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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 27 ottobre 2014, n. 44791

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2203/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 17/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima citta’, con la quale (OMISSIS) e’ stato giudicato responsabile di illecita detenzione gr. 3,152 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di una confezione di marijuana nonche’ della illecita cessione a terzi di sostanza stupefacente per un valore di euro 455 e condannato, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche, applicata la riduzione per il celebrato rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, con la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
In particolare, la Corte di appello ha rigettato il motivo di gravame che censurava l’applicazione dell’aumento della pena a titolo di continuazione, rilevando come si trattasse di un unico fatto di reato. La Corte distrettuale ha ritenuto che l’acquisto al fine di vendita e la consecutiva vendita di tutto o parte dello stupefacente acquistato integrano distinte condotte di reato, correttamente unificate tra loro ai sensi dell’articolo 81 cpv. c.p., per la ricorrenza delle relative condizioni.
Il Collegio territoriale ha anche rigettato il motivo che lamentava l’omessa concessione dell’attenuante di cui all’articolo 73, comma 5 Testo Unico Stup.
2. Ricorre per cassazione il (OMISSIS) a mezzo del difensore di fiducia avvocato (OMISSIS), e con un primo motivo deduce erronea interpretazione della legge penale in relazione alla statuizione concernente l’applicazione dell’istituto della continuazione. Per l’esponente nel caso in esame il trasporto, la detenzione, la messa in vendita dello stupefacente sono maturati in un unico contesto, con la cessione in un breve lasso di tempo a piu’ acquirenti di parte dello stupefacente ininterrottamente detenuto.
Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’omessa concessione dell’attenuante di cui all’articolo 73, comma 5 Testo Unico Stup..
Ritiene l’esponente che un piu’ ponderato vaglio delle risultanze in atti avrebbe consigliato una pena base piu’ prossima all’assoluto minimo edittale mediante la qualificazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, Testo Unico Stup., dovendosi ritenere il fatto come espressivo di microcriminalita’.
In ogni caso, la sopravvenienza della novella introdotta dalla Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 2, lettera a), impone un nuovo giudizio anche sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ infondato.
3.1. Quanto al primo motivo va rammentato che il consolidato indirizzo di questa Corte afferma che l’articolo 73 Testo Unico Stup. ha natura di norma giuridica a piu’ fattispecie, sicche’ deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente piu’ azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuita’ dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009 – dep. 10/03/2010, Pintori, Rv. 246404). Soluzione di continuita’ che sta ad indicare il susseguirsi ininterrotto di vari atti, sorretti da un unico fine (Cass., Sez. 4, 12 gennaio 1996, Caparco; Cass., Sez. 2, 18 gennaio 1996, Mura; Cass., Sez. 6, 4 marzo 1996, Segafredo; Cass., Sez. 6, 16 marzo 1998, Cass; Cass., Sez. 6, 17 novembre 1999, D’Antoni ed altri; Cass., Sez. 6, 10 aprile 2002, Labbouz ed altro; Cass., Sez. 6, 12 dicembre 2002, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bombasaro ed altri).
E’ quindi necessario, perche’ le diverse ipotesi non acquistino autonoma rilevanza, che l’azione implichi in se’ l’ulteriore svolgimento: cosi’, ad esempio, la detenzione di chi trasporta (cfr. Sez. 3, n. 28919 del 20/02/2013 – dep. 08/07/2013, P.M. in proc. Fileccia, Rv. 255592). In particolare per quanto concerne la relazione tra detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente, si afferma che il concorso formale e’ escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poiche’, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualita’ per essere assorbita in quella piu’ grave. Per contro, ove le condotte siano distinte sul piano ontologico e cronologico, si e’ in presenza di pluralita’ di reati, eventualmente unificabili per continuazione (Sez. 3, n. 8163 del 26/11/2009 – dep. 02/03/2010, Merano e altro, Rv. 246211).
Nel caso che occupa, la Corte di Appello ha rilevato l’assenza di contiguita’ temporale tra le condotte incriminate, pur parlando di brevita’ dell’intervallo temporale intercorso tra le stesse; il che depone per l’esatta contestazione di entrambe le condotte, unificate sotto il vincolo della continuazione.
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte di appello ha ritenuto di escludere l’ipotesi di lieve offensivita’ sia in relazione al dato qualitativo che in relazione al dato qualitativo. Per la quantita’ ha posto in evidenza che trattasi di 16 involucri di carta stagnola contenenti cocaina alla quale deve aggiungersi la droga gia’ ceduta, che ha quantificato in 20 dosi di cocaina, e alla quale si aggiungeva anche l’ulteriore dose di marijuana. Inoltre, il Collegio distrettuale ha valorizzato le modalita’ dell’azione, che ha ritenuto indice di pregressa organizzazione.
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte e’ incline a ritenere che per l’applicazione dell’attenuante della lieve entita’ del fatto prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il dato ponderale della sostanza detenuta assume valore preclusivo solo quando esso e’ preponderante; mentre, qualora tale dato non sia rilevante, assumono valore i parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalita’ e dalle circostanze dell’azione (cfr. Sez. 6, n. 21962 del 02/04/2003 – dep. 17/05/2003, Armenti, Rv. 225414). Si afferma, quindi, che il giudice del merito deve fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalita’ e circostanze dell’azione, qualita’ e quantita’ della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiche’ solo in tal modo e’ possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensivita del reato (Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 – dep. 25/06/2013, Gallo, Rv. 255856).
La motivazione in esame, che tiene conto sia del dato ponderale, della varieta’ di sostanza detenuta e delle modalita’ del fatto, appare conforme all’insegnamento di questa Corte.
3.3. Il ricorrente ha anche asserito che le modifiche del quadro normativo intervenute a partire dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, importano la necessita’ di una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie cosi’ non e’.
Puntualizzato che a venire in gioco non e’ il disposto del citato Decreto Legge n. 146 del 2013, (che ha mutato natura e pena all’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5 Testo Unico Stup., nel caso che occupa escluso dai giudici di merito), va esplicitato che la giurisprudenza di questa Corte formatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, la quale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, articoli 4 bis e 4 vicies ter, introdotti dalla legge di conversione del 21 febbraio 2006, n. 49, appare divisa, allo stato, in almeno due orientamenti.
Un primo ritiene che la necessita’ di dare applicazione alla lex mitior non si riflette nell’annullamento della sentenza impugnata allorquando i reati per i quali non e’ stata applicata la norma piu’ favorevole all’imputato costituiscono reati-satellite; cio’ in quanto, nell’istituto della continuazione, una volta individuata la “violazione piu’ grave”, i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione piu’ grave, senza che rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satelliti (Sez. 3, n. 27066 del 30/04/2014 – dep. 23/06/2014, Frattollino e altri, Rv. 259392, che tuttavia ha formulato il principio in un caso in cui il reato base era quello di cui all’articolo 74, comma 1, e articolo 6 Testo Unico Stup. mentre i satelliti erano rappresentati da reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1 bis, e articolo 5 Testo Unico Stup., senza che venisse in emersione il tema della varieta’ tipologica delle sostanze oggetto di reato; Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014 – dep. 16/06/2014, Rizzo e altro, Rv. 259201).
Un diverso orientamento afferma l’opposto principio, rilevando che i mutati e piu’ favorevoli limiti edittali impongono una nuova valutazione in ordine alla pena da irrogare, e, nel giudizio di legittimita’, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, fermo restando che, all’esito della rinnovata disamina, il giudice puo’ ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto (Sez. 4, n. 24606 del 12/03/2014 – dep. 11/06/2014, Rispoli, Rv. 259366; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014 – dep. 29/05/2014, Guernelli e altri, Rv. 259203).
Ad avviso di questo Collegio la tesi della assoluta autonomia sanzionatoria del reato continuato, che sarebbe dimostrata dal fatto che perde di rilievo la cornice edittale del reato satellite, appare non persuasiva ove intesa in termini radicali; ed altrettanto deve dirsi per la tesi antagonista. Basti considerare che l’entita’ della pena da infliggere per il reato satellite risente delle circostanze eventualmente accessorie a tale reato. Questa Corte insegna che in tema di reato continuato, le circostanze vanno valutate riguardo a ciascuna violazione e non in relazione al complesso delle varie infrazioni, di talche’ la circostanza aggravante o diminuente ha effetto sulla pena, solo se si riferisce alla violazione piu’ grave, mentre ha effetto sulla misura dell’aumento (derivante dalla continuazione), allorquando venga riconosciuta in relazione ad altro illecito (cfr. Sez. 2, n. 10757 del 28/09/1989 – dep. 27/07/1990, Aronica, Rv. 185006; similmente, Sez. 5, n. 12260 del 09/03/2012 – dep. 02/04/2012, P.G. in proc. Rossi, Rv. 252010). Ma anche l’operazione di determinazione della pena per il reato satellite non e’ indifferente alla cornice edittale (cosi’ come non lo e’ al fatto che si tratti di contravvenzione piuttosto che di delitto) perche’ il giudice non e’ in condizione di apprezzare la gravita’ del fatto a prescindere dalla scala valoriale espressa dalle pene definite dal legislatore.
Inoltre, proprio le vicende di recente determinatesi a riguardo della normativa in materia di stupefacenti evidenziano che, ai fini dell’applicazione della lex mitior, non deve essere considerata la sola entita’ della pena, potendo venire in gioco la stessa composizione dell’addebito. Si pensi all’ipotesi in cui il reato base sia rappresentato dalla detenzione di sostanze stupefacenti di diversa specie; la reviviscenza della legge c.d. Jervolino-Vassalli comporta la riconsiderazione della fattispecie, risultando una pluralita’ di reati (in rapporto all’appartenenza delle sostanze alle coppie Tabelle I-III o Tabelle II-IV) laddove si riteneva esistente una unicita’ di illecito (giurisprudenza del tutto pacifica: cfr. ex multis, Sez. 6, n. 10613 del 11/02/2014 – dep. 05/03/2014, Franzoni, Rv. 259356). Tanto implica la necessita’ di valutare le ragioni di persistenza della fictio iuris costituita, in funzione di attenuazione della pena, dal reato continuato.
Cio’ non impone di per se’ l’annullamento della sentenza impugnata che intervenga in tema di violazione continuato delle norme incriminatrici in materia di stupefacenti, poiche’ le regole processuali (e segnatamente il divieto di reformatio in peius) possono rendere inutile la cassazione del provvedimento, non potendone derivare effetti utili all’imputato ricorrente. Ma non e’ escluso che possa risultare diversamente: si pensi all’ipotesi della detenzione illecita di elevati quantitativi di droga leggera e di minima quantita’ di droga pesante, con giudizio negatorio della lieve entita’ del fatto. Deve quindi essere verificato l’interesse concreto del ricorrente al provvedimento sollecitato con l’impugnazione.
Alla luce di simili premesse deve concludersi che “in tema di stupefacenti, la affermata continuazione tra i reati puo’ determinare l’annullamento della sentenza impugnata qualora sia possibile ritenere che la pena inflitta possa essere rideterminata dal giudice del rinvio per effetto dell’applicazione del principio di prevalenza della legge penale piu’ favorevole al reo”.
Nel caso che occupa, in cui a 16 involucri di cocaina detenuti, ai quali si aggiungono venti dosi di cocaina cedute, si accompagna un solo involucro di marijuana, l’annullamento non potrebbe determinare effetti piu’ favorevoli al reo, poiche’ la nuovamente vigente disciplina determinerebbe la emersione di un ulteriore reato satellite (quello avente ad oggetto la droga leggera), che per il divieto di reformatio in peius non puo’ importare un aumento della pena gia’ inflitta; mentre la qualificazione del fatto in termini di non lieve entita’ non risulta incisa, avendo la Corte di Appello valutato come preclusivo al riconoscimento della (allora) attenuante il complessivo quantitativo e le complessive modalita’ dell’azione, con un giudizio che appare chiaramente focalizzato sull’entita’ della cocaina detenuta e ceduta, obiettivamente preponderante rispetto alla misura della marijuana pure sequestrata al (OMISSIS).
Ne’ si profila l’evenienza di una declaratoria di estinzione per prescrizione del reato avente ad oggetto la marijuana, tenuto conto del tempo di consumazione dello stesso.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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