Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 16 ottobre 2014, n. 21957

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30913/2007 proposto da:
Societa’ (OMISSIS) S.r.l. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VENEZIA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 753/2007 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 20/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del resistente, che si riporta alle conclusioni in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per la rinuncia all’eccezione di incostituzionalita’ formulata dal Procuratore all’udienza precedente e per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa’ (OMISSIS) srl con atto notificato in data 27.11.2007 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 753/07 (depos. in data 20-6-2007) del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato l’appello proposto con ricorso dal Comune di Venezia avverso la pronunzia n. 463/06 resa dal Giudice di Pace di Mestre; questi aveva accolto l’opposizione della societa’ avverso il verbale del 19.10.2005 con il quale le era stata contestata, quale coobbligata in solido in qualita’ di proprietaria di un’autovettura, la violazione dell’articolo 180 C.d.S., comma 8, in relazione all’articolo 126 bis C.d.S..
Il Tribunale, previo rigetto dell’eccezione di nullita’ dell’appello in quanto formulato a mezzo di ricorso anziche’ tramite citazione, facendo riferimento al c.d. principio dell’ultrattivita’ del rito, accoglieva le censure svolte dall’amministrazione appellante e rigettava l’opposizione della societa’ avverso il verbale de quo, ritenendo sussistere la sanzione contestata.
Il ricorso per cassazione della soc. (OMISSIS) si fonda su n. 2 motivi articolati in piu’ censure; l’amministrazione intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c.. Alla decorsa pubblica udienza del 30.5.2012 la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’allora imminente pronuncia delle S.U. circa la prospettata questione della violazione dell’articolo 163 c.p.c., in relazione all’ipotesi di mancanza dell’avvertimento di cui al n. 7, 3 comma nell’atto d’appello. Le S.U. si sono pronunciate al riguardo con sentenza n. 9407/2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo del ricorso, con cui l’esponente denunzia “la violazione di norme di legge”, in realta’ si articola in n. 4 censure. Si deduce in primo luogo l’improponibilita’ del ricorso come mezzo di gravame, sottolineandosi come in mancanza di una espressa previsione dei legge, l’appello avverso la sentenza di primo grado in tema di sanzioni amministrative si doveva proporre con citazione e non con ricorso, cio’ che rendeva nullo l’intero procedimento di 2 grado, che non poteva essere sanato neppure con la costituzione dell’appellata.La doglianza non e’ fondata. Invero irrituale proposizione dell’appello con il ricorso,anziche’ con citazione (come ormai ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di questa S.C.: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5826 del 10/03/2011; Cass. Sentenza n. 2430 del 20/02/2012), non comporta di per se’ la nullita’ dell’intero procedimento con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata por intempestivita’ del ricorso, ed e’ suscettibile di sanatoria “a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato a controparte” (S.U. n. 2907 del 10.10.2014).
Cio’ posto, va osservato che nella fattispecie l’appello e’ stato proposto – sia pure irritualmente – entro il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., ed e’ stato notificato a controparte prima della scadenza del termine stesso, quindi prima del passaggio in giudicato della pronuncia stessa, non risultando che essa fosse stata notificata all’appellante onde far scattare il “termine breve” di cui all’articolo 325 c.p.c..
In secondo luogo l’appellante denunzia la violazione dell’articolo 163 c.p.c., per quanto concerne mancanza dei requisiti minimi previsti dalla norma : esposizione sommaria del fatto e soprattutto mancanza dell'”avvertimento” di cui alla stesso articolo 163 c.p.c., n. 7, comma 3 “…. che deve concernere non tanto la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto….bensi’ la decadenza dal proporre appello incidentale, eccezioni di rito attenenti l’atto di citazione in appello e domande respinte o dichiarate assorbite in 1 grado”.
La doglianza non e’ fondata. Questa S.C. ha infatti ritenuto che la mancanza di tale avvertimento non comporta la nullita’ dell’atto di appello; invero l’articolo 342 c.p.c., nel richiamare l’articolo 163 c.p.c., “non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilita’ di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l’atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione”. (Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011). Al riguardo, secondo le S.U. (sentenza n. 9407 del 18.04.2013), “l’articolo 342 c.p.c…. prevede che l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonche’ le indicazioni prescritte nell’articolo 163 c.p.c. – non richiede altresi’, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l’atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell’articolo 163 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non e’ possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata”.
Passando all’esame della terza censura. essa riguarda il mancato rispetto del termine a comparire di cui all’articolo 163 bis c.p.c., (richiamato dall’articolo 342 c.p.c.) per cui tra il giorno della citazione e quello della prima udienza devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni. Invece “il ricorso introduttivo e’ stato notificato il 24.10.2006 ovvero solamente 54 giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti”. Secondo la ricorrente anche questa doglianza “non e’ stata minimamente affrontata dal tribunale di Venezia che l’ha ritenuta assorbita, come le altre questioni sollevate in rito…dalle considerazioni svolte sull’ultrattivita’ del rito”.
La doglianza non e’ fondata.
Al riguardo, questa S.C. ha osservato che “ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 3, nella formulazione vigente, il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall’articolo 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 7, e’ sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiche’ in tal caso il giudice e’ tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullita’, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una piu’ adeguata difesa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12129 del 02/07/2004; Cass. 1751 del 3.12.2002).
Nella fattispecie pero’ si e’ verificata la sanatoria di tale nullita’ in quanto il convenuto costituendosi aveva in effetti eccepito la nullita’ del termine concesso in quanto inferiore a quello previsto, ma non aveva anche fatta esplicita richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
D’altra parte tale termine di fatto era stato poi concesso dal giudice che aveva piu’ volte rinviata l’udienza di trattazione, di talche’ non si comprende in qual modo la difesa della parte possa essere stata realmente inculcata o limitata dall’iniziale concessione di un termine a comparire inferiore a quello di legge, trattandosi tra l’altro di un giudizio d’appello che verteva solo su questioni di diritto. Queste considerazioni valgono anche per ogni ulteriore doglianza di ordine processuale, relativa al mancato rispetto del termine per la notifica stabilito dal giudice, osservandosi che, anche in questo caso, la parte avrebbe potuto chiedere la rinotificazione del ricorso e del decreto per ottenere una nuova prima udienza, nel rispetto dei termini previsti dalle legge 689/1981.
2) Passando all’esame del motivo concernente la pretesa “errata e contraddittoria interpretazione di norme di legge” nonche’ l’erronea ricostruzione del fatto ed errata valutazione delle risultanze probatorie, si osserva quanto segue.
La ricorrente sottopone la questione della corretta interpretazione dell’articolo 126 bis C.d.S., nell’ipotesi in cui il veicolo appartenga ad una persona giuridica e questa ometta, ovvero non sia in grado di indicare i dati identificativi del conducente del veicolo stesso. Sostiene, che nella fattispecie, in considerazione della particolare attivita’ svolta (compravendita di veicoli nuovi ed usati in numero rilevantissimo, circa 3500 l’anno) non era possibile ricostruire a distanza di mesi (nella fattispecie erano passati 4 mesi) l’identita’ della persona fisica che si fosse trovato alla guida del veicolo “in un determinato luogo, in una determinata ora senza che questo configuri una condotta colpevole del proprietario dei veicoli e senza che a lui si possa imputare una colpevole trascuratezza nell’organizzazione dell’impresa”; ne’ e’ possibile ritenere – come fa il tribunale – che egli risponda per “una sorte di responsabilita’ per culpa in vigilando e “debba essere sempre in grado di poter riferire il nominativo del soggetto che stia utilizzando in proprio il veicolo”. La norma in esame si riferisce a colui che ignorando l’invito dell’amministrazione, lasci trascorrere il termine senza presentarsi o comunque rendersi presente, “non anche a chi, presentandosi o comunque attivatosi con congruente comportamento, non sia in grado – o comunque in tal senso configuri la propria dichiarazione – di fornire i dati richiesti”.
La doglianza non e’ fondata.
Occorre ribadire in premessa in conformita’ con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12842 del 03/06/2009), che il proprietario di un veicolo, essendo responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, e’ tenuto sempre a conoscere l’identita’ dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identita’ all’autorita’ amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa. Si tratta di uno specifico dovere di collaborazione, la cui inosservanza e’ sanzionata, in base al combinato disposto degli articoli 126 bis e 180 C.d.S., alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005; ne’ il proprietario puo’ sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso. Si tratta invero di predisporre un’organizzazione dell’attivita’ aziendale in modo tale che sia sempre in grado di sopperire a detta esigenza; in altre parole sussiste un obbligo del proprietario del veicolo di conoscere sempre l’identita’ del conducente al quale e’ stato affidato il veicolo stesso.
Questa S.C. al riguardo ha affermato che: “In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell’articolo 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e articolo 180, comma 8, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e’ tenuto sempre a conoscere l’identita’ dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacita’ d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identita’ del conducente”. “Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 – che pure ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del secondo comma dell’articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell’infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validita’ di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che “nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180 C.d.S., comma 8” e che “in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparita’ di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente”. (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell’articolo 180 C.d.S., comma 8, proposta da una societa’ in a. s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprieta’ affidati a vari dipendenti e dell’insussistenza dell’obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiche’ non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilita’, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005)”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13748 del 12/06/2007.
Il ricorso dev’essere dunque rigettato. Attesa la particolarita’ della fattispecie, e la difficolta’ delle problematiche affrontate, si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso, compensando le spese processuali.

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