Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 5 novembre 2014, n. 23522
Svolgimento del processo
I. – È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 19.2.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Lecce – sez. dist. di Nardò, n. 437 del 20.12.12, del seguente letterale tenore:
«1. – H.L. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato accolto l’appello di A.P. avverso la reiezione della sua opposizione al precetto dalla prima intimatogli e relativo ad una liquidazione in favore di questa di compensi di c.t.u., ritenuta dal giudice di appello superata dalla pronuncia sulle spese a definizione del grado di lite. L’intimato non svolge attività difensiva in questa sede.
2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. – parendo potervi essere accolto.
3. – La ricorrente si duole: col primo motivo, di “falsa applicazione di norme di legge – art. 91 c.p.c. e artt. 168 e segg. D.P.R. n. 115/2002”; col secondo motivo, di “violazione di legge, art. 2909 c.c.”; col terzo motivo, di “violazione di legge: art. 339 comma 3 c.p.c.; carenza di motivazione”.
4. – Va esaminata per prima la questione posta coi primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente.
4.1. È noto che l’attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (da ultimo: Cass. 17 gennaio 2013, n. 1023; Cass. 8 settembre 2005, n. 17953), sicché bene il relativo compenso è posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 30 dicembre 2009, n. 28094; Cass. 15 settembre 2008, n. 23586).
4.2. Pertanto, il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l’ausiliario ed una o tutte le parti in causa, non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa:
– o quest’ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso;
– oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle.
4.3. Poiché, nella specie, è pacifico che non è stato espressamente modificato il provvedimento originario, erra il tribunale, quale giudice di appello, nel ritenere privato di validità ed efficacia quest’ultimo, anche nella parte in cui pone il pagamento a carico pure dell’originario intimato opponente: salvo, beninteso ed in forza della regolamentazione delle spese operata nel giudizio in cui la consulenza è stata espletata, il diritto della parte vittoriosa, se beneficiaria anche di condanna alle spese, di ripetere i relativi esborsi, se ed in quanto anticipati in forza dell’esecuzione di quel provvedimento, dalla parte soccombente.
5. Deve quindi proporsi al Collegio l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con evidente assorbimento del terzo (che oltretutto avrebbe dovuto comportare la disamina approfondita della riconducibilità o meno, sulla base però di atti che non paiono in concreto idoneamente trascritti in ricorso, dei motivi dell’appello ad uno di quelli previsti dal testo dell’art. 339 cod. proc. civ. applicabile ratzone temporis) con possibilità di decidere anche nel merito
l’opposizione originariamente dispiegata da A.P., siccome manifestamente infondata».
Motivi della decisione
II. – Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il difensore della ricorrente ha depositato memoria con nota spese e richiesta di distrazione delle medesime.
III. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
Il ricorso è pertanto fondato, perché alla specie andava applicato il seguente principio di diritto: il decreto che, liquidato il compenso al consulente tecnico di ufficio, lo ha posto a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa (salvi i rapporti interni con il soccombente), ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite dal giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata.
IV. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., del ricorso vanno accolti i primi due motivi, assorbito il terzo, con decisione nel merito e definitiva reiezione dell’opposizione dispiegata da A.P. avverso il precetto intimatogli da H.L. e condanna dell’opponente alle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità, con attribuzione all’avv. Maria Rosaria Faggiano per dichiaratone anticipo.
L’accoglimento del ricorso rende evidente che non vi sono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12, cioè per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo ricorso, assorbito il terzo; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione dispiegata, con atto di citazione a comparire dinanzi al giudice di pace di Nardò notificato da A.P. in opposizione al precetto notificatogli per € 557,70 (oltre spese di notifica e successive, nonché oltre interessi) da H.L.; condanna A.P. alle spese di lite dell’intero giudizio, con attribuzione all’avv. Maria Rosaria Faggiano per dichiaratone anticipo, liquidate, in ogni caso oltre rimborso spese generali ed oltre accessori nella misura di legge: per il primo grado, in € 705,00, di cui E 15,00 per esborsi; per il secondo grado, in € 1.015,00, di cui € 25,00 per esborsi; per il giudizio di legittimità, in € 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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