da patologie asbesto-correlate: asbestosi, tumori polmonari e mesoteliomi).
Il capo di imputazione relativo all’articolo 434 cod. pen. era quindi riferito a ipotesi (tante quanti i siti) di disastro ambientale congiuntamente interni ed esterni, prodotti dall’incontrollata dispersione dell’amianto per un lungo arco temporale, che aveva originato una situazione di pericolo per l’incolumita’ di un numero indeterminato di persone, comprensivo di coloro che avevano lavorato negli stabilimenti, dei familiari, di coloro che abitavano in prossimita’. La condotta veniva per conseguenza descritta riportando i comportamenti omissivi legati piu’ strettamente alle norme di precauzione specifiche, gia’ descritti nel capo A), con l’aggiunta di comportamenti ulteriori, che andavano dalla omissione di informazioni adeguate, alla inadeguatezza dei controlli, alla fornitura all’esterno di materiali di amianto, determinando una esposizione nociva della popolazione in genere “incontrollata, nociva e a tutt’oggi perdurante”. Seguiva la lista di soggetti esposti a pericolo che comprendeva sia i lavoratori gia’ indicati sub A); sia altre vittime tra i residenti nei quattro comuni dove si trovavano gli stabilimenti Eternit.
3.1. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale criticava detta formulazione delle imputazioni che, a suo avviso, si risolveva in una duplicazione della contestazione, non ripudiando in astratto la possibilita’ di un concorso formale tra le ipotesi dell’articolo 437 o dell’articolo 434 e altri reati, ma rilevando che “tra le ipotesi descritte nel comma 2 delle due disposizioni in parola esiste un rapporto di specialita’ reciproco e, dunque, i comportamenti che costituiscono la condotta a forma vincolata richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’articolo 437 c.p. non possono essere contestati ai fini della descrizione della condotta a forma libera necessaria per la commissione del delitto previsto dall’articolo 434 c.p.” e che dunque il disastro “interno” contestato al capo B) avrebbe dovuto piuttosto formare oggetto di addebito del disastro previsto dall’articolo 437 c.p., comma 2 in relazione al quale l’accusa si era limitata alla sola contestazione delle malattie infortunio. Mentre ai fini del giudizio sul secondo reato, contestato nel capo B), bisognava tenere conto soltanto dei rimanenti comportamenti a tale riguardo espressamente elencati.
Come ricorda anche la sentenza d’appello (p. 250 sent. app.), il Tribunale riteneva, quindi, che sia l’ipotesi dell’articolo 437 cod. pen., comma 2 sia l’ipotesi dell’articolo 434 cod. pen., comma 2 costituissero fattispecie autonome (p. 509 sent. trib.), deducendone: (1) che il delitto di omissione dolosa di cautele doveva considerarsi consumato nel momento in cui si erano verificate i singoli eventi di malattie-infortuni dei plurimi reati di omissione dolosa contestati nel medesimo capo d’imputazione e che, quindi, era maturata la prescrizione per tutti gli episodi in cui le malattie erano state diagnosticate prima del 13 agosto 1999 (ovverosia ad oltre 12 anni e sei mesi dalla data della sentenza); (2) che il delitto di disastro ambientale doveva considerarsi realizzato nel tempo in cui si erano verificati ciascuno dei quattro eventi uno per sito di danno con pericolo per la pubblica incolumita’ riferiti nel capo d’imputazione; che costituivano, in altri termini, disastro ciascuno di detti macro-evento di inquinamento, consistente in una immutatio foci straordinariamente grave e complessa, dotata di prorompente diffusione nell’ambiente e tale da esporre al pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all’interno e all’esterno degli stabilimenti Eternit e delle societa’ collegate. Tali eventi di disastro potevano ritenersi tuttavia ancora in atto nei siti di (OMISSIS), mentre nei siti di (OMISSIS) per effetto delle bonifiche effettuate la situazione di grave pericolo era cessata oramai da circa 15 anni. Dichiarava per conseguenza estinti per prescrizione i fatti di disastro riferibili a detti siti.
3.2. La sentenza di appello.
La sentenza impugnata segue un orientamento per parecchi aspetti diverso.
Espone in premessa (sulla falsariga metodologica di Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini) un “glossario” dei termini scientifici e degli acronimi usati, di rilievo per gli studi epidemiologici considerati, relativi, nel caso in esame, all’analisi e alla misurazione della distribuzione e frequenza di casi di asbestosi e di eventi patologici o mortali asbestosi-correlati nell’ambito della popolazione sottoposta ad esposizione alle polveri di amianto. E ancora in premessa, al fine di chiarire le coordinate della decisione, evidenzia che le contestazioni, riferite a vicende che avevano interessato quattro distinti siti e si erano sviluppate per un lasso temporale estremamente lungo (dal 1966 secondo la modificazione della contestazione in udienza, dal 1952 secondo l’originaria contestazione, e, per i fatti di disastro, ancora in corso), presupponevano, per l’individuazione della natura dei fatti e dei nessi, il ricorso allo strumento euristico dell’epidemiologia, cui andava riconosciuto il valore di disciplina scientifica idonea a garantire in modo attendibile la conoscenza del fenomeno studiato e a ricostruire con un coefficiente di elevata credibilita’ razionale o di alta probabilita’ logica, secondo i criteri richiesti per il giudizio penale, i profili di causalita’ generali rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti contestati, da tenere ben distinti da quelli della causalita’ individuale (certamente non investigabile per mezzo delle indagini epidemiologiche): tenuto conto, in particolare, della natura dell’evento del reato di disastro innominato previsto dall’articolo 434 cod. pen. e delle peculiarita’ che distinguevano, in concreto, gli specifici eventi di disastro da considerare,
3.2.1. Piu’ in particolare sul punto, gia’ nel respingere le questioni di nullita’ e le denunzie di violazione del diritto alla prova articolate dalle difese con riguardo alla assunta indeterminatezza, non chiarezza, del capo d’imputazione, e nel respingere altresi’ le reiterate richieste di prova in ordine alle singole patologie, la Corte di appello affermava quindi che “alla luce dell’interpretazione dei capi di imputazione contestati nel presente procedimento, che sotto il capo b) – non importa per il momento se come evento o come aggravante del reato previsto dall’articolo 434 cod. pen. – e’ stato ascritto un disastro innominato, comprendente, tra l’altro, anche il disastro interno agli stabilimenti. Nel contempo, sotto il capo a) e’ stato addebitato agli imputati di avere causato piu’ malattie-infortuni (cioe’ piu’ infortuni, nell’accezione utilizzata dal codice nell’articolo 437 cod. pen.), sebbene sia sottinteso, e reso evidente dal tenore della contestazione, che gli imputati hanno anche causato un disastro interno: e’ infatti indubbio che le oltre duemila malattie-infortuni (spesso mortali), citate nell’imputazione sub a) a mero titolo indicativo, costituiscono anche un evento lesivo dell’incolumita’ pubblica di portata eccezionale, qualificabile, secondo la legge penale, come disastro. Trattasi del disastro interno espressamente contestato sotto il capo b) come una componente del piu’ vasto disastro innominato ivi ascritto agli imputati.” Ed afferma che non era dunque ravvisabile alcuna nullita’ atteso che “l’oggetto della contestazione mossa agli imputati e’ quella di avere omesso le doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro, cosi’ cagionando un numero indeterminato di malattie-infortuni tra i dipendenti (nella sostanza, dunque, un disastro, come meglio si dira’ nel prosieguo)”.
3.2.2. Analoghi argomenti la Corte di appello sostanzialmente spende poi a proposito dell’eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Ammette che i capi d’imputazione non apparivano “di immediata e agevole comprensione”, ma rileva che erano tuttavia tali “da consentire agli imputati di comprendere il contenuto degli addebiti e, conseguentemente, di esercitare, con riferimento ad essi, il diritto di difesa”.
A proposito della “dibattuta questione che ha ad oggetto l’inserimento del disastro interno sotto il capo A) oppure sotto il capo B), a seconda delle interpretazioni”, quella letterale che lo vede contestato sotto il capo B), “quella anti-letterale che lo colloca invece (quantomeno anche) sotto il capo A)”, ritorna pero’ all’impostazione originaria (interpretazione letterale), osservando che “dall’attento esame dei fatti contestati si ricava che, sotto il capo A), gli imputati sono stati chiamati a rispondere di avere dolosamente omesso l’adozione di cautele antinfortunistiche, da cui scaturivano piu’ infortuni sul lavoro (ossia piu’ malattie-infortuni)”; mentre “sotto il capo B), e’ stato contestato il reato di disastro innominato, cioe’ un attentato all’incolumita’ sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti (cosiddetto disastro interno, fenomeno di proporzioni gigantesche, rese evidenti dalla pluralita’ di casi di malattie-infortuni di lavoratori, indicati nel capo d’imputazione a titolo esemplificativo, gia’ verificatisi sino al momento della contestazione e, secondo il tenore della stessa, destinati a verificarsi ancora per molto tempo in conseguenza della condotta delittuosa realizzata sino al 1986), sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi coi lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro (disastro esterno)”.
Riconduce quindi all’articolo 434 c.p., comma 2, un “evento composito … costituito da un disastro interno agli stabilimenti e da un disastro esterno ad essi”.
Prendendo ancora apertamente le distanze dalla sentenza del Tribunale, rileva poi che se poteva ritenersi corretto il governo della prova, appariva criticabile invece “la decisione poi assunta, nella parte in cui ha individuato l’evento del reato previsto dall’articolo 437 c.p. nell’insorgenza di ogni malattia-infortunio ed ha fatto decorrere da tale insorgenza i termini di prescrizione”.
3.2.3. Ritiene difatti la Corte di appello che la fattispecie di cui all’articolo 437 cod. pen. non contempli, al comma 2, una fattispecie autonoma di reato, ma una aggravante.
E poiche’, a suo avviso, l’evento costitutivo dell’aggravante non puo’ determinare uno spostamento del momento di consumazione rilevante ai sensi dell’articolo 158 cod. pen., dichiara la prescrizione del reato al capo A).
3.2.4. La considerazione degli eventi infortunio e morte viene pero’ recuperata dalla Corte di appello, quale componente del disastro interno, nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 434 c.p., comma 2.
Per essa la Corte di appello ritiene infatti che, diversamente da quanto affermato a proposito del capoverso dell’articolo 437 cod. pen., sia ravvisabile una fattispecie autonoma di reato.
L’incontrollata dispersione di fibre di amianto tanto negli ambienti di lavoro quanto in quelli di vita, “l’intrinseca connessione (che, in taluni casi, diviene addirittura identita’) tra le condotte contestate come causative del disastro interno e quelle riferibili al disastro esterno, tutte condotte ugualmente riferibili a scelte verticistiche inerenti alle modalita’ di gestione dell’attivita’ produttiva considerata nel suo complesso”, giustificava a parere della Corte di appello pienamente l’inserimento, nell’evento di cui al capo B), sia del disastro esterno relativo all’ambiente, sia dell'”evento disastroso di uguale natura realizzato ai danni della popolazione di lavoratori addetti agii stabilimenti”.
Dalla contaminazione dei predetti ambienti di lavoro e di vita era quindi derivato un eccezionale aumento del rischio di contrarre gravi patologie dell’apparato respiratorio, reso evidente dalle indagini epidemiologiche che registravano un drammatico – incontestato e incontestabile – aumento dell’incidenza delle patologie da amianto sia tra i lavoratori della Eternit che all’interno della popolazione residente nei pressi dei quattro stabilimenti; mentre l’eccezionale periodo di latenza, che poteva spingersi sino a 40 anni, della piu’ grave di dette patologie, il mesotelioma, consentiva di affermare che l’evento disastro era ancora in atto. Poiche’, si dice, “il fenomeno epidemico non rientra tra gli effetti del disastro, ma e’, al contrario, insieme con l’immutatio loci, uno degli elementi che concorrono ad integrare l’evento del reato”, perche’ “Se, infatti, l’evento coincide con la messa in pericolo dell’incolumita’ di un numero indeterminato di persone, il fenomeno epidemico oggetto di contestazione e’ legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame e’ uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l’evento”.
Secondo la Corte di appello, in altri termini: “la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle societa’ italiane del gruppo (OMISSIS) e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l’ecosistema preesistente, ed ha contaminato un’ampia superficie geografica, cosi’ innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l’incolumita’ di un numero indeterminato di soggetti”.
Discendeva da tale impostazione che per nessuno dei quattro siti l’evento disastro poteva dirsi esaurito e che per nessuno di essi il delitto contestato al capo B) poteva ritenersi prescritto, dal momento che “la consumazione del reato deve correttamente essere individuata, anche in relazione ai siti di (OMISSIS), soltanto nel momento in cui l’eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sara’ venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potra’ ritenere consumato e potra’ iniziare a decorrere il termine della prescrizione”.
3.2.5. Quanto alla natura dolosa delle condotte, la Corte di appello ritiene che, trattandosi di previsione autonoma in cui non e’ riprodotto l’elemento della condotta diretta a cagionare disastro, l’elemento soggettivo richiesto ha natura di dolo generico.
Ricostruite le condotte dell’imputato relative alla gestione dell’attivita’ di produzione dei manufatti in amianto, aventi “contenuto prevalentemente commissivo, oltre che omissivo”, e pur riconoscendo che aveva ereditato una situazione “catastrofale”, la Corte di appello ritiene non soltanto che (OMISSIS) avesse piena consapevolezza dei gravissimi rischi da esposizione prodotti dalla lavorazione dell’amianto in genere e dalla compromessa situazione igienico sanitaria degli stabilimenti italiani in particolare, ma che scientemente si era limitato ad adottare misure minimali, a costi ridotti (con il minimo sforzo, secondo il programma che si era dato e le direttive impartite), perseguendo piuttosto strategie di “difesa” (politica e sindacale) nei confronti dell’allarme rischio amianto che temeva si propagasse ed evitando di adottare quelle sole misure che avrebbero potuto davvero arginare il moltiplicarsi di patologie amianto-correlate, ovverosia “la rinuncia ad utilizzare l’amianto oppure la totale modificazione dei sistemi di lavorazione e degli impianti”.
In sintesi, (OMISSIS) aveva piena consapevolezza del processo causale innescato in precedenza dal coimputato, che egli, per la sua parte, aveva comunque deliberatamente contribuito ad incrementare.
E il suo atteggiamento soggettivo costituiva dolo diretto giacche’ “il fine ultimo da lui perseguito era quello di conservare e, se possibile, di rafforzare, la posizione occupata sul mercato dalle imprese di cui coordinava le politiche” e il mezzo reputato “necessario usare per conseguire il risultato finale al quale mirava era costituito … dalla pressoche’ invariata conservazione delle condizioni di insufficiente difesa dalla polverosita’ in cui fino ad allora le imprese avevano esercitato l’attivita’ produttiva, nella piena consapevolezza che il loro mantenimento protratto nel tempo … avrebbe necessariamente implicato … un forte aumento delle patologie amianto-correlate delle quali conosceva la gravita’ e la diffusivita’”.
D’altronde, si conclude, solo grazie alla opera di disinformazione consapevolmente promossa dall’imputato (OMISSIS) (e si richiama al proposito anche il cosi’ detto fascicolo (OMISSIS), da cui emergeva l’accuratezza con cui (OMISSIS) si era preoccupato, con largo anticipo, di nascondere le tracce dei suoi interventi nella gestione del rischio amianto, dimostrando ancora che era pienamente consapevole del carattere inescusabile dei suoi apporti) la produzione dell’amianto aveva potuto continuare ad essere esercitata per un altro decennio.
3.2.6. Dal reato di disastro innominato derivava, secondo la Corte di appello, “quale conseguenza diretta, e percio’ quale danno immediatamente risarcibile nei confronti delle persone fisiche offese dal reato”, un danno da esposizione all’amianto. I lavoratori occupati nei quattro stabilimenti e i cittadini dimoranti nei luoghi ove gli stessi erano situati e in quelli limitrofi avevano infatti certamente subito, a causa della “prorompente diffusione delle fibre di amianto negli ambienti lavorativi e di vita” e “a causa del coinvolgimento di ciascuno in un fenomeno di natura epidemica, suscettibile di rivestire caratteristiche rilevanti ex articolo 434 cpv c.p., un’aggressione all’integrita’ fisica conseguente all’introduzione, nell’organismo, delle fibre del particolare minerale nocivo”; avevano poi “indubbiamente subito anche un’aggressione all’integrita’ psichica, essendo innegabili la sofferenza, il peggioramento della qualita’ della vita ed il mutamento delle prospettive esistenziali in un soggetto che abbia subito un’alterazione irreversibile dello stato del suo organismo e sia consapevole di essere percio’ entrato a fare parte di una popolazione a rischio di contrarre, con elevata probabilita’, gravi patologie, spesso mortali”.
Anche le lesioni e le morti da cui scaturivano ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, potevano ritenersi riconducibili alle fattispecie di reato contestate, ma non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non potevano farsi rientrare nel novero dei danni ex delicto risarcibili in quella sede, che andavano limitati a quelli subiti “per effetto dell’avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita, con riferimento ai quali risulti provata l’avvenuta esposizione professionale od ambientale, rispettivamente, negli stabilimenti e nei siti indicati”.
Infine, poiche’ la consumazione del delitto di disastro doveva ritenersi non ancora esaurita, in ragione del perdurante pericolo di altre manifestazioni morbose, neppure i danni da esposizione potevano ritenersi prescritti neppure, quindi, quelli patiti da persone decedute a grande distanza di tempo.
B) I ricorsi.
4. Hanno proposto ricorso sia l’imputato (OMISSIS) e i responsabili civili (OMISSIS) SA, (OMISSIS) AG, (OMISSIS) AG, sia le parti civili INAIL, INPS e (OMISSIS).
5. Ricorso dell’imputato (OMISSIS) ricorre con unico atto a mezzo dei difensori avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
5.1. Quanto ai profili penalistici, il ricorso premette una nota critica d’insieme, in sintesi evidenziando che:
l’uso dell’amianto, che negli anni 60 era considerato materiale miracoloso e che ancora negli anni 80 continuava ad essere imposto in Italia per alcune forniture pubbliche, a distanza di tempo si era rivelato fonte di tragedie individuali e collettive; tra queste andavano registrate quelle derivate dalla lavorazione dell’amianto negli stabilimenti Eternit italiani;
gravemente segnata dai lutti derivanti dall’amianto era stata, in particolare, la comunita’ di (OMISSIS), soprattutto per la incontrollata diffusione dei residui della lavorazione, il cosiddetto polverino, che si era protratta dai primi anni del novecento sino a quando, negli anni 70, il gruppo svizzero Eternit ne aveva proibito la distribuzione;
la drammatica situazione aveva inevitabilmente prodotto una richiesta di “giustizia”, avvertita come una esigenza sociale: tanto che nel procedimento in esame si era assistito a una presenza senza precedenti di parti civili costituite, in numero di circa 6000 tra persone fisiche danneggiate, eredi, associazioni di vario tipo, enti territoriali;
a fronte di tragedie cosi’ complesse, altri paesi industrializzati avevano costituito adeguati fondi di solidarieta’ sociale o simili schemi collettivi in favore delle vittime; l’Italia era l’unico paese che aveva tentato di risolvere la questione mediante processi penali (luogo evidentemente inappropriato);
nel caso Eternit era accaduto che l’unica persona contro cui era ancora in concreto possibile procedere penalmente, e su cui si sono concentrate le richieste di “giustizia”, sostenute da foltissimi basi emotive, era l’imputato (OMISSIS); difatti, essendo stata interrotta la lavorazione dell’amianto a meta’ degli anni 80, tutte le altre persone erano ormai decedute;
l’attesa di una condanna, avvertita come necessita’ sociale, aveva influenzato tutto il procedimento sia per gli aspetti procedurali sia per quelli di merito;
solo cosi’ potevano essere spiegate violazioni dei diritti di difesa e procedurali inconcepibili in qualsiasi altro procedimento quali, nell’ordine:
– la ritenuta competenza del Tribunale di Torino (in base ad una “scelta” di un medico di (OMISSIS) che aveva inviato gli atti relativi alla morte di un ex suo operaio al procuratore aggiunto di Torino);
– la redazione dei capi di imputazione in modo generico e vago (senza neppure specificare il periodo riguardante l’imputato); la loro ripetuta interpolazione e “interpretazione”;
– una relazione introduttiva del presidente della corte d’appello che proponeva un parallelo tra la condotta dell’imputato che nel 76 aveva organizzato un convegno per i suoi dirigenti per informarli sui rischi derivanti dall’amianto, e la infame conferenza di (OMISSIS) (convegno in cui alti ufficiali e burocrati nazisti vennero messi al corrente della “Soluzione finale della questione ebraica” e vennero sollecitati a coordinarne l’attuazione), cosi’ paragonando una conferenza industriale con il peggior crimine commesso dall’umanita’;
– l’assunzione, a fondamento delle condanne, di consulenze epidemiologiche elaborate sulla base di dati documentali ai quali era stato negato l’accesso alla difesa al termine dell’indagine e che non erano stati prodotti mai completamente in alcuna fase del giudizio nonostante le reiterate richieste della difesa;
e solo cosi’ potevano essere spiegate le inammissibili distorsioni dell’esame del merito, non soltanto contrassegnato, per l’indeterminatezza degli addebiti, da una permanente “liquidita’” dell’accusa, ma in cui:
– le norme incriminatrici erano state interpretate mutevolmente e secondo le contingenze processuali (bastava pensare che l’evento del reato era stato ricostruito in quattro modi diversi); si era fatto ricorso a una interpretazione dell’articolo 434 cod. pen. non conforme ad alcun precedente giurisprudenziale;
– era stata affermata l’esistenza di un evento epidemico in corso per luoghi che non avevano costituito oggetto di alcun esame, per tale aspetto, nella sentenza di appello; era mancata una reale analisi del nesso di causalita’ tra la condotta dell’imputato e l’evento che gli era stato addebitato (detto nesso essendo stato semplicemente presunto in forza di pregiudizio);
– erano state trascurate, ignorate o minimizzate le prove offerte dalla difesa relative al fatto che l’imputato non solo non aveva percepito profitti, ma aveva destinato alle societa’ italiane in perdita la somma, per l’epoca ingente, di oltre 75.000.000.000 di lire, largamente utilizzata per creare condizioni di tutela dei lavoratori;
solo cosi’, infine, poteva essere spiegata la evidente e inaccettabile distorsione del significato della organizzazione ad opera del giovane (OMISSIS), nel 1976, a (OMISSIS), di una conferenza per tutti i dirigenti del gruppo per illustrare i rischi derivanti dalla lavorazione dell’amianto e per spingere ad adottare misure adeguate di protezione dei lavoratori, in un tempo in cui sia il mondo dell’industria e sia gli enti pubblici ignoravano e minimizzavano il problema.
Denunzia quindi in particolare:
5.2. violazione di legge, per inosservanza degli articoli 8 e ss. cod. proc. pen. in materia di competenza per territorio;
riprese le diverse eccezioni formulate sin dall’udienza preliminare e sempre respinte, si rimarca che lo stesso Tribunale, nell’ordinanza del 29 marzo 2010, aveva riconosciuto che la genericita’ del capo d’imputazione, quanto alla collocazione temporale dei fatti, dava ragione di un’oggettiva difficolta’ nella determinazione della competenza territoriale e, si aggiunge, spiegava la rilevanza degli elementi man mano acquisiti ai fini delle differenti formulazioni dell’eccezione della difesa; il Tribunale aveva fatto quindi ricorso alla “correzione” del capo d’imputazione, qualificata mera modificazione del tutto irrilevante, con spostamento della data di consumazione iniziale dal 1952 al 1966; con l’atto d’appello la difesa aveva dedotto che la circostanza della data non era affatto irrilevante, giacche’ nel 1952 erano operativi soltanto due stabilimenti ((OMISSIS)), nessuno dei quali ricadenti nella circoscrizione del Tribunale di Torino (come era invece per lo stabilimento di (OMISSIS), acquisito solo successivamente), e che l’intervento sulla data di commissione del reato non poteva considerarsi una correzione rituale del capo d’imputazione; l’eccezione con cui era stata individuata la competenza del Tribunale di Casale Monferrato era stata quindi determinata dalla iscrizione nel registro notizie di reato di un fatto relativo a malattia di dipendente di quello stabilimento, poi ricompresa tra quelle considerate nel capo d’imputazione de procedimento in esame; si era inoltre aggiunto che nel caso in cui fosse stato impossibile individuare la competenza per territorio per il reato piu’ grave, di disastro innominato, si sarebbe dovuta verificare quella per il reato meno grave, di omissione dolosa delle necessarie cautele, ma per esso il primo evento lesivo individuato era quello relativo alla malattia di (OMISSIS), accertata il (OMISSIS); in ogni caso, anche a stare alla modifica della contestazione, le prime malattie accertate erano quelle di (OMISSIS) e di (OMISSIS), entrambe risalenti al (OMISSIS);
a fronte, la Corte d’appello – pur riconoscendo l’esattezza delle censure difensive in ordine all’anomala sostituzione della data di inizio della commissione de reato, e pur avendo per conseguenza riportato all’aprile dell’anno 1952 detto inizio – del tutto arbitrariamente aveva ritenuto che tale data non poteva essere ritenuta quella cui occorreva fare riferimento per individuare la competenza territoriale, giacche’ nessuno dei due imputati aveva ricoperto (ne’ avrebbe potuto ricoprire) alcuna carica sociale all’interno di (OMISSIS), in cui il piu’ anziano dei due, (OMISSIS), aveva fatto ingresso solo a partire dal 27 giugno 1966;
cosi’ argomentando aveva pero’, anzitutto violato il principio della perpetuatio iurisdictionis (che postula l’individuazione della competenza per territorio in base all’originaria imputazione); ed erroneamente aveva ritenuto ininfluente l’iscrizione presso la procura della Repubblica di Casale Monferrato di procedimento penale attinente a lesioni, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, patite da un operaio di quello stabilimento, giacche’ non vi era alcuna differenza naturalistica tra quel fatto e quelli in esame;
5.3. illegittimita’ dell’articolo 9 c.p.p., comma 3, con riferimento agli articoli 25, 10 e 117 Cost. e articolo 6 CEDU, nonche’ con riferimento all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali UE;
si rileva, in linea subordinata rispetto all’eccezione formulata al punto precedente, che l’individuazione della competenza ai sensi dell’articolo 9 cod. proc. pen., u.c. rendeva in ogni caso rilevante la questione di costituzionalita’ prospettate in relazione a detta norma atteso l’alto tasso di arbitrarieta’ cui si presta il criterio in essa individuato per la determinazione residuale della competenza per territorio (come plasticamente dimostravano le vicende processuali in esame), in contrasto con i parametri evocati, che consentivano di affermare che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge e’ oggetto di una ineludibile tutela multilivello, cui ripudia la possibilita’ dell’individuazione del giudice a posteriori, in relazione ad una regiudicanda gia’ sorta, o a iniziativa di una parte;
la disposizione oggetto di dubbio inverte invece, singolarmente, la regola generale secondo la quale il pubblico ministero che trae la sua competenza dal giudice, non viceversa, e introduce un meccanismo che sfugge alla possibilita’ di controllo secondo parametri oggettivi predeterminati; consente la discrezionalita’ (assoluta) di una parte, non gia’, dunque, del giudice, rendendo possibile a quello scegliere questo (nel caso in esame era stato addirittura il dottor (OMISSIS), di (OMISSIS), a scegliere il pubblico ministero cui trasmettere il dossier relativo ad un ex dipendente (OMISSIS) deceduto per mesotelioma e, tramite il pubblico ministero cosi’ preferito, il Tribunale di Torino);
si chiede, per conseguenza che sia sollevata questione di legittimita’ costituzionale della disposizione in esame e che sia richiesto, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia dell’Unione Europea se detta norma e’ compatibile con l’articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali;
5.4. violazione di legge per inosservanza dell’articolo 417 c.p.p. e articolo 429 c.p.p., comma 2, articolo 111 Cost. e articolo 6, par. 3, CEDU per genericita’ dei capi di imputazione;
i capi d’imputazione, cosi’ come formulati e interpolati (prima in udienza preliminare, il 1 giugno 2009, eliminando il dies ad quem del 24 febbraio 2008, originariamente incluso; poi in dibattimento, il 20 dicembre 2010, “correggendo” la data iniziale da aprile 1952 a giugno 1966), presentavano significative difficolta’ di comprensione sia con riguardo ai riferimenti temporali sia in relazione alla qualifica soggettiva attribuita all’imputato (la locuzione “effettivo responsabile della gestione” non rispondendo ad alcuna nozione tipica per individuare la titolarita’ di una posizione di garanzia);
segnale dell’anomalia del processo era la circostanza che lo stesso Presidente della Corte di appello all’udienza del 15 marzo 2013 aveva chiesto al procuratore generale dott. (OMISSIS), che come pubblico ministero aveva condotto anche l’accusa di primo grado, “interpretazione autentica” della contestazione e su di essa, espressamente, aveva fondato la ricostruzione del significato dell’imputazione (pagine 306 e 307 sentenza d’appello);
era, dunque, sorprendente che si fosse poi ritenuto che i capi di imputazione andavano esenti da censure per quanto concerneva la loro precisione e chiarezza; gia’ il Tribunale, peraltro, nel riconoscere la omessa esplicitazione dei periodi di rispettiva responsabilita’ dei due imputati aveva implicitamente ammesso, da un lato, che la genericita’ della formulazione dell’accusa si sarebbe risolta in una dilatazione dell’intervento difensivo, con inversione sostanziale dell’onere della prova; dall’altro, in occasione della ordinanza del 29 marzo 2010, che l’incerta collocazione temporale determinava un’oggettiva difficolta’ di determinarsi sulla eccezione di incompetenza territoriale;
la genericita’ e indeterminatezza evidenziate, e gli adattamenti della contestazione nel corso del processo, integravano dunque una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, CEDU (in tal senso sentenza Corte EDU del 25/7/2000, Marcoccia c. Italia), dell’articolo 14, par. 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, oltreche’ dell’articolo 111 Cost., comma 3 e degli articoli 417, 429 e 552 cod. proc. pen., giacche’ era evidente che il riferimento a due categorie meramente fattuali, quali quelle di “effettivo gestore”, del tutto atipica, e di “effettiva gestione”, senza l’inserimento nel capo d’imputazione di alcun dato cronologico idoneo a delimitare il periodo di riferimento, inammissibilmente rimettevano all’imputato l’onere di selezionare periodo ed attivita’ che lo avrebbero riguardato, e si era presentato a continui cambiamenti di prospettiva che avevano ulteriormente menomato la possibilita’ di difesa;
5.5. inosservanza dell’articolo 429 cpv. cod. proc. pen. e degli articoli 24 e 101 Cost., dell’articolo 6, par. 3, CEDU e dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali UE, richiamati dagli articoli 10 e 117 Cost.; nonche’ degli articoli 25 e 101 Cost. e articolo 7 CEDU, con riferimento alla violazione del principio di legalita’;
la continua variazione, nel corso del giudizio, degli addebiti, era stata accompagnata inoltre dal continuo mutamento dell’interpretazione delle norme incriminatrici, con riferimento sia alla natura dell’ipotesi di cui all’articolo 434 cod. pen., comma 2 sia all’individuazione dell’evento di disastro; mentre per il Tribunale il disastro si identificava con l’inquinamento ambientale e si consumava man mano che detto inquinamento veniva ad emersione con la scoperta di nuovi siti recanti il polverino (si citano le pagine 516, 519, 520, 524 e 525 della sentenza del tribunale), la Corte d’appello aveva sposato una nozione del disastro affatto nuova, facendolo coincidere con il fenomeno epidemico che assieme con l’immutatio loci, sarebbe concorso nell’integrazione dell’evento del reato; l’instabilita’ delle interpretazioni e delle imputazioni, adattate e trasformate al solo scopo di contrastare le linee difensive con configurazioni le piu’ imprevedibili avevano dunque determinato patenti violazioni del diritto di difesa e del principio di legalita’ (si cita Sezioni U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella).
5.6. inosservanza dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 111 Cost. e articolo 6, par. 3, CEDU, per l’illegittimo rigetto di una richiesta di rinvio per esame della traduzione di 240 documenti in lingua tedesca, prodotta in udienza preliminare solo contestualmente all’inizio della discussione;
la richiesta di rinvio era stata tempestivamente formulata in udienza preliminare, trattandosi di documenti cui lo stesso Pubblico ministero aveva fatto cenno nella sua discussione; la questione di nullita’, ritualmente riproposta in sede dibattimentale, era stata respinta con ordinanza del 29 marzo 2009 (sul rilievo che la lingua tedesca era nota all’imputato e che comunque la discussione della difesa era stata rinviata ad udienza successiva); siffatta decisione era stata oggetto di motivo d’appello, cui la Corte di appello non aveva risposto; eppure non bastava che l’imputato conoscesse il tedesco, occorrendo che i documenti fossero leggibili dalla difesa, e il rigetto della richiesta aveva impedito a questa di produrre documentazione idonea a confutare il riferimento del Pubblico ministero alla inadeguatezza delle mascherine di protezione, depositata poi a dibattimento all’udienza del 29 marzo 2010, ne’ poteva sostenersi, come avevano fatto il G.u.p., e il Tribunale, che si trattava di documenti depositati solo in sede di replica e quindi irrilevanti per la richiesta di rinvio a giudizio, giacche’ solo in sede di replica il Pubblico ministero aveva argomentato e analizzato le prove documentali che sostenevano la richiesta di giudizio;
5.7. inosservanza dell’articolo 415-bis c.p.p. e articolo 178 c.p.p., lettera c), con riguardo all’omesso deposito, in sede di conclusione delle indagini ed in udienza preliminare, dei dati e della documentazione usata dai consulenti epidemiologi del Pubblico Ministero;
il mancato deposito dei dati e dei documenti utilizzati dai consulenti epidemiologici del Pubblico ministero nella fase delle indagini e in udienza preliminare aveva comportato la nullita’ dell’avviso di cui all’articolo 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di rinvio a giudizio, specificandosi che la prima richiesta al Pubblico ministero, in data 28 settembre 2007, reiterata il 13 giugno e il 3 ottobre 2008, e quelle rivolte al Giudice dell’udienza preliminare, il 12 giugno 2009, quindi al giudice del dibattimento (il 1 e 29 marzo 2010, il 14 marzo 2011, il 17 ottobre 2011) si riferivano a cartelle cliniche, certificati di morte, copie delle schede dei registri mesotelioma, materiale istologico; il solo consulente (OMISSIS), con deposito del 5 agosto 2008, aveva dato parziale riscontro alle richieste difensive; ma le copie dei certificati di morte e Istat, dei bollettini necroscopici e dei registri comunali indicanti le cause di morte, che il consulente affermava versati agli atti del Pubblico ministero, non erano mai stati depositati alla difesa; il file che lo stesso aveva allegato recava un’inammissibile oscuramento dei dati personali, per ragioni di privacy non opponibili alla difesa; i dati presi a base delle altre consulenze non erano mai stati depositati;
il rigetto dell’eccezione, basato sul rilievo che non si trattava di questione di nullita’ ma semmai di inutilizzabilita’, si poneva quindi in insanabile contrasto con l’utilizzazione ai fini della decisione delle consulenze epidemiologiche fondate su dati non ostesi; era quindi in ogni caso errato, l’omesso deposito degli atti costituendo causa di nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini (si citano Sez. 1 n. 4707 del 26/02/1999; e n. 14588 del 10/11/1999, Rv. 216204), avuto riguardo al fatto che esso aveva impedito di operare una valutazione critica dei risultati delle consulenze e di elaborare una consulenza di parte relativa al ricorrente;
5.8. inosservanza dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 111 Cost. e articolo 6, par. 1 e 3, CEDU, in relazione all’omesso deposito in dibattimento della documentazione e dei dati utilizzati dai consulenti epidemiologia del Pubblico Ministero;
dalle stesse deposizioni dei consulenti del Pubblico ministero dottori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) emergeva la complessita’ e la indispensabilita’ dei dati grezzi esaminati e integrati nelle valutazioni effettuate non solo e non tanto per apprezzare la significativita’ statistica dei dati, ma soprattutto per attribuire le singole cause di morte ai lavoratori della coorte gruppo di persone oggetto di studio epidemiologico esaminata; ripreso quindi quanto detto al punto precedente in ordine alla assenza – incompletezza dei dati grezzi versati in atti e depositati, si osserva che, insomma, la difesa non era stata posta in condizione di verificare i dati oggetto delle valutazioni dei consulenti; anche con riferimento all’aggiornamento della consulenza (OMISSIS), il ed depositato a dibattimento contenente assertivamente “i dati grezzi follow up al 2008”, recava in realta’ le sole estrapolazioni degli elementi dedotti dalla documentazione (ovverosia i risultati delle analisi del dott. (OMISSIS), non i dati da cui dette analisi si riferivano); quanto al supporto informatico prodotto il 14 giugno 2011, lo stesso conteneva solo 181 schede Istat e 24 sottocartelle relative a soggetti residenti non esposti professionalmente, relative all’aggiornamento della consulenza depositata il 28 marzo 2011;
a fronte, il Tribunale aveva inequivocabilmente mostrato di ritenere che le richieste di esaminare i dati di riferimento delle valutazioni epidemiologiche non fosse un diritto della difesa, ma una ingiustificata “pretesa” di esaminare documenti ingiustificatamente rimasti sempre presso l’ufficio del Pubblico ministero, ma, consapevole di tale lacuna, nella decisione non aveva dato rilievo alle consulenze epidemiologiche;
la Corte di appello, al contrario, aveva ritenuto che l’esito delle indagini epidemiologiche rappresentasse l’evento di disastro, e aveva tentato di superare il deficit di ostensione alla difesa affermando che i dati elaborati dai consulenti del Pubblico ministero erano dati direttamente acquisibili anche dalla difesa, quando proprio dagli atti emergeva, al contrario, l’inaccessibilita’ di tali dati, conosciuti dai consulenti dell’accusa grazie all’accesso a banche dati (dell’anagrafe Tributaria, INPS e Inail), che aveva richiesto l’autorizzazione del Pubblico ministero;
tanto, come detto, comportava violazione delle norme evocate e dei principi affermati, tra l’altro, dalla Corte EDU (si citano la sentenza 2 giugno 2005, Cottin v. Belgio ed altre sul diritto all’esame degli atti e a potere esercitare una difesa effettiva), nonche’ dalla stessa Corte di cassazione (in Sez. 1, n. 29936 del 29/7/2010, Sez. 3, n. 37490 del 21/09/2011);
5.9. illegittimita’ dell’articolo 434 cod. pen., per contrasto con gli articoli 25, 10 e 117 Cost. (in quanto richiama l’articolo 7 CEDU e l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali UE) ed inosservanza del principio di irretroattivita’ di cui all’articolo 25 Cost. e articolo 7 CEDU;
richiamata l’eccezione sollevata nei giudizi di merito e la risposta della Corte di appello, secondo cui la questione di legittimita’ costituzionale era stata gia’ esaminata, e ritenuta infondata, da Corte cost. n. 327 del 2008, si ribatte che in realta’ la sentenza impugnata non spiegava affatto in base a quali criteri si distingueva la ipotesi del comma 1 rispetto a quella del comma 2; mancava in ogni caso nella vicenda in esame l’evento “distruttivo” cui faceva riferimento la Corte costituzionale, la semplice diffusione dell’amianto non potendo ritenersi integrante detto “evento distruttivo”; secondo la migliore dottrina, anche la condotta del comma 1 richiederebbe il verificarsi di una situazione di pericolo concreto per la pubblica incolumita’, e non poteva accettarsi, perche’ ancorata a valutazioni affatto discrezionali e foriera d’incertezze, la tesi che era il mero dato quantitativo del pericolo (ovverosia della grandezza del pericolo) a distinguere il pericolo richiesto per le due ipotesi; accentuava l’indeterminatezza l’evocazione, quale parametro di valutazione della condotta, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 21 che non solo non includeva specificamente le fibre di amianto, ma rappresentava esso stesso precetto affatto generico;
si sottolinea, quindi, che secondo la giurisprudenza della Corte EDU il principio di legalita’ ha riguardo non solo alla legge scritta, ma altresi’ all’interpretazione che di essa e’ data dal diritto vivente, sicche’ costituiva patente violazione di detto principio la circostanza che a base della condanna stessero interpretazioni (dell’articolo 434 cod. pen. quale fattispecie idonea a ricomprendere il cosiddetto disastro ambientale, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 21 prescindente dal rispetto dei valori soglia – TLV, Threshold Limit Value – fissati dagli organismi internazionali) cui non faceva invece riferimento la giurisprudenza all’epoca dei fatti;
5.10. inosservanza dell’articolo 521 cod. proc. pen. e dell’articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, per mancata correlazione tra contestazione e condanna;
la sentenza impugnata aveva esplicitamente, e nella sostanza, addebitato all’imputato di non avere abbandonato la lavorazione dell’amianto (si citano le pagine 500 – 503, 508, 527, 557 della sentenza della Corte di appello); cosi’ condannandolo per un fatto diverso rispetto a quello imputatogli, che consisteva nel non avere adottato le cautele per un uso sicuro del materiale amianto; e la difesa, come emergeva dall’atto di appello (pagine 154 – 266), non si era difesa ne’ era stata posta nelle condizioni di difendersi da tale divergente impostazione;
5.11. violazione dell’articolo 434 cod. pen., nonche’ mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla fattispecie di disastro innominato;
si censura in particolare quanto affermato nella sentenza impugnata circa la natura della fattispecie di cui all’articolo 434 cod. pen., rapporto tra il primo ed il comma 2 di detto articolo, autonomia della fattispecie di cui al comma 2; le conclusioni raggiunte si ponevano in netto contrasto con la contestazione e solo formalmente apparivano analoghe a quella del Tribunale, essendo fondate invece su argomenti affatto differenti; si trattava di tesi in contrasto con natura e ratio della fattispecie, sua collocazione sistematica, dati testuali e orientamento giurisprudenziale consolidato (aspetti tutti che il ricorso diffusamente illustra); la somiglianza strutturale tra un delitto di attentato e il tentativo non consentiva comunque di ritenere ontologicamente assimilabili le due ipotesi e i principi di Sez. U, erano stati mal letti, obliterandosi il rilievo decisivo da essa assegnato al criterio strutturale della descrizione del precetto;
l’inaccettabile operazione ermeneutica compiuta aveva condotto a risultati manifestamente erronei anche in punto di individuazione dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie di cui al capoverso, in patente contrasto anche con univoca dottrina e giurisprudenza di legittimita’;
5.12. violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo all’individuazione dell’evento del disastro innominato di cui all’articolo 434 cod. pen.;
la Corte di appello non solo aveva erroneamente ritenuto la fattispecie dell’articolo 434 cod. pen., comma 2 una fattispecie autonoma, ma aveva anche erroneamente affermato che l’evento “disastro” era costituito non solo (o non tanto) dalla immutatio loci, ma dallo stesso fenomeno epidemico (morti – morbilita’) ad esso collegato (che ne costituiva ulteriore effetto), ritenendo non prescritto il delitto in quanto tale effetto epidemico non poteva ancora ritenersi esaurito; la ricostruzione apertamente confligeva con l’analisi della norma che aveva compiuto la stessa Corte costituzionale, che, conformemente a dottrina e a giurisprudenza comune (si cita Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, relativa a Porto Marghera), aveva collocato il pericolo per l’integrita’ fisica o la vita di un numero indeterminato di persone sul piano della proiezione offensiva dell’evento disastro, individuabile per la fattispecie in esame, analogamente che per le altre previste dallo stesso titolo, in un accadimento materiale distruttivo di eccezionali dimensioni;
la potenza espansiva del nocumento costituiva, in altri termini, requisito dell’evento disastro ma non poteva comportare la dilatazione del tempo dello stesso a causa del prodursi delle ulteriori ricadute lesive (per le persone coinvolte) dall’evento disastro, che non costituivano esse stesse eventi del reato ma meri effetti dell’evento di questo gia’ realizzato (si cita tra le altre, Cass. civ. Sez. 3, n. 9711 del 2013, relativa alla vicenda di Seveso);
ancora manifestamente illogica era quindi la dilatazione del momento consumativo in considerazione della lunga latenza delle patologie asbesto correlate: il fenomeno cosi’ descritto rappresentando evidentemente l’effetto di una pregressa esposizione pericolosa, non una messa in pericolo attuale, ovvero in correlazione con l’affermato perdurante inquinamento del territorio, anch’esso al piu’ mero effetto dell’evento gia’ realizzato;
del tutto infondato era quindi il paragone istituito con le fattispecie a consumazione prolungata o a condotta frazionata, tutte caratterizzate da un perdurante facere del soggetto agente, non ravvisarle nella fattispecie in esame;
5.13. violazione dell’articolo 434 cod. pen. in relazione all’articolo 158 cod. pen.; quanto evidenziato nei precedenti due punti palesava la conseguente erroneita’ nell’individuazione del termine di prescrizione del reato di cui all’articolo 434 cod. pen., ancorato non gia’ al momento di perfezionamento del reato, ma da un lato alla realizzazione di un evento circostanziale, dall’altro ad aspetti legati alla sua offensivita’ e costituenti postfatti rispetto all’evento consumativo della immutatio loci;
5.14. inosservanza degli articoli 192, 220 e 533 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione all’utilizzo, come prova, delle consulenze epidemiologiche del Pubblico Ministero;
in assenza di deposito agli atti del procedimento dei dati fattuali sui quali si fondavano le consulenze e di partecipazione della difesa agli accertamenti effettuati, dette consulenze non potevano ritenersi utilizzabili; in ogni caso l’adesione alle conclusioni peritali non poteva essere, come nel caso in esame, affatto acritica, anche in punto di corretta acquisizione dei dati, e passiva;
per altro, con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, la cui responsabilita’ era stata individuata a partire dal 1976, andava rimarcato che detto periodo non risultava mai preso in modo specifico in considerazione da alcuno degli epidemiologi dell’accusa (che avevano fatto riferimento ad un lasso temporale che partiva dall’ottobre 1974);
infine, nonostante avesse accolto l’appello del Pubblico ministero con riferimento alla intervenuta prescrizione dei fatti riferibili ai siti di (OMISSIS), la Corte di appello aveva valutato l’evento epidemico riferibile al periodo “svizzero” per il solo sito di (OMISSIS) (a detto stabilimento si riferiva infatti la deposizione del consulente (OMISSIS), la sola citata in sentenza, pagine 562 – 563);
5.15. violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, e degli articoli 2087 e 2380 cod. civ. in riferimento alla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, ovvero di datore di lavoro di fatto, all’imputato;
all’epoca dei fatti, come ora, la qualifica di amministratore di fatto rilevante ai fini della materia del lavoro, richiedeva l’esercizio di effettive funzioni gestorie “di fatto” all’interno dell’impresa, non bastando l’esercizio, ab externo, di attivita’ d’indirizzo e di coordinamento, non potendo neppure la direzione unitaria delle societa’ del gruppo dissolvere l’autonomia formale e la pluralita’ soggettiva delle societa’ che in esso confluiscono, salvo che ne risulti fraudolento o simulato frazionamento ed effettiva l’unicita’ delle strutture organizzative e produttive (mentre, controllando il vertice svizzero 23 stabilimenti e 1000 societa’ sparse in tutto il mondo, era impensabile che il coordinamento comportasse, per cio’ solo, l’esercizio di poteri gestori di fatto per tutte);
5.16. omessa motivazione sui presupposti di fatto della attribuzione della qualifica di “effettivo gestore” e contraddittorieta’ tra la motivazione e le prove acquisite circa la possibilita’ di attribuire a (OMISSIS) la qualifica di amministratore di fatto;
la sentenza impugnata neppure dava risposta alle censure difensive in ordine alla genericita’ e atipicita’ dell’espressione “effettivo gestore”; tale qualita’ veniva nella sostanza riferita esclusivamente alla posizione dell’imputato nell’ambito del convegno di (OMISSIS) e a strategie generali del gruppo; gli argomenti esposti contraddicevano molti di quelli acquisiti nel processo, alcuni dei quali, decisivi ed incompatibili con la tesi accusatoria recepita, erano stati del tutto ignorati; in particolare il convegno di (OMISSIS) riguardava tutto il gruppo (OMISSIS) nelle sue varie articolazioni nel mondo e con esso tutti i dirigenti del gruppo erano stati invitati a raggiungere gli stessi standard di sicurezza, la relazione dell’imputato offriva percio’ elementi di prova in contrasto con le conclusioni della sentenza impugnata; la corrispondenza con (OMISSIS) aveva come oggetto precipuo i rapporti con le organizzazioni sindacali, rientrando percio’ a pieno titolo nella mera attivita’ di direzione e coordinamento, e si riferiva, anche laddove parlava di altro, a relazioni industriali e a strategie generali; il controesame di (OMISSIS) dimostrava chiaramente che (OMISSIS) non si occupava della effettiva gestione delle controllate; il riferimento alla deposizione del teste (OMISSIS) non dava conto della precisazione da questo fatta circa la natura, definita “abbastanza sciolta”, delle linee guida impartite, che lasciavano un significativo margine di intervento agli amministratori delegati delle singole societa’; l’esistenza di dibattiti e della possibilita’ di iniziative autonome, dunque di un rapporto dialettico e non gerarchico, erano attestate dalle dichiarazioni di (OMISSIS) e dalla lettera di (OMISSIS) del 12 settembre 1980, in cui si dava conto di divergenze di opinioni tecniche tra l’ (OMISSIS) di (OMISSIS) ed il centro di (OMISSIS);
carente e non congrua era anche l’attenzione posta all’esistenza di un potere di spesa in capo all’imputato, il cui potere di decidere in ordine all’allocazione delle risorse era stato solo presunto, peraltro apertamente confondendosi tra potere di spesa delle risorse della societa’ (gia’ acquisite alla stessa) e il conferimento, o il potere di conferimento, dall’esterno, di nuove risorse, non caratterizzate, non potendolo essere, da alcun vincolo di destinazione alla tutela della sicurezza;
5.17. contraddittorieta’ della motivazione con le prove acquisite in riferimento alla ricostruzione operata dalla Corte di appello circa l’effettivo significato del Convegno di (OMISSIS) e il ruolo svolto in quella sede da (OMISSIS) e circa le conoscenze scientifiche esistenti all’epoca e negli anni successivi;
arbitrariamente la Corte di appello faceva derivare dalla conoscenza degli studi sul collegamento tra esposizione dell’amianto e mesotelioma l’affermazione della materiale impossibilita’ di trattare in modo sicuro l’amianto, senza debitamente considerare che negli anni 70 predominava invece ancora l’incertezza circa il rapporto causale tra asbesto e mesotelioma (ancora nel 1978 (OMISSIS) e (OMISSIS) davano atto delle controversie esistenti su alcuni aspetti sia della patogenesi sia del controllo, evidenziando che il numero degli articoli sull’argomento pubblicati nella lettura internazionale era nell’ordine di 3000 e che non poteva pretendersi che chi avesse responsabilita’ o interesse per la prevenzione di queste malattie fosse obbligato a districarsi tra dette opinioni contrastanti);
la impossibilita’ di lavorare in modo sicuro l’amianto in realta’ poteva considerarsi acquisita, alla stregua delle conoscenze scientifiche generali, solo nel corso degli anni 90: lo stesso pubblico ministero aveva prodotto un’intervista rilasciata nel 1976 da (OMISSIS), che ancora affermava possibile un uso controllato dell’amianto; anche nella perizia di ufficio del 20 giugno 1979 del professor (OMISSIS), si faceva riferimento a limiti soglia di concentrazione delle fibre di asbesto compatibili con un uso controllato; la consulenza di parte citava, infine, le pubblicazioni di molti autorevoli organismi che ancora negli anni ‘70 e ‘80 consideravano sicuro l’uso controllato dell’amianto;
il consenso del mondo scientifico, pur ancora non unanime, circa l’impossibilita’ di lavorare l’amianto in modo sicuro, si era avuto anzi solo nel 1997 con le conclusioni raggiunte dalla conferenza di Helsinki, e il legislatore italiano aveva in via precauzionale introdotto il divieto nel 1992 con la Legge n. 257, dopo aver dato attuazione alla direttiva Europea sulle soglie da rispettare; i contratti collettivi di lavoro stipulati a partire dal 1976 si limitavano a prevedere il rispetto di limiti adottati negli Stati Uniti, pari a 0,5 fibre/cm3 per asbesto; 0,2 fibre/cm3 per crocidolite e 2 fibre/cm3 per amosite, crisotilo e altre forme; la stessa Direttiva 83/477/CE, fissando dei limiti soglia, implicitamente riconosceva la possibilita’ di un uso sicuro nelle lavorazione dell’amianto;
anche la circostanza che il padre dell’imputato avesse diviso le sue aziende tra i due figli per prodotti, assegnando all’imputato solo il gruppo dell’amianto, dimostrava quindi che la famiglia non ipotizzava alcuna impossibilita’ dell’uso di detta sostanza;
parimenti viziato era l’argomento secondo cui doveva considerarsi pacifica nella comunita’ scientifica l’attendibilita’ dei soli limiti (TLV) fissati dall’OSHA prima e dal NIOSH poi; come dimostrava la documentazione depositata dalla difesa e ignorata dalla sentenza impugnata, non vi era affatto, all’epoca, generale condivisione della comunita’ scientifica sul punto; mentre proprio i valori soglia indicati nel 1979 dalla commissione inglese citata nel verbale del Tour d’Horizon dello stesso anno erano quelli adottati, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, dal gruppo (OMISSIS);
quanto al Convegno di (OMISSIS) era indubbio, stando alle dichiarazioni di coloro che erano stati sentiti oltre che all’obiettivo tenore della relazione dell’imputato, che il suo scopo ed effetto era stato proprio quello di richiamare l’attenzione dei dirigenti sui rischi della lavorazione dell’amianto e sulla necessita’ di adottare misure di precauzione;
5.18. vizi della motivazione e sua contraddittorieta’ rispetto alle prove acquisite in riferimento: a) agli investimenti rilevanti per la sicurezza effettuati nel periodo riferito all’imputato; b) all’abbattimento delle polveri; c) ai risultati delle indagini epidemiologiche;
(a e b) in realta’, come detto, la Corte di appello rimproverava all’imputato il fatto che si fosse continuato a lavorare l’amianto; consapevole dell’estremismo di tale tesi, specie se rapportata all’epoca, aveva, pero’, anche distorto i risultati di alcune prove ed ignorate quelle di altre per sostenere la tesi, concorrente ma intimamente contraddittoria, che non erano stati effettuati investimenti e interventi adeguati per ridurre il rischio per la salute dei lavoratori esposti;
in particolare, in motivazione la Corte prendeva apoditticamente partito a favore delle considerazioni del consulente dell’accusa, dottor Silvestri, e ricorrendo all’argomento della fallacia della falsa analogia ometteva completamente di considerare le invece puntuali e documentate osservazione del consulente della difesa che si basavano su monitoraggi e rilevazioni effettuati da soggetti terzi, ENPI, INAIL, Universita’ (OMISSIS), due differenti consulenti nominati da due diversi giudici, in relazione alla cui “inaffidabilita’” lo stesso consulente dell’accusa si era limitato ad esprimere dubbi privi di base; ed ometteva poi completamente di esaminare te osservazioni difensive con le quali si era rappresentato che, seppure non sovrapponibili, i diversi rilevamenti inequivocabilmente dimostravano, attesi i termini di grandezza riferiti, un significativo abbattimento delle polveri durante il periodo di attivita’ degli stabilimenti in relazione ai quali era stata ipotizzata la responsabilita’ dell’imputato;
fatto pacifico, inoltre, era l’importanza del flusso di denaro trasferito dal gruppo svizzero alle societa’ italiane, pari ad oltre 75.000.000.000 di lire, cifra enorme per l’epoca; di tali importi secondo il consulente della difesa, in termini prudenziali, almeno una cifra superiore ai 30.000.000.000 poteva ritenersi destinata al miglioramento, sotto l’aspetto della sicurezza, dei processi produttivi; del tutto illogicamente, e apoditticamente, la sentenza impugnata aveva pero’ escluso che gli investimenti sui processi produttivi potevano considerarsi rilevanti per la sicurezza, persino ignorando il dato incontestabile che il passaggio dalla produzione a secco alla produzione a umido aveva un impatto diretto nella riduzione della diffusione delle polveri e non considerando: da un lato, che erano proprio i consulenti dell’accusa che avevano posto l’accento sulle macchine utilizzate nei processi produttivi; dall’altro, che il consulente della difesa aveva invece dimostrato, sulla base dei documenti esistenti in atti (in larga misura addirittura prodotti dal pubblico ministero o tratti in modo incontrovertibile da perizie, che nei procedimenti penali precedenti avevano riguardato gli stessi stabilimenti), che con riferimento alle operazioni per le quali sorgevano i maggiori rischi di polverosita’, la tecnologia che era stata adottata nel periodo riferibile all’imputato era da considerare per l’epoca la migliore; quanto risultava per tabulas effettivamente realizzato dall’imputato corrispondeva proprio alle postazioni adeguate, che si sosteneva non utilizzate; e le perizie (OMISSIS) e (OMISSIS), precedentemente redatte, contenevano una dettagliata descrizione dei sistemi di aspirazione dei vari reparti e lo stesso consulente (OMISSIS) aveva riconosciuto che erano stati investiti svariati miliardi in impianti di aspirazione;
(c) quanto alla inattendibilita’ delle consulenze epidemiologiche effettuate dal pubblico ministero, ripetuto che non era stata data alla difesa la possibilita’ di accedere ai dati esaminati da detti consulenti, i consulenti nominati dalla stessa, sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti civili, avevano evidenziato l’esistenza di significativi errori diagnostici e accertamenti non rilevanti o non attendibili, concernenti numerosissimi casi (i dati puntuali sono esposti a pagine 274-276 del ricorso) e dei 1754 casi di asbestosi indicati nel capo d’imputazione, quelli relativi al periodo successivo al 1 gennaio 1975 (in relazione al quale poteva in astratto parlarsi di responsabilita’ del ricorrente) per i quali vi era un minimo di supporto per la diagnosi, erano solo 64: relativi – per di piu’ – a persone che avevano lavorato anche prima del 1 gennaio 1975 per un periodo di tempo di due o tre volte superiore rispetto a quello successivo a tale data; e nonostante i consulenti dell’accusa e delle parti civili non avessero mai espressamente contraddetto tali valutazioni, ad esse non era stata dedicata alcuna attenzione nella sentenza impugnata;
le indagini epidemiologiche erano inoltre viziate sotto il profilo sistematico dall’omessa considerazione dei diversi periodi di cosiddetta effettiva gestione riferibili agli imputati; anche laddove i consulenti dell’accusa avevano cercato di superare questo aspetto, assertivamente esaminando i casi riferibili al periodo successivo alla gestione dell’imputato, avevano individuato tale periodo a partire dal 1 gennaio 1975, mentre secondo la sentenza impugnata il periodo di effettiva gestione a lui attribuibile iniziava da giugno 1976; avevano inoltre utilizzato un modello di analisi, e cioe’ studi di incidenza, del tutto diverso da quello utilizzato in via generale per le indagini epidemiologiche, con conseguente assenza di omogeneita’ che ne inficiava l’attendibilita’; la consulenza della difesa redatta dal professor (OMISSIS), disaggregando la consulenza (OMISSIS), per periodi precedenti, successivi e comprendenti il 1 gennaio 1975, aveva quindi dimostrato che per i lavoratori assunti successivamente al gennaio 1975 si registrava una notevole riduzione del rischio di mortalita’ per tutte le eziologie tumorali, segnalando, altresi’, significative incongruenze della consulenza (OMISSIS) specie con riferimento a variazioni delle codifiche, per nulla ininfluenti: tutto cio’ pero’ non era stato specificamente considerato dalla Corte d’appello che, omettendo di motivare sulle ragioni dell’acritica adesione all’indagine dei consulenti del pubblico ministero, neppure aveva posto attenzione al fatto che nessuno aveva esaminato il periodo che partiva da giugno 1976 ed al contrasto con i dati oggettivi e i difetti di elaborazione segnalati dai consulenti della difesa;
5.19. contraddittorieta’ della motivazione con le prove acquisite in riferimento alla esistenza del nesso di causalita’ e mancanza della stessa rispetto alla rilevanza delle esposizioni successive;
i vizi delle motivazione in punto di accertamento del nesso di causalita’ emergevano da quanto evidenziato al punto precedente; qui si evidenzia, altresi’, che la sentenza impugnata non aveva dato adeguato rilievo al fatto, accertato, che precedentemente all’intervento del gruppo svizzero la situazione delle societa’ e degli stabilimenti italiani era catastrofica, come era, ed era rimasta pero’, catastrofica quella delle imprese italiane concorrenti; gli interventi degli svizzeri avevano portato al raggiungimento di standard di sicurezza nettamente superiori a quelli sino ad allora utilizzati (il curatore del fallimento aveva riferito che una delle cause dello stesso era stato proprio l’onere finanziario sostenuto, a differenza della concorrenza, per la sicurezza) e alla prestazione di strumenti di assistenza e di controllo avanzati; ma non ad una sovrapposizione nella gestione della sicurezza che restava affidata, all’esito di un confronto dialettico, ai tecnici italiani (si richiama ancora la deposizione (OMISSIS)), mentre i vincoli erano costituiti dai limiti invalicabili delle soglie di concentrazione ritenute affidabili, mantenute in (OMISSIS) s.p.a. inferiori a quelle individuate dagli organismi internazionali (in assenza di limiti soglia per la legislazione all’epoca vigente); nessuna responsabilita’ poteva dunque trarsi dalle direttive, esplicite o implicite, impartite, nessuna delle quali aveva contenuto illecito (e potevano anzi considerarsi, per l’epoca, all’avanguardia);
nessun rilievo aveva dato quindi, incredibilmente, la sentenza impugnata alla circostanza, che emergeva pacificamente da tutte le deposizioni testimoniali, che il gruppo svizzero sin dal suo ingresso nella compagine societaria (ovverosia dal 1970) aveva proibito, per la prima volta, la distribuzione del polverino; cosi’ che l’inquinamento prodotto da detta sostanza (e le conseguenti malattie) non era certamente causalmente riferibile all’imputato;
in realta’ la sentenza impugnata aveva riportato esclusivamente i fattori di rischio rilevati con riferimento allo stabilimento di (OMISSIS) e riferiti al mesotelioma, solo per tale patologia potendosi parlare, a causa della latenza, di un effetto epidemico ancora in corso; cio’ aveva tuttavia fatto senza menomamente rispondere alle osservazioni difensive (articolate nell’atto d’appello e documentate con riferimenti a plurimi studi scientifici) circa l’irrilevanza delle successive esposizioni sostenute dalla sentenza del Tribunale sulla consulenza del Pubblico ministero (OMISSIS) – (OMISSIS);
altro aspetto su cui la sentenza impugnata aveva omesso di motivare era quindi quello della rilevanza decisiva nella eziologia del mesotelioma, secondo gli studi scientifici da ultimo accreditati, delle fibre ultracorte e ultrafini, ovverosia di fibre che con gli strumenti esistenti all’epoca non era possibile individuare e la cui diffusione era percio’ impossibile prevenire; ed arbitrariamente aveva tentato di superare il rilievo difensivo nella sostanza addebitando, come detto, all’imputato di non avere interrotto del tutto la lavorazione dell’amianto;
5.20. difetto e illogicita’ della motivazione e contraddittorieta’ della stessa con le prove acquisite in riferimento all’elemento soggettivo del reato di disastro;
la sentenza impugnata aveva omesso di considerare molti e decisivi elementi che consentivano di escludere quantomeno il dolo (o aveva in relazione a tali aspetti fornito motivazioni solo apparenti); negli anni il gruppo svizzero non aveva percepito alcun profitto dalle societa’ Eternit italiane ma aveva ad esse conferito la enorme somma di 75 miliardi di lire; l’autorevolezza scientifica del prof. (OMISSIS), responsabile del centro (OMISSIS), era attestata dalla documentazione prodotta e l’imputato aveva nutrito effettiva fiducia nella alta qualificazione sua e del centro; i dati comunicati al centro dal S.I.L. (Servizio di igiene sul lavoro, secondo la sentenza del Tribunale, p. 221, istituito presso (OMISSIS) S.p.a. nel 1976 per volere della Direzione tecnica svizzera) e le informazioni sulla operativita’ del (OMISSIS) ( (OMISSIS), la cui prima riunione era datata 2 novembre 1976), attestavano l’esistenza di attenzione specifica alla sicurezza e legittimavano la tranquillita’ dell’imputato, tanto piu’ che i dati esibiti erano confermati dalle misurazioni di soggetti terzi (quelli prima citati, e anche ad ammettere l’inattendibilita’ di tali misurazioni nulla consentiva d’ipotizzare che essa fosse stata voluta e determinata dall’imputato); le cosiddette “pulizie straordinarie” effettuate in vista delle visite degli svizzeri confermavano quindi – contrariamente a quanto ipotizzato – l’esistenza di direttive precise per l’abbattimento delle polveri e il fatto che i dirigenti italiani cercavano di far apparire agli svizzeri raggiunti i risultati da costoro pretesi in tale senso; e le indicazioni date nel convegno di (OMISSIS) e quelle nella riunione (OMISSIS), non consentivano di dubitare che non solo i dirigenti ma anche i direttori degli stabilimenti erano avvertiti delle esigenze di sicurezza;
in contrasto con i dati oggettivi erano anche le considerazioni sul cosi’ detto archivio (OMISSIS) (p. 575 s. sentenza Corte di appello), quello citato era infatti un carteggio relativo ad un momento (l’anno 1983, di apertura delle procedure d’insolvenza) in cui l’unica preoccupazione degli (OMISSIS) era un possibile scandalo finanziario che li coinvolgesse, e comunque non risultava che l’imputato avesse mai direttamente preso parte a detta strategia di “occultamento”;
era, in ogni caso, errata la tesi secondo cui il dolo generico era sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo per la fattispecie in esame, e sicuramente doveva escludersi che lo (OMISSIS) avesse l’intenzione di causare un disastro;
5.21. illegittimita’ costituzionale e comunitaria della conclusione raggiunta relativamente all’intervallo di tempo intercorso tra la condotta e l’inizio del processo;
in subordine alle questioni prospettate con riguardo all’evento e alla prescrizione, si osserva che, ove le stesse venissero disattese, sarebbe da ritenere che l’inizio del procedimento a decine di anni di distanza dalle condotte (nonostante la risalente notorieta’ dei fatti, come dimostrava tra l’altro che gia’ con ordinanza sindacale del 1987 a (OMISSIS) si fosse proibito l’uso dell’amianto) aveva prodotto innumerevoli e rilevanti pregiudizi per la difesa, anche con riguardo alla sola materiale impossibilita’ di reperire tutto il materiale documentale necessario, e dunque, in riferimento al suo diritto alla prova, in violazione dei principi dell’articolo 111 Cost. e 6 CEDU;
5.22. inosservanza dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, e illogicita’ della motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della meno favorevole pronuncia dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione con riferimento al reato di cui all’articolo 437 cod. pen.;
gli argomenti posti a base dell’asserita impossibilita’ di addivenire ad una assoluzione nel merito erano basati su elementi contraddittori e comunque (anche logicamente) inadeguati;
le affermazioni sulla insufficienza dei dati per affermare il rispetto dei valori soglia avrebbero dovuto, all’opposto, condurre a ritenere che non vi era prova per negare il contrario;
gli assunti sulla inesistenza di buona fede e sulla consapevolezza dell’inutilita’ di qualsivoglia investimento sulla sicurezza erano meramente presuntivi e in contrasto con il fatto che all’epoca la lavorazione dell’amianto non poteva considerarsi vietata o in se’ illecita (rimandandosi, per il resto, alle osservazioni, egualmente spendibili, ai punti 5.16 – 5.20);
5.23. violazione degli articoli 27, 101 e 111 Cost.; articolo 47, comma 2 e articolo 48, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE; articolo 6, commi 1 e 2 comma, CEDU;
alla luce delle osservazioni svolte, le decisioni di merito violavano il principio della “presunzione di innocenza”, anche sotto l’aspetto della imparzialita’ del giudice (si richiamano, ampliandole, le osservazioni della premessa critica e del punto 5.5.; si ricordano prese di posizione preconcette di organi pubblici e di governo, campagne e informazioni tendenziose dei media).
5.24. Quanto ai profili civilistici, si denunzia, in primo luogo, inosservanza delle previsioni di cui alla Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 2; articoli 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, concernenti la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; 267 del Trattato UE; omissione e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di giurisdizione;
la censura e’ espressamente riferita al paragrafo 8.1.3, pagine 613 e seguenti della sentenza di appello, e concerne il rigetto delle eccezioni relative al difetto di giurisdizione del giudice italiano, individuato ai sensi dell’articolo 9 c.p.p., comma 3, in ordine all’azione risarcitoria promossa nei confronti di cittadino elvetico e di responsabili civili, anch’essi elvetici (sostenendosi, anche per tale aspetto, l’interesse e la legittimazione dell’imputato a sollevare la questione), prospettate con riferimento all’articolo 5, par. 4 della convenzione del 2007 (che recepisce le analoghe disposizioni della convenzione del 1968 e regola i rapporti tra Svizzera e UE conformemente al Regolamento 44/2001/CE);
si lamenta, in particolare, che nel rigettare l’eccezione la Corte di appello si era limitata a considerare il diritto interno, senza prendere in esame la deduzione con la quale si evidenziava che in altri paesi UE e’ diffusa una interpretazione di detta norma eccezionale che ne esclude l’applicabilita’ a soggetti diversi dall’imputato; e si evidenzia come anche il solo dubbio interpretativo imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;
si afferma inoltre che non era pertinente il riferimento alla Legge n. 218 del 1995, articolo 62; che l’assegnazione della competenza a mente dell’articolo 9 c.p.p., comma 3, costituiva criterio non riconducibile a quelli riconosciuti applicabili dalla convenzione; che la Corte di appello aveva completamente omesso di rispondere all’ulteriore osservazione che, non potendosi includere la controversia civile in esame tra quelle regolate dalla Convenzione, andava affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
neppure si erano considerate, difatti, le deduzioni con cui si sosteneva che non rientravano nella materia regolata dalla Convenzione le controversie in cui a pubblica amministrazione agisce iure imperio (come era avvenuto per gli enti territoriali portatori di pretese civilistiche); e che atteneva del pari all’ambito del diritto pubblico la responsabilita’ “ambientale” evocata dalla Corte di appello con riferimento al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, attuativo della direttiva 2004/35/CE; che analoghe considerazioni andavano fatte con riferimento alle richieste risarcitorie legate al danno all’immagine avanzate da detti enti;
5.25. violazione di legge in relazione all’applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3; mancanza, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l’eccezione di prescrizione delle azioni civili;
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.2, pagine 610 e seguenti, della sentenza impugnata; si deduce in particolare che gli abnormi risultati raggiunti dalla sentenza impugnata in punto di non intervenuta prescrizione delle azioni intentate, ad esempio, da eredi di persone morte da moltissimo tempo, o di enti territoriali, deriverebbe all’evidenza dalla violazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3, e del principio secondo cui, in caso di reato unico produttivo di diversi eventi lesivi, la prescrizione dell’azione civile decorrere da ciascun evento (si argomenta in base a Cass. civ. Sez. 3, n. 14528 dell’11/10/2002, richiamandosi altresi’ Cass. civ. sez. 3, n. 9711 del 22/04/2013);
si sostiene, inoltre, che con riferimento alle azioni civili intentate nel presente procedimento la prescrizione sarebbe intervenuta prima della sentenza di primo grado, il primo atto interruttivo essendo da individuare nell’atto di costituzione di parte civile (argomento in base, tra le altre, a Cass. civ. Sez. U, n. 1479 del 18/02/1997) ovvero nella richiesta di rinvio a giudizio;
5.26. inosservanza dell’articolo 185 cod. pen.; articolo 187 c.p.p., comma 3 e articoli 190, 192 e 539 cod. proc. pen.; articoli 2043, 2697, 2727 e 2728 cod. civ.; articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 7; violazione dell’articolo 6 della CEDU; mancanza e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nelle parti in cui era stata rigettata la richiesta probatoria formulata dall’imputato e dai responsabili civili ed era stata accertata l’esistenza del danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili e liquidata una provvisionale di euro 30.000;
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.1 della sentenza, pagine 591 e seguenti; si osserva che il Tribunale non aveva dato ingresso alla prova testimoniale richiesta dell’imputato, vertente anche sul danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili, e aveva respinto le richieste di provvisionale per il danno da esposizione, escludendo che si potesse ricorrere esclusivamente a prova presuntiva (pagina 579 sent. Tribunale); la Corte di appello aveva anch’essa rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello, ma aveva riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale, composta da tre voci – biologico, morale ed esistenziale – conseguente all’esposizione di amianto, ritenendo sufficiente prova le annotazioni dei libretti di lavoro e i certificati di residenza;
il rigetto della richiesta di istruzione probatoria, non motivata, violava cosi’ il diritto alla prova riconosciuto dall’articolo 111 Cost., articolo 2697 cod. civ., articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 7, nonche’ (anche per le statuizioni civili) dall’articolo 190 cod. proc. pen.;
la Corte di appello non aveva neppure considerato che secondo la giurisprudenza civile il libretto di lavoro non bastava a fornire prova certa del rapporto stesso; aveva ignorato i rilievi sulla lacunosita’ e inattendibilita’ della documentazione prodotta dalle parti civili, esposti nell’atto di appello dei responsabili civili (si richiama l’appello di (OMISSIS) su posizioni (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)); aveva arbitrariamente utilizzato prove presuntive dopo avere rigettato la richiesta di prove volte a dimostrare enunciati fattuali alternativi;
inoltre, riconoscendo in via presuntiva un danno non patrimoniale nelle tre componenti prima considerate, e liquidando per esso una immotivata e indiscriminata provvisionale, aveva violato: (a) il principio che in caso di danno biologico la prova non puo’ fermarsi all’evento lesivo, ma deve coinvolgere il danno-conseguenza (si cita copiosissima giurisprudenza, tra cui Sez. U. civ. n. n. 26972 dell’11/11/2008 e C. cost. n. 372 del 1994), atteso che la mera presunta aspirazione di particelle di amianto non potrebbe rappresentare, di per se’, menomazione della integrita’ psico-fisica; (b) il principio che danni non patrimoniali e morali devono essere sempre rigorosamente provati (si cita tra l’altro Sez. U. civ. n. 2515 del 21/02/2002); (c) ogni canone di congruita’ logica, riconoscendo a tutti, indistintamente e senza adeguata dimostrazione della sua congruita’, la stessa provvisionale di 30.000 Euro; (d) l’articolo 539 cod. proc. pen. e i principi che impongono che ogni decisione sia motivata;
5.27. inosservanza, altresi’, dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen., articoli 1227 e 2043 cod. civ.; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 61; omissione e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura fa espresso riferimento al paragrafi 8.1.8. della sentenza, pagine 660 e seguenti; si sostiene che gli argomenti esposti a ragione del riconosciuto diritto al risarcimento del danno, facendo coincidere danno e evento dannoso, rappresentano un riconoscimento del danno in re ipsa, inammissibile nell’ordinamento;
si aggiunge che in ragione della sovraordinazione delle organizzazioni sindacali nazionali su quelle locali, le funzioni delle articolazioni locali e intermedie sarebbero normalmente assorbite in quelle delle organizzazioni nazionali e dovrebbe in ogni caso vigere un regime di alternativita’;
il principio di ragionevole durata, da cui discendono esigenze di semplificazione, dovrebbe poi portare ad escludere una superfetazione degli interventi; sicche’ una interpretazione sistematica del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 61, comma 2, imporrebbe di ritenere che lo stesso legittima le organizzazioni e associazioni ivi richiamate al solo esercizio dei diritti e delle facolta’ delle persone offese;
le condanne in favore delle organizzazioni sindacali violavano inoltre l’articolo 1227 cod. civ. (che imponeva quantomeno una decurtazione del danno per concorso nel fatto colposo del creditore) in considerazione: da un lato, del fatto che risultava dagli atti che i sindacati avevano conoscenza del rischio amianto da epoca antecedente a quella delle condotte in esame e che non avevano assunto alcuna iniziativa per la tutela degli interessi di cui lamentavano ora la lesione; dall’altro della circostanza che l’organizzazione (OMISSIS) non era all’epoca delle condotte ancora costituita e quindi nessuna lesione poteva la stessa lamentare per i danni subiti dai suoi iscritti precedentemente alla sua stessa nascita; ed erano in ogni caso prive di adeguata motivazione con riguardo ai criteri della liquidazione effettuata in via equitativa;
5.28. violazione dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen. e articoli 1227 e 2043, 2059 cod. civ.; omissione e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle associazioni (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.9 della sentenza impugnata, pagina 672 e seguenti; si afferma che detti enti non potrebbero vantare alcun diritto soggettivo al perseguimento delle loro finalita’ istituzionali, ne’ alcun interesse giuridicamente rilevante alla tutela della loro compromissione, o una lesione all’immagine ogni qual volta venga leso l’interesse assunto a fine istituzionale;
le osservazioni della Corte di appello, secondo cui non sarebbero state specificamente contestate le affermazioni del Tribunale sulle attivita’ poste in essere da dette associazioni sul territorio con continuita’ e la loro idoneita’ a perseguire gli scopi statuari delle stesse, era smentita dagli atti d’appello, nei quali, al contrario, si contestavano le liquidazioni effettuate affermandosi che la entita’ delle liquidazioni non trovava riscontro in prove documentali in ordine ai danni subiti e alle risorse impiegate per l’esercizio delle attivita’ riferite e che il riconoscimento di provvisionali era in logica contraddizione con l’affermata necessita’ di rimettere al giudice civile la quantificazione dei danni;
irragionevolmente era stato poi riconosciuto il diritto al risarcimento sia a (OMISSIS) sia all'(OMISSIS), nonostante questa fosse una derivazione dell’altra; e irragionevole (per le ragioni gia’ esposte al punto precedente) era l’affermazione che era irrilevante che si trattasse di associazioni costituitesi successivamente alle condotte;
5.29. inosservanza dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen. e articoli 1227 e 2043 cod. civ.; omissione e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva degli enti territoriali ed alla condanna al risarcimento dei danni pronunciata in loro favore;
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.10, pagine 685 e seguenti, della sentenza impugnata; si osserva che anche le condanne al risarcimento dei danni in favore dei Comuni di (OMISSIS), costituivano illegittimi riconoscimenti di danni in re ipsa, mancando del tutto agli atti la prova dei danni subiti; ne’ poteva avere al proposito rilievo la circostanza che detti Comuni avevano stipulato con quello di (OMISSIS) e con la ASL 21 un accordo per lo smaltimento di coperture di edifici e strutture pubbliche in amianto, trattandosi di forniture effettuate quando la vendita di detti prodotti non era illecita;
si lamenta quindi che nonostante l’eccepito difetto di legittimazione della Regione Piemonte e della Regione Emilia, o, in alternativa dei Comuni di (OMISSIS) – sul rilievo che la Legge n. 349 del 1986 escludeva la contemporanea presenza in giudizio di enti pubblici territoriali di diverso livello -, erroneamente la Corte di appello aveva replicato che la disciplina evocata era abrogata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, giacche’ detta novella non era applicabile alle situazioni in esame in sia virtu’ del Decreto Legislativo n. 152, articolo 303, lettera e) (recte, f)), che escludeva l’applicazione delle disposizioni della parte sesta al danno causato da emissioni verificatesi prima dell’entrata in vigore di detta parte, sia in virtu’ dei principi affermati in tema di operativita’ della Legge n. 349 del 1986 citata, articolo 18, applicabile anche ai fatti anteriori; secondo giurisprudenza (si cita Cons. Stato, comm. spec. 18 maggio 2001, n. 426/2001) e dottrina, detta norma andava difatti interpretata nel senso di non ammettere per un unico danno risarcimenti distinti, pena la violazione del divieto di bis in idem; d’altronde, nonostante, ad esempio, fosse intervenuta transazione con il comune di (OMISSIS) avevano insistito nelle pretese risarcitorie in relazione ai costi sostenuti per la bonifica di (OMISSIS); analogamente poteva dirsi per i Comuni di (OMISSIS) e limitrofi e per (OMISSIS), le cui istanze erano in tutto coincidenti con quelle degli enti maggiori;
in ogni caso, il richiamato articolo 18 istituiva un’eccezione al regime di solidarieta’ generale, che erroneamente la giurisprudenza (Cass. pen. n. 11870 del 2004) aveva interpretata come relativa solo ai rapporti interni, ed erroneamente la Corte di appello aveva omesso di esplicitare la quota di danno riferibile all’imputato (OMISSIS);
quanto alla risposta della Corte di appello all’osservazione che la commercializzazione dell’amianto non era all’epoca illecita, evocando il danno da reato, si deduce che, in ogni caso, la vendita dei manufatti non rientrava nel capo d’imputazione e che percio’ non potevano essere considerati i costi delle bonifiche riguardanti i siti in cui detti materiali erano stati impiegati;
la circostanza, accertata, che nel periodo riferibile all’imputato (OMISSIS) era subentrato il divieto di distribuzione del polverino, rendeva quindi illogica anche la scelta di imputargli i costi per la bonifica dei territori di (OMISSIS);
illogica era, ancora, la motivazione relativa alle genericita’ delle doglianze difensive volte a verificare la fondatezza delle testimonianze assunte in dibattimento, giacche’ nell’atto di appello si era evidenziata la duplicazione delle poste relative alle spese sanitarie degli enti pubblici territoriali e dell’ASL di Alessandria e si era comunque stigmatizzato che non era legittima una valutazione che si arrestava alle dichiarazioni testimoniali, senza una verifica ulteriore;
infine, le liquidazioni delle provvisionali erano affette dagli stessi vizi evidenziati al punto 5.26.
6. Ricorsi dei responsabili civili.
(OMISSIS) SA, (OMISSIS), (OMISSIS) AG, ricorrono con atti distinti a mezzo del difensore avvocato (OMISSIS).
6.1. Ricorso (OMISSIS) SA. Con il ricorso della responsabile civile (OMISSIS) si denunzia:
6.1.1. illegittimita’ costituzionale degli articoli 75, 83, 100, 419 e 429 cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost.;
vengono riproposte le analoghe questioni sollevate nei giudizi di merito, sotto i concorrenti profili: (a) della mancata previsione che l’avviso dell’udienza preliminare deve essere notificato al responsabile civile, lamentandosi l’irragionevole trattamento deteriore riservato a questo, con riguardo al tempo riconosciutogli per la costituzione e l’articolazione delle prove; (b) della ristrettezza del termine dilatorio concesso per la costituzione in giudizio e della impossibilita’ per il responsabile civile straniero di nominare piu’ di un difensore; (c) della facolta’ discrezionalmente concessa al solo danneggiato dal reato di scegliere la sede ove radicare l’azione civile;
6.1.2. violazione di legge in relazione alla Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 2; articoli 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; degli articoli 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; dell’articolo 267 del Trattato UE, perpetrata nel paragrafo 8.1.3 della Sentenza (pagine 613 e seguenti); nonche’ manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza resa nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di giurisdizione (par. 8.1.3, pagine 613 e seguenti della Sentenza);
la censura e’ sostenuta da argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli sviluppati nel ricorso dell’imputato (OMISSIS) (motivo 24, qui riassunto al punto 5.24) ulteriormente e diffusamente illustrati (anche con riferimento all’esperibilita’ dell’azione civile nei confronti dello stesso imputato, avuto riguardo il criterio dell’articolo 9 c.p.p., comma 3);
6.1.3. violazione di legge con riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Torino (punto 6.2.2. della sentenza impugnata);
la censura e’ sostenuta da argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli sviluppati nel ricorso dell’imputato (OMISSIS) (motivi 3 e 4, prima sintetizzati, ai punti 5.3. 5.4.) ulteriormente e diffusamente illustrati, con riferimento, tra l’altro, al parametro dell’articolo 25 Cost., alla natura della “notizia di reato” idonea a determinare l’iscrizione ex articolo 335 cod. proc. pen. e a valere dunque come presupposto di riferimento ai sensi dell’articolo 9 c.p.p., comma 3, e alla circostanza che la prima notizia di reato, relativa alla denunzia di infortunio per asbestosi di (OMISSIS) era stata iscritta (a mod. 45) nel 2004 a (OMISSIS);
6.1.4. violazione di legge con riferimento all’articolo 429 cod. proc. pen., nonche’ vizi della motivazione in relazione al punto della sentenza che aveva ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione;
la doglianza, pur riferita alla lesione del diritto di difesa del responsabile civile, ricalca le analoghe censure sviluppate nel ricorso dell’imputato (OMISSIS) (motivi 4 e 5, riassunti sopra, punti 5.4. 5.5.) ulteriormente e diffusamente illustrate, tra l’altro richiamando (attesa la qualita’ della ricorrente) anche il principio di parita’ delle armi;
6.1.5. violazione di legge nonche’ vizi della motivazione, con riguardo: (a) all’articolo 83 c.p.p., comma 3, e all’affermazione che la causa petendi indicata negli atti di citazione del responsabile civile poteva ritenersi sufficientemente determinata; (b) all’articolo 185 cod. pen., e alla affermata sussistenza della legittimazione passiva del responsabile civile (OMISSIS) A.G. rispetto ai fatti di reato attribuiti all’imputato (OMISSIS);
(a) in relazione al primo aspetto, si evidenzia che le parti civili avevano chiamato in causa quale responsabile civile la ricorrente evidentemente ai sensi degli articoli 2043 e 2395 cod. civ., presupponendo l’esistenza in capo all’imputato della qualita’ di amministratore della societa’ citata; tuttavia, a fronte della mancanza di qualsivoglia precisazione al riguardo nella contestazione, avrebbero dovuto quantomeno indicare il rapporto di dipendenza intercorrente tra l’imputato e ciascuno dei responsabili citati e il nesso di occasionalita’ necessaria tra le mansioni attribuite all’imputato nell’organico della societa’ chiamata e il fatto oggetto d’imputazione;
avevano, invece, fatto esclusivo riferimento, da un lato al dato formale della partecipazione maggioritaria detenuta in (OMISSIS), inidonea di per se’ a fondare la responsabilita’ della controllante; dall’altro all’asserito dato sostanziale costituito dalla indicazione dei responsabili civili proveniente dallo stesso imputato, e risultanti dall’offerta di indennizzo del 9 dicembre 2008, dato anch’esso non rilevante, giacche’ quell’offerta non solo non proveniva da (OMISSIS), ma non conteneva alcuna ammissione di responsabilita’ che, anzi, era espressamente negata, non conteneva alcuna indicazione di soggetti potenzialmente responsabili, non conteneva alcuna indicazione in ordine ad un presunto nesso organico e funzionale tra l’imputato e le societa’ citate;
(b) sotto il secondo aspetto, si deduce che mancavano totalmente nella fattispecie in esame gli elementi in base ai quali, a norma delle leggi civili, la ricorrente avrebbe dovuto rispondere del fatto dell’imputato, ovverosia della responsabilita’ per fatto altrui prevista dall’articolo 2049 cod. civ., in assenza di qualsivoglia vincolo di preposizione (organico) oltre che di subordinazione e controllo; nessuno degli argomenti o degli elementi addotti dalla sentenza impugnata per sostenere l’esistenza di tali presupposti poteva difatti ritenersi conducente o idoneo;
si argomenta al proposito sulla base di osservazioni in parte sovrapponibili a quelle gia’ sviluppate nel ricorso dell’imputato ai motivi 15 e 16 (sopra, punti 5.15. e 5.16.), sottolineandosi, altresi’, che non solo le “direttive” a cui faceva riferimento la Corte di appello non avevano caratteristiche di imperativita’ e non avevano incidenza causale sui fatti oggetto di contestazione, ma non potevano essere riferite alla societa’ ricorrente;
piu’ in particolare, con riferimento al settore di produzione, i documenti richiamati consistevano nei rapporti inviati ad (OMISSIS) – (OMISSIS), sulla composizione delle miscele, sul controllo di qualita’, sui campioni di amianto, meramente informativi, che non attenevano alla direzione del processo produttivo ma alle linee guida sugli standard qualitativi dei prodotti e al piu’ potevano far ipotizzare un rapporto di consulenza e assistenza;
con riferimento al settore finanziano e degli investimenti, la stessa laconica argomentazione della sentenza impugnata lasciava intendere che i rapporti attestati dai documenti evocati (per altro diretti dall’Italia alla Svizzera e mai seguiti da indicazioni dalla Svizzera all’Italia, e mai indirizzati all’imputato (OMISSIS)) consistevano nei soli normali resoconti per il controllo di destinazione delle risorse stanziate, degli investimenti realizzati, di quelli da realizzare;
non emergeva in altri termini alcun elemento idoneo a dimostrare ne’ che l’imputato fosse amministratore (anche solo di fatto) della societa’ ricorrente, ne’ che questa avesse in qualche modo favorito la realizzazione dell’illecito a lui addebitato; si era sostenuto, invece, che l’imputato fosse il “proprietario” dell’intero gruppo svizzero, sulla base di elementi estranei ai paradigmi dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 2049 – 2395 cod. civ..
6.1.6. violazione dell’articolo 185 c.p., nonche’ vizi della motivazione con riferimento al capo relativo alle statuizioni civili, in particolare per i punti riguardanti: (a) il danno risarcibile alle persone fisiche e relativi criteri di liquidazione, (b) le organizzazioni sindacali, (c) le associazioni;
le censure ricalcano quelle sviluppate nei motivi 26, 27, 28 e 29 del ricorso dell’imputato (sopra, punti 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29).
6.2. Ricorso (OMISSIS) AG.
Con il ricorso della responsabile civile (OMISSIS), sviluppato per “capitoli” e “motivi” formalmente distinti in essi accorpati, si denunzia:
6.2.1. illegittimita’ degli articoli 75, 83, 100, 419 e 429 cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost. e paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 della CEDU;
la questione e’ (pressoche’ testualmente) la medesima prospettata con il primo motivo del ricorso (OMISSIS), e’ sufficiente dunque rimandare al punto 6.1.
6.2.2. (motivi 1 e 2) violazione di legge in relazione all’applicazione della Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 2; articoli 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; e dell’articolo 267 del Trattato UE; nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di giurisdizione;
il riferimento e’ al paragrafo 8.1.3, pagine 613 e seguenti, della sentenza impugnata; si tratta di censure in parte uguali e nel complesso analoghe a quelle sviluppate nel 2 motivo del ricorso (OMISSIS), e nel 24 motivo del ricorso dell’imputato, cui occorre quindi fare rinvio (punti 6.2. e 5.24);
6.2.3. (motivi 3 e 4) violazione di legge in relazione all’applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3; nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di prescrizione delle azioni civili;
le censure sono riferite al par. 8.1.2, pagine 610 e seguenti, della sentenza impugnata e sono sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel ricorso dell’imputato (OMISSIS) al motivo 25 (v. sopra punto 5.25);
6.2.4 (motivo 5) mancata assunzione di prova decisiva di cui l’imputato e i responsabili civili avevano fatto richiesta nel corso dell’istruzione dibattimentale di primo grado e nell’atto di appello; connessa violazione articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali;
la censura, riferita al par. 6.3.2 della sentenza impugnata, e’ in parte analoga a quella articolata al motivo 26 del ricorso dell’imputato (v. punto 5.26), ed e’ sviluppata con riferimenti precisi ai testi richiesti, alle ordinanze di rigetto pronunziate, nonche’ ai criteri di cui all’articolo 190 cod. proc. pen. e alle nozioni di superfluita’ e irrilevanza della prova; si riallaccia, quindi, sostenendole con ulteriori citazioni, alle doglianze articolate nel ricorso dell’imputato in tema di nesso causale e di (limitata) rilevanza delle indagini epidemiologiche, nonche’ alla (non verificata) attendibilita’ delle stesse, ai motivi 14 e 18 sub c), nonche’, sostanzialmente, anche 7 e 8, del ricorso dell’imputato (punti 5.14, 5.18.C, 5.7. e 5.8);
6.2.5. (motivi 6 e 7) violazione dell’articolo 185 cod. pen.; articolo 187 c.p.p., comma 3 e articoli 190, 192 e 539 cod. proc. pen.; articoli 2043, 2697, 2727 e 2728 cod. civ.; articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 183 c.p.c., comma 7; articolo 6 CEDU; nonche’ vizi della motivazione nelle parti in cui, da un lato, e’ stata rigettata la richiesta probatoria formulata dall’imputato e dai responsabili civili e, dall’altro lato, e’ stata affermata l’esistenza del danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili e liquidata una provvisionale di euro 30.000;
le doglianze, riferite al par. 8.1.1, pagine 591 e seguenti, della sentenza, riprendono quelle enunziate al punto precedente con riferimento ai profili piu’ strettamente legati alle condanne pronunziate in favore delle parti civili, sviluppando (con lezioni di giurisprudenza e dottrina) il discorso critico svolto dall’imputato al motivo 26 (punto 5.26) e il tema dell’inaccettabile ricorso a presunzioni operato dai giudici del merito, pure illustrato nel motivo 6 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.6);
6.2.6. (motivi 8 e 9) violazione della Legge 31 maggio 1995, n. 218, articoli 14 e 25; nonche’ vizi della motivazione con riguardo alla istanza di acquisizione della legge straniera formulata le doglianze, riferite al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza impugnata, si riallacciano al tema di censura sviluppato nel motivo 5 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.5. sub b), segnalandosi che, vertendosi in ipotesi di soggetto straniero chiamato a rispondere del fatto dell’imputato, la norma che regola la responsabilita’ di quello non puo’ che essere individuata, ai sensi della Legge n. 218 del 1995, articolo 25, comma 2, lettera h), dalla legge, straniera, regolatrice dell’ente, i cui contenuti era onere acquisire ad opera del giudice;
6.2.7. (motivi 10 e 11) violazione dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 2049 e 2395 cod. civ.; nonche’ vizi della motivazione con riguardo alla legittimazione passiva di (OMISSIS) Ag e alla sua responsabilita’ risarcitoria;
la censura e’ riferita al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza impugnata e sviluppa, ampliandole, te analoghe deduzioni articolate al motivo 5 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.5, sub a), chiarendo che, anche ad ammettere una ingerenza di fatto di (OMISSIS) nella gestione di (OMISSIS) s.p.a., l’affermazione che della sua azione dovesse rispondere (OMISSIS) AG implicava il riconoscimento di un rapporto di immedesimazione organica di quello con questa, insussistente e non dimostrato, neppure l’ipotesi (sostanzialmente solo ventilata) di una holding personale bastando a disperdere, di per se’, l’autonomia, sotto il profilo della responsabilita’ patrimoniale, della eventuale controllata;
6.2.8. (motivi 12 e 13) violazione dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen.; articoli 1227 e 2043 cod. civ.; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 61; nonche’ vizi della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura, riferita al par. 8.1.8, pagine 660 e seguenti, della sentenza impugnata, riprende le doglianze gia’ esposte nel motivo 27 del ricorso dell’imputato (punto 5.27) e in parte richiamate nel motivo 6 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.6);
6.2.9. (motivi 14 e 15) violazione degli articoli 185 e 91 cod. proc. pen. e articoli 1227, 2043 e 2059 cod. civ., nonche’ vizi della motivazione con riguardo alla legittimazione attiva delle associazioni ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura, riferita al par. 8.1.9, pagine 672 e seguenti, della sentenza impugnata, riprende le doglianze gia’ esposte nel motivo 28 del ricorso dell’imputato (punto 5.28) e in parte richiamate nel motivo 6 del ricorso (OMISSIS) (punto 6.1.6).
6.3. Ricorso (OMISSIS) AG.
Con il ricorso nell’interesse della responsabile civile (OMISSIS), anch’esso sviluppato per “capitoli” e “motivi” formalmente distinti in essi accorpati, si denunzia:
6.3.1.1 (motivo 1) violazione degli articoli 83, 149, 150, 152, 154, 178, 179, 180 e 484 cod. proc. pen.; articoli 142 e 151 cod. proc. civ.; 1 e 10 Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all’Aja il 15.11.1965, concernente la notifica del decreto di citazione a giudizio del responsabile civile;
la censura riprende l’eccezione relativa ai vizi delle notificazioni dei decreti di citazione a giudizio nei confronti della ricorrente, effettuate con modalita’ non consentite dalla citata convenzione dell’Aja, rigettata in primo grado e poi dalla sentenza impugnata al par. 6.3.6, pagine 406 e seguenti;
erroneamente la Corte di appello aveva affermato che il vizio, costituente nullita’ a regime intermedio, doveva intendersi sanato perche’ tardivamente dedotto dalla ricorrente, costituitasi, per rilevarlo, solo in appello;
si deduce al proposito che la notifica inidonea andava equiparata alla omessa, e dovendosi applicare lo stesso regime previsto per l’imputato la sanzione era di nullita’ assoluta; che, anche ad ammettere che si vertesse in ipotesi di nullita’ a regime intermedio, la tesi, discutibile, riferita alla citazione a giudizio dell’imputato, secondo cui l’atto precedeva l’instaurazione del giudizio, non era esportabile alla citazione del responsabile civile, trattandosi di atto emesso nel corso del giudizio; era in ogni caso viziato, e viziava il giudizio, l’accertamento sulla regolarita’ della costituzione delle parti;
erroneamente, poi, si era affermato che le notificazioni non potevano ritenersi irregolari, giacche’ nessuna delle forme adottate corrispondeva, non solo a quelle previste per la prima notificazione all’imputato detenuto, ma, soprattutto (ai sensi dell’articolo 154 c.p.p., comma 3), a quelle previste dal cod. proc. civ. e dunque dalla convenzione dell’Aja del 1965, giacche’ la citazione, ancorche’ autorizzata dal giudice, restava atto privato con esclusione, dunque, dell’applicabilita’ per esso degli accordi bilaterali in materia di notificazione diretta di atti delle autorita’ giurisdizionali;
6.3.1.2. (motivo 2) mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l’eccezione di giurisdizione;
doglianza, riferita al par. 6.3.6, pagine 406 e seguenti, della sentenza impugnata;
6.3.1.3 (capitolo 1-bis) illegittimita’ degli articoli 75, 83 e 100 cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost. e paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 CEDU;
si tratta di questioni sostanziale corrispondenti a quelle riferite al punto 6.2.1.;
6.3.2. (motivi 3 e 4) violazione della Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 2; 1, 2 e 5.4 delle Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007 concernenti lo competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; 267 del Trattato UE; nonche’ vizi della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l’eccezione di giurisdizione;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.3, pagine 613 e seguenti, della sentenza impugnata; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.2.;
6.3.3. (motivi 5 e 6) violazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3; e vizi della motivazione nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di prescrizione delle azioni civili;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.2, pagine 610 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.3.;
6.3.4. (motivo 7) mancata assunzione di prove decisive di cui l’imputato e i responsabili civili avevano fatto richiesta nel corso dell’istruzione dibattimentale di primo grado e nell’atto di appello, con connessa violazione articolo 6 CEDU;
la doglianza e’ riferita al par. 6.3.2. della sentenza impugnata; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.4.;
6.3.5. (motivi 8 e 9) violazione dell’articolo 185 cod. pen.; articolo 187 c.p.p., comma 3 e articoli 190, 192 e 539 cod. proc. pen.; articoli 2043, 2697, 2727 e 2728 cod. civ.; articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 183 c.p.c., comma 7, e connessa violazione dell’articolo 6 CEDU; nonche’ vizi della motivazione nelle parti in cui, da un lato, era stata rigettata la richiesta probatoria formulata dall’imputato e dai responsabili civili e, dall’altro lato, era stata accertata l’esistenza del danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili e liquidata una provvisionale di euro 30.000;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.1, pagine 591 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.5.;
6.3.6. (motivi 10 e 11) violazione della Legge 31 maggio 1995, n. 218, articoli 14 e 25,; e vizi della motivazione con riguardo al rigetto della istanza di acquisizione della legge straniera formulata;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.6.;
6.3.7. (motivi 12 e 13) violazione dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 2049 e 2395 cod. civ.; nonche’ vizi della motivazione con riguardo alla legittimazione passiva di (OMISSIS) Ag e alla sua responsabilita’ risarcitoria;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.7.;
6.3.8. (motivi 14 e 15) violazione dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen.; articoli 1227 e 2043 cod. civ.; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 61; nonche’ vizi della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ed alla condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.8, pagine 660 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.8.;
6.3.9. (motivi 16 e 17) violazione dell’articolo 185 cod. pen., articolo 91 cod. proc. pen. e articoli 1227, 2043 e 2059 cod. civ.; nonche’ vizi della motivazione con riguardo all’affermazione della legittimazione attiva delle associazioni e alla condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la doglianza e’ riferita al par. 8.1.9, pagine 672 e seguenti, della sentenza; stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.9.;
7. Ricorsi delle parti civili.
INAIL, INPS e (OMISSIS) ricorrono a mezzo dei difensori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
7.1. Ricorso INAIL.
Con il ricorso proposto nell’interesse dell’INAIL si denunzia:
7.1.1. violazione di legge con riferimento all’affermazione della sentenza impugnata che non poteva riconoscersi alcun risarcimento all’Istituto, in considerazione del fatto che nel caso in esame non vi era stato accertamento dell’insorgenza e della manifestazione delle 2.100 singole malattia-infortunio indennizzate dall’Istituto Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articoli 2 e ss. e della riconducibilita’ delle medesime alla responsabilita’ penale del datore di lavoro;
l’assunto era in contrasto con i presupposti, teorici e fattuali, della condanna dell’imputato per il disastro doloso; il Tribunale aveva dato atto dell’accuratezza delle verifiche diagnostiche effettuate dall’Istituto e anche ad ammettere dubbi in ordine a taluni dei casi, la domanda dell’INAIL avrebbe dovuto essere semmai ridotta, non del tutto rigettata;
cio’ che rilevava era per altro che risultasse accertata la compromissione delle condizioni di salute dei lavoratori per effetto della prolungata esposizione all’amianto senza l’adozione di idonee cautele; l’accertamento del nesso di causalita’ tra le condotte attribuite agli imputati e le singole malattie indennizzate era stato nondimeno effettuato nel giudizio di primo grado; la possibilita’ di esercitare l’azione di regresso ai sensi degli articoli 10 e 11 Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 doveva intendersi estesa anche alle fattispecie contestate, di cui agli articoli 427 e 434 cod. pen. (produttive di malattie professionali), sul punto essendosi gia’ espresso il Tribunale correttamente interpretando il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 61 e la decisione della Corte di appello vanifica la riconosciuta legittimazione dell’Istituto;
andava in ogni caso considerato che in ragione delle sue finalita’ istituzionali l’Istituto, pur non essendo persona offesa, era soggetto direttamente danneggiato dai reati contestati avendo in via riflessa subito un nocumento dall’azione delittuosa; e cio’ gli consentiva di agire, oltre che jure proprio in via di regresso, quale parte civile secondo le regole comuni;
7.1.2. mancanza ovvero difetto della motivazione relativa al rigetto della domanda;
le osservazioni articolate nel motivo precedente rendevano quindi evidente che la sentenza impugnata non aveva assolto all’onere di motivare sulla esclusione della legittimatio ad causam dell’Istituto;
7.2. Ricorso INPS.
Con il ricorso proposto nell’interesse dell’INPS si denunzia:
7.2.1. violazione di legge con riferimento all’articolo 437 c.p., comma 2 e articoli 84, 157, 158 e 170 cod. pen..
l’INPS aveva agito per essere ristorato delle maggiori somme che aveva dovuto versare ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, commi 7 e 8; premesse le differenti soluzioni accolte dai due giudici del merito e richiamati i motivi d’appello, si osserva che la declaratoria di prescrizione del reato di cui all’articolo 437 cod. pen. vanificava la condanna al risarcimento in favore dell’Istituto pronunziata dal primo giudice con riferimento al solo comma 7 dell’articolo 13 citato, e incideva sulla statuizione relativa alla domanda proposta in relazione alle esposizioni ultradecennali all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, oggetto d’appello;
era censurabile la conclusione cui era pervenuta la Corte di appello allorche’ aveva ritenuto che, esclusa la configurabilita’ dell’articolo 437 cod. pen., comma 2 alla stregua di fattispecie autonoma, la prescrizione doveva farsi decorrere dal momento di realizzazione delle condotte, anziche’, ai sensi dell’articolo 158 cod. pen., dall’epoca dell’evento considerato (ex articolo 84 cod. pen.) alla stregua di aggravante, ovverosia dall’accadimento del disastro (si cita Sez. 1, sent. n. 2181 del 13/12/1994, dep. 1995, Graniano, Rv. 200414): disastro non dissimile da quello dell’articolo 434 cod. pen. per il quale la stessa Corte di appello aveva dichiarato la permanenza in considerazione della latenza del fattore patogeno;
7.2.2. contraddittorieta’, manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento della prova nonche’ violazione dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 74 e 538 cod. proc. pen..
la reiezione della domanda risarcitoria, basata sull’assunto che nel procedimento non avevano trovato ingresso accertamenti sulle causalita’ individuali, appariva in evidente contrasto con l’obiettiva natura degli accertamenti eseguiti giacche’, diversamente da quanto enunciato, l’istruttoria dibattimentale aveva, in realta’, esteso il proprio ambito ben oltre il nesso di causalita’ generale, coinvolgendo anche posizioni individuali dei singoli lavoratori (d’altro canto, come la stessa Corte aveva evidenziato, l’indagine epidemiologica, benche’ riferita ad un evento collettivo, non aveva potuto che prendere le mosse della verificata sussistenza di una pluralita’ di singoli casi idonei ad attestare la loro riconducibilita’ ad una medesima causa); l’assunto contraddiceva, altresi’, l’affermazione, riferita al reato di disastro, che il fenomeno epidemico – causalmente associato all’immutatio loci imputabile alla condotta degli imputati, e configurato non gia’ come manifestazione secondaria, bensi’ come elemento costitutivo del reato – era ancora in atto: tanto dimostrando che oggetto della prova non era stato soltanto il nesso tra una condotta certa e un evento possibile, quanto, invece, il nesso tra detta condotta e un evento concretamente manifestatosi nella sua plurioffensivita’;
illogicamente, quindi, la corte di merito aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno relativo all’esposizione all’amianto in favore dei singoli lavoratori, desumendone l’esistenza attraverso le annotazioni contenute nei libretti di lavoro e nei certificati di residenza, negando invece per l’Inps il diritto alla ristoro di quanto elargito in ragione della medesima esposizione in favore di detti lavoratori (gli stessi inclusi nel prospetto allegato all’attestazione del direttore della sede regionale Inps del Piemonte, atto di fede privilegiata, che comprovava l’esposizione, la durata di essa e le somme effettivamente erogate, documento completamente ignorato dalla sentenza impugnata);
del pari, con riferimento alla domanda relativa al ristoro delle somme corrisposte per la sola ultradecennalita’ dell’esposizione, l’affermazione della Corte di appello relativa alla mancanza di prova della durata della stessa, era da ritenere del tutto irragionevole e in contrasto con i documenti processuali, non avendo la Corte preso in esame la natura e il contenuto della richiamata nota del direttore regionale Inps, mai oggetto di contestazioni puntuali da parte delle difese; ne’ era dato comprendere per quale ragione l’affermata “natura risarcitoria generalizzata” dei benefici previdenziali erogati, avrebbe dovuto escludere la risarcibilita’ del danno riconducibile a condotta dell’imputato;
la risarcibilita’ del danno economico patito dall’Inps neppure poteva infine essere esclusa in ragione del fatto che l’esposizione ultradecennale all’amianto e’ comunque oggetto di assicurazione sociale anche quando non dipenda da condotta colpevole, giacche’ si tratta di circostanza che concerne ogni evento assicurato ma che non esclude affatto che ove detto evento sia riconducibile al fatto illecito altrui, del nocumento subito debba rispondere chi l’ha commesso;
7.2.3. contraddittorieta’, manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento della prova, nonche’ violazione dell’articolo 185 cod. pen. e articoli 74 e 539 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza, quantomeno, di condanna generica;
la Corte di appello, avendo gia’ verificata la potenzialita’ lesiva della condotta dell’imputato, avrebbe dovuto provvedere quantomeno sull’an, rimettendo al giudice civile le questioni attinenti all’entita’ risarcimento del danno, essendo principio consolidato che ai fini della condanna generica non e’ necessario che il danneggiato provi l’effettiva sussistenza di danni, bastando l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose;
7.2.4. violazione degli articoli 74, 538 e 539 cod. proc. pen., articolo 185 cod. pen. e articolo 2043 cod. civ., nonche’ illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riferimento alla mancanza di condanna generica, almeno in relazione ai contributi rivalutati ai sensi dell’articolo 13, comma 7;
si sottolinea, a tal fine, che trattando dei danni connessi alla contrazione di patologie da parte dei lavoratori, una volta accertato, sulla base della causalita’ materiale, il nesso tra la condotta dell’imputato e l’evento potenzialmente produttivo di danno, ogni ulteriore accertamento sugli effetti concretamente prodotti e sull’insieme delle conseguenze risarcibili, implicava un’indagine che ben poteva essere rimessa alla sede civile, in conseguenza di una pronunzia di condanna sull’an.
7.3. Ricorso (OMISSIS).
(OMISSIS) ricorre a mezzo del difensore e procuratore speciale avvocato (OMISSIS), premettendo che si era regolarmente costituito in primo grado quale figlio di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS) a seguito di patologia asbesto correlata conseguente all’attivita’ professionale svolta nello stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS) v. capi d’imputazione sub n. 219 elenco “deceduti stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS) per patologia asbesto correlata, p. 134” denunziando:
7.3.1. violazione dell’articolo. 185 cod. pen..
Si osserva che, nonostante tali veste e qualita’, la sentenza impugnata aveva omesso di pronunziare in suo favore condanna al risarcimento richiesto iure proprio, quale figlio del soggetto deceduto;
si riferivano alla sua posizione le osservazioni al paragrafo 8.2.8., pagine 600 e 602 della sentenza, in cui si affermava che “In un numero rilevante di casi, come il presente procedimento ha evidenziato in termini non equivoci, l’inalazione di fibre di amianto non si e’ arrestata alla descritta soglia iniziale di offensivita’, ma la situazione si e’ poi sviluppata, finendo per dare luogo alla produzione di malattie asbesto-correlate e ai decessi a tali patologie conseguenti. Anche le lesioni e le morti da cui scaturiscono ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, pertanto, sono riconducibili alle fattispecie di reato contestate. Tuttavia, non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non possono considerarsi danni ex delicto risarcibili in questa sede”, e dopo avere rilevato che “Quanto agli eredi dei soggetti deceduti che siano stati esposti all’amianto durante il periodo temporale riferibile all’imputato (OMISSIS), agli stessi dovra’ essere liquidato, iure hereditatis e pro quota, il danno da esposizione sofferto dal loro congiunto (con la precisazione che la liquidazione di detto danno non potra’ che essere effettuata in relazione ad un importo unico per evidenti ragioni di economia processuale, che non consentono di individuare, nell’ambito del processo penale, la quota ereditaria spettante a ciascun erede costituitosi parte civile che “L’individuazione del danno risarcibile nel mero danno da esposizione alle fibre di amianto non consente , invece, di riconoscere ai congiunti di soggetti che hanno contratto delle malattie asbesto-correlate ed agli eredi dei soggetti deceduti a causa di esse, il danno iure proprio da essi sofferto ed in questa sede invocato, per avere assistito il congiunto ammalatosi o deceduto”;
cosi’ motivando la Corte di appello avrebbe tuttavia fatta erronea applicazione dell’articolo 185 cod. pen. e articolo 74 cod. proc. pen., che riconoscono la risarcibilita’ del danno ricollegabile all’azione del reo, pur se mediato e indiretto; e le omissioni relative alle doverose cautele per la sicurezza dei lavoratori contestate erano sicuramente condicio sine qua non della patologia asbesto correlata che aveva condotto a morte il padre del ricorrente;
7.3.2. violazione ovvero erronea applicazione dell’articolo 434 cod. pen.;
il delitto di disastro innominato realizzato, contestato ai sensi del capoverso dell’articolo 434, era integrato dalla verificazione del disastro, consistente nel decesso di un numero elevato di lavoratori e cittadini; e ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuti pervenire, per altro, anche ove si fosse riconosciuto che il disastro realizzato
56 integrava l’ipotesi di reato aggravato dall’evento;
7.3.3. mancanza o illogicita’ della motivazione,
in riferimento al fatto che era stata invece pronunziata in primo grado condanna al risarcimento del danno in favore degli altri figli di (OMISSIS), fratelli del ricorrente p. 643 sentenza di primo grado, dispositivo relativo alla “Aa) condanna gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) e i responsabili civili (OMISSIS) AG, (OMISSIS) AG e (OMISSIS) AG, in solido tra loro, ex articolo 539 c.p.p., comma 1, al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore di alcune delle parti civili costituite”, in cui i congiunti di (OMISSIS) sono elencati ai numeri 393 – 397, con evidente irragionevole diversita’ di trattamento, alla quale non aveva dato spiegazioni neppure la sentenza impugnata, pure investita dell’appello del ricorrente sul punto.
8. Atti successivi.
8.1. Motivi nuovi dell’imputato.
8.1. In data 30 ottobre 2014 l’imputato (OMISSIS) ha depositato motivi nuovi a mezzo dei difensori avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS), sviluppando, sulla scorta degli argomenti posti a base dei motivi gia’ formulati in ricorso, il profilo della arbitrarieta’ delle decisione impugnata.
Si evidenzia che il divieto di arbitrarieta’, nell’interpretazione del diritto o nella valutazione delle prove, e’ affermato nella giurisprudenza della Corte EDU come principio desumibile dagli articoli 6 e 7 della Convenzione; i contenuti di detto principio possono essere ricondotti, almeno in parte, nelle categorie della violazione di legge e della manifesta illogicita’ della motivazione; alla arbitrarieta’, infine, puo’ anche considerarsi sostanzialmente riferita la giurisprudenza della corte costituzionale in materia di retroattivita’ e di limiti alla stessa.
Si richiamano dunque, anzitutto, le considerazioni esposte nella premessa critica e nel punto 23 del ricorso (v. punto 5.23) relative all’enorme pressione politica, sociale e mediatica che aveva accompagnato il processo e al pregiudizio manifestato dallo stesso Presidente della Corte nella relazione introduttiva, che solo potevano spiegare le manifeste violazioni di norme e principi basilari.
Si sottolineano, quali manifestazioni di arbitrarieta’, la variabilita’ dell’accusa – adattata all’esigenza di fronteggiare le varie obiezioni difensive e proseguita addirittura nel procedimento di secondo grado -; l’adozione di sempre nuovi, originalissimi, criteri interpretativi circa la natura dell’articolo 434 cod. pen., comma 2 e dell’evento di disastro, contrastanti con tutta la precedente giurisprudenza; la anomala ricostruzione dell’elemento soggettivo necessario per l’integrazione della fattispecie astratta e l’affermazione della sussistenza dello stesso nonostante la messe di elementi fattuali contrastanti; l’adozione di criteri nella valutazione del materiale probatorio patentemente in violazione della presunzione di non colpevolezza e del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nonche’ l’arbitraria svalutazione di ogni elemento fattuale che convergeva in senso opposto a quello precostituito (si richiamano le considerazioni del ricorso sul flusso di finanziamenti enorme per l’epoca; sull’assenza di profitti; sulla sofisticata, ma pretestuosa e contraria alla regola del dubbio, svalutazione degli incrementi in materia di sicurezza; sull’altrettanto sofisticata, ma nella sostanza inappagante, svalutazione dei dati esposti nella consulenza (OMISSIS), da cui comunque doveva trarsi per lo meno la indicazione quale linea di tendenza del significativo abbattimento della polverosita’ a seguito degli investimenti degli svizzeri); la persistente, arbitraria, svalutazione delle osservazioni difensive sul mancato deposito dei dati utilizzati dai consulenti epidemiologi del pubblico ministero, e l’illegittima valutazione di pareri tecnici privi di adeguata documentazione di supporto, con fideistica, insomma, adesione alle conclusioni dell’accusa, frutto di macroscopica violazione dei criteri di formazione della prova e comportante patente lesione dei diritti difensivi; l’accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica in relazione alla prescrizione del reato di disastro concernente i siti di (OMISSIS), sulla scorta di una motivazione che tralasciava completamente di esaminare la situazione epidemiologica relativa ai due siti.
8.2. Memorie di imputato e responsabili civili.
8.2.1. L’imputato ha depositato inoltre memoria datata 31.10.2014 in replica al ricorso della parte civile INPS;
a sostegno del rigetto delle deduzioni dell’Ente si illustrano osservazioni gia’ articolate in ricorso e si richiamano le considerazioni della sentenza impugnata, si sottolinea, in particolare, che il danno asseritamente patito dall’INPS non e’ collegato al danno biologico subito dai destinatari dei benefici previdenziali; manca ogni accertamento relativo ai nessi di causalita’ individuale; la natura fidefacente delle attestazioni dell’INPS si riferisce esclusivamente all’attivita’ attestatrice del soggetto pubblico, ma non attiene ai contenuti valutativi;
8.2.2. (OMISSIS) AG ha depositato due distinte memorie datate 30.10.2014, l’una in replica al ricorso della parte civile (OMISSIS), l’altra in replica al ricorso dell’INAIL;
in entrambe si richiamano, nella sostanza, argomenti gia’ diffusamente esposti nei ricorsi, a proposito del mancato accertamento dei nessi causali e nella seconda si evidenzia altresi’ che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 61 non consente affatto l’interpretazione propugnata, di riconoscimento della facolta’ dell’Istituto di esercitare l’azione di regresso nel procedimento penale per reati diversi da quelli indicati;
8.2.3. (OMISSIS) AG ha depositato memoria in data 3.11.2014 a mezzo di nuovo difensore, avv. (OMISSIS);
con essa si sviluppano gli argomenti gia’ illustrati nei relativi motivi dei ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) con particolare riferimento al motivo concernente la insussistenza della legittimazione passiva della ricorrente e l’erroneita’ dell’interpretazione riservata dalla Corte di appello all’articolo 2049 cod. civ.;
8.3. Memorie delle parti civili.
8.3.1. Hanno inoltre depositato memorie nel termine di 15 giorni dall’udienza:
a) in data 14.10.2014, le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), congiunti ed eredi di (OMISSIS), deceduto in data (OMISSIS), che, con unico atto, a mezzo del difensore e procuratore speciale (OMISSIS), chiedono la declaratoria d’inammissibilita’, in subordine il rigetto, dei ricorsi dell’imputato e dei responsabili civili, illustrando le ragioni di adesione alla sentenza impugnata e sottolineando come, ai fini del termine di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione civile, debba farsi riferimento al momento della concreta conoscibilita’ del danno quale conseguenza di un comportamento doloso o colposo (si cita, come da ultimo, Cass. civ., Sez. U, n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901)
b) in data 3.11.2014, le parti civili Comuni di Balzola, Coniolo, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Ozzano Monferrato, Pontestura;
che con atti distinti di eguale contenuto, a mezzo del comune difensore e procuratore speciale avvocato (OMISSIS), chiedono il rigetto del ricorso dell’imputato sostenendo la correttezza delle decisioni dei giudici del merito;
c) in data 3.11.2011, la parte civile (OMISSIS), che, con atto a firma del difensore e procuratore speciale avvocato (OMISSIS), chiede il rigetto dei ricorsi dell’imputato e dei responsabili civili, largamente illustrando le ragioni delle proprie pretese e rimarcando l’autonomia formale e sostanziale della parte civile (OMISSIS).
8.3.2. Hanno depositato quindi memorie, entro termini inferiori ai 15 giorni:
a) in data 12.11.2014, (OMISSIS);
b) in data 13.11.2014, l’INAIL.
8.4. Revoche.
8.4.1. Eredi (OMISSIS) ed eredi (OMISSIS).
In data 3 novembre 2014 hanno fatto pervenire, con unico atto a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), dichiarazione di revoca della costituzione le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), congiunti ed eredi di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS); nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), congiunte ed eredi di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS); tutti riferendo di essere stati risarciti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A. Premessa.
1. La Corte ritiene che per il reato di cui all’articolo 434 cod. pen., l’unico cui si riferisce la condanna oggetto d’impugnazione, sia maturata la prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado, per le ragioni che in prosieguo si esporranno.
La complessita’ della vicenda e delle questioni poste rende percio’ necessaria una premessa di metodo.
E’ la stessa nozione di processo che richiede che le questioni procedurali vengano di regola trattate prima del merito. Ne deriva l’abitudine di considerare tali questioni preliminari pregiudiziali anche ai fini della decisione. In realta’ e’ pero’ l’articolo 129 cod. proc. pen. che, rifacendosi alla priorita’ degli interessi che il processo intende garantire, scandisce la sequenza degli aspetti da esaminare ai fini della decisione, subordinati alla sola prioritaria condizione del riconoscimento della obbligatorieta’ della legge di cui si deve fare applicazione, ovvero della esistenza della giurisdizione.
Tanto comporta nel caso in esame, avuto riguardo alla peculiarita’ del giudizio di legittimita’ e alla reale consistenza dei motivi di ricorso, la trattazione nell’ordine delle questioni: (1) sulla giurisdizione; (2) sulla configurabilita’ del reato di disastro; (3) sul momento della sua consumazione e sulla decorrenza della prescrizione; (4) sui temi posti con gli ulteriori motivi.
B. La questione sulla giurisdizione.
2. La questione sul difetto di giurisdizione e’ prospettata dall’imputato ricorrente e dai responsabili civili.
Al proposito va anzitutto chiarito, pero’, che, nonostante talune generalizzazioni contenute nell’illustrazione del motivo, anche la eccezione formulata dall’imputato risulta circoscritta (in base se non altro alla collocazione del relativo motivo) ai “profili civilistici” della condanna. Ne’ potrebbe essere diversamente, perche’ della giurisdizione nazionale a conoscere di delitto commesso in Italia da cittadino straniero a mente dell’articolo 6 cod. pen. e delle tanti Convenzioni internazionali in tema di reciproco riconoscimento e di cooperazione in materia penale, non puo’ seriamente dubitarsi.
Pur trattandosi di aspetto riferibile alle sole statuizioni civili, destinate comunque a cadere per effetto della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, la questione deve tuttavia essere esaminata, per la sua incidenza sul tipo di pronuncia da rendere sulle statuizioni stesse.
La questione e’ priva di fondamento.
2.1. Le due Convenzioni citate dai ricorrenti, espressamente concernenti esclusivamente “la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” fatte a (OMISSIS), la prima il 16 settembre 1988 e la seconda il 30 ottobre 2007 (quest’ultima ripetendo il contenuto della precedente e quello del Regolamento CE 44/2001 nel frattempo divenuto vincolante per tutti gli Stati membri), prevedono all’articolo 5 che “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione puo’ essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione”, non solo quando si verta (punto 3) “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso e’ avvenuto o puo’ avvenire”, ma, ovviamente, anche (punto 4) “qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale e’ esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile”.
L’esercizio dell’azione penale giustifica, dunque, in ogni caso l’azione civile in sede penale anche nei confronti dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale all’estero. Mentre esula completamente dal problema del riparto della giurisdizione tra Stati, che attiene alla sovranita’, quello, di carattere squisitamente processuale, della individuazione – esatta o meno che sia alla luce dell’ordinamento interno – dell’autorita’ giudiziaria italiana competente per ragioni di connessione in presenza di piu’ fatti di reato tutti comunque parimenti e pacificamente attratti nella giurisdizione nazionale.
2.2. Priva di fondamento e’, poi, l’osservazione che la pretesa risarcitoria degli enti pubblici costituitisi parte civile era riferibile ad attivita’ esercitata iure imperii, e che percio’ doveva considerarsi sottratta alle regole della Convenzione. E’ sufficiente ricordare che il principio consuetudinario di diritto internazionale evocato concerne l’immunita’ dello Stato dalla giurisdizione di altro Stato per cio’ che attiene agli atti di esercizio delle funzioni pubbliche statuali definibili iure imperii, tali intendendosi solo quegli atti attraverso i quali si esplica l’esercizio delle funzioni pubbliche, appunto, dello Stato; non puo’ essere riferita percio’ agli atti di enti pubblici diversi dallo Stato e neppure si estende agli atti statuali assunti iure gestionis, i quali non richiedano apprezzamenti ed indagini sull’esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato estero. Sicche’ il principio non si presta ad essere invocato allorche’ la controversia concerne “una richiesta di contenuto esclusivamente patrimoniale, che lascia intatte le prerogative e la soggettivita’ del soggetto internazionale” (per tutte, Sez. U civ, n. 6489 del 26/04/2012, Rv. 622216, oltre che Corte cost. n. 238 del 2014, cui si rimanda anche per l’esposizione della giurisprudenza sul tema).
C. Le questioni sostanziali.
3. Si e’ gia’ evidenziato, in fatto, che all’imputato (OMISSIS) sono stati sin dall’inizio contestati soltanto i delitti contro l’incolumita’ pubblica di cui agli articoli 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi, ovverosia, per l’articolo 434, l’unico reato per il quale la Corte di appello ha confermato le condanne, del disastro innominato verificatosi; precisando la sentenza impugnata che i periodi di effettiva gestione imputabili a (OMISSIS) partivano da giugno 1976 per i siti di (OMISSIS), con data finale per i primi due siti al 4 giugno 1986 e al 19 dicembre 1985 quanto al terzo; andavano invece dal 27 giugno 1976 sino al 16 dicembre 1984 per il sito di (OMISSIS).
Il compendio probatorio si basava essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all’amianto della (OMISSIS) e sia il Tribunale sia la Corte di appello hanno negato ingresso alle richieste di prova ulteriore e di completa ostensione della documentazione utilizzata nelle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, avanzate da imputati e responsabili civili al dichiarato fine di verificare i nessi di causalita’ individuali, osservando, in sintesi, che detto accertamento non risultava pertinente all’oggetto del procedimento, “rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza e’ stata rilevata e studiata attraverso l’applicazione del diverso concetto di causalita’ collettiva” (p, 601 della sentenza impugnata). Sulla base di rilievi analoghi sono state respinte quindi anche le eccezioni relative alla mancata o incompleta ostensione dei cosiddetti “dati grezzi” (elementi conoscitivi) posti a fondamento delle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, e considerate sostanzialmente irrilevanti le deduzioni difensive con le quali si obiettava, da un lato, che per parte dei casi individuati (molti per la difesa, pochi per la Corte di appello) mancava anche la possibilita’ di riscontrare l’esattezza delle diagnosi sulle quali si erano fondate le consulenze epidemiologiche e, dall’altro, che non risultava verificato il collegamento tra insorgenza delle sintomatologie asbesto-correlate, periodi di esposizioni e periodi di “effettiva gestione” riconducibili allo (OMISSIS).
Delle diversita’ delle impostazioni del Tribunale e della Corte di appello si e’ dato conto in Fatto ai paragrafi 3., 3.1., 3.2., a cui per brevita’ si rinvia, e si trattera’ piu’ diffusamente nel prosieguo. Quello che preme qui rimarcare e’ che dalla sentenza di secondo grado emerge chiaramente che a base della decisione impugnata sta il rilievo che l’impianto accusatorio non consentiva di annettere rilievo individuale ai singoli eventi lesivi di malattia e di morte con relativo inquadramento all’interno di corrispondenti figure di reato contro la persona, essendosi “puntato” invece sul carattere unitario dell’offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone quale disastro “interno” ed “esterno”, ovverosia quale “attentato all’incolumita’ sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti …, sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi coi lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro”.
Tanto posto, la differenza della conclusione raggiunta per il reato di cui al capo A) – omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro – dichiarato prescritto, e il reato di cui al capo B) – disastro innominato -, riposa, nell’impianto della sentenza impugnata, esclusivamente sulla qualificazione dell’evento “disastro”, nel primo caso, come mera aggravante e, nel secondo, come fattispecie autonoma di reato.
La soluzione cui la Corte di merito e’ addivenuta per il capo B) e’ quindi indissolubilmente legata alla definizione, fondamentale ai fini dello “spostamento in avanti” del momento della consumazione del reato, dell’evento “disastro” quale situazione di pericolo ancora in atto, o meglio quale situazione in cui, non essendo ancora venuto meno “l’eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi”, l’effetto “epidemico” non poteva ancora considerarsi venuto meno.
Assumono per conseguenza rilievo preliminare, in relazione al capo B), la riconducibilita’ della fattispecie per cui e’ intervenuta condanna al delitto di disastro di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, (infra par. 4) e la definizione dell’ipotesi del capoverso dell’articolo 434 cod. pen. alla stregua di reato pienamente autonomo o di fattispecie aggravata dall’evento, anche ai fini di definirne la rilevanza (infra par. 5). Dovra’ verificarsi poi come e’ possibile collocare la data di consumazione di tale reato, aggravato o autonomo che sia (infra par. 6), avuto riguardo alla natura dell’evento preso in considerazione dalla norma (infra par. 7) e trarre le conseguenze ai fini della prescrizione (infra par. 8) e dell’applicazione dell’articolo 129 cod. proc. pen. (infra par. 9).
Con riferimento al capo A), per il quale vi e’ stata declaratoria di prescrizione non impugnata dal Procuratore generale, andranno invece esaminate le piu’ limitate questioni poste dal ricorso dell’imputato (infra par. 10) relativamente alla mancata assoluzione nel merito, e dall’INPS (infra par. 11) che censura, ma sotto un’angolazione particolare, la declaratoria di prescrizione agli effetti civili.
4. Il delitto di disastro
In relazione al primo ordine di questioni, quelle con cui si contesta la ravvisabilita’ della fattispecie dell’articolo 434 cod. pen., occorre prendere le mosse dal fatto che con la sentenza n. 327 del 2008 la Corte costituzionale, investita da questione di legittimita’ costituzionale con la quale si dubitava della determinatezza della nozione di disastro su cui gravita’, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall’articolo 434 cod. pen., ha dichiarato infondato il dubbio, osservando che a precisare la valenza del vocabolo – riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilita’ con il precetto costituzionale evocato – concorrono la finalita’ dell’incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumita’. Sulla base di tali elementi la Corte costituzionale ha affermato che e’ appunto possibile “delineare una nozione unitaria di “disastro”, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve provocare – in accordo con l’oggettivita’ giuridica delle fattispecie criminose in questione (la “pubblica incolumita’”) – un pericolo per la vita o per l’integrita’ fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o piu’ soggetti”. Cosi’ individuando una nozione disastro che la stessa Corte costituzionale espressamente riconosce sostanzialmente corrispondente a quella accolta dalla giurisprudenza di legittimita’, con un indirizzo apprezzabile in termini di “diritto vivente”.
4.1. Cio’ posto, non e’ esatto il rilievo che la sentenza non sarebbe del tutto pertinente nel caso in esame perche’ riferita alla sola ipotesi dell’articolo 434 cod. proc. pen., comma 1 e non consentirebbe comunque di cogliere la differenza tra detta ipotesi e quella del comma 2. Diversamente da quanto si sostiene, la pronunzia della Corte non limita in alcun passo la sua pronunzia al comma 1. Nonostante la formale enunciazione della questione cosi’ come posta, chiaramente indica che la fattispecie al suo esame e’ riconducibile all’ipotesi di danno del comma 2, allorche’ precisa che la questione concerne un procedimento a carico di soggetti imputati di avere “causato dolosamente un “disastro ambientale””. Espressamente si riferisce, infine, anche al comma 2 laddove (par. 7) sottolinea come il “”pericolo per la pubblica incolumita’” – implicito, per quanto osservato dianzi, rispetto alla fattispecie di evento contemplata dal comma 2 (verificazione del “disastro”) – risulti espressamente richiesto anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal comma 1 (compimento di fatti diretti a cagionare un disastro)”.
4.2. Di maggiore spessore, ma anch’esso infondato, e’ il rilievo che la “semplice” diffusione di (fibre di) amianto, per quanto pervasiva e pericolosa, possa ritenersi idonea ad integrare l'”evento distruttivo” che, come detto, stando a Corte cost. n. 327 del 2008, implicitamente connota la nozione di “disastro” assunta nell’articolo 434 cod. pen..
Il problema, assai piu’ dibattuto in dottrina che in giurisprudenza, e’, in altri termini, se l’individuazione del disastro in un fenomeno non dirompente ed eclatante, bensi’ diffuso e silente, per quanto importante e penetrante, sia compatibile con la necessita’, postulata dalla esigenza di determinatezza della fattispecie, che la teorica polivalenza del termine disastro trovi soluzione univoca nella omogeneita’ strutturale della relativa nozione da accogliersi ai fini dell’ipotesi in esame, rispetto ai “disastri” contemplati negli altri articoli compresi nel capo dei delitti di comune pericolo “mediante violenza”.
Puo’ darsi per assodato che, come ricorda la sentenza n. 327 citata, l’articolo 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il cosi’ detto disastro innominato (“altro disastro”), svolge la funzione di “norma di chiusura”, mirando a riempire i vuoti di tutela. Chiara, in tal senso, e’ la stessa Relazione del Guardasigilli al codice penale, ove si afferma che la norma incriminatrice “e’ destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varieta’ dei fatti possa presentarsi nelle norme … concernenti la tutela della pubblica incolumita’”: giacche’ “la quotidiana esperienza dimostra come spesso le elencazioni delle leggi siano insufficienti a comprendere tutto quanto avviene, specie in vista dello sviluppo assunto dalla attivita’ industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente da progressi meccanici e chimici”.
La prima osservazione da fare e’ percio’ che, nonostante la inclusione della fattispecie del disastro innominato nella disposizione che tratta specificamente del crollo, non si richiede che di tale fenomeno il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche, giacche’ e’ palese – in base alla stessa relazione ministeriale – che puo’ trattarsi di evento del tutto eterogeneo.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 327 citata, ha d’altra parte richiamato il canone esegetico consolidato della considerazione unitaria delle “finalita’ dell’incriminazione” (argomento teleologico) e del “piu’ ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca” (argomento sistematico), e ha sottolineato che “alla stregua di un criterio interpretativo la cui validita’ appare di immediata evidenza, allorche’ il legislatore – nel descrivere una certa fattispecie criminosa – fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall’aggettivo “altro” (nella specie: “altro disastro”), deve presumersi che il senso di detto concetto – spesso in se’ alquanto indeterminato – sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus”.
Proprio alla luce delle evenienze prese in considerazione dalle altre fattispecie incriminatrici del capo, che vanno dall’incendio, frana, valanga, disastro ferroviario o aviatorio, crollo, all’attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni telefoniche, puo’, dunque, escludersi che la riconducibilita’ dei fenomeni presi in considerazione a un “macroevento” di immediata e dirompente forza distruttiva costituisca requisito essenziale degli stessi.
E’ sufficiente al proposito richiamare Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini (cosiddetta sentenza “Porto Marghera”), laddove ha efficacemente rilevato (pagine 335 – 336) che non tutte le ipotesi di disastro previste dal Capo 1 del Titolo 6 del Libro 2 del codice penale (delitti contro l’incolumita’ pubblica) hanno di necessita’ le caratteristiche di un macroevento di immediata manifestazione esteriore, poiche’ ad esempio la frana – articolo 426 – puo’ consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l’inondazione puo’ consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi. Sicche’ anche nel disastro innominato possono senz’altro essere ricondotti “non soltanto gli eventi disastrasi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettivita’ che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumita’.”.
4.3. Non conducente appare per conseguenza anche l’osservazione che la nozione di disastro innominato accolta dalla giurisprudenza si risolverebbe cosi’ esclusivamente in un ineffabile dato “quantitativo”. Vale infatti ripetere che la grandezza del fenomeno naturale prodotto e’ misura dell’incriminazione non da se’ sola, ma in collegamento con il criterio teleologico delle finalita’ dell’incriminazione. L’entita’ dell’evento distruttivo concorre, in altri termini, ad indicare il “peso” del carico offensivo del delitto, cosi’ contrassegnando il limite che giustifica l’intervento punitivo per il titolo di reato in considerazione, cosi’ come, ad esempio, per la ipotesi di devastazione rispetto a quella di danneggiamento.
4.4. La successiva obiezione consiste nella notazione che l’immissione di fattori inquinanti non avrebbe carattere in se’ “distruttivo”.
Assunta la definizione proveniente dalla stessa Corte costituzionale a perimetro della nozione di disastro (conforme, per altro, all’accezione primaria che il termine assume nel linguaggio comune, di “calamita’”, “evento catastrofico”), in tal modo, pero’, arbitrariamente si riduce la nozione di distruzione ai fenomeni macroscopici e visivamente percepibili, escludendo senza fondamento la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissioni tossiche che, come nel caso in esame, incidono altresi’ sull’ecosistema e addirittura sulla composizione e quindi sulla qualita’ dell’aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell’habitat umano.
4.5. Ulteriore obiezione, suggestiva ma non condivisibile, e’ che, in ogni caso, in codesti casi, e in quello in esame in particolare, l’effetto non potrebbe considerarsi il portato di un’azione realizzata “mediante violenza”.
L’osservazione presenta analogie con la precedente, ma e’ assunta dalla prospettiva normativa, della “violenza-mezzo” quale criterio discretivo dei delitti contemplati nel Capo 1 del Titolo 6 rispetto a quelli del Capo 2 (delitti di comune pericolo mediante frode), ove, si dice, sarebbe contenuto in realta’ il delitto piu’ affine, quello dell’epidemia (non predicabile, pero’, nel caso in esame, in cui il pericolo alla salute deriva dalla diffusione di fattori patogeni che non sono “germi”). E’ tuttavia agevole rilevare non solo che, come correttamente ha evidenziato il Procuratore generale d’udienza, la distinzione accolta nel codice dei delitti commessi mediante violenza e commessi mediante frode risponde piu’ ad esigenze di ordine classificatorio che di natura definitoria ed e’ espressione di criteri criminologici improntati alla prevalenza del disvalore di certi aspetti modali piuttosto che ad altri pure richiesti per l’integrazione della fattispecie, ma, soprattutto, che tale osservazione erroneamente identifica la nozione di “violenza”, assunta a criterio classificatorio, con la violenza reale cosiddetta propria, o materialmente inferta dall’agente. E’ al contrario assunto consolidato e condiviso che nelle definizioni delle classi di reati che si articolano in base a siffatte distinzioni, il riferimento alla commissione “mediante violenza” in contrapposizione a “mediante frode”, sta per lo piu’ semplicemente ad indicare che il fatto postula l’impiego di un qualsivoglia energia o mezzo – diretto o indiretto, materiale o immateriale – idoneo a superare l’opposizione della potenziale vittima e a produrre l’effetto offensivo senza la “cooperazione” di quella. Sicche’ non e’ seriamente dubitabile che anche l’energia impiegata nell’ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l’inarrestabile fenomeno, cosi’ innescato, di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non e’ possibile resistere, rappresenta, nell’accezione considerata, violenza.
5. La natura dell’ipotesi del capoverso dell’articolo 434.
Si e’ anticipato che la sentenza impugnata ritiene che il reato di cui all’articolo 434 cod. pen. sia ancora perseguibile sul presupposto, anzitutto, che l’ipotesi del comma 2 di tale norma costituisca una fattispecie autonoma e in relazione a tale impostazione il ricorso dell’imputato articola molteplici censure.
Con le precisazioni e nei limiti che si diranno, deve riconoscersi che si tratta di deduzioni fondate.
5.1. La giurisprudenza di questa Corte e’ assolutamente concorde nel ritenere che il capoverso dell’articolo 434 cod. pen. introduce un’ipotesi di reato aggravato dall’evento.
Bastera’ citare, tra molte, Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253501 (che in parte motiva ricorda che l’ordinamento penale contempla nel caso dell’articolo 434 una fattispecie di attentato, contrassegnata dal pericolo di crollo o di disastro innominato, aggravata dalla verificazione dell’evento); Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passatello, Rv. 251592 (che richiama Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, gia’ citata); Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei, Rv. 251428 (secondo cui il disastro innominato di cui all’articolo 434 cod. pen. e’ un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro e’ idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento realizza la fattispecie aggravata, rimarcando che il dolo e’ intenzionale rispetto all’evento di disastro ed e’ eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumita’); Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, Zonta, Rv. 249283 (che ricorda come, rispetto alla ipotesi di attentato del comma 1, il verificarsi del fatto lesivo, verso cui l’azione, causalmente orientata, deve dirigersi, e’ preso in considerazione dal comma 2, con aggravamento di pena); la stessa Sez. 4, n. 4675 del 2007, Bartalini (citata, che ricorda che nell’articolo 434 la soglia per integrare il reato e’ anticipata, nel comma 1, al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumita’ e che, qualora il disastro si verifichi, risulta integrata la fattispecie aggravata prevista dallo stesso articolo 434, comma 2); e, meno esplicitamente, ma incontrovertibilmente: Sez. 1, n. 7629 del 24/01/2006, Licata, Rv. 233135.
5.2. La tesi della Corte di merito, secondo cui in base ai principi di Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, sarebbe possibile giungere alla conclusione che si tratta di fattispecie autonoma, tradisce all’evidenza la ratio decidendi di tale pronunzia, soffermandosi su criteri che le Sezioni Unite chiaramente considerano non conducenti e trascurando quello che, come efficacemente sintetizza Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270, e’ il nocciolo reale della soluzione della questione affrontata dalla sentenza Fedi e che risiede nella constatazione “che l’unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie e’ il criterio strutturale della descrizione del precetto penale”.
E nel caso in esame, in cui il capoverso si limita ad affermare che “la pena e’ della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”, senza neppure richiamare il “fatto” descritto al comma 1, ancor piu’ che in quello esaminato dalla sentenza Fedi, puo’ dirsi che la descrizione dell’ipotesi del comma 2 non solo non reca alcuna diversa formulazione degli elementi essenziali, materiali e psicologici, del delitto ne’ in alcun modo consente di considerarli diversamente, ma alla fattispecie descritta nel comma 1 completamente si riporta introducendo soltanto la considerazione di un evento, ulteriore, di danno che consiste nella mera realizzazione di quello gia’ considerato a fini intenzionali nel comma 1; sicche’ tra le due ipotesi intercorre un evidente rapporto di specialita’ unilaterale, per specificazione o per aggiunta, tipica del rapporto esistente tra titolo di reato e circostanza, nel senso che la seconda include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l’aggiunta di un fattore che ne aggrava la lesivita’ e che consiste nel caso in esame appunto nella materiale realizzazione dell’evento gia’ incluso come mera finalizzazione della condotta nel primo. E restando immutata la struttura essenziale del reato, non cambia neppure il bene giuridico tutelato. Ne’ incide l’osservazione ricorrente secondo cui il dolo di disastro sarebbe intenzionale nel comma 1 mentre sarebbe semplicemente diretto o generico nel secondo; tale opinione discendendo dalla considerazione che si tratterebbe di dolo rivolto verso elemento che nel comma 1 e’ esterno rispetto alla realizzazione della fattispecie e che viene a formare invece l’oggetto della fattispecie (aggravata) nel secondo. Cosa che, in definitiva, non serve a negare che in entrambe le ipotesi si richieda l’intenzione di provocare il disastro, per entrambe mantenendosi il carattere di dolo eventuale quanto al pericolo della pubblica incolumita’.
5,3. Non conducenti paiono quindi gli argomenti che riposano sulla natura di delitto di attentato dell’ipotesi del comma 1; sull’assimilabilita’ di questo al tentativo; sull’affermazione che di principio il codice penale considera le fattispecie di delitto tentato autonome rispetto a quelle di delitto consumato; sull’evocazione, a contrario, dell’articolo 59 cod. pen..
Che il comma 1 preveda un’ipotesi a consumazione anticipata, riconducibile allo schema del delitto di attentato, ovvero del tentativo, e’ considerazione a grandi linee condivisa da giurisprudenza e dottrina. E sarebbe d’altronde sterile ai fini che qui interessano soffermarsi sulla eventuale astratta differenza strutturale tra le due forme (attentato e tentativo). Gia’ la Relazione del Guardasigilli al codice riconosceva, con riferimento all’articolo 434, comma 1 che “Non e’ difficile stabilire quale sia il significato di “fatto diretto”. In sostanza trattasi di fatti, che, per la loro direzione e per la loro attitudine materiale ed obiettiva rientrerebbero nella sfera del tentativo rispetto all’evento voluto dall’agente, ma che la legge considera come sufficienti alla perfezione di un delitto autonomo”.
Quello che conta, invece, e’ che il legislatore, in questo come in altri analoghi delitti di attentato, ha inteso delineare autonomamente una fattispecie a consumazione anticipata, sottraendola alle regole generali della disciplina del tentativo, cosi’ rendendo, tra l’altro, irrilevanti le evenienze del terzo e quarto comma dell’articolo 56 (desistenza volontaria e impedimento volontario dell’evento) e strutturando quindi alla stregua di fattispecie aggravata l’ipotesi dell’evento realizzato. La conformazione del delitto come fattispecie di attentato eventualmente aggravato dall’evento corrisponde dunque ad una precisa scelta normativa, sorretta dalla medesima logica di politica criminale che assiste l’opzione di arretrare, eccezionalmente, la soglia della consumazione alla commissione del “fatto diretto a”.
La tesi della teorica inconciliabilita’ della configurazione dell’evento realizzato come fattispecie aggravata del delitto d’attentato, per una sorta di analogia sistematica con la disciplina del tentativo, ha dunque il difetto di pretendere di interpretare la disciplina particolare del delitto di attentato sulla base delle regole generali riferibili al delitto tentato: istituto simile, ma al quale il legislatore, disegnando la fattispecie come delitto di attentato, deliberatamente ha voluto non si facesse ricorso.
Riceve, peraltro, esplicita – inequivocabile – smentita, ad esempio, nell’articolo 280 cod. pen., comma 5 ove espressamente si qualificano aggravanti le ipotesi previste ai commi precedenti, riferite appunto agli eventi realizzati.
Un cenno merita infine l’obiezione, anche di recente ripresa da qualche voce, che fa leva sull’assunto che sarebbe incompatibile con la disciplina dell’articolo 59 cod. pen. una fattispecie circostanziale che si riferisce alla realizzazione di un evento che deve essere oggetto di intenzione. L’articolo 59, comma 2, stabilisce ora che le “circostanze” aggravanti si valutano a carico dell’agente “soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”. Con cio’ pero’ pone un limite minimo per l’attribuzione di responsabilita’, ma non impedisce in alcun modo che il legislatore possa innalzare la soglia di imputazione dell’elemento aggravante, espressamente prevedendo che sia addebitabile solo se voluto. E’, d’altra parte, quanto espressamente si chiariva, pure con riguardo alla previgente previsione dell’articolo 59 c.p., comma 1, coeva alla formulazione della norma incriminatrice in esame, nella Relazione al (OMISSIS) osservandosi: “non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessivo porre a carico del colpevole le circostanze secondo la disposizione dell’epoca non conosciute, o non volute; ma senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal Codice. Per cio’ appunto l’articolo 59 comincia(va) con la riserva: “salvo che la legge disponga altrimenti””; e che, in costanza della precedente formulazione, faceva dire alla dottrina che l’espressione “”anche se” non prevista”, non escludeva di necessita’ che in forza di una disposizione particolare potesse costituire aggravante la realizzazione di un risultato solo se previsto o addirittura voluto.
6. La consumazione del delitto aggravato.
La considerazione della realizzazione del disastro alla stregua di aggravante non comporta tuttavia, ad avviso del Collegio, che, ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e della decorrenza quindi dei termini di prescrizione, l’evento non debba essere considerato.
6.1. Secondo la definizione piu’ comune, il reato e’ consumato allorche’ la fattispecie e’ compiutamente realizzata e si ha cosi’ piena corrispondenza tra modello legale e fatto concreto. Dottrina attenta e una parte considerevole della giurisprudenza distinguono pero’ perfezione e consumazione, osservando che la realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto “minimo” coincide con la perfezione del reato, e segna cosi’ la linea di confine per la configurabilita’ del tentativo, ma non sempre e non necessariamente ne esaurisce la consumazione, da intendere quale momento in cui si chiude l’iter criminis e il reato perfetto raggiunge la massima gravita’ concreta riferibile alla fattispecie astratta e si apre la fase del posi factum.
Con il corollario essenziale, dunque, che esaurimento della consumazione non significa esaurimento di tutti gli effetti dannosi collegati o collegabili alla realizzazione della fattispecie, giacche’: o gli effetti dannosi coincidono con l’evento, ed allora l’esaurimento coincide con la consumazione; oppure si tratta di effetti ulteriori, ed allora questi possono essere presi in considerazione ai fini della gravita’ del reato o del danno risarcibile, ma non incidono sul momento (consumativo) del reato.
6.2. La distinzione viene cosi’ sostanzialmente a coincidere con quella tra inizio e cessazione della consumazione ed assume rilevanza, ai fini del decorso del termine della prescrizione, nei reati a consumazione protratta per definizione normativa, quali sono i reati permanenti, in cui (come evidenziano Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221400, e Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, Rv. 213932, citando Corte cost. n. 520 del 1987) la fattispecie e’ caratterizzata dal fatto che “la durata dell’offesa e’ espressa da una contestuale duratura condotta colpevole dell’agente”, o i reati necessariamente abituali; e puo’ in concreto venire in rilievo nei reati eventualmente abituali e nei reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata, non richiesta dalla fattispecie astratta pur non essendo con essa incompatibile (si pensi all’omicidio realizzato mediante somministrazione di dosi via via piu’ letali di un veleno, al crollo determinato mediante la provocazione di successive insistenti lesioni strutturali; all’estorsione con cui si richiedono pagamenti rateali).
Ma non esplica alcuna funzione, come riconoscono dottrina e giurisprudenza consolidate, ai fini della individuazione del momento consumativo, e quindi anche del dies a quo della prescrizione, in riferimento agli effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei o a condotta comunque esaurita (tra moltissime, oltre a Sez. U, Lauriola, citata, Sez. U, n. 3 del 22/03/1969, Brunetti, Rv. 111410, in tema di contraffazione di atto pubblico; Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768, in tema di fraudolento trasferimento di valori; Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2010 Silvestri, Rv. 247819, in tema di evasione; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313, in tema di abbandono di rifiuti). Cio’ appunto perche’ nei cosiddetti reati ad effetti permanenti non si ha il protrarsi dell’offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma cio’ che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato. E poiche’ quasi tutti i reati possono avere conseguenze piu’ o meno irreparabili in relazione non solo alla loro intima struttura (si pensi all’omicidio) ma anche alle imponderabili variabili dei singoli casi concreti (si pensi all’evasione, al danneggiamento), in realta’ quella dei reati ad effetti permanenti neppure puo’ considerarsi categoria dotata di autonoma rilevanza, se non, forse, ai fini di precisarne la distinzione rispetto ai reati permanenti, abituati o a consumazione prolungata.
6.3. Sulla base delle stesse considerazioni anche il problema della data di consumazione del reato aggravato dall’evento, che qui interessa, appare risolvibile quindi nel senso che il maggiore evento sposta la data di consumazione.
In altri termini, come gia’ affermava Sez. 5, n. 7119 del 20/06/1972, Sabatini, Rv. 122150 (in tema di false dichiarazioni), la prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; la consumazione si ha quando la causa imputabile ha prodotto interamente l’evento che forma oggetto della norma incriminatrice; nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrino solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena; per conseguenza, in caso di reato aggravato dall’evento, l’iter criminoso si conclude col verificarsi di detto evento (nello stesso senso Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, Rv. 200414, con riferimento all’ipotesi dell’articolo 437 c.p., comma 2).
D’altronde, come e’ noto, nel sistema codicistico possono distinguersi grossomodo tre regimi di imputazione dell’evento aggravatore: quelli per cui e’ indifferente che esso sia voluto (calunnia); quelli per cui l’evento e’ previsto come finalita’ originaria dell’agente (reati a consumazione anticipata); quelli in cui l’evento non deve essere ne’ voluto ne’ previsto perche’ costituirebbe in tale caso delitto autonomo, concorrente e autonomamente punibile (maltrattamenti, abbandono, omissione di soccorso).
Prescindendo dalle ipotesi che qui non ricorrono, non essendo questa la sede per dissertazioni generali, non e’ da dubitare che nelle ipotesi in cui l’evento aggravante e’ previsto come finalita’ originaria dell’agente, l’approfondimento della lesione e’ tipizzato nella stessa norma incriminatrice alla stregua di conseguenza legata alla medesima condotta, in relazione alla quale si configura dunque un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta mero effetto dannoso esterno alla fattispecie astratta ma e’ per ogni aspetto evento interno ad essa, persino sotto il profilo del dolo, e percio’ tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma “minima”, prevista per il titolo.
6.4. In conclusione, deve riconoscersi che nell’ipotesi di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, la realizzazione dell’evento disastro funge da elemento aggravatore ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l’evento si e’ realizzato.
7. L’evento disastro.
Il punto focale della questione relativa alla consumazione del reato torna cosi’ ad essere quello della individuazione del disastro che costituisce l’evento tipico della fattispecie dell’articolo 434 c.p., comma 2.
7.1. Per meglio comprendere l’architettura della sentenza impugnata e l’evidente sforzo compiuto dai giudici del merito per disegnare una nozione di disastro che a loro avviso consentiva di escludere che il delitto fosse prescritto, e’ opportuno tuttavia ricapitolare l’impostazione accusatoria e gli approdi raggiunti al proposito nelle sentenze di primo e secondo grado.
Come emerge dalle imputazioni riportate e da quanto gia’ evidenziato in Fatto, la contestazione si riferiva sin dall’inizio soltanto ai delitti contro l’incolumita’ pubblica di cui agli articoli 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi.
Per quanto concerne in particolare il delitto di cui al capo B), di disastro innominato, la circostanza che la contestazione non annettesse rilievo individuale ai singoli eventi lesivi, pur elencati, di malattia e di morte (con la conseguente possibilita’ di inquadrarli all’interno di corrispondenti figure di reato contro la persona), valorizzando al contrario il carattere unitario dell’evento disastro (inteso, come meglio si dira’, quale evento-offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone), risultava avvalorata dal fatto che il compendio probatorio si basava essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all’amianto della (OMISSIS); che non risultavano effettuati accertamenti sui nessi di causalita’ individuali; che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno a tale riguardo negato l’ingresso delle prove richieste da imputati e responsabili civili osservando (come anticipato) che “detto accertamento, impraticabile nell’ambito del presente procedimento (attese le migliaia di persone fisiche costituitesi parti civili e la peculiarita’ di ciascuna posizione), non risulta neppure pertinente all’oggetto dello stesso, che e’ rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza e’ stata rilevata e studiata attraverso l’applicazione del diverso concetto di causalita’ collettiva”; che a tutte te parti civili e’ stato riconosciuto, infine, un medesimo danno “da esposizione”, a prescindere dalle singole patologie riscontrate e dagli esiti delle stesse. Da rimarcare e’ inoltre la circostanza, di cui pure s’e’ detto, che sulla base di rilievi analoghi (e pur affermando in premessa che all’indagine epidemiologia andava riconosciuta la natura di disciplina scientifica in quanto basata su dati empirici suscettibili di verificazione e falsificazione), i giudici di merito hanno anche respinto tutte le eccezioni relative alla mancata o incompleta ostensione dei cosiddetti “dati grezzi” (elementi conoscitivi) posti a fondamento delle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, osservando che si trattava di dati che le parti potevano autonomamente acquisire aliunde (aspetto questo che, al di la’ di ogni altra considerazione, e’ stato comunque autonomamente contestato dai ricorrenti sul rilievo, documentato, che gli elementi utilizzati dai consulenti dell’accusa erano risultati acquisibili da alcune banche dati solo grazie a decreti di esibizione del Pubblico ministero).
7.2. Si e’ dato conto, in Fatto ai punti 3.1. e 3.2., della diversita’, inoltre, delle conclusioni raggiunte dal Tribunale e dalla Corte di appello in relazione alla individuazione in concreto dell’evento disastro addebitabile agli imputati.
Qui e’ sufficiente ricordare che per i Tribunale costituiva disastro ciascuno dei macro-eventi di (protratto) inquinamento (straordinariamente gravi e complessi, dotati di prorompente diffusione nell’ambiente e tali da esporre al pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all’interno e all’esterno degli stabilimenti) realizzati nei quattro siti.
Piu’ in particolare, argomentando in base alla sentenza n. 4675 del 2007 (Porto Marghera), ampiamente citata, il Tribunale riteneva che il delitto di disastro innominato puo’ assumere il carattere di reato eventualmente permanente, e che secondo la pronunzia richiamata il reato si consuma in tale caso “sino a che perdura l’evento-disastro, ma cio’ a condizione che l’evento-disastro perduri nel tempo per effetto di una persistente condotta del reo”. Sennonche’ poi affermava che “nei delitti ad evento naturalistico il momento di consumazione del reato e’ determinato dal tempo in cui si verifica l’evento e non da quello in cui viene realizzata la condotta e l’evento puo’ verificarsi anche molto tempo dopo la realizzazione della condotta”, traendone la conseguenza che la consumazione del reato andava rapportata alla situazione di perdurante incontrollata contaminazione dei siti. Percio’, secondo il Tribunale, mentre per (OMISSIS), non interessati dalla diffusione del “ed. polverino”, gli interventi di delimitazione dei siti e di inibizione all’accesso consentivano di ritenere che da circa quindici anni almeno era cessata quella situazione di forte e grave pericolo per l’incolumita’ e la salute delle persone che caratterizza il disastro, non altrettanto poteva dirsi per (OMISSIS), in considerazione del risultato di devastante inquinamento ed avvelenamento dei siti e del territorio prodotti dallo scellerato abbandono di materiali di scarto in discariche di fortuna a cielo aperto, di scarico di reflui liquidi contenenti amianto nel fiume Po, di cessione di feltri e, soprattutto, del polverino e di scarti di lavorazione, nonche’ dall’abbandono degli stabilimenti dopo il fallimento e dalla, anche successiva, diffusione delle polveri di amianto che cio’ aveva inevitabilmente comportato: tanto avendo “finito per creare”, per detti siti di (OMISSIS), “una situazione di disastro totale e generalizzato, ancor oggi non completamente individuabile e localizzabile”.
La nozione di disastro veniva dunque formalmente ricondotta dal Tribunale alla immutato loci produttiva di pericolo per l’incolumita’, ma, pur riconoscendosi che la condotta degli imputati si era conclusa al piu’ tardi nel 1986, alla data del fallimento, la consumazione del reato veniva poi collegata non gia’ al verificarsi, pur nella sua massima estensione, dell’evento disastroso della contaminazione ambientale produttiva di pericolo determinata da tale condotta, bensi’ al perdurare nel tempo delle conseguenze pericolose della contaminazione stessa.
7.3. Per la Corte di appello, invece, il disastro poteva ritenersi ancora in atto per tutti i siti, sul rilievo che l’eccezionale aumento del rischio di contrarre gravi patologie dell’apparato respiratorio, reso evidente dalle indagini epidemiologiche, costituiva un fenomeno epidemico che non rientrava tra gli effetti del disastro, ma era, al contrario, insieme con l’immutatio loci, uno degli elementi che concorrevano ad integrare l’evento del reato sotto il profilo della necessaria messa in pericolo dell’incolumita’ di un numero indeterminato di persone (“il fenomeno epidemico oggetto di contestazione e’ legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame e’ uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l’evento”).
Si affermava percio’ che per nessuno dei quattro siti l’evento disastro poteva considerarsi esaurito e per nessuno di essi il delitto contestato al capo B) poteva ritenersi prescritto, dal momento che, secondo la Corte di appello: “la consumazione del reato deve correttamente essere individuata …, soltanto nel momento in cui l’eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sara’ venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potra’ ritenere consumato e potra’ iniziare a decorrere il termine della prescrizione.”.
7.4. Nessuna di dette costruzioni puo’ essere condivisa.
Il Tribunale ha confuso non solo le nozioni di reato permanente e di reato cosi’ detto istantaneo a condotta perdurante, ma, soprattutto, le nozioni di evento differito e di effetti permanenti, istituendo una inedita nozione di evento permanente indipendentemente dal perdurare della condotta che gli ha dato origine, idoneo a determinare lo spostamento della consumazione del reato sino alla cessazione degli effetti oggettivi dell’evento stesso. Che sarebbe come dire che in caso di lesioni il reato si consuma non quando la malattia viene prodotta o si manifesta, ma quando la persona offesa guarisce.
E’ evidente, in effetti, che in tanto nel reato permanente (e nel reato istantaneo a condotta perdurante) si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell’agente “sostenga” concretamente la causazione dell’evento. Del tutto diversa e’ invece l’ipotesi del reato a evento differito, nel quale si ha semplicemente un distacco temporale fra la condotta e l’evento tipico ad essa causalmente collegato; laddove, nel caso in esame, l’evento disastroso si e’ realizzato contestualmente al protrarsi della condotta causativa e ha continuato a prodursi fino a che questa e’ stata perpetrata.
La Corte di appello, probabilmente avvedendosi della confusione, ha invece cercato di ricondurre il concreto manifestarsi del persistente pericolo per la pubblica incolumita’ nell’alveo dell’evento disastro, facendo coincidere questo con il fenomeno definito epidemico, di eccessiva morbilita’, e individuando cosi’ la consumazione del reato nell’ipotetico momento, non ancora asseritamente verificatosi, di recessione di tale fenomeno.
Al riguardo occorre, per prima cosa, ricordare che la fattispecie in esame si riferisce, come oggetto dell’intenzione al comma 1 e come evento al secondo, al solo “disastro”; non considera lesioni o morti come fini od eventi ulteriori, neppure sotto forma di aggravante.
L’incolumita’ personale (collettiva) entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosita’, o, come dice la Corte costituzionale, della proiezione offensiva della condotta, che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il disastro, inteso come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosita’ per la pubblica incolumita’.
Tale qualita’ rileva ex se e in via immediata ai fini dell’incriminazione e non va confusa con i concreti effetti per l’incolumita’ delle persone, che rilevano ai soli fini della dimensione offensiva, com’e’ reso palese dalla pena comminata per la fattispecie aggravata dall’evento voluto: inferiore nel massimo persino a quella prevista per l’omicidio colposo plurimo. Non a caso nella Relazione del Guardasigilli (p. 2, p. 369) all’articolo 577 cod. pen. (circostanze aggravanti per l’omicidio) si osservava “Accanto al veneficio, ho dovuto prevedere la circostanza che l’omicidio sia consumato con altri mezzi insidiosi …. L’omicidio commesso col mezzo di incendio, sommersione o altro delitto di comune pericolo, rientra invece nel delitto di strage” (articolo 422, punito con l’ergastolo).
La Corte di appello, che, pur riconoscendo che l’evento integrante la fattispecie del capoverso dell’articolo 434 cod. pen. deve essere voluto, fa rientrare in esso lesioni e morti (sia pure sub specie di accadimenti statisticamente significativi), finisce al contrario per abbracciare una tesi che implicherebbe che l’articolo 434 cod. pen. rende punibile con pena massima sino a dodici anni la condotta di colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia, in sostanza, una strage: cosa questa che – come giustamente ha rilevato il Procuratore generale – e’ insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contraria al buon senso.
Sul piano teorico, non puo’ dimenticarsi che il pericolo non e’ mai, in se stesso, un evento fisico naturale, bensi’ soltanto un giudizio qualitativo di probabilita’ – o, se si vuole, di apprezzabile possibilita’ – che ad un fatto ne segua un altro. Cio’ che di naturalistico vi e’ nel pericolo e’, in altri termini, solo il fatto – pura condotta o condotta piu’ evento – cui va collegato il giudizio concernente il rischio di un effetto ulteriore. Pienamente condivisibile, percio’ (alla luce del principio di offensivita’ e dell’articolo 49 cod. pen.), l’opinione che per reati quali quello in esame, in cui il pericolo e’ assunto quale fattore di connotazione del fatto tipico (e delimitazione dell’oggetto della fattispecie), detto giudizio di probabilita’ dovra’ informare anche la valutazione sulla obiettiva idoneita’ della condotta o dell’evento. Ma tale giudizio, ancorche’ formulabile ex post rispetto all’evento cui la norma richiede debba collegarsi il pericolo di conseguenze ulteriori, non trasforma, de iure condito, l’effetto paventato in evento ulteriore del reato e non puo’ spostarne la consumazione oltre l’esaurimento dell’iter criminoso tipico sino al momento di cessazione del pericolo, dando cosi’ al protrarsi nel tempo del “giudizio” di pericolosita’ un rilievo autonomo rispetto al presupposto fattuale cui deve necessariamente accedere.
In breve: il reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che e’ appunto il disastro verificatosi; il disastro e’ da intendere, perche’ sia assicurata, seguendo le rime obbligate desumibili dalla descrizione degli “altri disastri” nominati contemplati nel medesimo Capo I, la sufficiente determinatezza della fattispecie, come un fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza (Corte cost. n. 327 del 2008); il pericolo per la pubblica incolumita’, in cui risiede la ragione della incriminazione e che individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne sul piano della proiezione offensiva le caratteristiche (Corte cost. n. 327 cit.); il persistere del pericolo, e tanto meno il suo inveramento quale concreta lesione dell’incolumita’, non sono richiesti per la realizzazione del delitto (Corte cost. cit.) e non essendo elementi del fatto tipico non possono segnare la consumazione del reato, perche’, come icasticamente osserva Sez. 4, n. 32170 del 28/05/2014, Vicini (in un precedente del tutto conforme alla presente pronuncia), “non si deve confondere l’evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati”.
Percio’, mentre il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale e in relazione ai quali in entrambi i giudizi di merito era stata espressamente respinta qualsiasi richiesta volta alla verifica dei nessi di causalita’ con la contaminazione ambientale.
Proprio la sentenza impugnata, in particolare, ha giustificato tali dinieghi esclusivamente sul rilievo che si trattava di eventi ulteriori non oggetto in quanto tali di contestazione, facendo ricorso ad affermazioni quali quella che “la prova del disastro e’ riferibile ad un concetto di causalita’ collettiva … che riflette una condizione della realta’ distinta da quella relativa ai singoli infortuni, perche’ li abbraccia, unificandoli come episodi particolari di un fenomeno piu’ esteso e li sussume, quindi, entro una categoria tassonomica di carattere generale: appunto quella di disastro”, che sovrappone, appunto, all’accadimento straordinario normativamente previsto i suoi effetti concreti sulla collettivita’.
Non risultano dunque evocati, in relazione ai singoli casi, ne’ la natura di malattia professionale dell’asbestosi ne’ saperi scientifici che consentissero di escludere con elevata credibilita’ razionale eziologie alternative del mesotelioma polmonare e di risolvere univocamente il problema del rapporto tra periodi di esposizione, responsabilita’ dell’imputato in relazione a tali periodi, nonche’ eventuale effetto acceleratore delle esposizioni frazionate a lui imputabili (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943).
E neppure si e’ fatto riferimento, sulla base delle evidenze epidemiologiche e in relazione alle morti da mesotelioma o a quelle da tumori polmonari in eccesso rispetto alle “attese” (per bacini di popolazione omogenea), alla teoria, suggerita con riferimento a vicende quali quella in esame da voci della Dottrina, dell’accertamento alternativo (alla tesi, cioe’, che l’evidenza epidemiologica, verificata, serve e basta per l’affermazione di responsabilita’ per una determinata quota di decessi, a prescindere dalla individuazione di quali; per altro concettualmente in contrasto con l’indiscriminato riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno da esposizione per tutte le persone offese costituitesi parti civili), la cui validita’ non e’ percio’ suscettibile di esame in questa sede.
8. La prescrizione del reato di disastro.
Discende da quanto evidenziato che nel caso in esame la consumazione del reato di disastro non puo’ considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell’amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione e’ attribuita la responsabilita’ all’imputato: non oltre, percio’, il mese di giugno dell’anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle societa’ del gruppo, venne meno ogni potere gestorio riferibile all’imputato e al gruppo svizzero e gli stabilimenti cessarono, secondo quanto riferiscono le stesse sentenze di merito, l’attivita’ produttiva che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell’ambiente lavorativo e del territorio circostante.
8.1. Non puo’ annettersi invece rilevo, nella situazione normativa data, alla circostanza (richiamata anche da alcuni difensori delle parti civili in sede di discussione orale) della mancata o incompleta bonifica dei siti.
Attribuirne la penale responsabilita’ all’imputato a titolo di protrazione della condotta costitutiva del disastro postulerebbe che si potesse ricostruire la fattispecie in termini bifasici: una prima commissiva e una seconda omissiva, violativa dell’obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta. Ma la fattispecie incriminatrice non reca traccia di tale obbligo, ne’ esso, o altro analogo, puo’ desumersi dall’ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986).
D’altronde, come e’ stato efficacemente osservato a proposito della risalente analoga teorizzazione formulata con riferimento alla configurazione del reato permanente, “se fosse concepibile un obbligo secondario di rimozione e se il suo contenuto fosse quello di ripristinare l’assetto degli interessi offesi con l’azione o di attuare gli scopi negletti con l’omissione, non si comprenderebbe perche’ tale obbligo non dovrebbe operare rispetto a ogni fattispecie che non contempli la distruzione del bene protetto, qualificando come permanente il relativo reato (in tal modo, il furto o la ricettazione – universalmente riconosciuti come reati istantanei – dovrebbero essere considerati reati permanenti fino alla restituzione al proprietario del bene sottratto)” (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, cit.); dovendo al contrario riconoscersi che ritenere incriminabile “anche la successiva omissione di una contro-condotta”, costituirebbe violazione del principio di tipicita’ e di tassativita’ che governa la materia penale (Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, cit.).
8.2. Non pertinenti appaiono inoltre, per il caso concreto, le deduzioni (pure articolate in sede di discussione orale dalle parti civili) sulla irragionevolezza di un sistema normativo che non annette valore, ai fini dello spostamento del decorso del termine di prescrizione, alla tardiva scoperta di un evento lesivo verificatosi molto lontano nel tempo.
Il tema e’ oltremodo serio e meriterebbe riflessioni approfondite, specie con riferimento alla ipotesi dell’evento o del danno occulto, ovvero alla situazione in cui l’evento lesivo si e’ compiutamente gia’ realizzato nella sua massima estensione ma e’ stato o e’ rimasto nascosto agli inquirenti: evenienza a sua volta sensibilmente differente sul piano fenomenologico e concettuale sia da quella dell’evento a distanza (pure evocata facendosi l’esempio di ordigno esplosivo seppellito che esplode dopo moltissimo tempo) sia da quella del danno cosi’ detto lungo-latente cui si riferiscono, in ambito civile e agli effetti del risarcimento, Corte EDU sentenza 11 marzo 2014, Howald Moor e altri c. Svizzera (relativa al caso di operaio, deceduto nel 2005, che nel maggio 2004 aveva appreso di essere affetto da un mesotelioma pleurico maligno per essere stato esposto all’amianto negli anni 1960-1970 in ambiente di lavoro) e la giurisprudenza civile di legittimita’ in tema di esordio della prescrizione ai sensi dell’articolo 2947 cod. civ., ampiamente in linea con la posizione della Corte di Strasburgo in merito alla decorrenza del termine prescrizionale dalla manifestazione del danno in tutte le sue componenti nei casi in cui si riscontra un significativo scollamento temporale tra insorgenza del pregiudizio e condotta che lo cagiona (cfr., tra molte, Sez. U civ, n. 23763 del 14/11/2011, Rv. 619392, e n. 27337 del 18/11/2008, Rv. 605537).
Nessuna di dette evenienze, invero, assume rilievo nella fattispecie in esame.
Non l’ipotesi dell’evento a distanza (sicuramente riconducibile alla nozione di consumazione rilevante ai sensi dell’articolo 158 cod. pen.), perche’ nel caso in esame l’evento, consistendo nella immutatio loci, si e’ realizzato ed e’ venuto ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa dell’habitat naturale parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell’attivita’ di lavorazione dell’amianto, e il momento di sua massima espansione sotto l’aspetto del fenomeno distruttivo naturalistico cosi’ innescato per fatto dell’imputato non puo’ collegarsi a momenti successivi alla chiusura degli stabilimenti.
Non l’ipotesi del danno lungo-latente riferita alle patologie asbesto correlate, perche’, a prescindere dal problema della possibile rilevanza anche in materia penale del momento della manifestazione piuttosto che della teorica insorgenza del male conseguente a condotta illecita, malattie e morti, come detto, non costituiscono l’evento del reato di disastro e potevano semmai venire presi in considerazione quali eventi individuali di reati di lesioni e omicidi, invece non contestati.
Non infine l’ipotesi dell’evento occulto, giacche’ – ripetuto che il danno rilevante ai fini della consumazione e del decorso della prescrizione e’ soltanto quello che coincide con l’evento tipizzato, e dunque con il disastro ambientale – l’impostazione accusatoria e le condanne pronunziate dai giudici di merito presuppongono che gia’ quando l’odierno imputato aveva assunto la responsabilita’ della gestione del rischio di amianto per le aziende (OMISSIS), gli effetti “disastrosi” della lavorazione (almeno quella non adeguatamente controllata) dell’asbesto erano scientificamente noti.
8.3. D’altronde non puo’ dimenticarsi che, come ricordano tra molte Corte cost. n. 434 del 2003 e n. 376 del 2008, il problema della efficacia morbigena delle polveri di amianto, ancorche’ non bene identificati i modi, i tempi e i livelli di concentrazione della esposizione produttiva delle patologie tumorali, venne posto in luce in sede comunitaria agli inizi degli anni ottanta, e la lavorazione dell’amianto e’ stata oggetto di interventi dapprima limitativi poi inibitori che partono dalla direttiva CEE n. 477 del 19 settembre 1983.
Nelle considerazioni premesse a tale direttiva gia’ si dava atto della nocivita’ dell’amianto e si rilevava che erano numerose le situazioni di lavoro in cui tale agente nocivo era presente, pur ammettendosi che le conoscenze scientifiche dell’epoca non consentivano di stabilire il livello al di sotto del quale non vi fossero piu’ rischi per la salute. Sulla base di tali considerazioni, la direttiva dettava una serie di disposizioni volte, anzitutto, ad accertare, mediante le opportune notifiche da parte delle imprese, le lavorazioni comunque comportanti l’uso dell’amianto ed i livelli di concentrazione e ad ottenere la eliminazione di un certo tipo di lavorazione (applicazione dell’amianto a spruzzo: articolo 5), l’adozione di misure concernenti le modalita’ di svolgimento delle lavorazioni, la protezione degli ambienti in cui si svolgevano, ed, infine, l’accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori e la dotazione di idonei equipaggiamenti individuali, qualora non fosse stato possibile eliminare altrimenti i rischi. A tale direttiva gli Stati membri avrebbero dovuto dare attuazione entro il 1 gennaio 1987, ad esclusione che per le attivita’ estrattive dell’amianto, per le quali era previsto un termine piu’ lungo. L’Italia non adotto’ per tempo i provvedimenti dovuti, e la Corte di giustizia delle Comunita’ Europee, a seguito di procedura di infrazione promossa dalla Commissione, con sentenza 13 dicembre 1990, n. 240, la dichiaro’ inadempiente agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato CEE.
Successivamente il Consiglio emise la direttiva n. 382 del 1991 con la quale, “considerando che, l’amianto e’ un agente particolarmente pericoloso che puo’ provocare malattie gravi ed e’ presente in varie forme in numerose situazioni di lavoro”, vieto’, in aggiunta alla applicazione a spruzzo, altre forme d’impiego del materiale e indico’ nuovi valori-limite, pur dando atto che non poteva ancora essere adottata una decisione che stabilisse “un unico metodo di misurazione del tenore di amianto nell’aria a livello comunitario”. Per dare attuazione alla direttiva n. 477 del 1983 e alle altre concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, in esecuzione della delega di cui alla Legge 30 luglio 1990, n. 212, articolo 7 venne emanato il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il quale, tra l’altro, all’articolo 31 fissava valori-limite di esposizione alla polvere di amianto espressi come media ponderata in funzione del tempo di riferimento di otto ore. Con la Legge 27 marzo 1992, n. 257, pubblicata un anno dopo, nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1993, vennero infine dettate “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. E in detto contesto normativo vale ricordare che l’articolo 1, comma 1, individuava le finalita’ perseguite nella dismissione dell’amianto dalla produzione e dal commercio, nella cessazione dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione, dell’utilizzazione di detto materiale e dei prodotti che lo contengono, nonche’ nella bonifica delle aree inquinate, nella ricerca di materiali sostitutivi e nella riconversione produttiva, mentre l’articolo 10, comma 1, prevedeva che regioni e province autonome adottassero, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del D.P.C.M. di cui all’articolo 6, comma 5, piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
A tutto voler concedere, ed ammettendo in ipotesi che ai fini della nozione di evento “occulto” possa rilevare anche il ritardo nella informazione scientifica degli organi pubblici legato alla lentezza della risposta politica a problemi di tale fatta, almeno a far data dall’agosto dell’anno 1993 non poteva ignorarsi a livello comune l’effetto del rilascio incontrollato di polveri e scarti prodotti dalla lavorazione dell’amianto, definitivamente inibita, con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti. E da tale data a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (del 13 febbraio 2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti, con eventuali atti interruttivi (12 anni piu’ un quarto), per la maturazione della prescrizione in base alla Legge n. 251 del 2005, per il reato in esame.
9. Le valutazioni conseguenti e ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen..
Recessive rispetto alla rilevazione della prescrizione del delitto cui si riferisce la condanna della Corte di appello, devono considerarsi quindi tutte le altre questioni sollevate dall’imputato, dai responsabili civili e dalle parti civili.
9.1. Quanto alle eccezioni di carattere processuale, e’ evidente, difatti, che nessuna di esse – neppure quelle sulla incompetenza dell’Autorita’ giudiziaria torinese cui si legano le molte articolate contestazioni sulle ondivaghe statuizioni dei giudici di merito in ordine alla contestazione della data di commissione delle condotte – potrebbe portare a risultato diverso da un eventuale annullamento con rinvio: sul quale prevale pero’ la regola della immediata declaratoria della estinzione del reato la cui causa, essendosi verificata alla sentenza di primo grado e non dipendendo dal riconoscimento di circostanze o da ulteriori accertamenti o valutazioni riservati al giudice del merito, inibisce la retrocessione del giudizio e travolge in radice tutte le statuizioni civili rese o reclamate (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002 Conti, Rv. 221403).
9.2. Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, cadono altresi’ tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni, ogni decisione in proposito essendo preclusa dagli articoli 538 e 578 cod. proc. pen., che legano la potesta’ del giudice penale a provvedere sulle domande civili all’esistenza di una sentenza di condanna agli effetti penali, almeno di primo grado.
9.3. Ragioni analoghe a quelle appena evidenziate rendono quindi recessive tutte le ulteriori questioni concernenti la responsabilita’ dell’imputato poste nel ricorso di questo.
Nessuna di esse appare difatti idonea a giustificare una pronunzia ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., comma 2 trattandosi di censure per lo piu’ espressamente riferite alla motivazione, sicche’ dal loro eventuale accoglimento potrebbe per definizione, al massimo, discendere un annullamento con rinvio. Ed anche laddove l’affermazione di responsabilita’ e’ formalmente censurata sotto profili di diritto, e’ nella sostanza la ricostruzione fattuale, meglio la valutazione della base fattuale, assunta a base della qualificazione giuridica, ad essere sindacata.
9,3.1. Tanto vale, in particolare, per le deduzioni con le quali si contesta la qualita’ di effettivo gestore e la posizione di garanzia attribuite all’imputato ricorrente in relazione alla sicurezza dei cicli di lavorazione e alla prevenzione ovvero al contenimento delle immissioni. Come avverte Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn, Rv. 261104 (cd. ThyssenKrupp), il tema involge la necessita’ di individuare e delimitare le sfere di responsabilita’, in modo che, anche con riferimento ad organizzazioni complesse, il giudizio sulla “paternita’ dell’evento illecito” sia governato dai principi di causalita’ e personalita’, che limitano l’imputazione penale dell’evento al soggetto che e’ effettivo “gestore” del rischio.
L’esigenza che ne discende chiama in causa la necessita’ di individuare non solo e non tanto il profilo del ruolo formalmente ricoperto, quanto, e soprattutto, la figura effettivamente chiamata a governare il rischio di cui si discute e la persona fisica che ha concretamente incarnato tale ruolo. L’evocazione di criteri squisitamente formali non puo’ essere dunque sufficiente, nell’ambito di organizzazioni complesse d’impronta societaria, ad escludere in radice ne’ la veste datoriale ne’ il ruolo di effettivo gestore del rischio oggetto di specifica considerazione. Sicche’ le censure concernenti la ragionata attribuzione all’odierno imputato di tali posizioni potrebbero, al piu’, essere considerate sotto l’aspetto di vizi della motivazione, il cui esame, in presenza di un compendio giustificativo che non lascia alcuno spazio all’apprezzamento della “evidente” inadeguatezza dei dati esposti o implausibilita’ delle conclusioni raggiunte, e che in punto di diritto e’, per quanto evidenziato, ineccepibile, e’ precluso dalla rilevata prescrizione.
9.3.2. Concernono, ancora, questioni in fatto le deduzioni con cui si contesta il rilievo negato alla teoria della cosi’ detta “frigger dose”, o dose “killer”, rispetto alla quale le esposizioni successive riferibili al periodo di gestione attribuito all’imputato, decorrente da giugno 1976, sarebbero state del tutto ininfluenti.
Va per altro evidenziato che il tema evocato e’ quello della validita’ scientifica della teoria che annette efficacia causale, anche alla stregua di mero fattore di acceleratore del processo carcinogenetico, alla protrazione dell’esposizione dannosa nel corso dell’attivita’ lavorativa, a prescindere dal momento di esposizione iniziale, e che comunque presuppone la validita’ della legge scientifica che afferma una relazione causale tra l’inalazione delle polveri di amianto e l’affezione tumorale denominata mesotelioma pleurico.
I giudici di merito, richiamate le acquisizioni scientifiche piu’ accreditate, anche recenti, hanno replicato alle contestazioni difensive osservando come le indagini epidemiologiche effettuate confermassero che all’aumentare del grado di intensita’ dell’esposizione al fattore di rischio corrispondeva una riduzione della latenza e, soprattutto, un aumento statistico della patologie, e che tali dati non erano stati contestati neppure dalle difese dell’imputato se non in relazione alla sostenuta insussistenza di elementi idonei a comprovare i nessi di causalita’ individuale con riferimento ai cast di malattie e morti esposti nel capo d’imputazione.
La risposta, coerente con i rilievi di Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, citata, in punto di probabilita’ statistica, soddisfa gli aspetti, che qui interessano, concernenti la proiezione offensiva in termini di rischio per la pubblica incolumita’ dell’evento del delitto di comune pericolo di cui all’articolo 434 cod. pen., costituito dalla immutatio loci. Mentre il dato concernente l’oggettivo incremento delle immissioni (e delle conseguenti esposizioni) per effetto dell’attivita’ lavorativa proseguita nel periodo di gestione riferito all’imputato appare in fatto incontestabile.
9.3.3. Assorbite devono considerarsi, infine, anche le doglianze – esposte con particolare vigore in sede di discussione orale – collegabili, indirettamente (quelle relative all’impegno di spesa sostento per l’adeguamento e il miglioramento in termini di igiene e sicurezza dei cicli produttivi, che si lamenta arbitrariamente svalutato dalla sentenza impugnata) o direttamente, all’elemento soggettivo del reato.
Al riguardo puo’ solo precisarsi che, al di la’ del percorso giustificativo seguito dalla sentenza di appello in punto di dolo, qualsiasi intervento diretto a ridefinire in termini ipoteticamente diversi l’elemento soggettivo del reato, in conformita’ alla corretta configurazione giuridica della fattispecie del capoverso dell’articolo 434 cod. pen. e a quanto recentemente puntualizzato dalla citata Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, non potrebbe comunque prescindere, in riferimento anche ai rilievi di cui ai precedenti paragrafi 8.3 e 9.3.1, da una approfondita rivalutazione fattuale dell’intera vicenda, di specifica pertinenza del giudice di merito, in sede di giudizio di rinvio (precluso per le ragioni gia’ dette).
10. I motivi dell’imputato relativi al capo A.
Analoghe sono le considerazioni da fare con riguardo alle censure articolate dall’imputato in relazione alla dichiarazione di prescrizione per il reato al capo A), in luogo di una sua assoluzione nel merito, ed afferenti nella sostanza a carenze della motivazione la cui rilevanza non risulta decisiva per una assoluzione ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., comma 2 non consentendo le ricostruzioni e le valutazioni complessivamente effettuate dai giudici di merito in relazione alle condotte a tale titolo contestate alcuna constatazione dell’esistenza delle condizioni per un tale esito.
11. I motivi dell’INPS in ordine al capo A) e le doglianze ulteriori delle parti civili.
Considerazioni piu’ articolate devono farsi invece per le censure con cui la parte civile INPS contesta che il reato di cui al capo A) potesse dichiararsi prescritto perche’ consumato alla data di cessazione della condotta.
La premessa che da ingresso a tale esame sta nel rilievo, in linea teorica condivisibile per ragioni simili a quelle esposte al par. 6.3., che nell’ipotesi di reato aggravato dall’evento la consumazione s’arresta con la realizzazione di questo (Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, cit.).
Percio’, ove si discutesse effettivamente di una ipotesi di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata dall’essere da tale condotta derivati uno o piu’ infortuni, potrebbe fondatamente dubitarsi della correttezza dell’impostazione che considera il reato consumato al momento di esaurimento della condotta anziche’ al verificarsi degli infortuni ad essa causalmente collegati.
11.1. Tuttavia cio’ che ha determinato nella sentenza impugnata il rigetto della domanda della parte civile INPS, cosi’ come della domanda dell’INAIL, e’ stata la osservazione, assorbente, che il nesso di causalita’ tra l’insorgenza e la manifestazione delle singole malattia-infortunio e la condotta dell’imputato non era oggetto del giudizio, coinvolgendo accertamenti “pacificamente non effettuati nell’ambito del presente procedimento (ne’, del resto, materialmente effettuabili …), poiche’ i fatti lesivi concernenti i singoli individui (lavoratori o cittadini) non costituiscono gli eventi dei reati oggetto del presente procedimento, bensi’ manifestazioni di quell’evento unitario e ben piu’ ampio (il disastro) riferibile a gruppi di persone considerati nel loro insieme come popolazioni (di lavoratori e cittadini), non come individui”.
Su tale assunto si e’ ritenuto non apprezzabile il presupposto fattuale consistente nella insorgenza di una malattia professionale come conseguenza di esposizione all’amianto cui andava collegata l’azione risarcitoria esperita dall’INPS nei confronti degli imputati, per l’avvenuta erogazione di benefici contributivi e pensionistici in ragione di malattie professionali asbesto-correlate, ai sensi alla Legge n. 257 del 1997, articolo 13, comma 7. Cosi’ come, e a prescindere dalla rilevata fondatezza delle deduzioni della difesa di imputato e responsabili civili in ordine alla legittimazione dell’Istituto ad agire per il risarcimento delle prestazioni erogate ai sensi della Legge n. 257 del 1997, articolo 13, comma 7 si e’ osservato che, per le medesime ragioni, nessun accertamento era stato effettuato neppure sul presupposto fattuale (esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni) contemplato da detta norma.
11.2. A fronte di tale motivazione, il ricorso INPS oppone: che ai fini sia della data di consumazione del delitto di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 2 sia del riconoscimento delle sue pretese risarcitorie, l’evento considerato (ex articolo 84 cod. pen.) alla stregua di aggravante, consisteva nell’accadimento di un “disastro non dissimile da quello dell’articolo 434 cod. pen. per il quale la stessa Corte di appello aveva dichiarato la permanenza in considerazione della latenza del fattore patogeno”; che d’altro canto la stessa Corte aveva riconosciuto che il fenomeno epidemico causalmente associato all’immutatio loci e imputabile alla condotta degli imputati, costituiva non una manifestazione secondaria, ma un elemento costitutivo del reato ancora in atto; e (ma con considerazioni assolutamente generiche) che l’istruttoria dibattimentale aveva, in realta’, esteso il proprio ambito ben oltre il nesso di causalita’ generale, coinvolgendo attraverso l’indagine epidemiologica anche posizioni individuali dei singoli lavoratori.
Si tratta, come appare evidente, di censure che non consentono di superare il rilievo che il reato di cui all’articolo 437 cod. pen. nell’economia della contestazione e nella ricostruzione dei giudici di merito non e’ stato considerato aggravato dai singoli eventi infortuni ma dall’evento-disastro interno (limitato ai lavoratori): in relazione alla cui definizione e alla relativa, e preclusiva, collocazione temporale non puo’ che rimandarsi – anche a superamento dei rilievi concernenti la dedotta risarcibilita’ delle erogazioni effettuate per la semplice esposizione all’amianto e la dedotta possibilita’ di pronunciare condanna risarcitoria generica – a quanto detto a proposito dell’articolo 434 cod. pen..
11.3. Esclusa, in definitiva, la possibilita’ di considerare i reati, cosi’ come contestati e ritenuti, consumati oltre i tempi per ciascuno rilevanti ai fini del decorso del termine della prescrizione anteriormente alla sentenza di primo grado (13 agosto 1999 per il capo A, 13 febbraio 1997 per il capo B) e richiamate le osservazioni di cui al par. 9, non puo’ non derivarne che l’estinzione dei reati per decorso del tempo prima di detta sentenza preclude, ai sensi dell’articolo 538 cod. proc. pen., l’esame di qualsivoglia doglianza delle parti civili, con la conseguenza che i ricorsi di INPS, INAIL e di (OMISSIS) devono essere rigettati.
D. Conclusioni.
12. Segue a quanto osservato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell’imputato (OMISSIS) relativamente al reato di cui all’articolo 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica, e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti di tale imputato e dei responsabili civili, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado.
I ricorsi delle parti civili INAIL, INPS e (OMISSIS) devono essere quindi rigettati, con condanna degli stessi al pagamento pro quota delle spese processuali del presente grado di giudizio.
1. La Corte ritiene che per il reato di cui all’articolo 434 cod. pen., l’unico cui si riferisce la condanna oggetto d’impugnazione, sia maturata la prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado, per le ragioni che in prosieguo si esporranno.
La complessita’ della vicenda e delle questioni poste rende percio’ necessaria una premessa di metodo.
E’ la stessa nozione di processo che richiede che le questioni procedurali vengano di regola trattate prima del merito. Ne deriva l’abitudine di considerare tali questioni preliminari pregiudiziali anche ai fini della decisione. In realta’ e’ pero’ l’articolo 129 cod. proc. pen. che, rifacendosi alla priorita’ degli interessi che il processo intende garantire, scandisce la sequenza degli aspetti da esaminare ai fini della decisione, subordinati alla sola prioritaria condizione del riconoscimento della obbligatorieta’ della legge di cui si deve fare applicazione, ovvero della esistenza della giurisdizione.
Tanto comporta nel caso in esame, avuto riguardo alla peculiarita’ del giudizio di legittimita’ e alla reale consistenza dei motivi di ricorso, la trattazione nell’ordine delle questioni: (1) sulla giurisdizione; (2) sulla configurabilita’ del reato di disastro; (3) sul momento della sua consumazione e sulla decorrenza della prescrizione; (4) sui temi posti con gli ulteriori motivi.
B. La questione sulla giurisdizione.
2. La questione sul difetto di giurisdizione e’ prospettata dall’imputato ricorrente e dai responsabili civili.
Al proposito va anzitutto chiarito, pero’, che, nonostante talune generalizzazioni contenute nell’illustrazione del motivo, anche la eccezione formulata dall’imputato risulta circoscritta (in base se non altro alla collocazione del relativo motivo) ai “profili civilistici” della condanna. Ne’ potrebbe essere diversamente, perche’ della giurisdizione nazionale a conoscere di delitto commesso in Italia da cittadino straniero a mente dell’articolo 6 cod. pen. e delle tanti Convenzioni internazionali in tema di reciproco riconoscimento e di cooperazione in materia penale, non puo’ seriamente dubitarsi.
Pur trattandosi di aspetto riferibile alle sole statuizioni civili, destinate comunque a cadere per effetto della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, la questione deve tuttavia essere esaminata, per la sua incidenza sul tipo di pronuncia da rendere sulle statuizioni stesse.
La questione e’ priva di fondamento.
2.1. Le due Convenzioni citate dai ricorrenti, espressamente concernenti esclusivamente “la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” fatte a (OMISSIS), la prima il 16 settembre 1988 e la seconda il 30 ottobre 2007 (quest’ultima ripetendo il contenuto della precedente e quello del Regolamento CE 44/2001 nel frattempo divenuto vincolante per tutti gli Stati membri), prevedono all’articolo 5 che “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione puo’ essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione”, non solo quando si verta (punto 3) “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso e’ avvenuto o puo’ avvenire”, ma, ovviamente, anche (punto 4) “qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale e’ esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile”.
L’esercizio dell’azione penale giustifica, dunque, in ogni caso l’azione civile in sede penale anche nei confronti dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale all’estero. Mentre esula completamente dal problema del riparto della giurisdizione tra Stati, che attiene alla sovranita’, quello, di carattere squisitamente processuale, della individuazione – esatta o meno che sia alla luce dell’ordinamento interno – dell’autorita’ giudiziaria italiana competente per ragioni di connessione in presenza di piu’ fatti di reato tutti comunque parimenti e pacificamente attratti nella giurisdizione nazionale.
2.2. Priva di fondamento e’, poi, l’osservazione che la pretesa risarcitoria degli enti pubblici costituitisi parte civile era riferibile ad attivita’ esercitata iure imperii, e che percio’ doveva considerarsi sottratta alle regole della Convenzione. E’ sufficiente ricordare che il principio consuetudinario di diritto internazionale evocato concerne l’immunita’ dello Stato dalla giurisdizione di altro Stato per cio’ che attiene agli atti di esercizio delle funzioni pubbliche statuali definibili iure imperii, tali intendendosi solo quegli atti attraverso i quali si esplica l’esercizio delle funzioni pubbliche, appunto, dello Stato; non puo’ essere riferita percio’ agli atti di enti pubblici diversi dallo Stato e neppure si estende agli atti statuali assunti iure gestionis, i quali non richiedano apprezzamenti ed indagini sull’esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato estero. Sicche’ il principio non si presta ad essere invocato allorche’ la controversia concerne “una richiesta di contenuto esclusivamente patrimoniale, che lascia intatte le prerogative e la soggettivita’ del soggetto internazionale” (per tutte, Sez. U civ, n. 6489 del 26/04/2012, Rv. 622216, oltre che Corte cost. n. 238 del 2014, cui si rimanda anche per l’esposizione della giurisprudenza sul tema).
C. Le questioni sostanziali.
3. Si e’ gia’ evidenziato, in fatto, che all’imputato (OMISSIS) sono stati sin dall’inizio contestati soltanto i delitti contro l’incolumita’ pubblica di cui agli articoli 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi, ovverosia, per l’articolo 434, l’unico reato per il quale la Corte di appello ha confermato le condanne, del disastro innominato verificatosi; precisando la sentenza impugnata che i periodi di effettiva gestione imputabili a (OMISSIS) partivano da giugno 1976 per i siti di (OMISSIS), con data finale per i primi due siti al 4 giugno 1986 e al 19 dicembre 1985 quanto al terzo; andavano invece dal 27 giugno 1976 sino al 16 dicembre 1984 per il sito di (OMISSIS).
Il compendio probatorio si basava essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all’amianto della (OMISSIS) e sia il Tribunale sia la Corte di appello hanno negato ingresso alle richieste di prova ulteriore e di completa ostensione della documentazione utilizzata nelle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, avanzate da imputati e responsabili civili al dichiarato fine di verificare i nessi di causalita’ individuali, osservando, in sintesi, che detto accertamento non risultava pertinente all’oggetto del procedimento, “rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza e’ stata rilevata e studiata attraverso l’applicazione del diverso concetto di causalita’ collettiva” (p, 601 della sentenza impugnata). Sulla base di rilievi analoghi sono state respinte quindi anche le eccezioni relative alla mancata o incompleta ostensione dei cosiddetti “dati grezzi” (elementi conoscitivi) posti a fondamento delle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, e considerate sostanzialmente irrilevanti le deduzioni difensive con le quali si obiettava, da un lato, che per parte dei casi individuati (molti per la difesa, pochi per la Corte di appello) mancava anche la possibilita’ di riscontrare l’esattezza delle diagnosi sulle quali si erano fondate le consulenze epidemiologiche e, dall’altro, che non risultava verificato il collegamento tra insorgenza delle sintomatologie asbesto-correlate, periodi di esposizioni e periodi di “effettiva gestione” riconducibili allo (OMISSIS).
Delle diversita’ delle impostazioni del Tribunale e della Corte di appello si e’ dato conto in Fatto ai paragrafi 3., 3.1., 3.2., a cui per brevita’ si rinvia, e si trattera’ piu’ diffusamente nel prosieguo. Quello che preme qui rimarcare e’ che dalla sentenza di secondo grado emerge chiaramente che a base della decisione impugnata sta il rilievo che l’impianto accusatorio non consentiva di annettere rilievo individuale ai singoli eventi lesivi di malattia e di morte con relativo inquadramento all’interno di corrispondenti figure di reato contro la persona, essendosi “puntato” invece sul carattere unitario dell’offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone quale disastro “interno” ed “esterno”, ovverosia quale “attentato all’incolumita’ sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti …, sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi coi lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro”.
Tanto posto, la differenza della conclusione raggiunta per il reato di cui al capo A) – omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro – dichiarato prescritto, e il reato di cui al capo B) – disastro innominato -, riposa, nell’impianto della sentenza impugnata, esclusivamente sulla qualificazione dell’evento “disastro”, nel primo caso, come mera aggravante e, nel secondo, come fattispecie autonoma di reato.
La soluzione cui la Corte di merito e’ addivenuta per il capo B) e’ quindi indissolubilmente legata alla definizione, fondamentale ai fini dello “spostamento in avanti” del momento della consumazione del reato, dell’evento “disastro” quale situazione di pericolo ancora in atto, o meglio quale situazione in cui, non essendo ancora venuto meno “l’eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi”, l’effetto “epidemico” non poteva ancora considerarsi venuto meno.
Assumono per conseguenza rilievo preliminare, in relazione al capo B), la riconducibilita’ della fattispecie per cui e’ intervenuta condanna al delitto di disastro di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, (infra par. 4) e la definizione dell’ipotesi del capoverso dell’articolo 434 cod. pen. alla stregua di reato pienamente autonomo o di fattispecie aggravata dall’evento, anche ai fini di definirne la rilevanza (infra par. 5). Dovra’ verificarsi poi come e’ possibile collocare la data di consumazione di tale reato, aggravato o autonomo che sia (infra par. 6), avuto riguardo alla natura dell’evento preso in considerazione dalla norma (infra par. 7) e trarre le conseguenze ai fini della prescrizione (infra par. 8) e dell’applicazione dell’articolo 129 cod. proc. pen. (infra par. 9).
Con riferimento al capo A), per il quale vi e’ stata declaratoria di prescrizione non impugnata dal Procuratore generale, andranno invece esaminate le piu’ limitate questioni poste dal ricorso dell’imputato (infra par. 10) relativamente alla mancata assoluzione nel merito, e dall’INPS (infra par. 11) che censura, ma sotto un’angolazione particolare, la declaratoria di prescrizione agli effetti civili.
4. Il delitto di disastro
In relazione al primo ordine di questioni, quelle con cui si contesta la ravvisabilita’ della fattispecie dell’articolo 434 cod. pen., occorre prendere le mosse dal fatto che con la sentenza n. 327 del 2008 la Corte costituzionale, investita da questione di legittimita’ costituzionale con la quale si dubitava della determinatezza della nozione di disastro su cui gravita’, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall’articolo 434 cod. pen., ha dichiarato infondato il dubbio, osservando che a precisare la valenza del vocabolo – riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilita’ con il precetto costituzionale evocato – concorrono la finalita’ dell’incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumita’. Sulla base di tali elementi la Corte costituzionale ha affermato che e’ appunto possibile “delineare una nozione unitaria di “disastro”, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve provocare – in accordo con l’oggettivita’ giuridica delle fattispecie criminose in questione (la “pubblica incolumita’”) – un pericolo per la vita o per l’integrita’ fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o piu’ soggetti”. Cosi’ individuando una nozione disastro che la stessa Corte costituzionale espressamente riconosce sostanzialmente corrispondente a quella accolta dalla giurisprudenza di legittimita’, con un indirizzo apprezzabile in termini di “diritto vivente”.
4.1. Cio’ posto, non e’ esatto il rilievo che la sentenza non sarebbe del tutto pertinente nel caso in esame perche’ riferita alla sola ipotesi dell’articolo 434 cod. proc. pen., comma 1 e non consentirebbe comunque di cogliere la differenza tra detta ipotesi e quella del comma 2. Diversamente da quanto si sostiene, la pronunzia della Corte non limita in alcun passo la sua pronunzia al comma 1. Nonostante la formale enunciazione della questione cosi’ come posta, chiaramente indica che la fattispecie al suo esame e’ riconducibile all’ipotesi di danno del comma 2, allorche’ precisa che la questione concerne un procedimento a carico di soggetti imputati di avere “causato dolosamente un “disastro ambientale””. Espressamente si riferisce, infine, anche al comma 2 laddove (par. 7) sottolinea come il “”pericolo per la pubblica incolumita’” – implicito, per quanto osservato dianzi, rispetto alla fattispecie di evento contemplata dal comma 2 (verificazione del “disastro”) – risulti espressamente richiesto anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal comma 1 (compimento di fatti diretti a cagionare un disastro)”.
4.2. Di maggiore spessore, ma anch’esso infondato, e’ il rilievo che la “semplice” diffusione di (fibre di) amianto, per quanto pervasiva e pericolosa, possa ritenersi idonea ad integrare l'”evento distruttivo” che, come detto, stando a Corte cost. n. 327 del 2008, implicitamente connota la nozione di “disastro” assunta nell’articolo 434 cod. pen..
Il problema, assai piu’ dibattuto in dottrina che in giurisprudenza, e’, in altri termini, se l’individuazione del disastro in un fenomeno non dirompente ed eclatante, bensi’ diffuso e silente, per quanto importante e penetrante, sia compatibile con la necessita’, postulata dalla esigenza di determinatezza della fattispecie, che la teorica polivalenza del termine disastro trovi soluzione univoca nella omogeneita’ strutturale della relativa nozione da accogliersi ai fini dell’ipotesi in esame, rispetto ai “disastri” contemplati negli altri articoli compresi nel capo dei delitti di comune pericolo “mediante violenza”.
Puo’ darsi per assodato che, come ricorda la sentenza n. 327 citata, l’articolo 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il cosi’ detto disastro innominato (“altro disastro”), svolge la funzione di “norma di chiusura”, mirando a riempire i vuoti di tutela. Chiara, in tal senso, e’ la stessa Relazione del Guardasigilli al codice penale, ove si afferma che la norma incriminatrice “e’ destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varieta’ dei fatti possa presentarsi nelle norme … concernenti la tutela della pubblica incolumita’”: giacche’ “la quotidiana esperienza dimostra come spesso le elencazioni delle leggi siano insufficienti a comprendere tutto quanto avviene, specie in vista dello sviluppo assunto dalla attivita’ industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente da progressi meccanici e chimici”.
La prima osservazione da fare e’ percio’ che, nonostante la inclusione della fattispecie del disastro innominato nella disposizione che tratta specificamente del crollo, non si richiede che di tale fenomeno il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche, giacche’ e’ palese – in base alla stessa relazione ministeriale – che puo’ trattarsi di evento del tutto eterogeneo.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 327 citata, ha d’altra parte richiamato il canone esegetico consolidato della considerazione unitaria delle “finalita’ dell’incriminazione” (argomento teleologico) e del “piu’ ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca” (argomento sistematico), e ha sottolineato che “alla stregua di un criterio interpretativo la cui validita’ appare di immediata evidenza, allorche’ il legislatore – nel descrivere una certa fattispecie criminosa – fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall’aggettivo “altro” (nella specie: “altro disastro”), deve presumersi che il senso di detto concetto – spesso in se’ alquanto indeterminato – sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus”.
Proprio alla luce delle evenienze prese in considerazione dalle altre fattispecie incriminatrici del capo, che vanno dall’incendio, frana, valanga, disastro ferroviario o aviatorio, crollo, all’attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni telefoniche, puo’, dunque, escludersi che la riconducibilita’ dei fenomeni presi in considerazione a un “macroevento” di immediata e dirompente forza distruttiva costituisca requisito essenziale degli stessi.
E’ sufficiente al proposito richiamare Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini (cosiddetta sentenza “Porto Marghera”), laddove ha efficacemente rilevato (pagine 335 – 336) che non tutte le ipotesi di disastro previste dal Capo 1 del Titolo 6 del Libro 2 del codice penale (delitti contro l’incolumita’ pubblica) hanno di necessita’ le caratteristiche di un macroevento di immediata manifestazione esteriore, poiche’ ad esempio la frana – articolo 426 – puo’ consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l’inondazione puo’ consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi. Sicche’ anche nel disastro innominato possono senz’altro essere ricondotti “non soltanto gli eventi disastrasi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettivita’ che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumita’.”.
4.3. Non conducente appare per conseguenza anche l’osservazione che la nozione di disastro innominato accolta dalla giurisprudenza si risolverebbe cosi’ esclusivamente in un ineffabile dato “quantitativo”. Vale infatti ripetere che la grandezza del fenomeno naturale prodotto e’ misura dell’incriminazione non da se’ sola, ma in collegamento con il criterio teleologico delle finalita’ dell’incriminazione. L’entita’ dell’evento distruttivo concorre, in altri termini, ad indicare il “peso” del carico offensivo del delitto, cosi’ contrassegnando il limite che giustifica l’intervento punitivo per il titolo di reato in considerazione, cosi’ come, ad esempio, per la ipotesi di devastazione rispetto a quella di danneggiamento.
4.4. La successiva obiezione consiste nella notazione che l’immissione di fattori inquinanti non avrebbe carattere in se’ “distruttivo”.
Assunta la definizione proveniente dalla stessa Corte costituzionale a perimetro della nozione di disastro (conforme, per altro, all’accezione primaria che il termine assume nel linguaggio comune, di “calamita’”, “evento catastrofico”), in tal modo, pero’, arbitrariamente si riduce la nozione di distruzione ai fenomeni macroscopici e visivamente percepibili, escludendo senza fondamento la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissioni tossiche che, come nel caso in esame, incidono altresi’ sull’ecosistema e addirittura sulla composizione e quindi sulla qualita’ dell’aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell’habitat umano.
4.5. Ulteriore obiezione, suggestiva ma non condivisibile, e’ che, in ogni caso, in codesti casi, e in quello in esame in particolare, l’effetto non potrebbe considerarsi il portato di un’azione realizzata “mediante violenza”.
L’osservazione presenta analogie con la precedente, ma e’ assunta dalla prospettiva normativa, della “violenza-mezzo” quale criterio discretivo dei delitti contemplati nel Capo 1 del Titolo 6 rispetto a quelli del Capo 2 (delitti di comune pericolo mediante frode), ove, si dice, sarebbe contenuto in realta’ il delitto piu’ affine, quello dell’epidemia (non predicabile, pero’, nel caso in esame, in cui il pericolo alla salute deriva dalla diffusione di fattori patogeni che non sono “germi”). E’ tuttavia agevole rilevare non solo che, come correttamente ha evidenziato il Procuratore generale d’udienza, la distinzione accolta nel codice dei delitti commessi mediante violenza e commessi mediante frode risponde piu’ ad esigenze di ordine classificatorio che di natura definitoria ed e’ espressione di criteri criminologici improntati alla prevalenza del disvalore di certi aspetti modali piuttosto che ad altri pure richiesti per l’integrazione della fattispecie, ma, soprattutto, che tale osservazione erroneamente identifica la nozione di “violenza”, assunta a criterio classificatorio, con la violenza reale cosiddetta propria, o materialmente inferta dall’agente. E’ al contrario assunto consolidato e condiviso che nelle definizioni delle classi di reati che si articolano in base a siffatte distinzioni, il riferimento alla commissione “mediante violenza” in contrapposizione a “mediante frode”, sta per lo piu’ semplicemente ad indicare che il fatto postula l’impiego di un qualsivoglia energia o mezzo – diretto o indiretto, materiale o immateriale – idoneo a superare l’opposizione della potenziale vittima e a produrre l’effetto offensivo senza la “cooperazione” di quella. Sicche’ non e’ seriamente dubitabile che anche l’energia impiegata nell’ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l’inarrestabile fenomeno, cosi’ innescato, di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non e’ possibile resistere, rappresenta, nell’accezione considerata, violenza.
5. La natura dell’ipotesi del capoverso dell’articolo 434.
Si e’ anticipato che la sentenza impugnata ritiene che il reato di cui all’articolo 434 cod. pen. sia ancora perseguibile sul presupposto, anzitutto, che l’ipotesi del comma 2 di tale norma costituisca una fattispecie autonoma e in relazione a tale impostazione il ricorso dell’imputato articola molteplici censure.
Con le precisazioni e nei limiti che si diranno, deve riconoscersi che si tratta di deduzioni fondate.
5.1. La giurisprudenza di questa Corte e’ assolutamente concorde nel ritenere che il capoverso dell’articolo 434 cod. pen. introduce un’ipotesi di reato aggravato dall’evento.
Bastera’ citare, tra molte, Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253501 (che in parte motiva ricorda che l’ordinamento penale contempla nel caso dell’articolo 434 una fattispecie di attentato, contrassegnata dal pericolo di crollo o di disastro innominato, aggravata dalla verificazione dell’evento); Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passatello, Rv. 251592 (che richiama Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, gia’ citata); Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei, Rv. 251428 (secondo cui il disastro innominato di cui all’articolo 434 cod. pen. e’ un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro e’ idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento realizza la fattispecie aggravata, rimarcando che il dolo e’ intenzionale rispetto all’evento di disastro ed e’ eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumita’); Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, Zonta, Rv. 249283 (che ricorda come, rispetto alla ipotesi di attentato del comma 1, il verificarsi del fatto lesivo, verso cui l’azione, causalmente orientata, deve dirigersi, e’ preso in considerazione dal comma 2, con aggravamento di pena); la stessa Sez. 4, n. 4675 del 2007, Bartalini (citata, che ricorda che nell’articolo 434 la soglia per integrare il reato e’ anticipata, nel comma 1, al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumita’ e che, qualora il disastro si verifichi, risulta integrata la fattispecie aggravata prevista dallo stesso articolo 434, comma 2); e, meno esplicitamente, ma incontrovertibilmente: Sez. 1, n. 7629 del 24/01/2006, Licata, Rv. 233135.
5.2. La tesi della Corte di merito, secondo cui in base ai principi di Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, sarebbe possibile giungere alla conclusione che si tratta di fattispecie autonoma, tradisce all’evidenza la ratio decidendi di tale pronunzia, soffermandosi su criteri che le Sezioni Unite chiaramente considerano non conducenti e trascurando quello che, come efficacemente sintetizza Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270, e’ il nocciolo reale della soluzione della questione affrontata dalla sentenza Fedi e che risiede nella constatazione “che l’unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie e’ il criterio strutturale della descrizione del precetto penale”.
E nel caso in esame, in cui il capoverso si limita ad affermare che “la pena e’ della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”, senza neppure richiamare il “fatto” descritto al comma 1, ancor piu’ che in quello esaminato dalla sentenza Fedi, puo’ dirsi che la descrizione dell’ipotesi del comma 2 non solo non reca alcuna diversa formulazione degli elementi essenziali, materiali e psicologici, del delitto ne’ in alcun modo consente di considerarli diversamente, ma alla fattispecie descritta nel comma 1 completamente si riporta introducendo soltanto la considerazione di un evento, ulteriore, di danno che consiste nella mera realizzazione di quello gia’ considerato a fini intenzionali nel comma 1; sicche’ tra le due ipotesi intercorre un evidente rapporto di specialita’ unilaterale, per specificazione o per aggiunta, tipica del rapporto esistente tra titolo di reato e circostanza, nel senso che la seconda include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l’aggiunta di un fattore che ne aggrava la lesivita’ e che consiste nel caso in esame appunto nella materiale realizzazione dell’evento gia’ incluso come mera finalizzazione della condotta nel primo. E restando immutata la struttura essenziale del reato, non cambia neppure il bene giuridico tutelato. Ne’ incide l’osservazione ricorrente secondo cui il dolo di disastro sarebbe intenzionale nel comma 1 mentre sarebbe semplicemente diretto o generico nel secondo; tale opinione discendendo dalla considerazione che si tratterebbe di dolo rivolto verso elemento che nel comma 1 e’ esterno rispetto alla realizzazione della fattispecie e che viene a formare invece l’oggetto della fattispecie (aggravata) nel secondo. Cosa che, in definitiva, non serve a negare che in entrambe le ipotesi si richieda l’intenzione di provocare il disastro, per entrambe mantenendosi il carattere di dolo eventuale quanto al pericolo della pubblica incolumita’.
5,3. Non conducenti paiono quindi gli argomenti che riposano sulla natura di delitto di attentato dell’ipotesi del comma 1; sull’assimilabilita’ di questo al tentativo; sull’affermazione che di principio il codice penale considera le fattispecie di delitto tentato autonome rispetto a quelle di delitto consumato; sull’evocazione, a contrario, dell’articolo 59 cod. pen..
Che il comma 1 preveda un’ipotesi a consumazione anticipata, riconducibile allo schema del delitto di attentato, ovvero del tentativo, e’ considerazione a grandi linee condivisa da giurisprudenza e dottrina. E sarebbe d’altronde sterile ai fini che qui interessano soffermarsi sulla eventuale astratta differenza strutturale tra le due forme (attentato e tentativo). Gia’ la Relazione del Guardasigilli al codice riconosceva, con riferimento all’articolo 434, comma 1 che “Non e’ difficile stabilire quale sia il significato di “fatto diretto”. In sostanza trattasi di fatti, che, per la loro direzione e per la loro attitudine materiale ed obiettiva rientrerebbero nella sfera del tentativo rispetto all’evento voluto dall’agente, ma che la legge considera come sufficienti alla perfezione di un delitto autonomo”.
Quello che conta, invece, e’ che il legislatore, in questo come in altri analoghi delitti di attentato, ha inteso delineare autonomamente una fattispecie a consumazione anticipata, sottraendola alle regole generali della disciplina del tentativo, cosi’ rendendo, tra l’altro, irrilevanti le evenienze del terzo e quarto comma dell’articolo 56 (desistenza volontaria e impedimento volontario dell’evento) e strutturando quindi alla stregua di fattispecie aggravata l’ipotesi dell’evento realizzato. La conformazione del delitto come fattispecie di attentato eventualmente aggravato dall’evento corrisponde dunque ad una precisa scelta normativa, sorretta dalla medesima logica di politica criminale che assiste l’opzione di arretrare, eccezionalmente, la soglia della consumazione alla commissione del “fatto diretto a”.
La tesi della teorica inconciliabilita’ della configurazione dell’evento realizzato come fattispecie aggravata del delitto d’attentato, per una sorta di analogia sistematica con la disciplina del tentativo, ha dunque il difetto di pretendere di interpretare la disciplina particolare del delitto di attentato sulla base delle regole generali riferibili al delitto tentato: istituto simile, ma al quale il legislatore, disegnando la fattispecie come delitto di attentato, deliberatamente ha voluto non si facesse ricorso.
Riceve, peraltro, esplicita – inequivocabile – smentita, ad esempio, nell’articolo 280 cod. pen., comma 5 ove espressamente si qualificano aggravanti le ipotesi previste ai commi precedenti, riferite appunto agli eventi realizzati.
Un cenno merita infine l’obiezione, anche di recente ripresa da qualche voce, che fa leva sull’assunto che sarebbe incompatibile con la disciplina dell’articolo 59 cod. pen. una fattispecie circostanziale che si riferisce alla realizzazione di un evento che deve essere oggetto di intenzione. L’articolo 59, comma 2, stabilisce ora che le “circostanze” aggravanti si valutano a carico dell’agente “soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”. Con cio’ pero’ pone un limite minimo per l’attribuzione di responsabilita’, ma non impedisce in alcun modo che il legislatore possa innalzare la soglia di imputazione dell’elemento aggravante, espressamente prevedendo che sia addebitabile solo se voluto. E’, d’altra parte, quanto espressamente si chiariva, pure con riguardo alla previgente previsione dell’articolo 59 c.p., comma 1, coeva alla formulazione della norma incriminatrice in esame, nella Relazione al (OMISSIS) osservandosi: “non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessivo porre a carico del colpevole le circostanze secondo la disposizione dell’epoca non conosciute, o non volute; ma senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal Codice. Per cio’ appunto l’articolo 59 comincia(va) con la riserva: “salvo che la legge disponga altrimenti””; e che, in costanza della precedente formulazione, faceva dire alla dottrina che l’espressione “”anche se” non prevista”, non escludeva di necessita’ che in forza di una disposizione particolare potesse costituire aggravante la realizzazione di un risultato solo se previsto o addirittura voluto.
6. La consumazione del delitto aggravato.
La considerazione della realizzazione del disastro alla stregua di aggravante non comporta tuttavia, ad avviso del Collegio, che, ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e della decorrenza quindi dei termini di prescrizione, l’evento non debba essere considerato.
6.1. Secondo la definizione piu’ comune, il reato e’ consumato allorche’ la fattispecie e’ compiutamente realizzata e si ha cosi’ piena corrispondenza tra modello legale e fatto concreto. Dottrina attenta e una parte considerevole della giurisprudenza distinguono pero’ perfezione e consumazione, osservando che la realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto “minimo” coincide con la perfezione del reato, e segna cosi’ la linea di confine per la configurabilita’ del tentativo, ma non sempre e non necessariamente ne esaurisce la consumazione, da intendere quale momento in cui si chiude l’iter criminis e il reato perfetto raggiunge la massima gravita’ concreta riferibile alla fattispecie astratta e si apre la fase del posi factum.
Con il corollario essenziale, dunque, che esaurimento della consumazione non significa esaurimento di tutti gli effetti dannosi collegati o collegabili alla realizzazione della fattispecie, giacche’: o gli effetti dannosi coincidono con l’evento, ed allora l’esaurimento coincide con la consumazione; oppure si tratta di effetti ulteriori, ed allora questi possono essere presi in considerazione ai fini della gravita’ del reato o del danno risarcibile, ma non incidono sul momento (consumativo) del reato.
6.2. La distinzione viene cosi’ sostanzialmente a coincidere con quella tra inizio e cessazione della consumazione ed assume rilevanza, ai fini del decorso del termine della prescrizione, nei reati a consumazione protratta per definizione normativa, quali sono i reati permanenti, in cui (come evidenziano Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221400, e Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, Rv. 213932, citando Corte cost. n. 520 del 1987) la fattispecie e’ caratterizzata dal fatto che “la durata dell’offesa e’ espressa da una contestuale duratura condotta colpevole dell’agente”, o i reati necessariamente abituali; e puo’ in concreto venire in rilievo nei reati eventualmente abituali e nei reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata, non richiesta dalla fattispecie astratta pur non essendo con essa incompatibile (si pensi all’omicidio realizzato mediante somministrazione di dosi via via piu’ letali di un veleno, al crollo determinato mediante la provocazione di successive insistenti lesioni strutturali; all’estorsione con cui si richiedono pagamenti rateali).
Ma non esplica alcuna funzione, come riconoscono dottrina e giurisprudenza consolidate, ai fini della individuazione del momento consumativo, e quindi anche del dies a quo della prescrizione, in riferimento agli effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei o a condotta comunque esaurita (tra moltissime, oltre a Sez. U, Lauriola, citata, Sez. U, n. 3 del 22/03/1969, Brunetti, Rv. 111410, in tema di contraffazione di atto pubblico; Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768, in tema di fraudolento trasferimento di valori; Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2010 Silvestri, Rv. 247819, in tema di evasione; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313, in tema di abbandono di rifiuti). Cio’ appunto perche’ nei cosiddetti reati ad effetti permanenti non si ha il protrarsi dell’offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma cio’ che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato. E poiche’ quasi tutti i reati possono avere conseguenze piu’ o meno irreparabili in relazione non solo alla loro intima struttura (si pensi all’omicidio) ma anche alle imponderabili variabili dei singoli casi concreti (si pensi all’evasione, al danneggiamento), in realta’ quella dei reati ad effetti permanenti neppure puo’ considerarsi categoria dotata di autonoma rilevanza, se non, forse, ai fini di precisarne la distinzione rispetto ai reati permanenti, abituati o a consumazione prolungata.
6.3. Sulla base delle stesse considerazioni anche il problema della data di consumazione del reato aggravato dall’evento, che qui interessa, appare risolvibile quindi nel senso che il maggiore evento sposta la data di consumazione.
In altri termini, come gia’ affermava Sez. 5, n. 7119 del 20/06/1972, Sabatini, Rv. 122150 (in tema di false dichiarazioni), la prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; la consumazione si ha quando la causa imputabile ha prodotto interamente l’evento che forma oggetto della norma incriminatrice; nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrino solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena; per conseguenza, in caso di reato aggravato dall’evento, l’iter criminoso si conclude col verificarsi di detto evento (nello stesso senso Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, Rv. 200414, con riferimento all’ipotesi dell’articolo 437 c.p., comma 2).
D’altronde, come e’ noto, nel sistema codicistico possono distinguersi grossomodo tre regimi di imputazione dell’evento aggravatore: quelli per cui e’ indifferente che esso sia voluto (calunnia); quelli per cui l’evento e’ previsto come finalita’ originaria dell’agente (reati a consumazione anticipata); quelli in cui l’evento non deve essere ne’ voluto ne’ previsto perche’ costituirebbe in tale caso delitto autonomo, concorrente e autonomamente punibile (maltrattamenti, abbandono, omissione di soccorso).
Prescindendo dalle ipotesi che qui non ricorrono, non essendo questa la sede per dissertazioni generali, non e’ da dubitare che nelle ipotesi in cui l’evento aggravante e’ previsto come finalita’ originaria dell’agente, l’approfondimento della lesione e’ tipizzato nella stessa norma incriminatrice alla stregua di conseguenza legata alla medesima condotta, in relazione alla quale si configura dunque un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta mero effetto dannoso esterno alla fattispecie astratta ma e’ per ogni aspetto evento interno ad essa, persino sotto il profilo del dolo, e percio’ tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma “minima”, prevista per il titolo.
6.4. In conclusione, deve riconoscersi che nell’ipotesi di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, la realizzazione dell’evento disastro funge da elemento aggravatore ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l’evento si e’ realizzato.
7. L’evento disastro.
Il punto focale della questione relativa alla consumazione del reato torna cosi’ ad essere quello della individuazione del disastro che costituisce l’evento tipico della fattispecie dell’articolo 434 c.p., comma 2.
7.1. Per meglio comprendere l’architettura della sentenza impugnata e l’evidente sforzo compiuto dai giudici del merito per disegnare una nozione di disastro che a loro avviso consentiva di escludere che il delitto fosse prescritto, e’ opportuno tuttavia ricapitolare l’impostazione accusatoria e gli approdi raggiunti al proposito nelle sentenze di primo e secondo grado.
Come emerge dalle imputazioni riportate e da quanto gia’ evidenziato in Fatto, la contestazione si riferiva sin dall’inizio soltanto ai delitti contro l’incolumita’ pubblica di cui agli articoli 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi.
Per quanto concerne in particolare il delitto di cui al capo B), di disastro innominato, la circostanza che la contestazione non annettesse rilievo individuale ai singoli eventi lesivi, pur elencati, di malattia e di morte (con la conseguente possibilita’ di inquadrarli all’interno di corrispondenti figure di reato contro la persona), valorizzando al contrario il carattere unitario dell’evento disastro (inteso, come meglio si dira’, quale evento-offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone), risultava avvalorata dal fatto che il compendio probatorio si basava essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all’amianto della (OMISSIS); che non risultavano effettuati accertamenti sui nessi di causalita’ individuali; che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno a tale riguardo negato l’ingresso delle prove richieste da imputati e responsabili civili osservando (come anticipato) che “detto accertamento, impraticabile nell’ambito del presente procedimento (attese le migliaia di persone fisiche costituitesi parti civili e la peculiarita’ di ciascuna posizione), non risulta neppure pertinente all’oggetto dello stesso, che e’ rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza e’ stata rilevata e studiata attraverso l’applicazione del diverso concetto di causalita’ collettiva”; che a tutte te parti civili e’ stato riconosciuto, infine, un medesimo danno “da esposizione”, a prescindere dalle singole patologie riscontrate e dagli esiti delle stesse. Da rimarcare e’ inoltre la circostanza, di cui pure s’e’ detto, che sulla base di rilievi analoghi (e pur affermando in premessa che all’indagine epidemiologia andava riconosciuta la natura di disciplina scientifica in quanto basata su dati empirici suscettibili di verificazione e falsificazione), i giudici di merito hanno anche respinto tutte le eccezioni relative alla mancata o incompleta ostensione dei cosiddetti “dati grezzi” (elementi conoscitivi) posti a fondamento delle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, osservando che si trattava di dati che le parti potevano autonomamente acquisire aliunde (aspetto questo che, al di la’ di ogni altra considerazione, e’ stato comunque autonomamente contestato dai ricorrenti sul rilievo, documentato, che gli elementi utilizzati dai consulenti dell’accusa erano risultati acquisibili da alcune banche dati solo grazie a decreti di esibizione del Pubblico ministero).
7.2. Si e’ dato conto, in Fatto ai punti 3.1. e 3.2., della diversita’, inoltre, delle conclusioni raggiunte dal Tribunale e dalla Corte di appello in relazione alla individuazione in concreto dell’evento disastro addebitabile agli imputati.
Qui e’ sufficiente ricordare che per i Tribunale costituiva disastro ciascuno dei macro-eventi di (protratto) inquinamento (straordinariamente gravi e complessi, dotati di prorompente diffusione nell’ambiente e tali da esporre al pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all’interno e all’esterno degli stabilimenti) realizzati nei quattro siti.
Piu’ in particolare, argomentando in base alla sentenza n. 4675 del 2007 (Porto Marghera), ampiamente citata, il Tribunale riteneva che il delitto di disastro innominato puo’ assumere il carattere di reato eventualmente permanente, e che secondo la pronunzia richiamata il reato si consuma in tale caso “sino a che perdura l’evento-disastro, ma cio’ a condizione che l’evento-disastro perduri nel tempo per effetto di una persistente condotta del reo”. Sennonche’ poi affermava che “nei delitti ad evento naturalistico il momento di consumazione del reato e’ determinato dal tempo in cui si verifica l’evento e non da quello in cui viene realizzata la condotta e l’evento puo’ verificarsi anche molto tempo dopo la realizzazione della condotta”, traendone la conseguenza che la consumazione del reato andava rapportata alla situazione di perdurante incontrollata contaminazione dei siti. Percio’, secondo il Tribunale, mentre per (OMISSIS), non interessati dalla diffusione del “ed. polverino”, gli interventi di delimitazione dei siti e di inibizione all’accesso consentivano di ritenere che da circa quindici anni almeno era cessata quella situazione di forte e grave pericolo per l’incolumita’ e la salute delle persone che caratterizza il disastro, non altrettanto poteva dirsi per (OMISSIS), in considerazione del risultato di devastante inquinamento ed avvelenamento dei siti e del territorio prodotti dallo scellerato abbandono di materiali di scarto in discariche di fortuna a cielo aperto, di scarico di reflui liquidi contenenti amianto nel fiume Po, di cessione di feltri e, soprattutto, del polverino e di scarti di lavorazione, nonche’ dall’abbandono degli stabilimenti dopo il fallimento e dalla, anche successiva, diffusione delle polveri di amianto che cio’ aveva inevitabilmente comportato: tanto avendo “finito per creare”, per detti siti di (OMISSIS), “una situazione di disastro totale e generalizzato, ancor oggi non completamente individuabile e localizzabile”.
La nozione di disastro veniva dunque formalmente ricondotta dal Tribunale alla immutato loci produttiva di pericolo per l’incolumita’, ma, pur riconoscendosi che la condotta degli imputati si era conclusa al piu’ tardi nel 1986, alla data del fallimento, la consumazione del reato veniva poi collegata non gia’ al verificarsi, pur nella sua massima estensione, dell’evento disastroso della contaminazione ambientale produttiva di pericolo determinata da tale condotta, bensi’ al perdurare nel tempo delle conseguenze pericolose della contaminazione stessa.
7.3. Per la Corte di appello, invece, il disastro poteva ritenersi ancora in atto per tutti i siti, sul rilievo che l’eccezionale aumento del rischio di contrarre gravi patologie dell’apparato respiratorio, reso evidente dalle indagini epidemiologiche, costituiva un fenomeno epidemico che non rientrava tra gli effetti del disastro, ma era, al contrario, insieme con l’immutatio loci, uno degli elementi che concorrevano ad integrare l’evento del reato sotto il profilo della necessaria messa in pericolo dell’incolumita’ di un numero indeterminato di persone (“il fenomeno epidemico oggetto di contestazione e’ legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame e’ uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l’evento”).
Si affermava percio’ che per nessuno dei quattro siti l’evento disastro poteva considerarsi esaurito e per nessuno di essi il delitto contestato al capo B) poteva ritenersi prescritto, dal momento che, secondo la Corte di appello: “la consumazione del reato deve correttamente essere individuata …, soltanto nel momento in cui l’eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sara’ venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potra’ ritenere consumato e potra’ iniziare a decorrere il termine della prescrizione.”.
7.4. Nessuna di dette costruzioni puo’ essere condivisa.
Il Tribunale ha confuso non solo le nozioni di reato permanente e di reato cosi’ detto istantaneo a condotta perdurante, ma, soprattutto, le nozioni di evento differito e di effetti permanenti, istituendo una inedita nozione di evento permanente indipendentemente dal perdurare della condotta che gli ha dato origine, idoneo a determinare lo spostamento della consumazione del reato sino alla cessazione degli effetti oggettivi dell’evento stesso. Che sarebbe come dire che in caso di lesioni il reato si consuma non quando la malattia viene prodotta o si manifesta, ma quando la persona offesa guarisce.
E’ evidente, in effetti, che in tanto nel reato permanente (e nel reato istantaneo a condotta perdurante) si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell’agente “sostenga” concretamente la causazione dell’evento. Del tutto diversa e’ invece l’ipotesi del reato a evento differito, nel quale si ha semplicemente un distacco temporale fra la condotta e l’evento tipico ad essa causalmente collegato; laddove, nel caso in esame, l’evento disastroso si e’ realizzato contestualmente al protrarsi della condotta causativa e ha continuato a prodursi fino a che questa e’ stata perpetrata.
La Corte di appello, probabilmente avvedendosi della confusione, ha invece cercato di ricondurre il concreto manifestarsi del persistente pericolo per la pubblica incolumita’ nell’alveo dell’evento disastro, facendo coincidere questo con il fenomeno definito epidemico, di eccessiva morbilita’, e individuando cosi’ la consumazione del reato nell’ipotetico momento, non ancora asseritamente verificatosi, di recessione di tale fenomeno.
Al riguardo occorre, per prima cosa, ricordare che la fattispecie in esame si riferisce, come oggetto dell’intenzione al comma 1 e come evento al secondo, al solo “disastro”; non considera lesioni o morti come fini od eventi ulteriori, neppure sotto forma di aggravante.
L’incolumita’ personale (collettiva) entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosita’, o, come dice la Corte costituzionale, della proiezione offensiva della condotta, che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il disastro, inteso come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosita’ per la pubblica incolumita’.
Tale qualita’ rileva ex se e in via immediata ai fini dell’incriminazione e non va confusa con i concreti effetti per l’incolumita’ delle persone, che rilevano ai soli fini della dimensione offensiva, com’e’ reso palese dalla pena comminata per la fattispecie aggravata dall’evento voluto: inferiore nel massimo persino a quella prevista per l’omicidio colposo plurimo. Non a caso nella Relazione del Guardasigilli (p. 2, p. 369) all’articolo 577 cod. pen. (circostanze aggravanti per l’omicidio) si osservava “Accanto al veneficio, ho dovuto prevedere la circostanza che l’omicidio sia consumato con altri mezzi insidiosi …. L’omicidio commesso col mezzo di incendio, sommersione o altro delitto di comune pericolo, rientra invece nel delitto di strage” (articolo 422, punito con l’ergastolo).
La Corte di appello, che, pur riconoscendo che l’evento integrante la fattispecie del capoverso dell’articolo 434 cod. pen. deve essere voluto, fa rientrare in esso lesioni e morti (sia pure sub specie di accadimenti statisticamente significativi), finisce al contrario per abbracciare una tesi che implicherebbe che l’articolo 434 cod. pen. rende punibile con pena massima sino a dodici anni la condotta di colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia, in sostanza, una strage: cosa questa che – come giustamente ha rilevato il Procuratore generale – e’ insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contraria al buon senso.
Sul piano teorico, non puo’ dimenticarsi che il pericolo non e’ mai, in se stesso, un evento fisico naturale, bensi’ soltanto un giudizio qualitativo di probabilita’ – o, se si vuole, di apprezzabile possibilita’ – che ad un fatto ne segua un altro. Cio’ che di naturalistico vi e’ nel pericolo e’, in altri termini, solo il fatto – pura condotta o condotta piu’ evento – cui va collegato il giudizio concernente il rischio di un effetto ulteriore. Pienamente condivisibile, percio’ (alla luce del principio di offensivita’ e dell’articolo 49 cod. pen.), l’opinione che per reati quali quello in esame, in cui il pericolo e’ assunto quale fattore di connotazione del fatto tipico (e delimitazione dell’oggetto della fattispecie), detto giudizio di probabilita’ dovra’ informare anche la valutazione sulla obiettiva idoneita’ della condotta o dell’evento. Ma tale giudizio, ancorche’ formulabile ex post rispetto all’evento cui la norma richiede debba collegarsi il pericolo di conseguenze ulteriori, non trasforma, de iure condito, l’effetto paventato in evento ulteriore del reato e non puo’ spostarne la consumazione oltre l’esaurimento dell’iter criminoso tipico sino al momento di cessazione del pericolo, dando cosi’ al protrarsi nel tempo del “giudizio” di pericolosita’ un rilievo autonomo rispetto al presupposto fattuale cui deve necessariamente accedere.
In breve: il reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che e’ appunto il disastro verificatosi; il disastro e’ da intendere, perche’ sia assicurata, seguendo le rime obbligate desumibili dalla descrizione degli “altri disastri” nominati contemplati nel medesimo Capo I, la sufficiente determinatezza della fattispecie, come un fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza (Corte cost. n. 327 del 2008); il pericolo per la pubblica incolumita’, in cui risiede la ragione della incriminazione e che individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne sul piano della proiezione offensiva le caratteristiche (Corte cost. n. 327 cit.); il persistere del pericolo, e tanto meno il suo inveramento quale concreta lesione dell’incolumita’, non sono richiesti per la realizzazione del delitto (Corte cost. cit.) e non essendo elementi del fatto tipico non possono segnare la consumazione del reato, perche’, come icasticamente osserva Sez. 4, n. 32170 del 28/05/2014, Vicini (in un precedente del tutto conforme alla presente pronuncia), “non si deve confondere l’evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati”.
Percio’, mentre il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale e in relazione ai quali in entrambi i giudizi di merito era stata espressamente respinta qualsiasi richiesta volta alla verifica dei nessi di causalita’ con la contaminazione ambientale.
Proprio la sentenza impugnata, in particolare, ha giustificato tali dinieghi esclusivamente sul rilievo che si trattava di eventi ulteriori non oggetto in quanto tali di contestazione, facendo ricorso ad affermazioni quali quella che “la prova del disastro e’ riferibile ad un concetto di causalita’ collettiva … che riflette una condizione della realta’ distinta da quella relativa ai singoli infortuni, perche’ li abbraccia, unificandoli come episodi particolari di un fenomeno piu’ esteso e li sussume, quindi, entro una categoria tassonomica di carattere generale: appunto quella di disastro”, che sovrappone, appunto, all’accadimento straordinario normativamente previsto i suoi effetti concreti sulla collettivita’.
Non risultano dunque evocati, in relazione ai singoli casi, ne’ la natura di malattia professionale dell’asbestosi ne’ saperi scientifici che consentissero di escludere con elevata credibilita’ razionale eziologie alternative del mesotelioma polmonare e di risolvere univocamente il problema del rapporto tra periodi di esposizione, responsabilita’ dell’imputato in relazione a tali periodi, nonche’ eventuale effetto acceleratore delle esposizioni frazionate a lui imputabili (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943).
E neppure si e’ fatto riferimento, sulla base delle evidenze epidemiologiche e in relazione alle morti da mesotelioma o a quelle da tumori polmonari in eccesso rispetto alle “attese” (per bacini di popolazione omogenea), alla teoria, suggerita con riferimento a vicende quali quella in esame da voci della Dottrina, dell’accertamento alternativo (alla tesi, cioe’, che l’evidenza epidemiologica, verificata, serve e basta per l’affermazione di responsabilita’ per una determinata quota di decessi, a prescindere dalla individuazione di quali; per altro concettualmente in contrasto con l’indiscriminato riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno da esposizione per tutte le persone offese costituitesi parti civili), la cui validita’ non e’ percio’ suscettibile di esame in questa sede.
8. La prescrizione del reato di disastro.
Discende da quanto evidenziato che nel caso in esame la consumazione del reato di disastro non puo’ considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell’amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione e’ attribuita la responsabilita’ all’imputato: non oltre, percio’, il mese di giugno dell’anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle societa’ del gruppo, venne meno ogni potere gestorio riferibile all’imputato e al gruppo svizzero e gli stabilimenti cessarono, secondo quanto riferiscono le stesse sentenze di merito, l’attivita’ produttiva che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell’ambiente lavorativo e del territorio circostante.
8.1. Non puo’ annettersi invece rilevo, nella situazione normativa data, alla circostanza (richiamata anche da alcuni difensori delle parti civili in sede di discussione orale) della mancata o incompleta bonifica dei siti.
Attribuirne la penale responsabilita’ all’imputato a titolo di protrazione della condotta costitutiva del disastro postulerebbe che si potesse ricostruire la fattispecie in termini bifasici: una prima commissiva e una seconda omissiva, violativa dell’obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta. Ma la fattispecie incriminatrice non reca traccia di tale obbligo, ne’ esso, o altro analogo, puo’ desumersi dall’ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986).
D’altronde, come e’ stato efficacemente osservato a proposito della risalente analoga teorizzazione formulata con riferimento alla configurazione del reato permanente, “se fosse concepibile un obbligo secondario di rimozione e se il suo contenuto fosse quello di ripristinare l’assetto degli interessi offesi con l’azione o di attuare gli scopi negletti con l’omissione, non si comprenderebbe perche’ tale obbligo non dovrebbe operare rispetto a ogni fattispecie che non contempli la distruzione del bene protetto, qualificando come permanente il relativo reato (in tal modo, il furto o la ricettazione – universalmente riconosciuti come reati istantanei – dovrebbero essere considerati reati permanenti fino alla restituzione al proprietario del bene sottratto)” (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, cit.); dovendo al contrario riconoscersi che ritenere incriminabile “anche la successiva omissione di una contro-condotta”, costituirebbe violazione del principio di tipicita’ e di tassativita’ che governa la materia penale (Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, cit.).
8.2. Non pertinenti appaiono inoltre, per il caso concreto, le deduzioni (pure articolate in sede di discussione orale dalle parti civili) sulla irragionevolezza di un sistema normativo che non annette valore, ai fini dello spostamento del decorso del termine di prescrizione, alla tardiva scoperta di un evento lesivo verificatosi molto lontano nel tempo.
Il tema e’ oltremodo serio e meriterebbe riflessioni approfondite, specie con riferimento alla ipotesi dell’evento o del danno occulto, ovvero alla situazione in cui l’evento lesivo si e’ compiutamente gia’ realizzato nella sua massima estensione ma e’ stato o e’ rimasto nascosto agli inquirenti: evenienza a sua volta sensibilmente differente sul piano fenomenologico e concettuale sia da quella dell’evento a distanza (pure evocata facendosi l’esempio di ordigno esplosivo seppellito che esplode dopo moltissimo tempo) sia da quella del danno cosi’ detto lungo-latente cui si riferiscono, in ambito civile e agli effetti del risarcimento, Corte EDU sentenza 11 marzo 2014, Howald Moor e altri c. Svizzera (relativa al caso di operaio, deceduto nel 2005, che nel maggio 2004 aveva appreso di essere affetto da un mesotelioma pleurico maligno per essere stato esposto all’amianto negli anni 1960-1970 in ambiente di lavoro) e la giurisprudenza civile di legittimita’ in tema di esordio della prescrizione ai sensi dell’articolo 2947 cod. civ., ampiamente in linea con la posizione della Corte di Strasburgo in merito alla decorrenza del termine prescrizionale dalla manifestazione del danno in tutte le sue componenti nei casi in cui si riscontra un significativo scollamento temporale tra insorgenza del pregiudizio e condotta che lo cagiona (cfr., tra molte, Sez. U civ, n. 23763 del 14/11/2011, Rv. 619392, e n. 27337 del 18/11/2008, Rv. 605537).
Nessuna di dette evenienze, invero, assume rilievo nella fattispecie in esame.
Non l’ipotesi dell’evento a distanza (sicuramente riconducibile alla nozione di consumazione rilevante ai sensi dell’articolo 158 cod. pen.), perche’ nel caso in esame l’evento, consistendo nella immutatio loci, si e’ realizzato ed e’ venuto ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa dell’habitat naturale parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell’attivita’ di lavorazione dell’amianto, e il momento di sua massima espansione sotto l’aspetto del fenomeno distruttivo naturalistico cosi’ innescato per fatto dell’imputato non puo’ collegarsi a momenti successivi alla chiusura degli stabilimenti.
Non l’ipotesi del danno lungo-latente riferita alle patologie asbesto correlate, perche’, a prescindere dal problema della possibile rilevanza anche in materia penale del momento della manifestazione piuttosto che della teorica insorgenza del male conseguente a condotta illecita, malattie e morti, come detto, non costituiscono l’evento del reato di disastro e potevano semmai venire presi in considerazione quali eventi individuali di reati di lesioni e omicidi, invece non contestati.
Non infine l’ipotesi dell’evento occulto, giacche’ – ripetuto che il danno rilevante ai fini della consumazione e del decorso della prescrizione e’ soltanto quello che coincide con l’evento tipizzato, e dunque con il disastro ambientale – l’impostazione accusatoria e le condanne pronunziate dai giudici di merito presuppongono che gia’ quando l’odierno imputato aveva assunto la responsabilita’ della gestione del rischio di amianto per le aziende (OMISSIS), gli effetti “disastrosi” della lavorazione (almeno quella non adeguatamente controllata) dell’asbesto erano scientificamente noti.
8.3. D’altronde non puo’ dimenticarsi che, come ricordano tra molte Corte cost. n. 434 del 2003 e n. 376 del 2008, il problema della efficacia morbigena delle polveri di amianto, ancorche’ non bene identificati i modi, i tempi e i livelli di concentrazione della esposizione produttiva delle patologie tumorali, venne posto in luce in sede comunitaria agli inizi degli anni ottanta, e la lavorazione dell’amianto e’ stata oggetto di interventi dapprima limitativi poi inibitori che partono dalla direttiva CEE n. 477 del 19 settembre 1983.
Nelle considerazioni premesse a tale direttiva gia’ si dava atto della nocivita’ dell’amianto e si rilevava che erano numerose le situazioni di lavoro in cui tale agente nocivo era presente, pur ammettendosi che le conoscenze scientifiche dell’epoca non consentivano di stabilire il livello al di sotto del quale non vi fossero piu’ rischi per la salute. Sulla base di tali considerazioni, la direttiva dettava una serie di disposizioni volte, anzitutto, ad accertare, mediante le opportune notifiche da parte delle imprese, le lavorazioni comunque comportanti l’uso dell’amianto ed i livelli di concentrazione e ad ottenere la eliminazione di un certo tipo di lavorazione (applicazione dell’amianto a spruzzo: articolo 5), l’adozione di misure concernenti le modalita’ di svolgimento delle lavorazioni, la protezione degli ambienti in cui si svolgevano, ed, infine, l’accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori e la dotazione di idonei equipaggiamenti individuali, qualora non fosse stato possibile eliminare altrimenti i rischi. A tale direttiva gli Stati membri avrebbero dovuto dare attuazione entro il 1 gennaio 1987, ad esclusione che per le attivita’ estrattive dell’amianto, per le quali era previsto un termine piu’ lungo. L’Italia non adotto’ per tempo i provvedimenti dovuti, e la Corte di giustizia delle Comunita’ Europee, a seguito di procedura di infrazione promossa dalla Commissione, con sentenza 13 dicembre 1990, n. 240, la dichiaro’ inadempiente agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato CEE.
Successivamente il Consiglio emise la direttiva n. 382 del 1991 con la quale, “considerando che, l’amianto e’ un agente particolarmente pericoloso che puo’ provocare malattie gravi ed e’ presente in varie forme in numerose situazioni di lavoro”, vieto’, in aggiunta alla applicazione a spruzzo, altre forme d’impiego del materiale e indico’ nuovi valori-limite, pur dando atto che non poteva ancora essere adottata una decisione che stabilisse “un unico metodo di misurazione del tenore di amianto nell’aria a livello comunitario”. Per dare attuazione alla direttiva n. 477 del 1983 e alle altre concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, in esecuzione della delega di cui alla Legge 30 luglio 1990, n. 212, articolo 7 venne emanato il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il quale, tra l’altro, all’articolo 31 fissava valori-limite di esposizione alla polvere di amianto espressi come media ponderata in funzione del tempo di riferimento di otto ore. Con la Legge 27 marzo 1992, n. 257, pubblicata un anno dopo, nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1993, vennero infine dettate “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. E in detto contesto normativo vale ricordare che l’articolo 1, comma 1, individuava le finalita’ perseguite nella dismissione dell’amianto dalla produzione e dal commercio, nella cessazione dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione, dell’utilizzazione di detto materiale e dei prodotti che lo contengono, nonche’ nella bonifica delle aree inquinate, nella ricerca di materiali sostitutivi e nella riconversione produttiva, mentre l’articolo 10, comma 1, prevedeva che regioni e province autonome adottassero, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del D.P.C.M. di cui all’articolo 6, comma 5, piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
A tutto voler concedere, ed ammettendo in ipotesi che ai fini della nozione di evento “occulto” possa rilevare anche il ritardo nella informazione scientifica degli organi pubblici legato alla lentezza della risposta politica a problemi di tale fatta, almeno a far data dall’agosto dell’anno 1993 non poteva ignorarsi a livello comune l’effetto del rilascio incontrollato di polveri e scarti prodotti dalla lavorazione dell’amianto, definitivamente inibita, con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti. E da tale data a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (del 13 febbraio 2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti, con eventuali atti interruttivi (12 anni piu’ un quarto), per la maturazione della prescrizione in base alla Legge n. 251 del 2005, per il reato in esame.
9. Le valutazioni conseguenti e ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen..
Recessive rispetto alla rilevazione della prescrizione del delitto cui si riferisce la condanna della Corte di appello, devono considerarsi quindi tutte le altre questioni sollevate dall’imputato, dai responsabili civili e dalle parti civili.
9.1. Quanto alle eccezioni di carattere processuale, e’ evidente, difatti, che nessuna di esse – neppure quelle sulla incompetenza dell’Autorita’ giudiziaria torinese cui si legano le molte articolate contestazioni sulle ondivaghe statuizioni dei giudici di merito in ordine alla contestazione della data di commissione delle condotte – potrebbe portare a risultato diverso da un eventuale annullamento con rinvio: sul quale prevale pero’ la regola della immediata declaratoria della estinzione del reato la cui causa, essendosi verificata alla sentenza di primo grado e non dipendendo dal riconoscimento di circostanze o da ulteriori accertamenti o valutazioni riservati al giudice del merito, inibisce la retrocessione del giudizio e travolge in radice tutte le statuizioni civili rese o reclamate (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002 Conti, Rv. 221403).
9.2. Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, cadono altresi’ tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni, ogni decisione in proposito essendo preclusa dagli articoli 538 e 578 cod. proc. pen., che legano la potesta’ del giudice penale a provvedere sulle domande civili all’esistenza di una sentenza di condanna agli effetti penali, almeno di primo grado.
9.3. Ragioni analoghe a quelle appena evidenziate rendono quindi recessive tutte le ulteriori questioni concernenti la responsabilita’ dell’imputato poste nel ricorso di questo.
Nessuna di esse appare difatti idonea a giustificare una pronunzia ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., comma 2 trattandosi di censure per lo piu’ espressamente riferite alla motivazione, sicche’ dal loro eventuale accoglimento potrebbe per definizione, al massimo, discendere un annullamento con rinvio. Ed anche laddove l’affermazione di responsabilita’ e’ formalmente censurata sotto profili di diritto, e’ nella sostanza la ricostruzione fattuale, meglio la valutazione della base fattuale, assunta a base della qualificazione giuridica, ad essere sindacata.
9,3.1. Tanto vale, in particolare, per le deduzioni con le quali si contesta la qualita’ di effettivo gestore e la posizione di garanzia attribuite all’imputato ricorrente in relazione alla sicurezza dei cicli di lavorazione e alla prevenzione ovvero al contenimento delle immissioni. Come avverte Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn, Rv. 261104 (cd. ThyssenKrupp), il tema involge la necessita’ di individuare e delimitare le sfere di responsabilita’, in modo che, anche con riferimento ad organizzazioni complesse, il giudizio sulla “paternita’ dell’evento illecito” sia governato dai principi di causalita’ e personalita’, che limitano l’imputazione penale dell’evento al soggetto che e’ effettivo “gestore” del rischio.
L’esigenza che ne discende chiama in causa la necessita’ di individuare non solo e non tanto il profilo del ruolo formalmente ricoperto, quanto, e soprattutto, la figura effettivamente chiamata a governare il rischio di cui si discute e la persona fisica che ha concretamente incarnato tale ruolo. L’evocazione di criteri squisitamente formali non puo’ essere dunque sufficiente, nell’ambito di organizzazioni complesse d’impronta societaria, ad escludere in radice ne’ la veste datoriale ne’ il ruolo di effettivo gestore del rischio oggetto di specifica considerazione. Sicche’ le censure concernenti la ragionata attribuzione all’odierno imputato di tali posizioni potrebbero, al piu’, essere considerate sotto l’aspetto di vizi della motivazione, il cui esame, in presenza di un compendio giustificativo che non lascia alcuno spazio all’apprezzamento della “evidente” inadeguatezza dei dati esposti o implausibilita’ delle conclusioni raggiunte, e che in punto di diritto e’, per quanto evidenziato, ineccepibile, e’ precluso dalla rilevata prescrizione.
9.3.2. Concernono, ancora, questioni in fatto le deduzioni con cui si contesta il rilievo negato alla teoria della cosi’ detta “frigger dose”, o dose “killer”, rispetto alla quale le esposizioni successive riferibili al periodo di gestione attribuito all’imputato, decorrente da giugno 1976, sarebbero state del tutto ininfluenti.
Va per altro evidenziato che il tema evocato e’ quello della validita’ scientifica della teoria che annette efficacia causale, anche alla stregua di mero fattore di acceleratore del processo carcinogenetico, alla protrazione dell’esposizione dannosa nel corso dell’attivita’ lavorativa, a prescindere dal momento di esposizione iniziale, e che comunque presuppone la validita’ della legge scientifica che afferma una relazione causale tra l’inalazione delle polveri di amianto e l’affezione tumorale denominata mesotelioma pleurico.
I giudici di merito, richiamate le acquisizioni scientifiche piu’ accreditate, anche recenti, hanno replicato alle contestazioni difensive osservando come le indagini epidemiologiche effettuate confermassero che all’aumentare del grado di intensita’ dell’esposizione al fattore di rischio corrispondeva una riduzione della latenza e, soprattutto, un aumento statistico della patologie, e che tali dati non erano stati contestati neppure dalle difese dell’imputato se non in relazione alla sostenuta insussistenza di elementi idonei a comprovare i nessi di causalita’ individuale con riferimento ai cast di malattie e morti esposti nel capo d’imputazione.
La risposta, coerente con i rilievi di Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, citata, in punto di probabilita’ statistica, soddisfa gli aspetti, che qui interessano, concernenti la proiezione offensiva in termini di rischio per la pubblica incolumita’ dell’evento del delitto di comune pericolo di cui all’articolo 434 cod. pen., costituito dalla immutatio loci. Mentre il dato concernente l’oggettivo incremento delle immissioni (e delle conseguenti esposizioni) per effetto dell’attivita’ lavorativa proseguita nel periodo di gestione riferito all’imputato appare in fatto incontestabile.
9.3.3. Assorbite devono considerarsi, infine, anche le doglianze – esposte con particolare vigore in sede di discussione orale – collegabili, indirettamente (quelle relative all’impegno di spesa sostento per l’adeguamento e il miglioramento in termini di igiene e sicurezza dei cicli produttivi, che si lamenta arbitrariamente svalutato dalla sentenza impugnata) o direttamente, all’elemento soggettivo del reato.
Al riguardo puo’ solo precisarsi che, al di la’ del percorso giustificativo seguito dalla sentenza di appello in punto di dolo, qualsiasi intervento diretto a ridefinire in termini ipoteticamente diversi l’elemento soggettivo del reato, in conformita’ alla corretta configurazione giuridica della fattispecie del capoverso dell’articolo 434 cod. pen. e a quanto recentemente puntualizzato dalla citata Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, non potrebbe comunque prescindere, in riferimento anche ai rilievi di cui ai precedenti paragrafi 8.3 e 9.3.1, da una approfondita rivalutazione fattuale dell’intera vicenda, di specifica pertinenza del giudice di merito, in sede di giudizio di rinvio (precluso per le ragioni gia’ dette).
10. I motivi dell’imputato relativi al capo A.
Analoghe sono le considerazioni da fare con riguardo alle censure articolate dall’imputato in relazione alla dichiarazione di prescrizione per il reato al capo A), in luogo di una sua assoluzione nel merito, ed afferenti nella sostanza a carenze della motivazione la cui rilevanza non risulta decisiva per una assoluzione ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., comma 2 non consentendo le ricostruzioni e le valutazioni complessivamente effettuate dai giudici di merito in relazione alle condotte a tale titolo contestate alcuna constatazione dell’esistenza delle condizioni per un tale esito.
11. I motivi dell’INPS in ordine al capo A) e le doglianze ulteriori delle parti civili.
Considerazioni piu’ articolate devono farsi invece per le censure con cui la parte civile INPS contesta che il reato di cui al capo A) potesse dichiararsi prescritto perche’ consumato alla data di cessazione della condotta.
La premessa che da ingresso a tale esame sta nel rilievo, in linea teorica condivisibile per ragioni simili a quelle esposte al par. 6.3., che nell’ipotesi di reato aggravato dall’evento la consumazione s’arresta con la realizzazione di questo (Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, cit.).
Percio’, ove si discutesse effettivamente di una ipotesi di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata dall’essere da tale condotta derivati uno o piu’ infortuni, potrebbe fondatamente dubitarsi della correttezza dell’impostazione che considera il reato consumato al momento di esaurimento della condotta anziche’ al verificarsi degli infortuni ad essa causalmente collegati.
11.1. Tuttavia cio’ che ha determinato nella sentenza impugnata il rigetto della domanda della parte civile INPS, cosi’ come della domanda dell’INAIL, e’ stata la osservazione, assorbente, che il nesso di causalita’ tra l’insorgenza e la manifestazione delle singole malattia-infortunio e la condotta dell’imputato non era oggetto del giudizio, coinvolgendo accertamenti “pacificamente non effettuati nell’ambito del presente procedimento (ne’, del resto, materialmente effettuabili …), poiche’ i fatti lesivi concernenti i singoli individui (lavoratori o cittadini) non costituiscono gli eventi dei reati oggetto del presente procedimento, bensi’ manifestazioni di quell’evento unitario e ben piu’ ampio (il disastro) riferibile a gruppi di persone considerati nel loro insieme come popolazioni (di lavoratori e cittadini), non come individui”.
Su tale assunto si e’ ritenuto non apprezzabile il presupposto fattuale consistente nella insorgenza di una malattia professionale come conseguenza di esposizione all’amianto cui andava collegata l’azione risarcitoria esperita dall’INPS nei confronti degli imputati, per l’avvenuta erogazione di benefici contributivi e pensionistici in ragione di malattie professionali asbesto-correlate, ai sensi alla Legge n. 257 del 1997, articolo 13, comma 7. Cosi’ come, e a prescindere dalla rilevata fondatezza delle deduzioni della difesa di imputato e responsabili civili in ordine alla legittimazione dell’Istituto ad agire per il risarcimento delle prestazioni erogate ai sensi della Legge n. 257 del 1997, articolo 13, comma 7 si e’ osservato che, per le medesime ragioni, nessun accertamento era stato effettuato neppure sul presupposto fattuale (esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni) contemplato da detta norma.
11.2. A fronte di tale motivazione, il ricorso INPS oppone: che ai fini sia della data di consumazione del delitto di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 2 sia del riconoscimento delle sue pretese risarcitorie, l’evento considerato (ex articolo 84 cod. pen.) alla stregua di aggravante, consisteva nell’accadimento di un “disastro non dissimile da quello dell’articolo 434 cod. pen. per il quale la stessa Corte di appello aveva dichiarato la permanenza in considerazione della latenza del fattore patogeno”; che d’altro canto la stessa Corte aveva riconosciuto che il fenomeno epidemico causalmente associato all’immutatio loci e imputabile alla condotta degli imputati, costituiva non una manifestazione secondaria, ma un elemento costitutivo del reato ancora in atto; e (ma con considerazioni assolutamente generiche) che l’istruttoria dibattimentale aveva, in realta’, esteso il proprio ambito ben oltre il nesso di causalita’ generale, coinvolgendo attraverso l’indagine epidemiologica anche posizioni individuali dei singoli lavoratori.
Si tratta, come appare evidente, di censure che non consentono di superare il rilievo che il reato di cui all’articolo 437 cod. pen. nell’economia della contestazione e nella ricostruzione dei giudici di merito non e’ stato considerato aggravato dai singoli eventi infortuni ma dall’evento-disastro interno (limitato ai lavoratori): in relazione alla cui definizione e alla relativa, e preclusiva, collocazione temporale non puo’ che rimandarsi – anche a superamento dei rilievi concernenti la dedotta risarcibilita’ delle erogazioni effettuate per la semplice esposizione all’amianto e la dedotta possibilita’ di pronunciare condanna risarcitoria generica – a quanto detto a proposito dell’articolo 434 cod. pen..
11.3. Esclusa, in definitiva, la possibilita’ di considerare i reati, cosi’ come contestati e ritenuti, consumati oltre i tempi per ciascuno rilevanti ai fini del decorso del termine della prescrizione anteriormente alla sentenza di primo grado (13 agosto 1999 per il capo A, 13 febbraio 1997 per il capo B) e richiamate le osservazioni di cui al par. 9, non puo’ non derivarne che l’estinzione dei reati per decorso del tempo prima di detta sentenza preclude, ai sensi dell’articolo 538 cod. proc. pen., l’esame di qualsivoglia doglianza delle parti civili, con la conseguenza che i ricorsi di INPS, INAIL e di (OMISSIS) devono essere rigettati.
D. Conclusioni.
12. Segue a quanto osservato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell’imputato (OMISSIS) relativamente al reato di cui all’articolo 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica, e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti di tale imputato e dei responsabili civili, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado.
I ricorsi delle parti civili INAIL, INPS e (OMISSIS) devono essere quindi rigettati, con condanna degli stessi al pagamento pro quota delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell’imputato (OMISSIS) relativamente al reato di cui all’articolo 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti del predetto imputato e dei responsabili civili, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado.
Rigetta i ricorsi dell’INAIL, dell’INPS e di (OMISSIS), che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali del grado.
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 1.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore di fiducia delle parti civili:
1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA; (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 1 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 3 E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
C.G.I.L PIEMONTE;
(E ALTRI OMISSIS)
.
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 3 BIS;
Avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), procuratore speciale e difensore delle seguenti parti civili:
1. (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 4 E’ PRESENTE L’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 5.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 6.
E’ presente L’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parte civile:
1) (OMISSIS) in proprio e quale moglie erede di (OMISSIS);
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 7 BIS.
Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), sostituito dall’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), presente, giusta nomina depositata in udienza, difensore della parte civile:
1) (OMISSIS) erede di (OMISSIS).
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 9.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) quale procuratore speciale e difensore delle parti civili:
1. (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 10.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) procuratore speciale e difensore delle parti civili:
1. CGIL REGIONE CAMPANIA;
(E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 11 E’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di (OMISSIS) procuratore speciale e difensore della parti civili:
1) CGIL;
(E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 15 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili.
1) (OMISSIS);
2) (OMISSIS) in proprio e in qualita’ di eredi di (OMISSIS).
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 17.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1. (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 21.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 24.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 24 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) come sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS);
2) (OMISSIS) entrambi eredi di (OMISSIS).
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 26.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili.
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 26 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 28.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di Torino difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 29.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) quale procuratore speciale e difensore delle parti civili:
1. (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 29 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) in qualita’ di sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS), quale procuratore speciale e difensore delle seguenti parti civili:
1. (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di erede di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 29 TER.
Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) quale procuratore speciale e difensore delle seguenti parti civili:
1) (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 29 QUATER.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) sostituo processuale dell’Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) quale difensore delle parti civile e procuratore speciale dei signori:
1. (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Rigetta i ricorsi dell’INAIL, dell’INPS e di (OMISSIS), che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali del grado.
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 1.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore di fiducia delle parti civili:
1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA; (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 1 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 3 E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
C.G.I.L PIEMONTE;
(E ALTRI OMISSIS)
.
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 3 BIS;
Avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), procuratore speciale e difensore delle seguenti parti civili:
1. (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 4 E’ PRESENTE L’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 5.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 6.
E’ presente L’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parte civile:
1) (OMISSIS) in proprio e quale moglie erede di (OMISSIS);
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 7 BIS.
Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), sostituito dall’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), presente, giusta nomina depositata in udienza, difensore della parte civile:
1) (OMISSIS) erede di (OMISSIS).
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 9.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) quale procuratore speciale e difensore delle parti civili:
1. (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 10.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) procuratore speciale e difensore delle parti civili:
1. CGIL REGIONE CAMPANIA;
(E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 11 E’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di (OMISSIS) procuratore speciale e difensore della parti civili:
1) CGIL;
(E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 15 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili.
1) (OMISSIS);
2) (OMISSIS) in proprio e in qualita’ di eredi di (OMISSIS).
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 17.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1. (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 21.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 24.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 24 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) come sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS);
2) (OMISSIS) entrambi eredi di (OMISSIS).
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 26.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili.
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 26 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 28.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di Torino difensore delle parti civili:
1) (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 29.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) quale procuratore speciale e difensore delle parti civili:
1. (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 29 BIS.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) in qualita’ di sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS), quale procuratore speciale e difensore delle seguenti parti civili:
1. (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di erede di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 29 TER.
Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) quale procuratore speciale e difensore delle seguenti parti civili:
1) (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 ( (OMISSIS)) ALLEGATO N. 29 QUATER.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) sostituo processuale dell’Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) quale difensore delle parti civile e procuratore speciale dei signori:
1. (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Leave a Reply