LionelHutz.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 14 ottobre 2014, n. 42933

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 luglio 2013, la Corte di appello di Torino, 4 sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, appellata da R.F. , dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di truffa di cui al capo B) per tardività della querela e per l’effetto rideterminava la pena in un anno due mesi e quindici giorni ed Euro 3700,00 di multa; riduceva ad Euro 3000,00 la provvisionale accordata alla parte civile D.P.F.C. . Confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di esercizio abusivo della professione forense (capi A e C) nonché di truffa continuata in danno di P.P. (capi D ed E) e condannato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore di quest’ultimo.
La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità: – in ordine ai delitti di esercizio abusivo della professione di avvocato perché fondato sulle dichiarazioni non solo delle persone offese ma anche di personale dipendente dello studio professionale facente capo al padre dell’imputato Avv. R.P. , da cui risulta che l’imputato non solo si attribuiva il titolo di avvocato, ma trattava con i clienti attribuendosi il ruolo relativo; – in ordine ai delitti di truffa in danno di P. , perché le denunciate contraddizioni tra quanto dichiarato in udienza e quanto risultante dal verbale di denuncia-querela erano insussistenti, in particolare in relazione alle questioni che erano state oggetto di contestazione in sede di esame dibattimentale. Nessuna discordanza emergeva inoltre tra la testimonianza della persona offesa e quelle dei testi C. e Ca. , mentre in riferimento alla testimonianza di c. , madre dell’imputato, erano condivisibili le argomentazione del primo Giudice. La pena era stata quantificata in misura adeguata, previa condivisibile valutazione di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen..
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di cui all’art. 348 cod. pen. (capi A e C) non essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo della professione forense, che il compimento di determinate attività possa determinare l’oggettiva apparenza di attività professionale svolta da soggetto abilitato, occorrendo invece che tale apparenza derivi quale conseguenza della realizzazione continuativa ed organizzata di atti univocamente individuati come di competenza specifica di una determinata professione, pena la violazione del principio di tassatività. Nel caso in esame l’incarico, la redazione degli atti, la partecipazione alle udienza, la definizione della linea difensiva sono state svolte sempre da soggetto abilitato, destinatario anche dei relativi compensi professionali;
– mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine ai reati di truffa di cui ai capi D ed E, perché gli atti di querela del 27.6 e 4.7.2009 sono stati sottoposti all’attenzione della Corte di appello in quanto acquisiti agli atti su richiesta del difensore, sicché erroneamente la sentenza impugnata ha limitato il suo esame alla verifica delle contestazioni mosse nel corso dell’audizione del teste.
Inoltre la sentenza impugnata ha omesso di valutare la documentazione che era stata oggetto di produzione difensiva;
– mancanza e illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, perché la sentenza impugnata ha omesso di valutare gli elementi positivi quali l’effettiva incensuratezza e il comportamento ampiamente collaborativo serbato nel corso del processo;
– mancanza e illogicità della motivazione in punto di liquidazione della provvisionale in favore della Parte civile D.P. , per non essere stati indicati i criteri posti a fondamento della sua quantificazione in relazione al residuo reato di cui all’art. 348 cod. pen..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ribadito che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cass. SU, 15.12.2011-23.3.2012 n. 11545; cfr. anche Cass. Sez. 5, 6.11.2013-10.1.2014 n. 646).
Va anche aggiunto che nel caso in esame, per come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha compiuto attività tipica professionale (oggetto di indicazione tabellare nel regolamento di determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità) costituita dalle “sessioni” con i clienti. La teste D.P. ha precisato di aver trattato sempre ed esclusivamente con lui. Analoghe dichiarazioni ha reso P. .
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, perché a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, ai fini della valutazione dell’attendibilità della testimonianza della persona offesa, ha rammentato che in ragione del rito scelto (quello ordinario) delle asserite contraddizioni è possibile tenere conto nei limiti delle contestazioni mosse nel corso dell’esame testimoniale, afferma (per la prima volta in questa sede) che all’udienza del 12.1.2012 gli atti di querela del 27.6 e del 4.7.2009 sarebbero stati acquisiti dal Tribunale su richiesta della difesa. Ma, in violazione della regola di autosufficienza, il ricorrente non ha allegato l’atto (verbale) cui fa riferimento né si è preoccupato di verificare la sua reperibilità fra gli atti trasmessi a questo ufficio. Nel fascicolo trasmesso non è infatti rinvenibile il verbale di udienza sopra indicata (Cass. Sez. 2, 20.3.2012 n. 25315; Cass. Sez. 1, 4.5.2012 n. 25834).
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la valutazione positiva della personalità (desunta dall’incensuratezza) dell’imputato è stata posta alla base del riconoscimento delle attenuanti generiche. La valutazione di congruità del giudizio di valenza e della quantificazione della pena del reato di truffa ritenuto più grave è stata giustificata dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da vizzi logici e pertanto non censurabile in questa sede.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, rie. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, rie. Petrella).
4. L’ultimo motivo di ricorso è infondato.
Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (ex plurimis Cass. Sez. 5, 17.1.2007 n. 5001).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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