semaforo_rosso

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 20 ottobre 2014

Fatto e diritto

Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta fondatezza del ricorso; ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni al ricorrente, unica parte costituita che ha depositato memoria. Nella relazione il relatore ha rilevato quanto segue.
“Osserva in fatto e in diritto
1 Con verbale del 4/5/2007 era contestata a Commerciale Bevande e Affini Bea s.r.l., quale proprietaria di un autoveicolo, la violazione dell’art. 146 comma 3 CdS per avere, in data 15/2/2007, proseguito la marcia nonostante luce semaforica rossa.
L’infrazione era accertata mediante apparecchiatura omologata con decreto (decreto n. 162 del 2006 del direttore generale della motorizzazione) che consentiva l’utilizzo senza la presenza dell’organo di Polizia.
Commerciale Bevande e Affini Bea s.r.l. proponeva opposizione che era rigettata con sentenza del 22/1/2009 del GdP di Biella. Il susseguente appello era invece accolto dal Tribunale di Biella con sentenza del 6/12/2011 sul rilievo che il decreto di omologazione conteneva la raccomandazione che fosse posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e sul rilievo che nella dichiarazione di conformità redatta dal concessionario privato non erano indicate le modalità di posizionamento e di ubicazione; il Tribunale, sulla base di questi rilievi concludeva affermando che l’amministrazione non aveva assolto l’onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa.
Il Comune di Salussola ha proposto ricorso affidato a due motivi. Commerciale Bevande e Affini Bea s.r.l. è rimasta intimata.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’accertamento dell’infrazione rilevata ex art. 201 CdS e con riferimento al valore fidefaciente del verbale di collaudo del giorno 1/12/2006 dal quale risultava che l’apparecchiatura era stata installata in modo fisso e in posizione protetta con strutture di sostegno idonee, oltre alle verifiche effettuate sul corretto funzionamento
Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione sulla sufficienza della documentazione prodotta per l’assolvimento dell’onere probatorio.
3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono manifestamente fondati. In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, ne’ il codice della strada ne’ il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (cfr. Cass. 25/6/2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione). Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 146 comma 3 CdS (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1 ° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. 19/10/2011 n. 21605). Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell’amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.
La decisione è viziata in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto insufficiente, oltre che incongrua) che l’amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profila l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di insttallazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione; inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato 1’1/12/2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione (15/2/2007), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell’apparecchiatura.
4. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente fondato.”
Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore.
Ne discende l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la liquidazione delle spese dell’intero procedimento, al Tribunale di Biella in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese dell’intero procedimento al Tribunale di Biella in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma il 17/6/2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile.

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